Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 16 aprile 2026
Presidente: Schalin - Relatore: Gavalec
«Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18 - Principi che disciplinano l'aggiudicazione di appalti pubblici - Parità di trattamento e trasparenza - Articolo 42 - Specifiche tecniche - Potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice - Definizione dell'esigenza - Riferimento a un tipo o a una produzione specifica - Casi in cui un tale riferimento deve essere accompagnato dalla menzione "o equivalente"».
Nella causa C‑568/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), con decisione del 17 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2024, nel procedimento Sof Medica SA contro Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 42, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Sof Medica SA e lo Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca (ospedale clinico d'urgenza del distretto di Cluj-Napoca, Romania) (in prosieguo: l'«ospedale») relativamente all'aggiudicazione, da parte di quest'ultimo, di un appalto pubblico avente ad oggetto l'acquisto di un robot chirurgico rispondente a talune specifiche tecniche.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3. I considerando 74 e 92 della direttiva 2014/24 così recitano:
«(74) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.
Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l'innovazione nell'ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Dovrebbe spettare all'operatore economico il compito di dimostrare l'equivalenza con l'etichettatura richiesta.
Per dimostrare l'equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.
(...)
(92) Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero determinare i criteri economici e qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto che applicheranno a tal fine. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione comprendenti aspetti ambientali e sociali. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.
I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
Al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture».
4. L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, punto 13, prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
13. "documento di gara": qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari».
5. L'articolo 18 di detta direttiva, intitolato «Principi per l'aggiudicazione degli appalti», al paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici».
6. L'articolo 29 della medesima direttiva, intitolato «Procedura competitiva con negoziazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
(...)».
7. Ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2014/24, intitolato «Specifiche tecniche»:
«1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
(...)
2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
4. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".
(...)».
8. L'articolo 46 di tale direttiva, intitolato «Suddivisione degli appalti in lotti», al paragrafo 1, secondo comma, prevede quanto segue:
«Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all'articolo 84».
9. L'articolo 49 di detta direttiva, intitolato «Bandi di gara», così dispone:
«I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l'articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 51».
10. L'allegato V della direttiva 2014/24, intitolato «Informazioni che devono figurare negli avvisi», contiene una parte C che elenca le informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara. Il punto 30 di tale parte è così formulato:
«Altre eventuali informazioni».
11. L'allegato VII di tale direttiva, intitolato «Definizione di talune specifiche tecniche», al suo punto 1 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. "specifiche tecniche": a seconda del caso
(...)
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità».
Diritto rumeno
12. L'articolo 2 della Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice (legge n. 98/2016, sugli appalti pubblici), del 19 maggio 2016 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 390 del 23 maggio 2016), al paragrafo 2 così dispone:
«I principi alla base dell'aggiudicazione dei contratti di appalto pubblico e dell'organizzazione dei concorsi sono i seguenti:
a) non discriminazione;
b) parità di trattamento;
c) riconoscimento reciproco;
d) trasparenza;
e) proporzionalità;
f) assunzione della responsabilità».
13. L'articolo 50 della legge n. 98/2016 prevede quanto segue:
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici non concepiscono né la struttura degli appalti né i loro elementi allo scopo di sottrarli all'applicazione delle disposizioni della presente legge o di limitare artificialmente la concorrenza.
2. Ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che sussista una limitazione artificiale della concorrenza se l'appalto o i suoi elementi sono concepiti o strutturati al fine di favorire o svantaggiare ingiustificatamente determinati operatori economici».
14. L'articolo 155 di tale legge, ai paragrafi 1, 2 e 6 così recita:
«1. Le specifiche tecniche sono stabilite dalla documentazione di gara e definiscono le caratteristiche richieste al lavoro, al servizio o alle forniture oggetto dell'appalto.
2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 possono anche riguardare il processo o il metodo specifico di esecuzione dei lavori, di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi richiesti, oppure un processo specifico per un'altra fase del loro ciclo di vita, anche se questi elementi non fanno parte del contenuto materiale delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare, ma a condizione che tali caratteristiche siano connesse all'oggetto del contratto di appalto pubblico/accordo-quadro e siano proporzionate rispetto al valore e agli obiettivi del medesimo.
(...)
6. Le specifiche tecniche devono consentire a tutti gli operatori economici la parità di accesso alla procedura di aggiudicazione e non devono avere l'effetto di creare ostacoli ingiustificati a garantire una concorrenza effettiva tra gli operatori economici».
15. L'articolo 156 di detta legge, ai paragrafi da 2 a 4, prevede quanto segue:
«2. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a marchi, brevetti o tipi, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni operatori economici o taluni prodotti.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, la definizione delle specifiche tecniche mediante la precisazione degli elementi di cui al paragrafo 2 è autorizzata in casi eccezionali, qualora non sia possibile una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto conformemente alle disposizioni del paragrafo 1; in tali casi, la precisazione degli elementi di cui al paragrafo 2 è accompagnata dai termini "o equivalente".
4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca le specifiche tecniche ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), essa non respinge un'offerta per il motivo che i lavori, i prodotti o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali è fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche».
16. L'articolo 1 delle norme metodologiche allegate alla Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (regolamento del governo n. 395/2016, recante approvazione delle norme metodologiche di applicazione delle disposizioni relative all'aggiudicazione dell'appalto pubblico/accordo-quadro di cui alla legge n. 98/2016, sugli appalti pubblici), del 2 giugno 2016 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 423 del 6 giugno 2016), così dispone:
«1. Nel processo di esecuzione dell'appalto pubblico, qualsiasi situazione per la quale non esiste una normativa esplicita si interpreta alla luce dei principi previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della [legge n. 98/2016].
2. Nel corso dell'applicazione della procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi di situazioni che possano dar luogo a un conflitto di interessi e/o impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
3. Qualora constati il verificarsi di una situazione di cui al paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di eliminare gli effetti derivanti da una simile circostanza adottando, secondo le sue competenze, se del caso, provvedimenti correttivi di modifica, cessazione, revoca o annullamento degli atti che hanno inciso sulla corretta applicazione della procedura di aggiudicazione o delle attività ad essa connesse.
(...)».
17. L'articolo 20, paragrafo 10, di tali norme metodologiche prevede quanto segue:
«Il capitolato d'oneri contiene obbligatoriamente specifiche tecniche che rappresentano requisiti, prescrizioni, caratteristiche di natura tecnica che consentono a ciascun prodotto e a ciascun servizio o lavoro di essere descritti, in maniera obiettiva, in modo corrispondente alle necessità dell'amministrazione aggiudicatrice».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. Il 23 febbraio 2024 l'ospedale, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha pubblicato una gara d'appalto aperta, intitolata «Fornitura, installazione e messa in funzione [del] Robot chirurgico 2», per un valore stimato di 25 400 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 5 000 000).
19. L'ospedale aveva in precedenza dato avvio a una procedura di consultazione del mercato relativamente al robot chirurgico oggetto della gara d'appalto, da cui è emerso, da un lato, che esistevano due tipi di robot chirurgici dotati di funzionalità simili, vale a dire un robot di tipo monoblocco (i bracci del robot hanno una disposizione unitaria) e un robot di tipo modulare (i bracci del robot hanno una disposizione individuale), e, dall'altro, che erano stati individuati almeno tre produttori di robot di tipo modulare.
20. Nel capitolato d'oneri relativo alla suddetta gara d'appalto, l'ospedale ha presentato le specifiche tecniche del robot chirurgico di cui trattasi nei seguenti termini: «Apparecchiatura di chirurgia robotica assistita, modulare e mobile, con almeno quattro moduli con bracci robotici indipendenti e applicabilità certificata come minimo per le seguenti specializzazioni: chirurgia generale, ginecologia, urologia, chirurgia toracica. L'apparecchiatura deve poter essere collocata nel blocco operatorio senza che siano necessari particolari accorgimenti, consentendo un approccio ibrido all'intervento [chirurgico] con un passaggio rapido dalla chirurgia laparoscopica classica alla chirurgia robotica assistita e viceversa, ogniqualvolta ciò sia necessario nel corso di una procedura [chirurgica]. L'apparecchiatura deve poter essere utilizzata in modo continuativo».
21. In quanto fornitore di robot chirurgici di tipo monoblocco, la Sof Medica ha ritenuto che tali specifiche tecniche violassero i principi di aggiudicazione degli appalti pubblici enunciati negli articoli 2, 50, 155 e 156 della legge n. 98/2016, che mirano ad attuare gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24, giacché favorirebbero i soli robot chirurgici di tipo modulare. La Sof Medica ha quindi chiesto al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) che fosse ingiunto all'amministrazione aggiudicatrice di sopprimere dette specifiche tecniche, che sarebbero state discriminatorie, di stabilire requisiti minimi che garantissero una procedura trasparente basata su una concorrenza effettiva e, ove non fosse stato possibile rettificare la documentazione relativa alla gara d'appalto, di annullare la procedura di aggiudicazione di cui trattasi.
22. L'ospedale ha obiettato che l'acquisto di un robot chirurgico di tipo modulare era giustificato da vari elementi specifici. Infatti, essendo l'ospedale composto da edifici datati, occorrerebbe tener conto delle capacità logistiche dei blocchi operatori, che sarebbero di piccole dimensioni, della necessità di spostare le attrezzature mediche tra detti blocchi in base alle esigenze e alle emergenze, nonché del numero delle sale operatorie e della loro compartimentazione. La disposizione di queste sale richiederebbe un robot con una configurazione flessibile e adattata allo spazio disponibile, con un peso e una superficie occupata limitati, il che non corrisponderebbe alle caratteristiche di un robot di tipo monoblocco.
23. Con sentenza di primo grado del 22 marzo 2024, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ha respinto la domanda della Sof Medica in quanto in parte priva di oggetto e in parte infondata.
24. La Sof Medica ha impugnato detta sentenza di primo grado dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio.
25. Tale organo giurisdizionale nutre tre ordini di dubbi relativamente al margine di discrezionalità di cui gode l'amministrazione aggiudicatrice nel definire le specifiche tecniche.
26. In primo luogo, esso si chiede se, alla luce del principio di trasparenza, quale previsto all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l'articolo 49 di quest'ultima, un'amministrazione aggiudicatrice possa escludere un offerente sulla base di specifiche tecniche giustificate da una «necessità oggettiva», qualora quest'ultima sia stata portata a conoscenza dell'offerente solo successivamente alla pubblicazione della documentazione relativa alla gara d'appalto di cui trattasi, in occasione di un procedimento contenzioso.
27. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 42, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24 possa essere interpretato nel senso che il carattere restrittivo risultante dall'insieme dei requisiti menzionati nell'ambito delle specifiche tecniche di un bando di gara, che imporrebbe la menzione «o equivalente» nella documentazione della gara d'appalto di cui trattasi, deve essere valutato tenendo conto di tutti i requisiti contenuti nella documentazione in parola.
28. In terzo e ultimo luogo, esso si chiede inoltre se, in caso di risposta affermativa agli interrogativi esposti ai punti 26 e 27 della presente sentenza, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, quali previsti all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, possano essere interpretati nel senso che il carattere restrittivo delle specifiche tecniche deve essere valutato in relazione alla «necessità oggettiva» invocata da un'amministrazione aggiudicatrice prima della data di pubblicazione del bando di gara e della documentazione relativa alla gara d'appalto di cui trattasi.
29. Date tali circostanze, la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio di trasparenza, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva [2014/24], in combinato disposto con l'articolo 49 e con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, della direttiva [2014/24], debba essere interpretato nel senso che esso osta all'esclusione di un offerente sulla base di alcune specifiche tecniche, giustificate dalla "necessità oggettiva", che è definita dall'amministrazione aggiudicatrice solo successivamente alla pubblicazione del bando di gara e della documentazione di gara.
2) Se le disposizioni dell'articolo 42, [paragrafo] 1, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva [2014/24] possano essere interpretate nel senso che la valutazione del carattere restrittivo delle specifiche tecniche, che imporrebbe la necessità della menzione "o equivalente" nella documentazione di gara, si realizzi anche con un'analisi cumulativa di tutti i requisiti della documentazione di gara.
3) In caso di risposta affermativa alle prime due questioni, se il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva [2014/24], possano essere interpretati nel senso che la valutazione del carattere restrittivo delle specifiche tecniche deve essere correlata alla "necessità oggettiva" dell'amministrazione aggiudicatrice prima della pubblicazione del bando di gara e della documentazione di gara».
Procedimento dinanzi alla Corte
30. Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento pregiudiziale accelerato previsto dall'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
31. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 13 dicembre 2024, Sof Medica (C‑568/24, EU:C:2024:1055).
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e terza
32. Con le sue questioni prima e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, nonché con l'articolo 49 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento, enunciati in tale articolo 18, paragrafo 1, ostano a che, nell'ambito di un appalto pubblico di fornitura, un'amministrazione aggiudicatrice escluda un'offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, di detta direttiva.
33. In primo luogo, occorre rilevare che l'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/24 si limita a definire la nozione di «documento di gara» come qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi, segnatamente, il bando di gara e le specifiche tecniche.
34. Tuttavia, tale disposizione tace sulla questione se, alla data di pubblicazione di un bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice interessata sia tenuta ad indicare le giustificazioni oggettive sottese a una specifica tecnica.
35. In secondo luogo, occorre rilevare che l'articolo 49 della direttiva 2014/24 si limita, in sostanza, a enunciare che i bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione, che contengono le informazioni di cui all'allegato V, parte C, di tale direttiva e che sono pubblicati conformemente all'articolo 51 di detta direttiva. Se è vero che tale parte C, intitolata «Informazioni che devono figurare negli avvisi», elenca numerose informazioni da fornire, essa non menziona tuttavia, tra tali informazioni, un obbligo di indicare le giustificazioni oggettive sottese a una specifica tecnica.
36. In terzo luogo, dall'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 risulta che le specifiche tecniche, definite al punto 1 dell'allegato VII di tale direttiva, figurano nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per le forniture. Per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi o di forniture, il punto 1, lettera b), di tale allegato definisce le specifiche tecniche come le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità. Tuttavia, non risulta né dalla formulazione di tale articolo 42, paragrafo 1, né da quella di tale punto 1, lettera b), che l'amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a giustificare in modo oggettivo le specifiche tecniche da essa stabilite.
37. A questo proposito, la Corte ha dichiarato che l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità nell'ambito della formulazione delle specifiche tecniche di un appalto, dal momento che si trova nella posizione migliore per determinare le forniture di cui ha bisogno e per determinare i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati auspicati (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punti 29 e 30, nonché del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 42).
38. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice deve garantire, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, della stessa, che le specifiche tecniche consentano agli operatori economici pari accesso alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e non comportino la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura di appalti pubblici alla concorrenza (sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 42).
39. La Corte ha sottolineato che i principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza rivestono un'importanza determinante per quanto riguarda le specifiche tecniche, in considerazione dei rischi di discriminazione connessi alla scelta di queste ultime o al modo in cui sono formulate (sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 34).
40. Nello stesso senso, dal considerando 74 della direttiva 2014/24 risulta che le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture da esso abitualmente offerte. Infatti, ai sensi di tale considerando 74, «dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato».
41. L'osservanza di questi obblighi è ancor più importante quando le specifiche tecniche contenute nel capitolato d'oneri sono formulate in maniera particolarmente dettagliata. Infatti, più talune specifiche tecniche sono dettagliate, più è elevato il rischio che siano privilegiati i prodotti di un dato fabbricante (sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva (C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 37).
42. Pertanto, il grado di dettaglio delle specifiche tecniche deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, il che implica di esaminare se tale grado di dettaglio sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, punto 41).
43. Tuttavia, né l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, né l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impongono un'interpretazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento nel senso che essi esigono dall'amministrazione aggiudicatrice che essa indichi, alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, le giustificazioni oggettive sottese alle specifiche tecniche da essa stabilite.
44. Infatti, il principio di trasparenza implica che le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di verificare effettivamente se le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto di cui trattasi (sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 109 e giurisprudenza citata). Il principio di trasparenza si limita quindi ad esigere che la documentazione relativa alla gara sia chiara, precisa e univoca, senza spingersi fino ad esigere dalle amministrazioni aggiudicatrici che, alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, esse indichino specificamente tutte le giustificazioni oggettive sottese a ciascuna specifica tecnica menzionata nel capitolato d'oneri. Quest'ultimo requisito si riferisce, per contro, al rispetto del principio di proporzionalità, cosicché l'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di giustificare in che modo il grado di dettaglio delle specifiche tecniche di cui trattasi sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
45. Da quanto precede risulta che il principio di trasparenza, quale previsto all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, non obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a fornire una giustificazione oggettiva che spieghi, dal suo punto di vista, il contenuto delle specifiche tecniche figuranti nella documentazione di gara di cui trattasi.
46. In quarto luogo, tale interpretazione è corroborata dall'impianto sistematico della direttiva 2014/24. Infatti, ove il legislatore dell'Unione ha inteso che l'amministrazione aggiudicatrice esponga, nei documenti di gara, la motivazione che giustifica l'una o l'altra caratteristica o condizione relativa a un appalto o a una procedura, ha espressamente previsto ciò. Questo vale, ad esempio, per l'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, il quale prevede l'obbligo, incombente all'amministrazione aggiudicatrice, di indicare i motivi principali della decisione di non suddividere in lotti o, ancora, per l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, il quale prevede che, qualora l'amministrazione aggiudicatrice decida di ricorrere a una procedura competitiva con negoziazione, essa deve definire, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto di cui trattasi fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare.
47. In quinto e ultimo luogo, un'interpretazione contraria a quella suggerita al punto 45 della presente sentenza sarebbe tale da rompere l'equilibrio perseguito dal legislatore dell'Unione tra i diritti e gli obblighi degli offerenti e quelli delle amministrazioni aggiudicatrici. Essa condurrebbe, infatti, ad esigere che l'amministrazione aggiudicatrice giustifichi dettagliatamente ogni requisito concreto, con informazioni relative alle esigenze che intende soddisfare e sulla base delle quali ha elaborato le specifiche tecniche. In talune ipotesi, un siffatto obbligo di motivazione avrebbe l'effetto di far gravare sull'amministrazione aggiudicatrice interessata un onere amministrativo particolarmente gravoso, se non addirittura sproporzionato, e di mettere in discussione l'ampio margine di discrezionalità che le è riconosciuto nella determinazione delle sue esigenze e nella formulazione delle specifiche tecniche di un appalto.
48. In considerazione della motivazione che precede, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, e con l'articolo 49 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento, enunciati in tale articolo 18, paragrafo 1, non ostano a che, nell'ambito di un appalto pubblico di fornitura, un'amministrazione aggiudicatrice escluda un'offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, di detta direttiva.
Sulla seconda questione
49. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 42, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente».
50. Occorre anzitutto rilevare che, in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di fornitura, la formulazione delle specifiche tecniche mira, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera b), dell'allegato VII di tale direttiva, a definire le caratteristiche previste per le forniture di cui trattasi, quali, in particolare, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto di cui trattasi, la sicurezza o le dimensioni del medesimo. Nella parte in cui determinano tali caratteristiche, le specifiche tecniche definiscono, come risulta dal considerando 92 di detta direttiva, l'oggetto stesso dell'appalto pubblico di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 40).
51. L'articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 elenca in modo esaustivo i metodi di formulazione delle specifiche tecniche che devono figurare nei documenti di gara, senza stabilire una gerarchia tra tali metodi (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza citata).
52. A tale titolo, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di formulare specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in parola. Essa può anche scegliere di fare riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture, conformemente a tale articolo 42, paragrafo 3, lettera b). Essa può altresì combinare tali due metodi, conformemente a detto articolo 42, paragrafo 3, lettere c) e d). Quando un'amministrazione aggiudicatrice formula specifiche tecniche secondo il metodo previsto al medesimo articolo 42, paragrafo 3, lettera b), ogni riferimento a quest'ultima disposizione deve contenere la menzione «o equivalente».
53. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che non appare che le specifiche tecniche relative all'appalto di cui trattasi, come esposte al punto 20 della presente sentenza, siano formulate conformemente al metodo previsto all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24, cosicché tale disposizione non è applicabile.
54. Tuttavia, occorre ancora rilevare che l'articolo 42, paragrafo 4, prima frase, di tale direttiva vieta, in linea di principio, l'inclusione, nelle specifiche tecniche, di un riferimento a «una fabbricazione o [a una] provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti (...) forniti da un operatore economico specifico» o a «un tipo (...) o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti». Invero, siffatti riferimenti non contribuiscono all'apertura alla concorrenza dell'appalto pubblico di cui trattasi, ma hanno piuttosto l'effetto di restringere quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punti 48 e 49).
55. Tuttavia, tale divieto «di principio» è soggetto a due eccezioni. Da un lato, la seconda frase dell'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 stabilisce che, in via eccezionale, l'amministrazione aggiudicatrice può, nei documenti dell'appalto contenenti le specifiche tecniche, includere un riferimento come quello di cui a detto articolo 42, paragrafo 4, purché, come prevede in sostanza tale seconda frase, le prestazioni o i requisiti funzionali menzionati conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva o le specifiche menzionate conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva, o una combinazione di entrambi, non consentano, di per sé, di fornire una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto. In un caso del genere, l'amministrazione aggiudicatrice, conformemente alla terza frase dell'articolo 42, paragrafo 4, della medesima direttiva, deve accompagnare tale riferimento con la menzione «o equivalente» (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 50).
56. Dall'altro lato, come risulta dall'inciso «[s]alvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto», contenuto nella prima frase dell'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, i riferimenti di cui a tale disposizione possono essere fatti anche quando ciò sia legittimo in considerazione dell'oggetto dell'appalto. Tale fattispecie, che è distinta da quella prevista alla seconda frase di detto articolo 42, paragrafo 4, deve essere intesa come una circostanza che consente all'amministrazione aggiudicatrice di escludere l'applicabilità stessa del contenuto normativo di tale paragrafo 4, il quale contiene il divieto di principio enunciato nella prima frase di quest'ultimo, l'eccezione a tale divieto prevista dalla seconda frase di detto paragrafo 4 e il requisito, previsto dalla terza frase di quest'ultimo, di aggiungere, in caso di applicabilità di tale eccezione, la menzione «o equivalente» (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 51).
57. Ne consegue che, qualora un riferimento, come quello contemplato all'articolo 42, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/24, sia giustificato dall'oggetto dell'appalto di cui trattasi, esso può essere introdotto nelle specifiche tecniche, senza che si applichino il divieto enunciato dalla prima frase di tale disposizione o le condizioni previste dalla seconda e dalla terza frase di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 52).
58. Tale fattispecie contemplata dai termini «[s]alvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto» deve, a pena di pregiudicare l'obiettivo dell'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, essere interpretata restrittivamente, in modo da coprire unicamente le situazioni in cui un requisito relativo a un tipo di prodotto o alle dimensioni di tale prodotto discenda inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics, C‑424/23, EU:C:2025:15, punto 53).
59. È alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono che al giudice del rinvio spetta valutare se l'ospedale possa validamente imporre requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto di cui trattasi, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente».
60. Nel caso di specie, e sebbene spetti in definitiva a tale giudice applicare le norme enunciate nell'articolo 42 della direttiva 2014/24, come interpretate dalla Corte, quest'ultima può nondimeno fornire indicazioni al fine di determinare in quale misura dette norme possano applicarsi a siffatti requisiti.
61. Il giudice del rinvio si interroga più nello specifico sui requisiti menzionati nel capitolato d'oneri relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto di cui trattasi. A questo proposito, occorre ritenere che tali requisiti si riferiscano a un «tipo» di prodotto o a una «produzione specifica» che può avere l'«effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti», ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/24, dal momento che detti requisiti portano ad eliminare le imprese che forniscono robot chirurgici di tipo monoblocco o robot chirurgici di tipo modulare che superano il peso e/o la superficie occupata massimi fissati da tale capitolato d'oneri.
62. Tuttavia, spetta al summenzionato giudice verificare se, conformemente all'articolo 156, paragrafo 2, della legge n. 98/2016, il quale mira a recepire l'articolo 42, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/24, i requisiti menzionati al punto precedente discendano inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto di cui trattasi. Esso è quindi tenuto a verificare se tali requisiti siano connessi alle dimensioni e alla compartimentazione delle sale operatorie, per le quali non devono, ai sensi di detto capitolato d'oneri, «[essere] necessari particolari accorgimenti». Se, al termine di tale esame, il summenzionato giudice giunge alla conclusione che detti requisiti risultano inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può introdurre siffatti requisiti, senza che questi ultimi siano accompagnati dalla menzione «o equivalente».
63. Al di fuori dei casi in cui requisiti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto di cui trattasi, discendano inevitabilmente dall'oggetto di tale appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non può imporre tali requisiti senza aggiungere la menzione «o equivalente».
64. In considerazione della motivazione che precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 42, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall'oggetto di detto appalto.
Sulle spese
65. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 1 e 2, e con l'articolo 49 della direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento, enunciati in tale articolo 18, paragrafo 1, non ostano a che, nell'ambito di un appalto pubblico di fornitura, un'amministrazione aggiudicatrice escluda un'offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, di detta direttiva.
2) L'articolo 42, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione aggiudicatrice non può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell'appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall'oggetto di detto appalto.