Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 27 aprile 2026, n. 217

Presidente: Passoni - Estensore: Giardino

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 10 giugno 2024, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell'esercizio dei poteri alla medesima attribuiti dall'art. 21-bis della l. n. 287/1990, adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: "concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo Presa d'atto e determinazione nuova scadenza", nonché dell'inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato.

2. L'A.G.C.M. espone che con la gravata deliberazione l'ente civico resistente, anziché procedere senza indugio all'indizione delle procedure di gara per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime, deliberava di prendere atto della proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa insistenti nel Comune di Vasto al 31 dicembre 2024, in forza di quanto previsto dalla disciplina normativa di cui all'art. 3 della l. 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) nel testo all'epoca vigente, e di demandare al competente ufficio ogni conseguente adempimento in esecuzione del deliberato e della normativa di riferimento.

Venuta a conoscenza della deliberazione de qua, l'Autorità in data 5 marzo 2024 esprimeva un parere motivato ai sensi dell'art. 21-bis l. n. 287/1990 con cui veniva contestato il contenuto della medesima per contrasto con la normativa eurounitaria di cui all'art. 49 TFUE volta a garantire e promuovere la libertà di concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione e circolazione dei servizi nel mercato interno e con quella di cui all'art. 12 della c.d. direttiva servizi in materia di affidamenti pubblici.

L'Autorità riteneva che il Comune di Vasto avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento della deliberazione della Giunta comunale del 29 dicembre 2023, n. 319, per contrasto della stessa con la disciplina euro-unitaria sopra richiamata, e procedere all'espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.

L'A.G.C.M. concludeva chiedendo al Comune di comunicare, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del parere, "le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte", preavvertendolo che in difetto avrebbe potuto presentare ricorso entro i successivi trenta giorni; non avendo ricevuto alcun riscontro, deliberava di proporre l'odierno gravame introduttivo.

3. Il ricorso è affidato alla denuncia di quattro articolate doglianze con cui si deduce:

«1. Violazione di legge in relazione all'Art. 1 della L. n° 241/90 ed all'Art. 97 Cost. nella parte in cui (a) stabiliscono che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità e di efficacia nonché (b) si svolge secondo le modalità stabilite dai principi dell'ordinamento comunitario allorquando la P.A. intimata sceglie di eludere l'obbligo di procedura competitiva per l'aggiudicazione di una "risorsa scarsa" quale il bene demaniale costituito dalla singola porzione di "arenile" in frontale contrasto sia rispetto alle previsioni dell'ordinamento interno sia a quelle dell'ordinamento europeo.

2. Violazione di legge per erronea interpretazione e conseguente falsa applicazione degli Art. 3 e 4 - rispettivamente rubricati come "Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive" e come "Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive" - della L. n° 118/22 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021") allorquando la P.A. odierna intimata ha interpretato il complesso normativo in epigrafe come idonea base legale per ravvisare e comunque operare il differimento degli obblighi di gara per l'aggiudicazione di concessioni demaniali marittime».

In via subordinata al motivo n. 2:

«3. Violazione ovvero erronea applicazione degli Artt. 49 e 56 del TFUE nonché dell'Art. 12 della Direttiva Servizi, anche come recepita nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n° 59/2010, e della Legge n° 118/2022 nella parte in cui la P.A. odierna intimata sembra voler ignorare come l'assolvimento dell'obbligo di gara costituisca vincolo posto dall'ordinamento europeo a salvaguardia dell'effettività della libertà di stabilimento nonché di libertà di prestazione dei servizi quale principi fondanti il mercato interno nonché l'opzione generale in favore di una "economica sociale di mercato fortemente competitiva" così come posta ex Art. 3 comma 3 del TFUE.

4. Violazione di legge in relazione (A) all'Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 (c.d. "Testo Unico degli Enti Locali") - rubricato come "Funzioni e responsabilità della dirigenza" - e conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e di legalità dei medesimi nella parte in cui la Giunta comunale di Vasto, quale organo di indirizzo politico, si è ingerita nelle prerogative del dirigente competente, non già formulando un indirizzo bensì prospettando una soluzione ermeneutica del complesso normativo applicabile volta a porre in essere surrettizi adempimenti di istruttoria procedimentale unicamente preordinati a differire nel tempo l'obbligo di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali nonché ulteriore violazione di legge in relazione all'Art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 - rubricato come "Attribuzioni dei consigli" - nella parte in cui stabilisce che il Consiglio (oltre ad essere "l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo") "ha competenza limitatamente a specifici "atti fondamentali" tra cui "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari" allorquando la Giunta Municipale della P.A. intimata ha invece invaso la prerogativa dell'organo consiliare».

Secondo la tesi dell'Autorità la delibera impugnata manifesterebbe una finalità chiaramente elusiva della procedura competitiva; essa sarebbe contraria alla normativa euro-unitaria posta a tutela della libera concorrenza e, segnatamente, agli artt. 49 e 56 TFUE, all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, nonché all'art. 1 della l. n. 241/1990 nella parte in cui individua i principi di diritto europeo tra quelli che devono uniformare l'attività della P.A.

L'amministrazione avrebbe quindi dovuto disapplicare la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime perché in contrasto con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva servizi.

Deduce ancora l'Autorità che il Comune avrebbe erroneamente applicato l'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 per sostenere la possibilità di prorogare ulteriormente la durata delle concessioni atteso che, anche sulla base di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4480/2024, per fruire della proroga tecnica al 31 dicembre 2024, il Comune avrebbe dovuto avviare la procedura selettiva, senza poi riuscire a concluderla per ragioni oggettive entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre l'asserita sussistenza di un quadro normativo confuso e la mancanza dei decreti di riordino della materia, invocate nella parte motiva dell'atto impugnato a giustificazione della scelta compiuta, non possono costituire impedimento all'indizione immediata delle procedure di gara, tenuto conto dei consolidati principi espressi in materia dalla Corte di giustizia, dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, nonché della disciplina di rango europeo immediatamente applicabile (artt. 49 e 56 TFUE e art. 12 della direttiva servizi) che prevale sulla normativa interna con essa contrastante.

Da ultimo, secondo l'Autorità la deliberazione impugnata, nella misura in cui si traduce in un indirizzo rivolto alle strutture dell'apparato amministrativo dell'ente, sarebbe illegittima per violazione dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 in quanto lesiva della sfera di competenza dei dirigenti.

4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 dicembre 2025 e depositato il 9 dicembre 2025, l'Autorità impugnava, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., la deliberazione della Giunta del Comune di Vasto, n. 208, del 26 giugno 2025, recante: "Concessioni demaniali marittime - Atto di indirizzo", con cui il Comune ha, tra l'altro, fornito «indirizzo di governo al Dirigente del Servizio "Servizi Demaniali", affinché provveda ad espletare le idonee procedure di evidenza pubblica tese all'assegnazione, in concessione pluriennale, di tutte le aree previste dal PDMC e dal PAN Marina di Vasto, destinate a concessioni turistico/ricreative e/o a carattere sportivo, sociale, culturale e ricettive, previa approvazione definitiva di entrambi i succitati strumenti di Pianificazione demaniale e comunque non oltre il termine fissato dal legislatore nazionale del 30 settembre 2027».

L'Autorità, dopo aver adottato un secondo parere motivato ex art. 21-bis della l. n. 287/1990, comunicato in data 7 settembre 2025, al quale il Comune non forniva riscontro, impugnava anche il nuovo atto.

5. A sostegno del gravame per motivi aggiunti parte ricorrente deduce i seguenti motivi:

«1. Invalidità derivata dai motivi di impugnazione formulati con il ricorso iscritto al Reg. Ric. n° 179/24 di codesto Ecc.mo Tribunale in quanto incidenti su atti e provvedimenti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale di quelli oggetto della odierna impugnazione.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 TFUE e ss., della Direttiva n. 2006/123/CE (in particolare art. 12). Violazione delle norme e dei principi concorrenziali di cui agli artt. 41 e 117 Cost. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 nella parte in cui individua "i principi dell'ordinamento comunitario" tra quelli che devono uniformare l'attività della P.A. - Eccesso di potere di difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta in relazione alla proroga delle concessioni demaniali esistenti».

Secondo le prospettazioni dell'Autorità con la nuova deliberazione sarebbe stata disposta una proroga del termine di validità delle concessioni inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 fino al 30 settembre 2027 secondo quanto disposto dalla novellata l. n. 118/2022, differendo in tal modo il Comune lo svolgimento delle procedure di gara, senza definire alcun cronoprogramma, e subordinando le stesse alla futura approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano di Assetto Naturalistico (di seguito PAN) in corso di aggiornamento.

«3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 TFUE e ss., della Direttiva n. 2006/123/CE (in particolare art. 12). Violazione delle norme e dei principi concorrenziali di cui agli artt. 41 e 117 Cost. Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 nella parte in cui individua "i principi dell'ordinamento comunitario" tra quelli che devono uniformare l'attività della P.A., in ordine alle modalità di svolgimento delle gare».

La deliberazione risulta viziata anche perché subordina lo svolgimento delle procedure di gara dalla necessità di tener conto dei criteri governativi relativi agli indennizzi in favore dei concessionari uscenti che devono essere stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. In vista della camera di consiglio del 16 gennaio 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, il Comune di Vasto depositava nel fascicolo processuale documenti e una memoria con cui contestava sia l'esposizione di fatto che le censure ex adverso svolte e concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti in quanto privi di merito di fondatezza.

Segnatamente l'ente civico, a sostegno della legittimità della deliberazione impugnata con i motivi aggiunti deduce che: a) l'atto in questione ha natura di mero atto di indirizzo politico-programmatico, adottato ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, volto a fornire al dirigente competente le linee guida per la futura gestione del demanio marittimo comunale, che non determina proroghe individuali o sospensioni di procedimenti specifici; b) l'atto giuntale si limita a fotografare il quadro normativo sopravvenuto di cui al d.l. n. 131/2024 (conv. in l. n. 166/2024) e a rinviare l'indizione delle nuove procedure di evidenza pubblica all'approvazione definitiva del PDMC e del PAN "Marina di Vasto".

7. Con ordinanza cautelare n. 9 del 20 gennaio 2026 questo Tribunale, constatata la violazione delle previsioni normative di matrice eurounitaria poste a tutela della concorrenza, che impongono l'immediata indizione di procedure selettive pubbliche aperte al mercato e trasparenti per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sospendeva l'efficacia della deliberazione impugnata con il ricorso per motivi aggiunti e ordinava al Comune di Vasto di indire, senza ulteriori differimenti, le procedure di evidenza pubblica, nel termine perentorio di giorni trenta (30), specificato in motivazione; fissava quindi per la trattazione di merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti l'udienza pubblica del 10 aprile 2026.

8. Avverso il dictum cautelare il Comune di Vasto interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 1112 del 25 marzo 2026, lo respingeva sulla base delle seguenti motivazioni:

"Considerata la funzione pubblicistica di tutela dei principi eurounitari in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fatta valere dall'Autorità ricorrente in primo grado;

Valutate le deduzioni svolte in giudizio dal Comune appellante e dalla medesima Autorità in relazione all'osservanza delle previsioni normative di matrice eurounitaria concernenti l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura di gara;

Rilevato che l'appellata ordinanza del TAR ha già fissato l'esame di merito delle complesse questioni contenziose alla pubblica udienza del 10 aprile 2026 e che il Comune appellante non riesce a dimostrare alcun possibile danno grave ed irreparabile suscettibile di intervenire entro la predetta data, risultando invece nel suo interesse procedere alla indizione della gara;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo".

9. In vista dell'udienza di merito le parti depositavano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

10. All'udienza pubblica del 10 marzo 2026, al termine della discussione, la causa veniva chiamata e introitata per la decisione.

11. Preliminarmente, va affermata la legittimazione ad agire dell'A.G.C.M. nella fattispecie per cui è causa, ancorché le deliberazioni oggetto di impugnativa si configurino quali atti di indirizzo, privi di rilevanza esterna, aventi quali destinatari i competenti uffici comunali. Ciò in quanto gli atti in questione si pongono chiaramente in aperta violazione delle norme a tutela della concorrenza e ciò giustifica un'anticipazione in funzione tutoria degli interessi sottesi alla soglia di intervento dell'Autorità ai sensi dell'art. 21-bis della l. n. 287/1990.

Come chiarito dalla giurisprudenza e di recente ribadito anche da questo Tribunale (T.A.R. Pescara, sentenza 30 gennaio 2026, n. 45; T.A.R. Campania, sentenza 29 maggio 2025, n. 4110) a norma dell'art. 21-bis, comma 1, della l. n. 287/1990, l'Autorità garante "è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato". La disposizione normativa conferisce, quindi, all'Autorità una peculiare legitimatio ad causam contro qualunque atto idoneo a determinare un'ingiustificata restrizione della libertà di concorrenza (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sent. 9 ottobre 2017, n. 428). Tale speciale legittimazione processuale è volta a consentirle di incidere nel modo più efficace sul processo di apertura dei mercati, nonché sul corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra imprese (cfr. C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 323). L'interesse che l'Autorità è chiamata a salvaguardare tramite l'azione giudiziaria ex art. 21-bis citato è, quindi, la concorrenzialità dei mercati rispetto ad atti idonei a pregiudicarla, siano essi di natura regolamentare o amministrativa: si tratta di un "interesse sostanziale", che "assume i connotati dell'interesse a un bene della vita, nella specie quello al corretto funzionamento del mercato, che trova tutela a livello unionale e costituzionale, e del quale l'Autorità, secondo la l. n. 287 del 1990 è [...] istituzionalmente portatrice" (C.d.S., Sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192).

In definitiva, l'attribuzione all'Autorità di una "posizione qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri attori del libero mercato" (C.d.S., Sez. VII, n. 4481/2024) ricomprende pacificamente il potere di impugnare anche i soli atti generali e, fra questi, gli atti di mero indirizzo in vista di una tutela efficace e completa dell'interesse pubblico.

12. Tutto ciò preliminarmente chiarito, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono suscettibili di favorevole scrutinio nei termini e sulla base dei principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e riaffermati recentemente anche da questo Tribunale (T.A.R. Pescara, sentenza 30 gennaio 2026, n. 45), dai quali non vi sono valide ragioni per discostarsi e a cui si rinvia ai fini motivazionali, secondo cui:

a) l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta "Bolkestein" o "direttiva servizi") persegue l'obiettivo di aprire, mediante il confronto competitivo, il mercato delle attività economiche il cui esercizio richiede l'utilizzo delle risorse scarse, e dunque, tale disposizione è dotata di un livello di dettaglio tale da determinare la disapplicazione della normativa nazionale sulla proroga automatica ed imporre l'espletamento delle gare; appurata la natura self-executing della direttiva, il dovere di disapplicazione della normativa interna confliggente con il diritto europeo non può che sussistere anche in capo alla pubblica amministrazione, la quale, diversamente, incapperebbe nella contraddittoria situazione di emanare atti amministrativi illegittimi;

b) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE (sulla libertà di stabilimento, laddove la singola concessione presenti un interesse transfrontaliero), e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (quanto alla necessaria applicazione di una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda una adeguata pubblicità ove il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali). Tali norme legislative interne, proprio in quanto in contrasto con il diritto unionale, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

c) la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato.

Come più recentemente statuito: "Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla l. n. 118 del 2022 dalla l. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all'art. 10-quater, comma 3, e all'art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell'art. 3 della l. n. 118 del 2022" (C.d.S., Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4480; in termini, Sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940; CGUE, 20 aprile 2023, C-348/22).

Con lo spirare del 31 dicembre 2023 torna quindi a riprendere vigore la regola della necessaria procedura competitiva inderogabile, salvo, eventualmente, la proroga tecnica al 31 dicembre 2024 disposta in funzione della conclusione della gara, circostanza della quale non vi è comunque prova agli atti del presente giudizio (cfr. in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 29 maggio 2025, n. 4110; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 365; 20 gennaio 2025, n. 513; 12 maggio 2025, n. 3707). E invero, "Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa l. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi" (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345).

Centrale diviene, dunque, l'interesse pubblico alla conclusione delle gare, quale strumento indispensabile per garantire legalità, trasparenza e concorrenza nell'assegnazione delle risorse demaniali marittime nel rispetto del diritto europeo in materia di concorrenza e parità di accesso.

13. Ebbene, nella fattispecie in esame, il Comune resistente ha preso atto e dato attuazione a disposizioni legislative di ulteriore proroga delle concessioni, in sé contrastanti con il diritto eurounitario, che aveva l'obbligo di disapplicare, violando a piè pari i principi di diritto europeo direttamente applicabili come sopra richiamati.

14. Con specifico riferimento alla deliberazione della Giunta del Comune di Vasto, n. 208, del 26 giugno 2025, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, va rilevato, alla luce dei principi già affermati con l'ordinanza cautelare n. 9/2026 e ai quali può farsi integralmente rinvio, che la deliberazione giuntale, se all'apparenza sembrerebbe coerente con i principi eurounitari posti a tutela della concorrenza nella misura in cui invita il competente ufficio ad espletare le procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni demaniali, nella sostanza risulta elusiva di detti principi dal momento che subordina illegittimamente lo svolgimento delle gare alla conclusione del procedimento volto all'approvazione definitiva del PDMC e del PAN "Marina di Vasto", con l'obiettivo di procrastinare ulteriormente lo svolgimento delle gare sino al 30 settembre 2027 e di prorogare le concessioni in essere. Detto termine è all'evidenza mutuato dal d.l. n. 131/2024 (conv. in l. n. 166/2024), con cui è stata disposta l'ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive fino al 30 settembre 2027, che il Comune doveva disapplicare in quanto contrastante con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Risulta pertanto singolare e irragionevole, prima ancora che di dubbia legittimità, l'indirizzo politico espresso dalla Giunta comunale di legare le vicende riguardanti lo svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime alle azioni di programmazione urbanistica inerenti alla redazione della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) e del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) riguardante la Riserva Naturale Regionale "Marina di Vasto" che, in quanto atti preposti al perseguimento di altri interessi di rango pubblicistico attinenti alla tutela dell'ambiente attraverso la promozione e l'istituzione di aree naturali protette e del territorio, non possono dare il destro per differire o eludere l'obbligo di indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali posto a tutela dei principi eurounitari in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

La giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, sentenza 29 dicembre 2025, n. 2262) ha a più riprese stigmatizzato l'operato delle amministrazioni comunali che hanno subordinato l'avvio delle procedure di gara delle concessioni demaniali all'adozione di atti di programmazione riguardanti l'utilizzazione delle aree demaniali marittime. In questo senso, il Consiglio di Stato, Sez. VII, nel sospendere, con ordinanza n. 3840 del 23 ottobre 2025, l'esecutività della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1214 del 12 luglio 2025, ha osservato che: «in base al consolidato orientamento della giurisprudenza la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l'individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del PRG (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all'interpretazione del piano regionale (cfr. Consiglio di Stato, VII, 7 febbraio 2025, n. 971 che richiama C.d.S., n. 4788 del 23 settembre 2014)».

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 6699 del 7 luglio 2023 ha ritenuto di superare quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui «nelle more dell'approvazione del PUA [Piano di utilizzo degli arenili] comunale, laddove le preesistenti concessioni demaniali marittime siano scadute, l'amministrazione comunale non potrebbe procedere all'assegnazione, sia pur transitoria e con procedura di evidenza pubblica, delle stesse, con l'alternativa che sarebbe o precluso lo sfruttamento transitorio del bene demaniale o prorogata ... sebbene già scaduta. In altri termini la mancata adozione dei PUA comunali determinerebbe un "... congelamento sine die dell'azione amministrativa in tema di concessioni per l'uso turistico degli arenili..." (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 luglio 2019, n. 4753)» (cfr., in senso adesivo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 ottobre 2024, n. 17933; 23 aprile 2025, n. 7917).

Un simile approccio ermeneutico si pone, d'altronde, in linea con i seguenti autorevoli arresti sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia UE 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa S.r.l.) e dalle pronunce nomofilattiche dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 31 dicembre 2021 che hanno svincolato l'avvio delle procedure competitive di affidamento delle concessioni demaniali marittime all'emanazione dei decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'art. 4, comma 1, della l. n. 118/2022 e, in particolare, alla definizione degli indennizzi in favore dei concessionari uscenti.

Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, è previsto espressamente dalla legge che la mancata adozione del decreto ministeriale volto a delineare i parametri e i criteri per la quantificazione dell'eventuale indennizzo previsto a carico del concessionario subentrante "non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2" (cfr. art. 4, comma 9, l. n. 118 del 2022). La ratio della norma testé citata è evidentemente quella di evitare anche sospensioni o rinvii della procedura giustificati con la necessità di attendere la pubblicazione dei suddetti atti ministeriali.

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che la necessità di attendere l'emanazione dei criteri ministeriali, previsti dalla legge per la determinazione e quantificazione degli indennizzi, non può costituire valido motivo per rinviare l'indizione delle procedure selettive (T.A.R. Toscana, sentenza 13 aprile 2026, n. 708; T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 112/2026; T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. 1878/2025; C.d.S., Sez. VII, n. 2907/2025).

Peraltro, come di recente ribadito (ibidem, T.A.R. Toscana, sentenza 13 aprile 2026, n. 708), l'art. 4 della l. n. 118 del 2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131 del 2024, disciplina direttamente la procedura di affidamento delle concessioni (senza fare più ricorso allo strumento della delega) stabilendo in particolare: i termini per l'avvio delle procedure (commi 2 e 3); i contenuti del bando di gara (comma 4); i criteri di aggiudicazione che l'ente concedente deve applicare (comma 6); nonché il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo, posto a carico del subentrante, corrispondente al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, compresi quelli effettuati in occasione di eventi calamitosi, al netto di ogni misura pubblica di sovvenzione eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, quest'ultima "stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025" (comma 9). Al riguardo si prevede in particolare, al medesimo comma 9, che: "Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente".

15. In definitiva la deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 208/2025 si pone in distonia con i principi eurounitari in materia di concorrenza in quanto subordina lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative:

a) alla preventiva approvazione del PDMC e del PAN Marina di Vasto;

b) alla fissazione quale dies ad quem per l'indizione delle gare del 30 settembre 2027, con conseguente proroga automatica delle concessioni in essere sino a detto termine.

16. Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e, assorbita ogni altra censura o deduzione, devono quindi essere accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

17. L'effetto conformativo della presente decisione è costituito dall'accertamento dell'obbligo per i competenti uffici del Comune di Vasto di procedere, senza alcuna ulteriore dilazione, all'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sulla base dei principi innanzi enunciati.

18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Vasto al pagamento in favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle spese di lite che liquida nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.