Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 24 marzo 2026, n. 2461
Presidente: Lopilato - Estensore: Fratamico
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra C. Sabrina ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4022 del 3 maggio 2024 che ha dichiarato inammissibile l'appello alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 474/2019 che aveva, a sua volta, dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso di primo grado, comprensivo di motivi aggiunti, proposto dalla sua dante causa per l'annullamento del permesso di costruire rilasciato in data 8 luglio 2008 dal Comune di Villa Guardia alla Provincia Lombarda dei Chierici Regolari Somaschi per la realizzazione, di fronte alla sua abitazione, di una palestra auditorium a servizio della vicina scuola e di tutti gli atti connessi del procedimento.
2. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) dolo di una parte in danno dell'altra e/o errore di fatto (art. 106 c.p.a. e art. 395, nn. 1 e 4, c.p.c.);
II) errore di fatto (art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.).
3. Si sono costituiti in giudizio la Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi, la Congregazione delle Suore del Buon Pastore e l'Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso per revocazione.
4. Con memorie del 13 e del 17 novembre 2025 e repliche del 27 novembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con note del 1° dicembre 2025 e del 15 dicembre 2025, le parti resistenti hanno chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, mentre la ricorrente si è opposta al passaggio in decisione senza previa discussione.
5. All'udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. Nella sentenza impugnata per revocazione il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello inammissibile poiché il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado sarebbero risultati inammissibili per carenza di interesse, non avendo l'appellante "mai dedotto in giudizio alcuna pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell'intervento controverso", limitandosi a paventare, senza mai dimostrarla, una "lesione del suo diritto di proprietà". Oltre ad affermare il suddetto profilo di inammissibilità, il Consiglio di Stato, nella suddetta pronuncia, ne ha rilevato anche un secondo, «concernente direttamente il gravame in appello, legato alla mancata impugnazione dei capi III e IV della decisione di primo grado con i quali il TAR (aveva) evidenziato che la deduzione dell'interesse ad "evitare che le fosse asportata un'area di terreno (...) senza il ricorso alle procedure espropriative" e ad "ottenere la restituzione dell'area illegittimamente prelevata" (avrebbe determinato) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo».
7. Con il primo motivo di revocazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., la sussistenza del dolo delle controparti, che avrebbero posto in essere una "serie di atti tra loro coordinati volti a far credere che il permesso di costruire rilasciato dal Comune comprendesse il marciapiede e che ciò fosse legittimo". L'"inganno" in questione avrebbe "paralizzato" la difesa della ricorrente, "tutta incentrata sul fatto che il permesso di costruire si (ponesse) in contrasto con il progetto definitivo di allargamento stradale approvato con la DG 20/2003 e col rispetto delle distanze dalla strada previsto dalle NTA", ed avrebbe fatto "perdere di vista" anche al Giudice d'appello la circostanza per la quale "dal reale contenuto del permesso di costruire - che non comprendeva affatto il marciapiede - (sarebbe derivato) con certezza che l'insufficiente arretramento della costruzione dalla strada sarebbe stato recuperato sull'altro lato, dalla proprietà Berlusconi".
8. Il suddetto dolo sarebbe stato attuato dalle parti resistenti attraverso le tavole del permesso di costruire e la "tavola esplicativa" prodotte e le memorie depositate e i chiarimenti resi in giudizio e sarebbe stato conosciuto in modo completo solo al momento della pubblicazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4022/2024, quando la ricorrente aveva scoperto che la "falsa apparenza" era riuscita a trarre in inganno anche l'organo giudicante.
9. La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che la medesima circostanza - per la quale il permesso di costruire rilasciato dal Comune avrebbe ricompreso il marciapiede nel computo della distanza dalla strada - potesse integrare, nell'eventualità, un errore di fatto revocatorio, e, con il secondo motivo del suo gravame, ha lamentato la sussistenza di un'ulteriore causa di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione alla pretesa non corretta individuazione da parte del Consiglio di Stato dei capi della sentenza del T.A.R. non impugnati.
10. Tali doglianze non colgono nel segno, rendendo il ricorso per revocazione inammissibile, in quanto proposto in assenza dei presupposti previsti dalla legge per tale mezzo di impugnazione.
13. In primo luogo, occorre evidenziare che le criticità dedotte con il primo motivo non possono, neppure in astratto, rilevare ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 1 e n. 4, c.p.c., costituendo una mera riproposizione delle censure già esposte nei precedenti gradi di giudizio e non avendo nessuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza del dolo processuale delle parti o dell'errore revocatorio.
14. Quanto alla prima delle due cause di revocazione suddette, sia il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione hanno precisato che "il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17 ottobre 2018, n. 26078; Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31211; C.d.S., Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5187; Sez. III, 31 maggio 2010, n. 3127).
15. Nella fattispecie in esame, invece, prima ancora di rilevare come la condotta delle parti resistenti non possa dirsi minimamente ascrivibile nella suddetta categoria di attività ingannevoli, occorre osservare che la questione relativa all'eventuale computo della larghezza del marciapiede nella distanza della nuova costruzione autorizzata dalla strada - che sarebbe stata oggetto degli intenti fraudolenti del Comune e dei controinteressati - non risulta, in realtà, aver inciso in alcun modo sulla decisione assunta da questo Consiglio di Stato nella sentenza revocanda, nella quale l'appello è stato dichiarato inammissibile per la carenza di interesse del ricorso originario, non avendo la ricorrente mai dimostrato di subire una lesione concreta ed attuale ai suoi diritti ed interessi per effetto diretto dei provvedimenti impugnati in primo grado.
16. Le considerazioni suesposte conducono ad escludere che la medesima circostanza - che, secondo quanto affermato dalla ricorrente, avrebbe costituito oggetto di dolo processuale - possa rilevare eventualmente anche quale errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., dovendo tale errore essere, oltre che dovuto ad una "svista" sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, e non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia espressamente pronunciato, soprattutto contraddistinto dal requisito della "decisività" per la soluzione della controversia, "che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi e non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo" (Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678).
17. Parimenti privo dei presupposti indicati dall'art. 395, n. 4, c.p.c. è anche il secondo motivo di revocazione, proposto dalla ricorrente in rapporto all'individuazione dei capi della sentenza del T.A.R. che, non impugnati, sarebbero anch'essi stati all'origine dell'inammissibilità dell'appello dichiarata nella sentenza revocanda. La non corretta indicazione da parte di questo Consiglio di Stato del numero corrispondente a detti capi appare rappresentare, in realtà, non un errore revocatorio, bensì un mero errore materiale, poiché i paragrafi della decisione di primo grado non oggetto di contestazione in appello, considerati anch'essi alla base della declaratoria di inammissibilità, sono comunque direttamente citati e perciò chiaramente evincibili, senza alcun margine di incertezza, dal contenuto stesso della sentenza n. 4022/2024.
18. Proprio dalla omessa impugnazione dei capi concernenti il difetto di giurisdizione - ammessa dalla stessa ricorrente - il Consiglio di Stato ha tratto, poi, un ulteriore motivo di (parziale) inammissibilità del gravame, questa volta relativo all'appello e non al ricorso di primo grado, dovendosi escludere, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un errore revocatorio tale da influire in modo determinante sull'esito del giudizio di secondo grado.
19. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso per revocazione deve essere, dunque, dichiarato nel suo complesso inammissibile.
19. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti della Provincia Lombarda dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi e della Congregazione delle Suore del Buon Pastore e dell'Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo, delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. III, sent. n. 4022/2024.