Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 26 marzo 2026
Presidente: Ziemele - Relatore: Bošnjak
«Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Latte e prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CE) n. 595/2004 - Consegna a un acquirente non riconosciuto - Articolo 24, paragrafo 1 - Nozione di "sanzione" - Prelievo supplementare a carico del produttore - Prelievo calcolato sulla totalità del prodotto consegnato - Proporzionalità - Diritti della difesa e diritto a un ricorso effettivo».
Nella causa C‑294/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 15 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2025, nel procedimento UD, VO, GT e KJ, in proprio e quali soci della Società Agricola UD e co., BF, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, IJ, BP e LR, in proprio e quali soci dell'Azienda agricola IJ, BP e LR s.s. contro Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2001, L 187, pag. 19), dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2004, L 94, pag. 22), nonché dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di uguaglianza e di non discriminazione.
2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra, da un lato, UD, VO, GT e KJ, in proprio e quali soci della Società Agricola UD e co., BF, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, nonché IJ, BP e LR, in proprio e quali soci dell'Azienda agricola IJ, BP e LR s.s., e, dall'altro, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) (Italia), in merito all'imposizione di prelievi supplementari su quantitativi di latte consegnati da tali ricorrenti a un acquirente non riconosciuto.
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1788/2003
3. I considerando 3 e 22 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 199, pag. 1), enunciavano quanto segue:
«(3) Obiettivo principale del regime è ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. (...)
(...)
(22) Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. (...)».
4. L'articolo 1 del regolamento n. 1788/2003, intitolato «Finalità», prevedeva quanto segue:
«1. È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in seguito denominati "periodi di dodici mesi") a decorrere dal 1º aprile 2004, un prelievo (in seguito denominato "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell'allegato I.
2. Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori a norma dell'articolo 6, operando una distinzione tra consegne e vendite dirette, quali definite all'articolo 5. Il superamento del quantitativo di riferimento nazionale e il prelievo derivante sono stabiliti a livello nazionale in ciascuno Stato membro, ai sensi del capo 3 e separatamente per le consegne e le vendite dirette.
(...)».
5. Ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Contributo dei produttori al prelievo dovuto»:
«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili».
6. L'articolo 22 del suddetto regolamento, intitolato «Destinazione del prelievo», così disponeva:
«Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario».
Regolamento n. 1392/2001
7. L'articolo 13 del regolamento n. 1392/2001, intitolato «Riconoscimento dell'acquirente», prevedeva quanto segue:
«1. Ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
(...)
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte dello Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). (...).
(...)».
8. L'articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Obblighi dell'acquirente e del produttore», stabiliva, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto».
Regolamento n. 595/2004
9. Il considerando 6 del regolamento n. 595/2004 è formulato come segue:
«È indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti e dai produttori e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine occorre accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo. In particolare è opportuno che gli Stati membri elaborino, sulla scorta dell'analisi dei rischi, un piano di controllo nazionale per ciascun periodo di dodici mesi e che svolgano controlli a livello dell'azienda, del trasporto e dell'acquirente ai fini della lotta contro eventuali irregolarità e frodi. È inoltre necessario precisare le scadenze e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Inoltre, sono necessarie sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali».
10. L'articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Riconoscimento dell'acquirente», così dispone:
«1. Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro.
(...)
3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate dallo Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
(...)».
11. L'articolo 24 del suddetto regolamento, intitolato «Obblighi dell'acquirente e del produttore», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto».
12. Conformemente all'articolo 28, primo comma, e all'articolo 29, secondo comma, il regolamento n. 595/2004 ha abrogato il regolamento n. 1392/2001 con effetto dal 1º aprile 2004.
Diritto italiano
13. Il decreto-legge del 28 marzo 2003, n. 49 - Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GURI n. 75 del 31 marzo 2003, pag. 4), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto-legge n. 49/2003»), mira ad attuare le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1392/2001, poi quelle del regolamento n. 595/2004.
14. L'articolo 4 di tale decreto-legge, ai commi 2 e 4, prevede quanto segue:
«2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.
(...)
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15. I ricorrenti nel procedimento principale, soci o titolari di tre aziende agricole, hanno venduto la loro produzione lattiera per il periodo di commercializzazione 2005-2006 alla Società Cooperativa Latte 2001 Soc. coop. arl. Orbene, il riconoscimento di tale società come acquirente era stato revocato con decreto n. 1214 del Direttore generale Agricoltura della Regione Lombardia, del 1º febbraio 2005.
16. Successivamente, avendo constatato che, nel corso di tale periodo di commercializzazione, detti ricorrenti avevano effettuato consegne di latte ad un acquirente non riconosciuto, in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003, l'AVEPA ha emesso ingiunzioni di pagamento nei loro confronti.
17. Poiché i loro ricorsi avverso tali ingiunzioni sono stati essenzialmente respinti in primo grado, i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso le corrispondenti sentenze dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), che è il giudice del rinvio. Dinanzi a quest'ultimo essi sostengono, in particolare, che le ingiunzioni di cui chiedono l'annullamento dovrebbero essere qualificate come sanzioni amministrative, ai sensi del diritto nazionale.
18. A tale riguardo il giudice del rinvio osserva che, ai fini dell'attuazione dell'obbligo di adottare sanzioni in caso di consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari ad un acquirente non riconosciuto, sancito dapprima all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 e, successivamente, all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, il legislatore italiano ha previsto due differenti misure. Infatti, oltre alla sanzione amministrativa cui è assoggettato l'acquirente ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 49/2003, l'articolo 4, comma 2, di tale decreto-legge prevede un prelievo supplementare a carico del produttore (in prosieguo: la «misura di cui si tratta»).
19. Secondo la giurisprudenza tanto del giudice del rinvio quanto della Corte suprema di cassazione (Italia), tale misura non è considerata una sanzione amministrativa in senso proprio, bensì una misura di riequilibrio del mercato consistente nell'integrale recupero del quantitativo consegnato all'acquirente non riconosciuto. Orbene, ad avviso dei ricorrenti nel procedimento principale, detta misura sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione, il quale prevede l'applicazione di un prelievo solo nei limiti dei quantitativi di latte eccedenti i quantitativi di riferimento fissati in applicazione del regolamento n. 1788/2003.
20. In tale contesto, il giudice del rinvio osserva che il legislatore dell'Unione ha istituito un «fitto» sistema normativo in ordine ai controlli e agli obblighi strumentali al funzionamento del sistema di regolazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, lasciando nondimeno un ampio margine discrezionale agli Stati membri quanto alla scelta delle conseguenze in caso di inosservanza di tali esigenze. Detti Stati sarebbero quindi legittimati a imporre ai produttori misure che non costituiscono sanzioni amministrative in senso stretto, bensì misure di riequilibrio del mercato rispondenti alle esigenze del settore.
21. In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto [dell'Unione], e, in particolare, gli articoli 23 e 24, paragrafo 1, del regolamento [n. 595/2004] - e, prima ancora, gli articoli 13 e 14, paragrafo 1, del regolamento [n. 1392/2001] - nonché i principi di certezza del diritto, [tutela del] legittimo affidamento, proporzionalità, uguaglianza e non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che ess[o] osta ad una norma come quella prevista dall'ordinamento nazionale che, in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto, dispone che il latte o equivalente latte conferito siano assoggettati a prelievo supplementare a carico del produttore».
Sulla questione pregiudiziale
22. In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2026, Imballaggi Piemontesi, C‑588/24, EU:C:2026:14, punto 35 e giurisprudenza citata).
23. A questo proposito occorre, in primo luogo, rilevare che, sebbene la questione sollevata riguardi l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001, solo le disposizioni del regolamento n. 595/2004 rilevano ai fini della risposta alla stessa. Infatti, quest'ultimo regolamento, in forza dell'articolo 28, primo comma, e dell'articolo 29, secondo comma, ha abrogato il regolamento n. 1392/2001 con effetto dal 1º aprile 2004 e il procedimento principale riguarda consegne di latte effettuate successivamente a tale data.
24. In secondo luogo, nei limiti in cui la questione pregiudiziale menziona l'articolo 23 del regolamento n. 595/2004, va sottolineato che il paragrafo 3 di tale articolo riguarda soltanto le sanzioni applicabili, se del caso, all'acquirente in caso di revoca del riconoscimento di cui dispone, mentre il giudice del rinvio si interroga essenzialmente sulla portata del potere sanzionatorio riconosciuto agli Stati membri nei confronti dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari dall'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, in forza del quale tali Stati stabiliscono sanzioni in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto.
25. In terzo luogo, per quanto riguarda i principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento nonché di uguaglianza e di non discriminazione, anch'essi menzionati nel testo della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio non illustra né i motivi che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione di tali principi generali del diritto dell'Unione né il collegamento che esso stabilisce tra tali principi e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2023, Commune d'Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, punto 46 e giurisprudenza citata). In mancanza di indicazioni sufficienti al riguardo, la questione pregiudiziale è irricevibile nella parte in cui verte su detti principi.
26. Tenuto conto di tali precisazioni, occorre considerare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore.
27. In primo luogo si deve rammentare, sotto un primo profilo, che, conformemente all'articolo 4, primo comma, del regolamento n. 1788/2003, il prelievo supplementare istituito all'articolo 1 di tale regolamento è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento. Dall'articolo 4, secondo comma, del suddetto regolamento risulta che i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.
28. La Corte si è già pronunciata sulla natura giuridica del prelievo supplementare sul latte, precisando che le disposizioni che lo stabiliscono non sono disposizioni penali e che detto prelievo costituisce invece una restrizione derivante direttamente dalle norme relative all'organizzazione comune del mercato del latte (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2004, Cooperativa Lattepiù e a., C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, EU:C:2004:178, punto 74; del 15 luglio 2004, Gerekens e Procola, C‑459/02, EU:C:2004:454, punti da 34 a 37, nonché ordinanza del 21 giugno 2005, Azienda Agricola Balconi Andrea, C‑162/03, C‑185/03, C‑44/04, C‑45/04, C‑223/04, C‑224/04, C‑271/04 e C‑272/04, EU:C:2005:399, punti 22, 23 e 28).
29. Il prelievo supplementare fa dunque parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare all'Unione europea i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, punto 53 e giurisprudenza citata).
30. Poiché mira a ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda sul mercato lattiero-caseario, caratterizzato da eccedenze strutturali, mediante una limitazione della produzione lattiero-casearia, il prelievo supplementare si inserisce nell'ambito degli obiettivi di sviluppo razionale della produzione lattiero-casearia e, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata, in quello del mantenimento di un tenore di vita equo di tale popolazione (sentenza del 27 giugno 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, punto 52 e giurisprudenza citata).
31. Sotto un secondo profilo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto. Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 6 di tale regolamento, secondo il quale gli Stati membri devono predisporre misure di controllo e sanzioni per garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo istituito dal regolamento n. 1788/2003.
32. Sebbene il regolamento n. 595/2004 non preveda esplicitamente che il destinatario delle sanzioni di cui al suo articolo 24, paragrafo 1, adottate da uno Stato membro, sia il produttore, nulla nel testo o nel contesto di tale disposizione vi osta.
33. Sotto un terzo profilo, da quanto precede risulta che i regolamenti n. 1788/2003 e n. 595/2004 operano una distinzione tra, da un lato, il prelievo supplementare istituito dall'articolo 1 del regolamento n. 1788/2003, ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento e che sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili, e, dall'altro, le sanzioni istituite, in particolare, sul fondamento dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, applicabili ai produttori in caso di inosservanza delle condizioni previste dal regime di tale prelievo.
34. Nel caso di specie, in forza della normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale, secondo la quale il latte o equivalente latte consegnato ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato ad un prelievo supplementare dovuto dal produttore, l'inosservanza delle condizioni del regime di tale prelievo è sostanzialmente assimilata al superamento, da parte di tale produttore, dei quantitativi di riferimento disponibili. Sebbene dal fascicolo di cui dispone la Corte risulti che la misura di cui si tratta mira a reintegrare nel regime delle quote latte tutto il quantitativo di latte consegnato ad un acquirente non riconosciuto al fine di consentire, in particolare, la corretta determinazione della base di calcolo del prelievo previsto dal regolamento n. 1788/2003, ciò non toglie che la sua applicazione non è determinata da un eccesso di produzione, bensì dal mancato rispetto delle condizioni applicabili, e che una siffatta misura non è, pertanto, la semplice conseguenza logica del regime di prelievo istituito dal regolamento n. 1788/2003 (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 1999, Wilkens, C‑181/96 EU:C:1999:29, punto 38).
35. Inoltre, quand'anche la misura di cui si tratta fosse considerata una misura di regolamentazione del mercato del latte nel diritto interno, è giocoforza constatare che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, essa non mira a ridurre le eccedenze strutturali di produzione e a limitare la produzione lattiera, ma unicamente a correggere lo squilibrio prodotto dalle consegne di latte ad acquirenti non riconosciuti su tale mercato senza, tuttavia, influenzare la produzione lattiera in quanto tale.
36. Tenuto conto di tali caratteristiche, la suddetta misura appare poter rientrare nella nozione di «sanzione», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004. Ciò vale a maggior ragione in quanto, includendo anche i quantitativi di latte coperti dalle quote di cui dispongono i produttori interessati, la misura di cui si tratta mira altresì a sanzionare l'elusione del sistema di tracciamento e di controllo dei quantitativi nazionali di riferimento menzionati al considerando 6 di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
37. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la misura di cui si tratta sia conforme all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, occorre ricordare che, qualora un regolamento dell'Unione non contenga alcuna disposizione specifica che stabilisca una sanzione in caso di violazione di tale regolamento o rinvii, al riguardo, alle disposizioni nazionali, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Vaditrans, C‑102/16, EU:C:2017:1012, punto 55 e giurisprudenza citata, nonché del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C‑617/17, EU:C:2019:283, punto 37). A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni applicabili, detti Stati devono fare in modo che le violazioni di tale diritto siano sanzionate in presenza di presupposti, sostanziali e procedurali, che siano analoghi a quelli applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 76 e giurisprudenza citata).
38. In particolare, le misure sanzionatorie previste da una normativa nazionale non devono andare oltre quanto è appropriato e necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti da tale normativa, né devono essere sproporzionate in rapporto a tali obiettivi, e il rigore delle suddette misure deve altresì essere commisurato alla gravità delle violazioni che esse reprimono, in particolare assicurando un effetto realmente dissuasivo (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C‑356/97, EU:C:2000:364, punti 35 e 36, nonché del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 77 e giurisprudenza citata).
39. Spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare e applicare il diritto nazionale, valutare se, nel caso di specie, la misura di cui si tratta soddisfi i requisiti ricordati ai punti 37 e 38 della presente sentenza. Ciò posto, si deve tuttavia sottolineare che, tenuto conto dell'importanza che occorre riconoscere all'obiettivo di garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo istituito dal regolamento n. 1788/2003 e di garantire il rispetto del regime del prelievo presso tutti gli attori, ricordato al punto 31 della presente sentenza, nonché, più in generale, al buon funzionamento del sistema delle quote latte nel suo complesso, la sola circostanza che la misura di cui si tratta si applichi anche ai quantitativi di latte eventualmente coperti da una quota latte non appare a priori sproporzionata.
40. Inoltre, considerato l'argomento dei ricorrenti nel procedimento principale secondo il quale la misura di cui si tratta dovrebbe rientrare nell'ambito delle norme nazionali applicabili alle sanzioni amministrative, il che consentirebbe loro di beneficiare delle garanzie procedurali di cui tali misure sono corredate in forza del diritto nazionale, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nell'attuazione del diritto dell'Unione si applicano agli Stati membri le disposizioni della Carta. Di conseguenza, nell'ambito di un procedimento condotto in applicazione delle disposizioni del diritto nazionale che attuano l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 in fatto di sanzioni per consegna ad acquirente non riconosciuto, il destinatario della sanzione deve beneficiare delle garanzie procedurali derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall'articolo 47, primo comma, della Carta, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Adler Real Estate e a., C‑546/18, EU:C:2021:711, punti da 40 a 43 e 48). Ciò vale a prescindere dalla concreta qualificazione giuridica conferita dal legislatore nazionale a una siffatta misura sanzionatoria nel diritto interno.
41. Spetta anche in questo caso al giudice del rinvio verificare se la misura di cui si tratta nonché il procedimento che ha portato alla sua adozione soddisfino tali requisiti.
42. In considerazione delle motivazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che stabilisce, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale misura. Le modalità di adozione di una tale misura sanzionatoria nonché le modalità che consentono al produttore di impugnarla in giudizio devono tuttavia soddisfare i requisiti derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall'articolo 47 della Carta.
Sulle spese
43. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che stabilisce, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale misura. Le modalità di adozione di una tale misura sanzionatoria nonché le modalità che consentono al produttore di impugnarla in giudizio devono tuttavia soddisfare i requisiti derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.