Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 23 aprile 2026
Presidente: Jarukaitis - Relatore: Jääskinen
«Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d'urgenza - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/29/UE - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Articoli 6, 10 e 18 - Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e diritto di essere sentiti - Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione straordinario, a favore della persona condannata in assenza, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di condanna divenuta definitiva - Mancato riconoscimento del diritto della vittima di essere informata della proposizione di tale impugnazione straordinaria e di quello di partecipare al relativo procedimento - Direttiva (UE) 2016/343 - Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articoli 8 e 9 - Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto ad un equo processo - Articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali - Divieto dell'abuso di diritto».
Nella causa C‑24/26 PPU [Casotta] (*) avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Roma (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2026, nel procedimento penale a carico di CV, con l'intervento di: Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU 2012, L 315, pag. 57); degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con gli articoli 6 e 17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un'impugnazione straordinaria, proposta da CV a seguito della sua condanna in assenza a una pena privativa della libertà di cinque anni e tre mesi nonché a una multa di EUR 1 500 per lesioni personali aggravate e rapina aggravata con violenza, diretta ad ottenere l'annullamento della decisione di condanna divenuta definitiva e l'avvio di un nuovo giudizio di merito.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3. L'articolo 6 della CEDU, rubricato «Diritto a un equo processo», dispone quanto segue:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...).
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».
4. L'articolo 17 della CEDU, rubricato «Divieto dell'abuso di diritto», stabilisce quanto segue:
«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione».
Diritto dell'Unione
La Carta
5. L'articolo 47 della Carta, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», prevede quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
6. L'articolo 54 della Carta, rubricato «Divieto dell'abuso di diritto», stabilisce quanto segue:
«Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».
Direttiva 2012/29
7. I considerando 11, 20, 26, e 58 della direttiva 2012/29 sono così formulati:
«(11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.
(...)
(20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.
(...)
(26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la revisione di una decisione di non esercitare l'azione
(...).
(58) È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari».
8. L'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Obiettivi» è così formulato:
«Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali
(...)».
9. L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.
2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;
b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.
4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.
5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata [per reati] che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.
6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato».
10. L'articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Diritto di essere sentiti», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale».
11. L'articolo 18 della direttiva 2012/29, intitolato «Diritto alla protezione», è così formulato:
«Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari».
Direttiva 2016/343
12. I considerando 9, 33, 38 e 48 della direttiva 2016/343 così recitano:
«(9) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.
(...)
(33) Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l'Unione [europea].
(...)
(38) Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell'informare l'interessato e alla diligenza di cui ha dato prova [l']interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.
(47) La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU (...). Si dovrebbe tenere conto in particolare dell'articolo 6 [TUE], che afferma l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
(48) Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo». 13. L'articolo 1 di tale direttiva, dal titolo «Oggetto», dispone:
«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:
a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;
b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».
14. L'articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:
a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure
b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.
3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato.
4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.
6. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo».
15. L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:
«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».
Diritto italiano
16. L'articolo 420-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale (supplemento ordinario alla GURI n. 250, del 24 ottobre 1988) (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), come modificato dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150 - Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonch[é] in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Supplemento ordinario alla GURI n. 243, del 17 ottobre 2022), intitolato «Assenza dell'imputato», prevede quanto segue:
«1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:
a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.
5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5».
17. L'articolo 629-bis di tale codice così dispone:
«1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. Il 2 aprile 2022 CV veniva arrestato a Roma (Italia) in flagranza da ufficiali della polizia giudiziaria per lesioni aggravate e rapina aggravata. In occasione di tale arresto, CV nominava e incaricava un avvocato di provvedere alla sua difesa.
19. Il 4 aprile 2022, all'udienza dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (Italia) ai fini della convalida del suo arresto, CV dichiarava che, sebbene fosse anagraficamente residente presso la madre in Sicilia, egli abitava stabilmente a Roma da cinque anni. Precisava che il suo luogo di domicilio si trovava presso i locali di una mensa sociale gestita da un istituto caritativo e che gli atti processuali dovevano essergli trasmessi a tale indirizzo.
20. All'esito di tale udienza, non essendo stato convalidato l'arresto di CV, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma (Italia), su richiesta del Pubblico ministero, rinviava CV dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, per un giudizio immediato fissato all'udienza del 4 ottobre 2022.
21. Il 9 maggio 2022 gli agenti della polizia locale di Roma si recavano all'indirizzo indicato da CV come suo luogo di domicilio a Roma, al fine di procedere alla notifica del decreto di giudizio immediato. Non avendo reperito l'interessato a tale indirizzo, essi hanno consegnato detta notifica ad uno degli operatori dell'istituto caritativo di cui trattasi. Tale operatore dichiarava che CV si era recato al citato indirizzo due giorni prima e assicurava che avrebbe lasciato il decreto di giudizio immediato nella casella di posta personale di quest'ultimo.
22. Il 4 ottobre 2022 il decreto di giudizio immediato veniva notificato tramite posta elettronica certificata all'avvocato nominato da CV, poiché il domicilio dichiarato da CV era inidoneo a tal fine.
23. All'udienza del 4 ottobre 2022, tenuto conto del fatto che l'avvocato di CV aveva rinunciato al suo mandato a causa dell'impossibilità di rintracciarlo, il Tribunale ordinario di Roma nominava un altro avvocato in qualità di difensore d'ufficio.
24. All'esito della medesima udienza, il Tribunale ordinario di Roma rilevava che il decreto di giudizio immediato non era stato notificato a CV e, di conseguenza, rinviava il fascicolo alla cancelleria affinché si procedesse a una nuova notifica di tale decreto.
25. Dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che, il 30 dicembre 2022, è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, il quale ha integralmente sostituito il precedente articolo 420-bis del codice di procedura penale con una nuova disposizione che prevede che il procedimento non possa più essere proseguito in assenza dell'interessato, salvo nel caso in cui siano soddisfatti i presupposti enunciati in tale disposizione, in particolare qualora quest'ultimo sia stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto, o ancora qualora abbia espressamente rinunciato a comparire. Inoltre, ai sensi del comma 3 di tale articolo 420-bis, il procedimento penale può essere proseguito in assenza dell'interessato anche se quest'ultimo è stato dichiarato latitante o si è in altro modo, volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
26. All'udienza del 17 gennaio 2023 il Tribunale ordinario di Roma ha rilevato che occorreva ricercare l'interessato, non essendovi prova che CV fosse effettivamente a conoscenza del procedimento penale avviato a suo carico.
27. A seguito di tale udienza, gli agenti della Polizia locale di Roma hanno tentato invano di contattare CV sia telefonicamente, sia all'indirizzo indicato da quest'ultimo come suo domicilio a Roma.
28. All'udienza del 13 giugno 2023 il Tribunale ordinario di Roma rilevava che dall'annotazione di servizio redatta dalla Polizia locale di Roma risultava che CV non aveva potuto essere rintracciato. Pertanto, esso ordinava che si desse corso alla sua ricerca presso il suo indirizzo di residenza, ossia quello della madre in Sicilia, al fine di notificargli copia del decreto di giudizio immediato e copia del verbale dell'udienza del 13 giugno 2023, recante rinvio dell'udienza al 23 ottobre 2023.
29. Il 19 giugno 2023 questi due atti venivano notificati nelle mani della madre di CV con la dicitura «madre convivente» e ciò sebbene il 3 febbraio 2023 quest'ultima avesse già presentato una dichiarazione di allontanamento del figlio dalla residenza dei genitori e avesse chiesto che egli fosse cancellato dal suo stato di famiglia presso i registri dello stato civile.
30. All'udienza del 23 ottobre 2023 il Tribunale ordinario di Roma rilevava che il decreto di giudizio immediato era stato notificato nelle mani della madre convivente di CV e disponeva che si procedesse al dibattimento in assenza di quest'ultimo, ritenendo evidentemente comprovato che questi avesse effettiva conoscenza del processo a suo carico e che la sua assenza all'udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole in base all'articolo 420-bis, comma 3 del codice di procedura penale.
31. Con sentenza del 23 ottobre 2023 CV veniva condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione nonché a una multa di EUR 1 500, nella sua qualità di correo nei reati di lesioni personali aggravate e di rapina aggravata con violenza perpetrati a Roma.
32. Poiché CV non impugnava tale sentenza, quest'ultima è divenuta irrevocabile il 14 aprile 2024.
33. A seguito dell'ordine di esecuzione della pena di cui trattasi, emesso dal Pubblico ministero l'11 ottobre 2024, CV veniva arrestato da ufficiali della polizia giudiziaria il 19 novembre 2024.
34. Il 19 dicembre 2024 CV proponeva, ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale, un'impugnazione straordinaria dinanzi alla Corte d'appello di Roma, giudice del rinvio, volta ad ottenere l'annullamento della sentenza di condanna del 23 ottobre 2023, divenuta definitiva, come menzionato al punto 32 della presente sentenza, chiedendo, se del caso, l'avvio di un nuovo procedimento nel merito. Per corroborare la propria impugnazione, egli deduce di essere stato dichiarato assente in violazione dei presupposti dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale e che non aveva potuto proporre impugnazione senza sua colpa, in quanto non aveva mai avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico.
35. Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione degli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni che devono ricorrere per poter giudicare un imputato in sua assenza nonché il mezzo di impugnazione straordinario concesso alla persona condannata che sia stata oggetto di una decisione pronunciata in assenza.
36. In particolare, tale giudice rileva, in primo luogo, che dette disposizioni nazionali potrebbero entrare in conflitto con i diritti delle vittime di reato garantiti dalla direttiva 2012/29.
37. A tal riguardo, esso sottolinea che l'articolo 629-bis del codice di procedura penale riconosce, a favore della persona condannata in assenza, un mezzo di impugnazione straordinario, menzionato al punto 34 della presente sentenza, senza tuttavia accordare alla vittima del reato di cui trattasi, che non si sia costituita parte civile nell'ambito del procedimento penale sfociato nella decisione di condanna, il diritto di essere informata della proposizione di una siffatta impugnazione da parte della persona condannata in assenza, né quello di partecipare a tale procedimento o di presentare osservazioni, pur trattandosi di un procedimento idoneo a determinare l'annullamento di tale decisione di condanna in assenza.
38. Orbene, secondo il giudice del rinvio, una siffatta impugnazione straordinaria inciderebbe in modo diretto e significativo sui diritti e sugli interessi della vittima, in quanto potrebbe comportare l'avvio di un nuovo giudizio di merito e potrebbe, di riflesso, esporla a un rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta inducendola a partecipare nuovamente all'intero procedimento, senza tuttavia avere la possibilità di contestare l'impugnazione in tal modo proposta dalla persona condannata.
39. Peraltro, tale giudice sottolinea che, poiché gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, i quali sanciscono il diritto della vittima di ottenere informazione e di essere sentita, si riferiscono al procedimento penale nel suo complesso, tale direttiva non consentirebbe agli Stati membri di escludere la vittima da un procedimento che, come quello previsto all'articolo 629-bis del codice di procedura penale, può comportare l'annullamento, nella sua interezza, di una decisione di condanna pronunciata in assenza e di imporre l'avvio di un nuovo giudizio di merito. Pertanto, detto giudice ritiene che l'assenza di qualsiasi forma di informazione o di interlocuzione a favore della vittima del reato - e, quindi, l'assenza di qualsiasi possibilità di sentire tale vittima nel contesto di una siffatta impugnazione straordinaria - che risulta da tale disposizione nazionale, si traduca in una violazione dei diritti enunciati agli articoli 6, 10 e 18 di detta direttiva.
40. In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi anche sulla compatibilità degli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale, come interpretati dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con la direttiva 2016/343.
41. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che risulta, in particolare, dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 629-bis di tale codice, che l'annullamento di una decisione di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva non può essere ottenuto, nell'ipotesi di cui a detto comma 3, ricordata al punto 25 della presente sentenza, qualora sia accertato che l'imputato «si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza» della pendenza del processo a suo carico.
42. Detto giudice precisa che tali disposizioni sarebbero interpretate dalla giurisprudenza nazionale nel senso che il carattere volontario dell'iniziativa dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento penale avviato a suo carico non può essere desunto da prove indirette o da comportamenti oggettivi adottati da tale persona e che dimostrino l'accettazione consapevole da parte di quest'ultima del rischio di non avere conoscenza di tale procedimento. In effetti, un comportamento del genere potrebbe essere dimostrato solo mediante la produzione di una prova diretta, il che equivarrebbe de facto ad esigere un'espressa dichiarazione dell'imputato che indichi di aver volontariamente cercato di sottrarsi alla conoscenza di detto procedimento.
43. Orbene, poiché una siffatta prova diretta è particolarmente difficile da ottenere, il giudice, investito di un'impugnazione straordinaria ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale, sarebbe tenuto, in pratica, ad annullare, quasi sistematicamente, la decisione di condanna pronunciata in assenza, e ciò anche qualora sia accertato che l'imputato ha tenuto comportamenti che dimostrano, in modo indiretto ma certo, la sua volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento penale avviato a suo carico o quando sono state dimostrate una grave negligenza informativa ovvero un'accettazione del rischio di non essere messo a conoscenza di tale procedimento.
44. Sarebbe proprio questo ciò che avviene nell'ambito del procedimento principale, in quanto CV è stato arrestato da agenti della polizia giudiziaria nel momento in cui perpetrava diversi reati ed è stato presentato dinanzi a un giudice, ma ha poi realizzato una serie di condotte che rendevano altamente prevedibile che egli non potesse prendere conoscenza degli atti successivi relativi al procedimento penale avviato nei suoi confronti, manifestando così la sua volontà di sottrarsi alla conoscenza di tale procedimento.
45. Tuttavia, in assenza di qualsiasi prova diretta di tale intenzione da parte di CV, gli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale, come interpretati dalla giurisprudenza nazionale, imporrebbero l'annullamento della sentenza di condanna pronunciata in assenza nei suoi confronti.
46. A tale titolo, il giudice del rinvio fa valere, sotto un primo profilo, che tale interpretazione delle disposizioni nazionali potrebbe, in particolare, violare gli insegnamenti tratti dalla sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell'imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che, ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, il diritto a un nuovo processo non opera automaticamente quando l'assenza dell'imputato sia il risultato di una scelta consapevole parimenti desumibile dalle circostanze oggettive della causa di cui trattasi.
47. Sotto un secondo profilo, il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1º marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), relativa all'articolo 6 della CEDU, risulta che occorre garantire la tutela dell'interessato che non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo penale a suo carico per cause a lui non imputabili, e che, proprio per tale ragione, sia stato privato della possibilità di partecipare al procedimento e di esercitare il diritto di difesa.
48. Tuttavia, a suo avviso detta sentenza non può essere interpretata né utilizzata come fondamento di un diritto generale e incondizionato all'avvio di un nuovo giudizio nel merito in tutti i casi in cui una condanna sia stata pronunciata in assenza dell'imputato. Infatti, in una tale circostanza, il diritto all'avvio di un nuovo procedimento sarebbe concepito non già come un diritto assoluto, bensì come uno strumento destinato a garantire l'equità del procedimento. Pertanto, detta sentenza non può neppure legittimare condotte che consentano all'imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti, né trasformare il diritto a un nuovo giudizio in un meccanismo idoneo a premiare le strategie elusive di tale persona, la sua inerzia colposa o l'accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti che la riguardano, a pena di favorire un rischio strutturale di abuso del diritto della difesa, vietato ai sensi dell'articolo 17 della CEDU. A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che i diritti riconosciuti da tale convenzione, nel caso di specie il diritto a un equo processo, quale sancito all'articolo 6 di quest'ultima, non possono essere utilizzati in modo da snaturarne la funzione e da compromettere i diritti altrui e l'interesse generale ad una buona amministrazione della giustizia.
49. Orbene, nel caso di specie, le disposizioni nazionali di cui trattasi, come interpretate dalla giurisprudenza nazionale, produrrebbero l'effetto di indurre l'imputato ad adottare condotte opportunistiche, che possono rientrare nella negligenza grave o nella strategia elusiva e, pertanto, sfociare in un uso improprio del mezzo di ricorso giurisdizionale straordinario diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva.
50. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che un siffatto sistema comporterebbe effetti sul piano sistemico, arrecando pregiudizio all'interesse pubblico all'accertamento dei reati - e ciò a maggior ragione in quanto tale mezzo di impugnazione straordinario non interromperebbe il termine massimo di prescrizione, cosicché la persona condannata godrebbe di un meccanismo che potrebbe, a termine, comportare l'estinzione del reato di cui trattasi. Anche i diritti della vittima sarebbero pregiudicati, e quest'ultima subirebbe inutilmente una vittimizzazione secondaria e ripetuta.
51. Ciò premesso, la Corte d'appello di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se
1) gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29 (...), letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta (...) e degli articoli 6 e 17 della [CEDU], debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale italiano che, in un procedimento di [impugnazione straordinaria che può mettere in discussione il] giudicato [di una sentenza di condanna resa in assenza,] idoneo a revocare [tale] sentenza di condanna e a rendere necessario un nuovo giudizio di merito, non prevede alcuna forma di informazione, comunicazione o partecipazione per la vittima del reato non costituita parte civile;
2) gli articoli 8 e 9 della direttiva (...) 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta (...) e degli articoli 6 e 17 della [CEDU], debbano essere interpretati nel loro complesso nel senso che ostano a una normativa nazionale quale quella prevista dagli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale italiano, che consente la revoca di una sentenza di condanna qualora l'imputato deduca di non aver avuto conoscenza effettiva del processo, nella parte in cui tale normativa esclude che la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento possa essere desunta da colpa macroscopica dell'imputato o dall'accettazione consapevole del rischio di non ricevere gli atti, risultante da comportamenti oggettivi e da prove indirette».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza
52. Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto all'articolo 23 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.
53. Da tali disposizioni risulta che l'applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della terza parte del Trattato FUE. Dall'altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza.
54. Per quanto riguarda il primo requisito, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle direttive 2012/29 e 2016/343, che rientrano nei settori previsti dal titolo V della terza parte del Trattato TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Conformemente all'articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e all'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, tale domanda può quindi essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d'urgenza.
55. Per quanto riguarda il secondo requisito, esso è soddisfatto in particolare quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla decisione della Corte, nei limiti in cui la sua risposta ai quesiti sottoposti potrebbe implicare la sua immediata liberazione, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell'esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d'urgenza (v., in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 29; del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti 35 e 36, nonché del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 34 e giurisprudenza citata).
56. Nel caso di specie, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che CV è detenuto e sconta attualmente una pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti in assenza con sentenza del 23 ottobre 2023, divenuta definitiva il 14 aprile 2024.
57. In secondo luogo, in risposta a una domanda di chiarimenti della Corte, rivolta al giudice del rinvio ai sensi dell'articolo 101 del regolamento di procedura, quest'ultimo ha indicato, in sostanza, che qualora, alla luce della risposta della Corte alle sue questioni, esso dovesse applicare la procedura prevista all'articolo 629-bis del codice di procedura penale relativa all'annullamento delle decisioni di condanna divenute definitive e accogliere l'impugnazione straordinaria così proposta da CV, quest'ultimo sarebbe rimesso in libertà in attesa di un nuovo eventuale processo.
58. In tali circostanze, il 9 febbraio 2026, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 9 febbraio 2026, sentito l'avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
59. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Ad essa compete, a tal fine, trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26; del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, nonché del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 154).
60. Inoltre, è opportuno ricordare che l'articolo 47 della Carta garantisce, nell'ambito del diritto dell'Unione, la tutela conferita dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 13 della CEDU, cosicché occorre riferirsi unicamente a tale prima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, punto 54 e giurisprudenza citata). Analogamente, poiché l'articolo 54 della Carta prevede, al pari dell'articolo 17 della CEDU, il divieto dell'abuso di diritto, occorre fare riferimento unicamente a questa prima disposizione.
61. Nel caso di specie, per chiarire a quali condizioni la condotta di una persona sottoposta a procedimento penale e successivamente condannata in assenza possa essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 54 della Carta, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della stessa, occorre rilevare che tale questione non è connessa ai diritti della vittima nel contesto del procedimento penale e deve, pertanto, essere trattata nell'ambito della seconda questione pregiudiziale.
62. In tali circostanze, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede - nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dal condannato e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza, perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito - né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.
63. Da una giurisprudenza costante risulta che, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, occorre tenere conto non solo della formulazione e dello scopo di tale disposizione, ma anche del contesto in cui opera e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [v., in tal senso, sentenze del 1º agosto 2025, Galerie Karsten Greve, C‑433/24, EU:C:2025:600, punto 31 e giurisprudenza citata, nonché del 18 dicembre 2025, E. (Compensazione di crediti), C‑481/24, EU:C:2025:996, punto 29 e giurisprudenza citata].
64. A questo proposito, occorre in limine rilevare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/29, scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.
65. Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto della vittima di ricevere informazioni, l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva elenca le informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato subìto dalla vittima che quest'ultima ha il diritto di ricevere, a condizione che ne faccia richiesta. Tale disposizione prevede che gli Stati membri provvedano a che la vittima sia avvisata, senza indebito ritardo, del suo diritto di essere informata di un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato, nonché della data e del luogo del processo e della natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.
66. Nel caso di specie, si constata che le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29 non presentano alcun nesso con l'oggetto di un'impugnazione straordinaria come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Ne consegue che il suddetto paragrafo 1 non mira a conferire alla vittima il diritto di essere informata della proposizione di una siffatta impugnazione straordinaria.
67. Il paragrafo 2 del suddetto articolo 6 prevede che, «secondo il ruolo [riconosciuto alla vittima] nel pertinente sistema giudiziario penale», gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le informazioni di cui a tale paragrafo 2 sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subìto e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni. Al riguardo, tale articolo 6, paragrafo 2, fa riferimento, nella lettera a), all'eventuale sentenza definitiva di un processo e, alla lettera b), alle informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello «stato del procedimento», salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.
68. Dalla formulazione del citato articolo 6 della direttiva 2012/29 si evince pertanto che il diritto della vittima di ricevere le informazioni di cui al paragrafo 2 dipende dallo status giuridico che le viene concesso, nell'ordinamento nazionale, nell'ambito di tale procedimento, cosicché gli Stati membri non sono tenuti a informarla del suo diritto di ricevere tali informazioni né a fornirle le suddette informazioni, se ciò non è conforme a tale status.
69. Tale interpretazione è corroborata dalla disamina del contesto in cui si colloca il predetto articolo 6.
70. In particolare, il considerando 20 di tale direttiva precisa che il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da svariati criteri, menzionati in tale considerando, e che gli Stati membri dovrebbero stabilire, laddove vi siano riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, quale di questi criteri si applichi per determinare la portata dei diritti previsti in tale direttiva. Tra tali criteri figura, in particolare, quello relativo alla circostanza che il sistema nazionale preveda o meno per la vittima lo status giuridico di parte del procedimento penale.
71. Inoltre, tale interpretazione appare conforme anche alla finalità perseguita dall'articolo 6 della direttiva 2012/29, il cui considerando 26 precisa che il diritto di ricevere informazioni relative allo stato del procedimento mira a consentire alle vittime di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro «partecipazione» a tale procedimento.
72. A questo riguardo, è d'uopo rilevare che la proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato [COM(2011) 275 definitivo] precisa, nello stesso senso, che gli articoli che figurano nel capo II della direttiva 2012/29, di cui fa parte l'articolo 6, hanno lo scopo di «garantire che le vittime ricevano informazioni sufficienti e in una forma ad esse comprensibile, affinché possano far valere pienamente i loro diritti e si sentano rispettate» e che «[o]ccorre che le informazioni siano sufficientemente dettagliate per consentire alle vittime di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento e alle modalità d'esercizio dei propri diritti, specialmente quando devono decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere».
73. Nel caso di specie, il giudice del rinvio s'interroga sul fatto che la vittima, non costituitasi parte civile nel procedimento penale sfociato nella condanna di una persona in assenza, non sia stata informata del fatto che tale persona condannata ha presentato un'impugnazione straordinaria come quella oggetto del procedimento principale. Come risulta dalla decisione di rinvio, una tale impugnazione mira a ottenere l'annullamento di una siffatta sentenza di condanna, divenuta definitiva, in quanto essa non avrebbe potuto essere adottata in assenza, e, se del caso, a ottenere un nuovo giudizio nel merito.
74. A tale riguardo, occorre considerare che informazioni relative alla presentazione di un'impugnazione straordinaria, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2012/29, che fa riferimento allo «stato del procedimento», purché, da un lato, il procedimento penale in questione sia stato avviato a seguito della denuncia relativa a un reato subìto dalla vittima, ai sensi di tale disposizione e, dall'altro, il diritto della vittima di ricevere tali informazioni, qualora le richieda, sia conforme al ruolo che le è attribuito nel sistema giudiziario penale nazionale.
75. Ne consegue che l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva non esige che, in un ordinamento nazionale che prevede per la vittima la possibilità di costituirsi parte civile, tale vittima sia informata di un'impugnazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale quando, non essendosi costituita parte civile, non è parte nel procedimento dinanzi al giudice nazionale.
76. Tuttavia, è d'uopo altresì sottolineare che tale analisi non pregiudica il diritto della vittima di ricevere informazioni relative all'eventuale scarcerazione della persona inizialmente condannata in assenza, conformemente ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 6 della direttiva 2012/29.
77. Va anche ricordato che, come enuncia il considerando 11 della direttiva 2012/29, quest'ultima stabilisce norme minime e gli Stati membri, al fine di assicurare un livello di protezione più elevato, possono ampliare i diritti da essa previsti.
78. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto della vittima di essere sentita nell'ambito di un'impugnazione straordinaria, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l'articolo 10 della direttiva 2012/29 prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri devono garantire che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Tale disposizione istituisce pertanto, in generale, il diritto della vittima di essere sentita «nel corso del procedimento penale», senza tuttavia esigere che essa sia sentita in ogni fase di tale procedimento.
79. Il paragrafo 2 di tale articolo 10 precisa che le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.
80. Dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 della direttiva 2012/29 discende quindi che spetta agli Stati membri precisare, nel proprio diritto nazionale, in quale fase del procedimento la vittima sia sentita.
81. Per quanto riguarda la finalità perseguita da tale articolo 10, dalla proposta di direttiva della Commissione citata al punto 72 della presente sentenza risulta che il diritto di essere sentito è volto a garantire che la vittima, nel corso del procedimento penale, abbia l'opportunità di fornire informazioni iniziali e supplementari, opinioni ed elementi di prova. Tale proposta precisa, inoltre, che «[l]'esatta portata di questo diritto è disciplinata dalla legislazione nazionale, e può andare dal diritto fondamentale di comunicare con un'autorità competente e di fornirle elementi di prova a diritti più ampi, come quello di vedere le prove prese in considerazione, quello di vedere raccolti certi elementi di prova o il diritto di intervenire durante il processo».
82. Da quanto precede risulta che il diritto di essere sentiti, sancito dall'articolo 10 della direttiva 2012/29, è volto a offrire alla vittima la possibilità di partecipare al procedimento relativo al reato commesso a suo danno e, in particolare, a consentirle di contribuire all'accertamento degli elementi di fatto rilevanti nonché alla raccolta delle prove relative al reato contestato e al danno da essa subito.
83. Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell'ambito di un'impugnazione straordinaria, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere sollevate solo questioni processuali di natura fattuale relative alle circostanze in cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato. Tali questioni appaiono, pertanto, prive di nesso con il merito della controversia, che riguarda il reato contestato e l'eventuale danno subito dalla vittima. Di conseguenza, occorre constatare che, nell'ambito di tale impugnazione, sono in gioco solo i diritti processuali della persona condannata, in particolare il suo diritto a un processo equo e i suoi diritti della difesa, cosicché i diritti della vittima, che non si è costituita parte civile, non sono direttamente interessati dal procedimento relativo a tale ricorso.
84. Ne consegue che l'articolo 10 della direttiva 2012/29 non esige che la vittima sia sentita nell'ambito di un'impugnazione straordinaria come quella del procedimento principale.
85. Come precisato al punto 77 della presente sentenza, una siffatta interpretazione non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di ampliare i diritti definiti nella direttiva per assicurare un livello di protezione più elevato.
86. In terzo luogo, per quel che concerne la questione intesa a chiarire se, sulla base dell'articolo 18 della direttiva 2012/29, la vittima possa giovarsi del diritto di essere informata di un'impugnazione straordinaria, come quella del procedimento principale, e di essere altresì sentita nell'ambito di tale impugnazione, occorre rilevare che dalla formulazione di tale articolo risulta che le misure di protezione che esso prevede sono preordinate a «proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e [a] salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze».
87. Ora, le misure volte a prevenire la vittimizzazione secondaria non possono, di per sé, essere intese come idonee a conferire alla vittima il diritto di partecipare a un procedimento come quello principale al solo scopo di evitare lo svolgimento di un nuovo processo, né di essere sentita nell'ambito di tale procedimento.
88. Inoltre, la Corte ha già statuito che dal tenore letterale dell'articolo 18 della direttiva 2012/29 non risulta che il legislatore dell'Unione abbia previsto, tra le misure destinate a tutelare la vittima di un reato, la limitazione a una sola audizione di quest'ultima nel corso del procedimento giudiziario (sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, punto 51).
89. Peraltro, l'articolo 18 della direttiva 2012/29 conferisce alla vittima il diritto alla protezione, «[f]atti salvi i diritti della difesa». Nella stessa ottica, il considerando 58 di tale direttiva recita che la portata delle adeguate misure di protezione durante il procedimento penale in favore delle vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni dovrebbe essere determinata «lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale» (sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C-38/18, EU:C:2019:628, punto 52).
90. Ne consegue che, pertanto, l'articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta, in linea di principio, a che la vittima di un reato sia nuovamente sentita nell'ambito di un nuovo giudizio, come potrebbe verificarsi qualora la sentenza di condanna dovesse essere annullata al termine del procedimento previsto dall'articolo 629‑bis del codice di procedura penale.
91. Di riflesso, tale articolo 18 non può giustificare un'interpretazione degli articoli 6 e 10 della direttiva 2012/29 diversa da quella enunciata, rispettivamente, ai punti 75 e 84 della presente sentenza.
92. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 47 della Carta, esso garantisce, al primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo. Tuttavia, dagli atti non risulta che la vittima sarebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva in mancanza di informazioni o della possibilità di essere sentita nel corso del procedimento relativo all'impugnazione straordinaria di cui al procedimento principale alle condizioni previste dalla direttiva 2012/29. Dagli atti non risulta nemmeno che essa sarebbe privata di una siffatta tutela giurisdizionale dei diritti che le derivano dalla stessa direttiva. Inoltre, è importante rilevare che, nell'ipotesi in cui un'impugnazione come quella di cui al procedimento principale sfociasse nell'annullamento della sentenza di condanna impugnata, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che verrebbe avviato un nuovo processo nel merito.
93. Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede - nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito - né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.
Sulla seconda questione
94. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito.
95. In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente al suo articolo 1, l'oggetto della direttiva 2016/343 consiste nello stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato espressamente dal considerando 33 di detta direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo (sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 31 e giurisprudenza citata).
96. A tal proposito, l'articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva impone agli Stati membri di garantire che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.
97. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 8, gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Il paragrafo 2 subordina infatti tale facoltà alla condizione che, conformemente alla lettera a) di tale paragrafo, l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure, conformemente alla lettera b) di detto paragrafo, l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.
98. Inoltre, il paragrafo 3 del suddetto articolo 8 prevede che una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato.
99. Per quanto riguarda il paragrafo 4 dell'articolo 8 della direttiva 2016/343, esso dispone che, qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo 8 perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, vengano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 di tale direttiva.
100. Inoltre, ai sensi di tale articolo 9, qualora venga condotto un procedimento penale in assenza, pur non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, l'interessato ha diritto «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria».
101. A tal proposito, come indicato al punto 95 della presente sentenza, poiché il «diritto di presenziare al processo», sancito dalla direttiva 2016/343, costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo, si deve considerare che il diritto a un nuovo processo, come previsto dall'articolo 9 di tale direttiva, partecipi anch'esso di tale primo diritto, in quanto, come sottolinea il considerando 9 della suddetta direttiva, contribuisce a rafforzarne la tutela.
102. Tuttavia, dagli articoli 8 e 9 di tale direttiva risulta che un condannato in assenza può essere privato del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 33 e giurisprudenza citata).
103. In proposito occorre ricordare che le lettere a) e b) dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 sono applicabili alternativamente ed esse enunciano, ciascuna, due condizioni cumulative, la prima delle quali, comune alle due lettere, richiede che l'interessato o l'imputato sia tempestivamente informato del suo processo (v., in questo senso, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 34).
104. Secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare se detta prima condizione è soddisfatta, dal considerando 38 di tale direttiva discende che occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza prestata dalle autorità pubbliche nell'informare il condannato in assenza che sarà celebrato un processo e, dall'altro, alla diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni. Di conseguenza, presentano una rilevanza, ai fini di questa valutazione, l'esistenza di indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che sarebbe stato istruito un processo nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo, ad esempio comunicando volontariamente un indirizzo errato o non trovandosi più all'indirizzo che egli ha loro comunicato (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 35).
105. La Corte ha precisato a tale riguardo che un condannato in assenza potrà, in particolare, essere ritenuto informato del fatto che si svolgerà un processo nei suoi confronti se ha ricevuto un atto di imputazione preliminare il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell'atto di imputazione definitivo emesso a suo carico. Pertanto, qualora l'interessato si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto un siffatto atto di imputazione preliminare, è consentito agli Stati membri ritenere che l'invio in tempo utile, da parte delle autorità competenti, di un documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all'indirizzo che tale persona ha comunicato a dette autorità durante la fase istruttoria della causa e la prova fornita che il suddetto documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo valgano come informazione di detta persona in merito a tale data e luogo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, a condizione, peraltro, che le autorità competenti abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare la persona stessa (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 36 e 37).
106. La seconda condizione richiesta affinché il condannato in assenza possa essere privato del diritto a un nuovo processo può essere soddisfatta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2016/343, se tale persona è stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione al processo oppure, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, di tale direttiva, se detta persona poteva essere considerata come rappresentata al processo da un difensore incaricato, nominato dalla stessa oppure dallo Stato (sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 38). A tal proposito, è importante ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la mera circostanza che un condannato in assenza sia stato difeso da un avvocato nominato d'ufficio nel corso dell'intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza non è sufficiente a soddisfare tale condizione, poiché è necessario che tale persona abbia specificamente designato un avvocato per rappresentarla, in sua assenza, al processo (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366, punti 41, 59, 61 e 62).
107. Se tali condizioni ricorrono in una situazione come quella del procedimento principale, la direttiva 2016/343 non osterebbe a che lo Stato membro interessato rifiuti di concedere alla persona condannata il diritto a un nuovo giudizio.
108. Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a seguito, in particolare, della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1º marzo 2006, Sejdovic c. Italia (ECLI:CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), il quadro normativo nazionale che disciplina il processo in assenza e l'impugnazione straordinaria di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare gli articoli 420-bis e 629-bis del codice di procedura penale, così come interpretati dalla Corte suprema di Cassazione, richiederebbe, in sostanza, che, nell'ipotesi prevista dal comma 3 di tale articolo 420-bis, il diritto a un nuovo processo sia sempre concesso alla persona condannata che sia stata giudicata in assenza, salvo che risulti la prova «diretta» della sua «volontaria sottrazione» alla conoscenza del procedimento penale avviato a suo carico.
109. Secondo il giudice del rinvio, tali requisiti sortirebbero la conseguenza che una persona condannata in assenza e che si è volontariamente sottratta al procedimento penale avviato nei suoi confronti potrebbe, in seguito, ottenere l'annullamento della sentenza di condanna e l'avvio di un nuovo giudizio nel merito in modo quasi automatico, poiché la prova diretta di tale «volontaria sottrazione» sarebbe praticamente impossibile da produrre.
110. Ora, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 104 della presente sentenza, la direttiva 2016/343 non richiede una prova diretta di questo tipo ai fini della valutazione della prima condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, relativa alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, dal momento che possono essere presi in considerazione anche eventuali indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che sarà istruito un processo nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo.
111. Analogamente, a tenore del punto 99 della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1º marzo 2006, Sejdovic c. Italia (ECLI:CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), non si può escludere che determinati fatti accertati possano dimostrare inequivocabilmente che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico e conosce la natura e il motivo dell'accusa, e che non intende partecipare al processo o intende sottrarsi all'azione penale.
112. Ciò detto, occorre ricordare che dall'articolo 1 della direttiva 2016/343, letto alla luce del suo considerando 9, discende che quest'ultima intende stabilire norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali e del diritto di presenziare al processo in tali procedimenti, e non già realizzare un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale [v., per analogia, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 41 e giurisprudenza citata].
113. A tal proposito, come sottolinea il suo considerando 48, tale direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.
114. Pertanto, la direttiva 2016/343 non osta a che gli Stati membri estendano il diritto a un nuovo giudizio anche alle situazioni in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva, né a che la valutazione della diligenza dimostrata dall'imputato per ricevere le informazioni relative al procedimento penale avviato nei suoi confronti si basi su criteri probatori secondo cui solo una prova diretta consente di dimostrare che tale persona si è volontariamente sottratta a detto procedimento.
115. Per quanto riguarda gli articoli 47 e 54 della Carta, riguardanti, rispettivamente, il diritto a un ricorso effettivo e l'accesso a un giudice imparziale, nonché il divieto dell'abuso di diritto, che corrispondono agli articoli 6 e 17 della CEDU, come contemplati dal giudice del rinvio nell'ambito della sua seconda questione, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, consentirebbe a una persona condannata in assenza di abusare, a scapito della vittima del reato, del proprio diritto a un processo equo, garantito dall'articolo 47 della Carta, in violazione dell'articolo 54 della stessa. Esso si chiede, pertanto, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale.
116. A tale riguardo, occorre in primo luogo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando, come nel caso di specie, un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l'operato degli Stati membri non è interamente determinato dal diritto dell'Unione, attua tale diritto ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29, e 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 110 e giurisprudenza citata).
117. Nel caso di specie, come risulta dai punti da 112 a 116 della presente sentenza, gli Stati membri hanno sempre la facoltà di applicare un livello di tutela del diritto dell'imputato di presenziare al proprio processo più elevato di quello richiesto dal diritto dell'Unione, circostanza che non è tale da compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte. Inoltre, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte induce a ritenere che tale livello più elevato di tutela previsto dal diritto nazionale possa compromettere il primato, l'unità o l'effettività del diritto dell'Unione.
118. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 54 della Carta, nessuna delle disposizioni della stessa deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà ivi riconosciuti o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle ivi previste.
119. A tal riguardo, occorre ricordare che l'articolo 17 della CEDU, nella parte in cui riguarda gli individui, persegue lo scopo di impedire loro di avvalersi delle disposizioni della convenzione per compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti da detta convenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che tale disposizione, che ha quindi una portata negativa, non può, per contro, essere interpretata, a contrario, nel senso di privare una persona fisica dei diritti individuali fondamentali garantiti, in particolare, agli articoli 5 e 6 della CEDU, che corrispondono agli articoli 47 e 48 della Carta (Corte EDU, 17 marzo 2009, Ould Dah c. Francia, ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC001311303).
120. Orbene, qualora una persona condannata in assenza, avvalendosi del procedimento previsto all'articolo 629-bis del codice di procedura penale, proponga un'impugnazione straordinaria diretta ad ottenere l'annullamento della sentenza di condanna, pronunciata in assenza e divenuta definitiva, e il giudice nazionale, constatando che nel processo non ricorrevano le condizioni enunciate all'articolo 420-bis del codice di procedura penale, accolga tale ricorso, questa persona fa valere il suo diritto a un equo processo, che ingloba il diritto di presenziare al processo, sicché non risulta che il ricorso a tale mezzo giurisdizionale straordinario da parte di detta persona miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti dalla Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla Carta, ai sensi dell'articolo 54 di quest'ultima.
121. Peraltro, posto che le condizioni per esperire un'impugnazione straordinaria come quella di cui al procedimento principale, istituite nel diritto nazionale come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, mirano a garantire un livello più elevato di tutela del diritto dell'imputato di presenziare al processo rispetto a quanto esiga il diritto dell'Unione, detta persona, giovandosi di tale livello di protezione nazionale più elevato, non esercita un diritto che essa trae dal diritto dell'Unione.
122. Sulla base del complesso delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito.
Sulle spese
123. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede - nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito - né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.
2) Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito.
Note
(*) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.