Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 24 aprile 2026, n. 2631

Presidente: Gaviano - Estensore: Esposito

FATTO

1. Il ricorrente, candidato alle elezioni del 23-24 novembre 2025 per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, nella lista "PPE Forza Italia Berlusconi" per la circoscrizione di Napoli, ha impugnato con il ricorso introduttivo il verbale del 17 dicembre 2025 delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Napoli, nonché i verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 19 e 22 del Comune di Frattamaggiore e nn. 12 e 28 del Comune di Mugnano di Napoli.

Il ricorrente allega di avere ottenuto 8.070 voti di preferenza, collocandosi nella predetta lista "PPE Forza Italia Berlusconi" al quinto posto dopo il controinteressato Librandi Gianfranco, secondo dei non eletti di tale lista, con 8.096 preferenze (con uno scarto tra loro, quindi, di 26 voti di preferenza). Sono risultati eletti alla carica di consigliere regionale, nella circoscrizione di Napoli, per la lista "PPE Forza Italia Berlusconi", i candidati Pelliccia Massimo e Panico Assunta, rispettivamente con 16.445 e 12.901 voti di preferenza.

Il ricorrente reclama in questa sede l'attribuzione di altri 35 voti di preferenza, che gli consentirebbero di sopravanzare il candidato della lista che immediatamente lo precede.

Con il ricorso introduttivo è censurata la regolarità delle operazioni elettorali con riferimento al Comune di Frattamaggiore (NA), sezioni n. 19 e n. 22, e al Comune di Mugnano di Napoli (NA), sezioni n. 12 e n. 28, per non avere gli uffici elettorali "attribuito correttamente una preferenza valida scritta dall'elettore", così esprimendosi, al singolare, con contestazione da intendersi riferita a tutte preferenze reclamate dal ricorrente e, in tesi, validamente espresse dagli elettori, apparendo "la mancata attribuzione della preferenza derivante presumibilmente dall'aver ritenuto la scheda erroneamente nulla, ovvero data errata lettura, o ancora conteggio sommato male, che hanno dato luogo ad una, irregolarità nella verbalizzazione attribuzione delle preferenze di voto e successiva proclamazione" (pag. 7 del ricorso).

Con ulteriori osservazioni viene rappresentato l'interesse al ricorso anche per una migliore collocazione nella lista, e sono svolte considerazioni a sostegno della sufficienza della prova fornita mediante le allegate dichiarazioni degli elettori, e dell'avvenuto assolvimento della prova di resistenza.

Si sono costituiti in giudizio per resistere all'impugnativa il Ministero dell'interno e la controinteressata Panico Assunta (ultima degli eletti di lista), depositando memorie difensive.

2. Con motivi aggiunti il ricorrente ha reclamato l'attribuzione di altri 41 voti, nella sezione elettorale n. 626 del Comune di Napoli.

3. All'udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata assegnata in decisione, e pubblicato il dispositivo della sentenza n. 2398 in data 16 aprile 2026.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo è infondato.

Con la decisione dell'Adunanza plenaria 20 novembre 2014, n. 32 si è dato ingresso, nel processo elettorale amministrativo, alla facoltà, per il ricorrente, di fornire un indizio di prova idoneo a suscitare i poteri istruttori ufficiosi del Giudice adito, reputandosi ammissibile l'asseverazione dei fatti esposti attraverso la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio (cfr. p. 6.1: [si] "impone ai ricorrenti di fornire, non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all'esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane la attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal c.p.a. In questo quadro una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale non appare sostenibile, ponendosi in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione").

La giurisprudenza successiva ha tuttavia avuto modo di chiarire che la dichiarazione sostitutiva deve, ai fini indicati, presentare un contenuto adeguatamente specifico, occorrendo allegare fatti circostanziati, i quali si pongano in relazione al tipo di vizio denunciato e ne suffraghino la rilevanza (cfr. C.d.S., Sez. III, 27 giugno 2017, n. 3142, p. 7.3.2: "Tuttavia, sembra necessario che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato. [...] Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali [...] si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione"; conf., C.d.S., Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 727, e Sez. II, 15 giugno 2022, n. 4870, e 9 gennaio 2024, n. 316).

Conseguentemente, non è revocabile in dubbio che al Giudice adito spetti effettuare una preliminare indagine sulla effettiva valenza probatoria delle dichiarazioni, al fine di escludere il carattere meramente esplorativo delle censure ricorsuali.

Orbene, nel caso di specie, con le dichiarazioni sostitutive prodotte da parte ricorrente, in molti casi gli elettori si sono limitati a dichiarare soltanto «di aver espresso chiaramente la propria preferenza di voto in favore del candidato Consigliere Regionale Salvatore Giangi Salvatore e della lista ''FORZA ITALIA'' a lui collegata» (evocando così complessivamente un numero di 11 voti di preferenza: dichiarazioni degli elettori Rinaldi Anna, Rinaldi Antonella, Siciliano Marina, Poggiante Alessio, Tubelli Paola, Faraone Antonietta, Sica Gianluca, Rinaldi Vincenzo, Rinaldi Stefano, Palo Pasquale e Rinaldi Salvatore).

Solo in tre casi l'elettore - relativamente alle sezioni elettorali n. 28 del Comune di Mugnano di Napoli, e nn. 19 e 22 del Comune di Frattamaggiore - «ricorda con certezza che sono emerse [tot schede] recanti espressa indicazione in favore del candidato Consigliere Regionale Salvatore Giangi, candidato nella lista ''FORZA ITALIA'' [che] risultavano chiaramente ed inequivocabilmente riferibili al candidato Salvatore Guangi, per come indicato dall'elettore sulla scheda, costituendo una univoca manifestazione di voto in favore del medesimo candidato e della Lista ''FORZA ITALIA'' a lui collegata. Nonostante ciò, [il Seggio/Sezione] non ha conteggiato tali [x] voti di preferenza in favore del candidato Salvatore Guangi, omettendone l'attribuzione nei conteggi finali della Sezione» (così le dichiarazioni degli elettori Mauriello Guido, per la sezione elettorale n. 28 di Mugnano di Napoli, e Della Volpe Enzo, per le sezioni elettorali n. 19 e n. 22 di Frattamaggiore).

E il totale dei voti di preferenza, che questi ultimi due dichiaranti assumono non attribuiti al ricorrente, ammonta a 23 voti (9 + 8 + 6).

Ciò posto, eccettuate queste sole ultime dichiarazioni sostitutive (che hanno una pur embrionale consistenza di principio di prova), le altre dichiarazioni prodotte sono tutte inutilizzabili, poiché non costituiscono effettivi indizi della ricorrenza del supposto vizio denunciato.

Invero, è evidente che la mera dichiarazione di aver votato un determinato candidato non può assurgere ad una prova, neppure indiziaria, del mancato conteggio della preferenza così espressa.

Le dichiarazioni in parola, pertanto, non assolvono all'esigenza valorizzata dalla giurisprudenza, quanto al "contenuto esauriente" delle dichiarazioni e alla rappresentazione di "cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione", con la conseguenza che: "Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte sono prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l'attendibilità ai fini del [...] giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, non può ritenersi assolto l'onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con i motivi di ricorso" (C.d.S., decisioni sopra citate).

Posto, quindi, che i 23 voti di cui sopra (menzionati nelle dichiarazioni degli elettori Mauriello e Della Volpe) non sarebbero sufficienti a consentire al ricorrente di sopravanzare il candidato che lo precede nella graduatoria, al deficit di prova consegue la reiezione del ricorso introduttivo.

2. I motivi aggiunti di parte ricorrente vanno invece dichiarati irricevibili per tardività.

L'art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a. stabilisce che il ricorso elettorale va depositato nella segreteria del tribunale entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti (avvenuta, nella specie, il 17 dicembre 2025).

Nella fattispecie all'esame sono pertanto tardivi i motivi aggiunti, in quanto direttamente notificati solo il 20 febbraio 2026.

Il ricorrente adduce di avere avuto conoscenza solo successiva degli ulteriori vizi denunciati dai propri motivi aggiunti: conoscenza che sarebbe scaturita dalla dichiarazione resa dall'elettore Polverino Vincenzo, priva di data, allegata agli atti, che ha rappresentato, relativamente alla ulteriore sezione elettorale n. 626 del Comune di Napoli, "di avere assistito allo spoglio del seggio e verificato che le preferenze espresse a favore del candidato Guangi Salvatore risultavano essere completamente 41" (nessuna delle quali si supporrebbe attribuita).

È evidente, però, che tale dichiarazione non può valere a rimettere in termini il ricorrente, dal momento che la stessa riguarda una circostanza desunta dalla partecipazione diretta alle operazioni di scrutinio, cosicché i supposti vizi erano stati immediatamente percepiti e conosciuti dal terzo, onde costituiva preciso onere di diligenza del ricorrente acquisire con immediatezza l'elemento di prova a sostegno delle proprie ragioni. Non è pertanto ammissibile che parte ricorrente si attivi per farne valere la rilevanza solo a distanza di tempo, una volta decorsi i termini processuali perentori per la proposizione del ricorso contro gli atti del procedimento elettorale: diversamente, la brevità del termine perentorio previsto dalla legge per le impugnative in materia elettorale sarebbe esposta a fin troppo facili elusioni.

3. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il ricorso introduttivo va respinto e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della rilevanza pubblica dei contrapposti interessi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.

Compensa le spese tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.