Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 2 aprile 2026, n. 444

Presidente ed Estensore: Modica de Mohac di Grisì

FATTO

I. Con il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe, il Comune di Montemarciano ha chiesto alla società E-distribuzione s.p.a., in quanto titolare di una concessione demaniale marittima, il versamento del canone per l'anno 2022 da quantificare, "nel minimo" e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 100, comma 4, d.l. n. 140/2020 (convertito con l. n. 126/2020) in euro 2.698,75 oltre al versamento dell'imposta regionale pari al 10% del canone.

La società in questione ritiene, però, che la citata norma non sia applicabile alla fattispecie (e che dunque il preteso "canone minimo", chiesto in aggiunta all'altro, non sia dovuto), in quanto la concessione della quale essa è titolare non è una concessione turistico/balneare, ma una concessione per l'erogazione di un servizio pubblico essenziale (nella specie: per l'erogazione di energia elettrica). Ritiene, inoltre, di aver diritto ad ottenere uno sconto del 90% sul canone ordinario, in virtù dell'art. 39 del codice della navigazione e dell'art. 37, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (e delle correlate norme di attuazione).

II. La predetta società ha pertanto impugnato il provvedimento in questione e gli atti ad esso eventualmente connessi (presupposti e/o consequenziali).

Nel chiederne l'annullamento, lamenta:

1) violazione, per errata applicazione, dell'art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, deducendo che tale norma non è applicabile alla fattispecie (trattandosi di occupazione di suolo demaniale in esclusiva funzione dell'interesse pubblico ed al fine di erogare un servizio pubblico essenziale), ma esclusivamente ai casi di occupazione di demanio marittimo per scopi turistico/balneari;

2) violazione, per mancata applicazione, dell'art. 39 del codice della navigazione e dell'art. 37, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, deducendo che le concessioni di cui è titolare sono soggette a pieno titolo allo speciale regime di favore introdotto dalla normativa richiamata; e che pertanto essa dovrebbe in ogni caso beneficiare di uno sconto pari al 90% del canone ordinariamente dovuto.

III. Non ostante ritualmente intimata, l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di costituirsi.

IV. Con ordinanza presidenziale n. 274/2025 del 18 giugno 2025 questo T.A.R. ha disposto che l'Amministrazione intimata depositasse "... una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, c.p.a. nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del presente giudizio".

V. Il Comune ha ottemperato con nota del 22 luglio 2025, con la quale ha ribadito la sua pretesa.

VI. Con ulteriore memoria conclusionale, depositata il 19 febbraio 2026, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, restringendo - però - la domanda giudiziale all'annullamento della parte del provvedimento impugnato concernente la riscossione del c.d. "canone minimo" di cui all'art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, e - per il resto - dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda concernente il c.d. "canone di mero riconoscimento" di cui al combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del codice navigazione e 37, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.

VII. Infine, all'udienza di smaltimento del 13 marzo 2026, fissata per la decisione di merito, il Collegio - rilevata (come verbalizzato) la possibile sussistenza di profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione - ha posto la causa in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., nonché per pacifica giurisprudenza (cfr., fra le tante: Cass. civ., Sez. un., 18 giugno 2020, n. 11867; C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857; C.d.S., Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5833; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 2014, n. 716; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 novembre 2022, n. 3154), la giurisdizione sulla debenza e sulla quantificazione del canone di concessione demaniale marittima spetta al Giudice Ordinario (AGO), in quanto si tratta di questioni giuridiche introduttive di controversie patrimoniali aventi ad oggetto diritti soggettivi e valutazioni concernenti attività vincolata della P.A.; mentre - com'è noto - il Giudice Amministrativo è giurisdizionalmente competente solo se la controversia riguarda l'esercizio di poteri discrezionali - ciò che nella fattispecie è escluso - o la legittimità della concessione stessa.

E poiché nella fattispecie per cui è causa la ricorrente non lamenta la lesione di un interesse legittimo né il cattivo uso di un potere discrezionale, ma la lesione di un suo preteso diritto soggettivo, consistente nell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del canone preteso dalla P.A. e/o, comunque, nel conseguimento di una differente quantificazione del suo ammontare (quantificazione disposta direttamente dalla norma e non graduabile discrezionalmente), la giurisdizione del Giudice Amministrativo deve essere pacificamente esclusa.

2. In considerazione delle superiori osservazioni - rilevata la giurisdizione del A.G.O., e, nella specie, del Tribunale civile territorialmente competente - il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

A fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la mancata costituzione del convenuto esime il Collegio da ogni pronunzia in ordine al pagamento delle spese processuali (C.G.A., 17 giugno 2020, n. 1081).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla statuisce in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.