Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 30 aprile 2026
Presidente: Biltgen - Relatore: Bošnjak
«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Ambito di applicazione - Relazione tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali - Articolo 3, paragrafo 4 - Pratiche sleali in materia di informazioni sugli alimenti - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Esistenza di un contrasto - Complementarità dei regimi di tutela».
Nella causa C‑301/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2025, nel procedimento Lidl Italia Srl contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nei confronti di: Wiise Srl, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (ADOC Aps).
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione:
- dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18), nonché
- degli articoli 6 e seguenti nonché dell'articolo 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22 e rettifica in GU 2009, L253, pag. 18).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Lidl Italia Srl e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, Italia), in relazione a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da quest'ultima alla Lidl Italia a causa di una pratica commerciale sleale nella commercializzazione di linee di pasta di semola di grano duro.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 2005/29
3. I considerando 7, 8, 11, 13 e 14 della direttiva 2005/29 così recitano:
«(7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. (...)
(8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. (...)
(...)
(11) L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. (...)
(...)
(13) Per conseguire gli obiettivi [dell'Unione] mediante l'eliminazione degli ostacoli al mercato interno, è necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche commerciali sleali che si verificano all'esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.
(14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente (...)».
4. L'articolo 1 di detta direttiva, rubricato «Scopo», dispone quanto segue:
«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».
5. L'articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
d) "pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori" (in seguito denominate "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
(...)».
6. L'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, della medesima direttiva, rubricato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
(...)
3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni [dell'Unione] o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [dell'Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici. (...)».
7. L'articolo 5 della direttiva 2005/29, rubricato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», così recita:
«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.
(...)
4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7
(...)».
8. L'articolo 6 di tale direttiva, rubricato «Azioni ingannevoli», così dispone:
«1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
(...)
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali (...) la composizione, (...) l'origine geografica o commerciale (...);
(...)».
9. Ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva, rubricato «Sanzioni»:
«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
Regolamento n. 1169/2011
10. I considerando 5 e 20 del regolamento n. 1169/2011 sono così formulati:
«(5) La direttiva [2005/29] disciplina taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
(...)
(20) La normativa in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbe proibire l'utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti».
11. L'articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:
«1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
(...)».
12. L'articolo 3 del suddetto regolamento, rubricato «Obiettivi generali», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche».
13. L'articolo 7 del medesimo regolamento, rubricato «Pratiche leali d'informazione», così recita:
«1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
(...)
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
(...)
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
(...)
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti».
Diritto italiano
Codice del consumo
14. Il decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo (supplemento ordinario alla GURI n. 235, dell'8 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del consumo»), recepisce, in particolare, la direttiva 2005/29 nel diritto italiano.
15. Ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo, rubricato «Azioni ingannevoli»:
«1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
(...)
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali (...) la composizione, (...) l'origine geografica (...);
(...)».
Decreto legislativo n. 231/2017
16. L'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (GURI n. 32 dell'8 febbraio 2018), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 231/2017»), rubricato «Campo di applicazione», al comma 1 enuncia quanto segue:
«Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento [n. 1169/2011], fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal [codice del consumo]».
17. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017, rubricato «Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011]», al comma 1 così dispone:
«Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011] sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3 000 euro a 24 000 euro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. Con provvedimento del 20 dicembre 2019, l'AGCM ha inflitto alla Lidl Italia una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a EUR 1 milione con la motivazione che tale società avrebbe commercializzato linee di pasta di semola di grano duro utilizzando confezioni sulle quali era enfatizzata l'origine italiana del prodotto di cui trattasi ed era indicato che il paese di molitura del grano era l'Italia, mentre il grano impiegato per produrre tale semola era di origine «UE e non UE» e la pasta in esame era quindi prodotta con miscele di grano contenenti una percentuale significativa di grano non coltivato in Italia.
19. L'AGCM ha rilevato che l'uso di confezioni che richiamano chiaramente l'attenzione sull'italianità del prodotto di cui trattasi lasciava o poteva lasciar intendere al consumatore che tale indicazione riguardasse anche la provenienza delle materie prime utilizzate per la fabbricazione di tale prodotto. Al fine di garantire un'adeguata informazione del consumatore, l'eventuale uso di materie prime provenienti dall'estero dovrebbe essere segnalato con altrettanta enfasi mediante elementi posti nelle vicinanze delle diciture che richiamano l'italianità del prodotto in esame. Quantomeno, un'indicazione del genere dovrebbe essere riportata sullo stesso lato della confezione recante tali indicazioni.
20. L'AGCM ha ritenuto che l'incompletezza delle informazioni fornite dalla Lidl Italia costituisse una pratica commerciale sleale, ai sensi del codice del consumo, poiché tale pratica poteva indurre il consumatore in errore su una caratteristica essenziale del prodotto di cui trattasi, in particolare sulla provenienza del grano duro utilizzato. Ai fini della determinazione dell'importo della sanzione in forza del codice del consumo, l'AGCM ha tenuto conto dell'elevato numero di consumatori interessati, del fatto che solo nel 2018 la Lidl Italia aveva venduto decine di milioni di confezioni di pasta, nonché della durata della pratica in esame, che era stata messa in atto almeno da gennaio 2017.
21. Poiché il ricorso della Lidl Italia avverso il provvedimento dell'AGCM del 20 dicembre 2019 è stato respinto in primo grado, tale società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), che è il giudice del rinvio. Dinanzi a tale giudice, la Lidl Italia sostiene, in particolare, che solo il regolamento n. 1169/2011 disciplina le pratiche rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento, non potendo essere ammessa la sottoposizione di tali pratiche a una sanzione in forza della direttiva 2005/29 e del codice del consumo.
22. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che il comportamento della Lidl Italia, consistente nel presentare informazioni che, pur non essendo false o non veritiere, possono indurre in errore il consumatore del prodotto di cui trattasi quanto alla provenienza del grano utilizzato come materia prima per la fabbricazione di tale prodotto, può rientrare sia nelle pratiche commerciali sleali sanzionate in forza dell'articolo 6 della direttiva 2005/29 e dell'articolo 21 del codice del consumo sia nelle condotte vietate dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e sanzionate conformemente al decreto legislativo n. 231/2017.
23. Secondo il giudice del rinvio, queste due normative possono essere considerate complementari, ma sollevano un problema di concorso di norme. A tal riguardo, la norma di conflitto prevista all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, che stabilisce la prevalenza di altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, non si applicherebbe, dal momento che le due normative perseguono la tutela dei consumatori da pratiche che possano indurli in errore in materia di alimenti. In tale contesto, il giudice del rinvio indica che la sanzione prevista dal decreto legislativo n. 231/2017 in caso di violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 è molto meno severa di quella prevista dal codice del consumo che recepisce la direttiva 2005/29.
24. Ciò posto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [S]e le condotte contemplate all'articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011] costituiscano fattispecie particolari delle pratiche commerciali scorrette/sleali, comunque riconducibili agli articoli 6 e seguenti della direttiva [2005/29], sottoposte come tali anche agli articoli 11 e seguenti della direttiva medesima e alla legislazione di recepimento; o se invece costituiscano un sistema a parte per la cui applicazione, ossia per il suo enforcement, non può farsi riferimento alla direttiva ma, nel caso italiano, al solo [decreto legislativo n. 231/2017];
2) se le condotte contemplate all'articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011] esauriscano la tutela del consumatore nell'acquisto di prodotti alimentari, così che debba escludersi la possibilità di applicare la tutela generale rinveniente dalla direttiva [2005/29], o se, invece, esse concorrono nella tutela del consumatore, unitamente alle previsioni della direttiva [2005/29], e alla relativa legislazione nazionale di attuazione;
3) nel caso in cui le condotte contemplate all'articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011] debbano qualificarsi quali pratiche commerciali scorrette, e siano soggette alla direttiva [2005/29], se il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017 sia idoneo ad assicurare l'effetto dissuasivo delle condotte illecite, assicurando la protezione dei consumatori di cui all'articolo 169 del TFUE, e sia comunque conforme all'articolo 13 della direttiva [2005/29]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
25. In via preliminare occorre ricordare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte e prendere in considerazione, se necessario, norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 30 gennaio 2025, Caronte & Tourist, C‑511/23, EU:C:2025:42, punto 35 e giurisprudenza citata).
26. Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio relativi all'articolazione dei regimi di tutela previsti, rispettivamente, nella direttiva 2005/29 e nel regolamento n. 1169/2011 sono fondati sulla premessa secondo cui il comportamento contestato alla Lidl Italia in materia di presentazione di informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti sulle confezioni di pasta rientra sia nel divieto delle pratiche commerciali ingannevoli in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva sia nel divieto delle pratiche sleali di informazione sugli alimenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 prevede espressamente una norma di delimitazione dell'ambito di applicazione di tale direttiva che consente di determinare le fattispecie in cui le norme previste da detta direttiva sono escluse da altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali.
27. In tale contesto, occorre intendere la prima e la seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, come dirette a stabilire, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto delle pratiche sleali di informazione sugli alimenti previsto all'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e nella normativa nazionale di attuazione di tale regolamento.
28. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dispone che, in caso di contrasto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme [dell'Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, queste ultime prevalgano e si applichino a tali aspetti specifici. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, solo alla duplice condizione, da un lato, che, nel contesto delle informazioni sugli alimenti, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali e, dall'altro, che esista un contrasto tra detta disposizione e quelle della direttiva 2005/29, tali aspetti specifici rientrerebbero esclusivamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1169/2011.
29. A tale riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, quest'ultima si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all'articolo 5 di tale direttiva, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. L'articolo 2, lettera d), di tale direttiva definisce la nozione di «pratica commerciale» facendo uso di una formula particolarmente ampia, in quanto il solo criterio indicato in tale disposizione è che la pratica del professionista sia direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un bene o di un servizio al consumatore (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2024, Guldbrev, C‑379/23, EU:C:2024:1002, punto 31 e giurisprudenza citata).
30. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, è considerata ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, da un lato, inganni o possa ingannare il consumatore medio riguardo, segnatamente, alle caratteristiche principali del prodotto, quali la composizione e l'origine geografica o commerciale, e, dall'altro, induca o sia idonea a indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Siffatte pratiche costituiscono una categoria precisa di pratiche commerciali sleali vietate dall'articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), della stessa (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 27 e giurisprudenza citata).
31. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 enuncia che quest'ultimo definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. In tal senso, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, di tale regolamento dispone che le informazioni sugli alimenti siano precise, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori, in modo che questi ultimi non siano indotti in errore sulle caratteristiche dell'alimento in esame, in particolare sulla composizione, sul paese d'origine o sul luogo di provenienza, né sul metodo di fabbricazione o di produzione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, tali prescrizioni si applicano alla presentazione degli alimenti e, in particolare, al loro imballaggio.
32. Dai considerando 5 e 20 del regolamento n. 1169/2011 si evince che quest'ultimo integra i principi generali applicabili alle pratiche commerciali sleali in forza della direttiva 2005/29 con norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare proibendo l'utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, segnatamente circa le caratteristiche dell'alimento. In tale ottica i requisiti specifici che disciplinano la presentazione delle informazioni sugli alimenti relative alle caratteristiche principali di questi ultimi che risultano dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1169/2011 consentono, come indicato dalla rubrica stessa di tale articolo, di determinare il carattere eventualmente sleale e, di conseguenza, vietato di una pratica di informazione riguardante siffatti alimenti. Ne consegue che tali disposizioni del regolamento n. 1169/2011 disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.
33. In secondo luogo, la nozione di «contrasto» di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 esprime un rapporto tra le disposizioni cui si riferisce che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle. Un siffatto contrasto sussiste solo quando disposizioni estranee alla direttiva 2005/29 che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punti 60 e 61, nonché ordinanza del 14 maggio 2019, Acea Energia e a., da C‑406/17 a C‑408/17 e C‑417/17, EU:C:2019:404, punto 49).
34. A tal riguardo, la direttiva 2005/29 ha l'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, di garantire che le pratiche commerciali sleali siano efficacemente combattute nell'interesse di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 33 e giurisprudenza citata). L'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva mira proprio a garantire un'adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le modalità di presentazione delle informazioni fornite nell'ambito di una pratica commerciale.
35. Del pari, da una lettura combinata dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 risulta che l'obiettivo di tale regolamento consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e fornendo loro le basi a partire dalle quali essi possono effettuare scelte consapevoli. A tal fine, detto regolamento mira a impedire che tali consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative agli alimenti loro fornite (v., in tal senso, sentenze del 1º ottobre 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 43 e giurisprudenza citata, nonché del 1º dicembre 2022, LSI - Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, punti 29 e 30).
36. I regimi di tutela istituiti dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 e dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 perseguono quindi un obiettivo comune consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori contro le informazioni ingannevoli e nell'evitare così che questi ultimi siano indotti in errore, in particolare, per quanto riguarda determinate caratteristiche di un prodotto o, più specificamente, di un alimento. Anche se gli elementi costitutivi delle pratiche vietate da tali disposizioni non coincidono pienamente, queste ultime stabiliscono, come risulta dai punti da 29 a 31 della presente sentenza, obblighi in materia di informazione dei consumatori che sono ampiamente simili.
37. Occorre inoltre rilevare che, tenuto conto dei considerando 7, 11, 13 e 14 della direttiva 2005/29 e poiché la tutela conferita dall'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva richiede che una pratica commerciale induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, tale disposizione stabilisce un divieto generale delle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, punti 31 e 32, nonché del 19 settembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, punto 30).
38. Come si evince dal suo articolo 1, la tutela conferita dalla direttiva 2005/29 ai consumatori si ricollega agli interessi economici di questi ultimi. Le disposizioni di tale direttiva sono quindi concepite essenzialmente in una prospettiva di tutela del consumatore in quanto destinatario e potenziale vittima di pratiche commerciali sleali, e l'obiettivo perseguito da tale direttiva, ricordato al punto 34 della presente sentenza, consistente nel tutelare pienamente i consumatori contro le pratiche commerciali sleali trae origine dal fatto che, rispetto ai professionisti, i consumatori si trovano in una posizione di inferiorità, in particolare al livello di informazione di cui dispongono, in quanto devono essere considerati economicamente più deboli e meno esperti sul piano giuridico delle loro controparti contrattuali (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, UPC Magyarország, C‑388/13, EU:C:2015:225, punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata). Il considerando 8 di detta direttiva indica che tale obiettivo si inserisce a sua volta in un'ottica più ampia di garantire una concorrenza leale nelle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva.
39. Per quanto riguarda il regolamento n. 1169/2011, il suo articolo 3, paragrafo 1, prevede che la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, primo comma, tale regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
40. Il divieto di pratiche sleali in materia di informazione sugli alimenti stabilito all'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 non si inserisce quindi essenzialmente in una logica di concorrenza leale, bensì mira a prevenire, sulla base di considerazioni di igiene e di sicurezza alimentari, i pregiudizi agli interessi, economici o meno, dei consumatori derivanti dalla commercializzazione di un determinato prodotto nel mercato interno.
41. Ne consegue che i regimi di tutela dei consumatori istituiti dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 e dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 sono complementari in quanto mirano a sanzionare aspetti diversi di una stessa condotta contraria al diritto dell'Unione. Tale constatazione è, del resto, corroborata dalla norma generale enunciata dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29, in forza del quale tale direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.
42. In tale contesto, l'applicazione concomitante degli obblighi risultanti da questi due regimi di tutela non è tale da creare una situazione di divergenza insormontabile e, di conseguenza, di contrasto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.
43. Si deve tuttavia precisare che, al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 rispetto alle norme previste dalla direttiva 2005/29 nonché l'applicazione coerente di questi due atti, una pratica di informazione sugli alimenti che sia conforme a tutti i requisiti risultanti da tale articolo 7 non può, in linea di principio, essere vietata dalla direttiva 2005/29.
44. Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e nella normativa nazionale di attuazione di tale regolamento.
Sulla terza questione
45. Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se il regime sanzionatorio previsto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017 sia conforme all'articolo 13 della direttiva 2005/29, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva.
46. Il governo italiano e la Commissione europea esprimono dubbi sulla ricevibilità della terza questione, osservando che la sanzione inflitta alla Lidl Italia è stata adottata sul solo fondamento del codice del consumo, che recepisce la direttiva 2005/29 nel diritto italiano, e non sul fondamento del decreto legislativo n. 231/2017, cosicché quest'ultimo non sarebbe pertinente ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale.
47. In proposito, si deve ricordare che la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, i quali si presumono noti al giudice del rinvio nell'ambito della cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE. Tali requisiti sono peraltro ricordati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008) (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 68 e giurisprudenza citata, nonché dell'11 settembre 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, punto 82).
48. Pertanto, è indispensabile, come enunciato all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio stessa contenga l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 69 nonché giurisprudenza citata, e dell'11 settembre 2025, Bervidi, C‑38/24, EU:C:2025:690, punto 83).
49. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa, per quanto riguarda la terza questione, i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza.
50. Infatti, da un lato, da tale domanda risulta chiaramente che alla Lidl Italia è stata inflitta solo una sanzione ai sensi del codice del consumo, che recepisce la direttiva 2005/29 nel diritto italiano. Il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione da cui si possa dedurre che, al fine di risolvere la controversia nel procedimento principale, esso possa essere indotto a pronunciarsi sul regime sanzionatorio stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017 che, come risulta senza ambiguità dal tenore letterale di tale disposizione, si applica solo alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011. Dall'altro lato, tale giudice non spiega in alcun modo le ragioni per le quali ritiene che debba essere esaminata la conformità dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2017 all'articolo 13 della direttiva 2005/29, ancorché quest'ultima disposizione disciplini solo le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva.
51. In tale contesto, si deve constatare che il giudice del rinvio non ha sufficientemente esposto le ragioni che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2005/29 né il collegamento che esso stabilisce tra tale disposizione e il decreto legislativo n. 231/2017.
52. Di conseguenza, la terza questione è irricevibile.
Sulle spese
53. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e nella normativa nazionale di attuazione del regolamento n. 1169/2011.