Corte di giustizia dell'Unione Europea
Prima Sezione
Sentenza 21 maggio 2026
Presidente: Biltgen - Relatore: Kumin
«Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Articolo 31 - Nozione di istituti giuridici che hanno "un assetto o funzioni affini a quelli dei trust" - Mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano - Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di persone aventi un legittimo interesse - Validità - Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Rispetto della vita privata e familiare - Protezione dei dati personali - Principio della certezza del diritto - Nozione di "legittimo interesse" - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Tutela giuridica provvisoria».
Nelle cause riunite C‑684/24 e C‑685/24, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanze del 15 ottobre 2024, pervenute in cancelleria il 17 ottobre 2024, nei procedimenti Across Fiduciaria SpA (C‑684/24), Galvani Fiduciaria Srl, Sfo Fiduciaria Srl contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Garante per la protezione dei dati personali, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), Infocamere Scpa, nei confronti di: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, e Unione Fiduciaria SpA (C‑685/24), Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria - Fiditor Srl, Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Garante per la protezione dei dati personali, Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Infocamere Scpa, nei confronti di: Aletti Fiduciaria SpA, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi.
[...]
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono:
- sulla validità dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73, e rettifica in GU L 2026/90187), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 156, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»), alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché sull'interpretazione dell'articolo 31, paragrafi 4 e 7 bis, della direttiva 2015/849, dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 6 della CEDU (causa C‑684/24); e
- sulla validità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 alla luce dell'articolo 114 e dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE, degli articoli da 6 a 8 e 16 della Carta, dei considerando 1, 2, 4, 5 e da 12 a 17, dell'articolo 2, dell'articolo 3, punto 6, e degli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849 e dei considerando 4, 5, 16, 17 e da 25 a 34 della direttiva 2018/843 (causa C‑685/24).
2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie che contrappongono la Across Fiduciaria SpA, la Galvani Fiduciaria Srl e la Sfo Fiduciaria Srl (causa C‑684/24) nonché la Unione Fiduciaria SpA, la Assoservizi Fiduciari, la Torino Fiduciaria - Fiditor Srl e la Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA (causa C‑685/24) alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Italia), al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Italia), al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia), al Garante per la protezione dei dati personali (Italia), all'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), alla Infocamere Scpa (causa C‑684/24) nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza‑Brianza, Lodi, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (causa C‑685/24) relativamente agli obblighi di informazione e di accesso in relazione a taluni mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 2015/849
3. I considerando 12, 14 e 16 della direttiva 2015/849 enunciano quanto segue:
«(12) È necessario identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici[.] Al fine di garantire un'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici costituiti o creati tramite altri meccanismi nel loro territorio siano sottoposti a tale obbligo. (...)
(...)
(14) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale. (...) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.
(...)
(16) È opportuno che l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di allertare la società interessata».
4. L'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«La presente direttiva mira a impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione [europea] per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
5. L'articolo 2 di detta direttiva definisce l'ambito di applicazione di quest'ultima.
6. L'articolo 3 della medesima direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
6) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:
(...)
b) in caso di trust, tutte le seguenti persone:
i) il costituente o i costituenti;
ii) il "trustee" o i "trustee";
iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);
(...)».
7. Il capo III della direttiva 2015/849, intitolato «Informazioni sulla titolarità effettiva», comprende, in particolare, gli articoli 30 e 31 di tale direttiva.
8. L'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. (...)».
9. L'articolo 31 della medesima direttiva così prevede:
«1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l'altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale.
Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:
a) del costituente o dei costituenti;
b) del "trustee" o dei "trustee";
c) del guardiano o dei guardiani (se esistono);
d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;
e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.
Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rendano noto il proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando, in veste di trustee o di persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, instaurano un rapporto d'affari o eseguono un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d).
(...)
3 bis. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust espressi e istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine.
(...)
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle [Unità di informazione finanziaria], senza alcuna restrizione;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse;
(...)
Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.
Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.
(...)
4 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3 bis, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l'informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro.
5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 bis siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. (...)
(...)
7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. È garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Gli Stati membri che concedono deroghe pubblicano dati statistici annuali circa il numero delle deroghe concesse e le motivazioni fornite e comunicano i dati alla Commissione [europea].
(...)
10. Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 entro il 10 luglio 2019. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 10 settembre 2019.
Entro il 26 giugno 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio [dell'Unione europea] in cui valuta se tutti i trust e gli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri siano stati debitamente individuati e assoggettati agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per intervenire in base alle conclusioni di detta relazione».
Direttiva 2018/843
10. Ai sensi dei considerando 4, da 27 a 30, 32 e 42 della direttiva 2018/843:
«(4) (...) occorre accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell'Unione. La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l'ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie attraverso strutture non trasparenti. L'integrità del sistema finanziario dell'Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e [istituti] giuridici affini. L'obiettivo della presente direttiva è non solo quello di individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, ma anche di evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza potrebbe essere un potente deterrente.
(...)
(27) Le norme applicabili ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti applicate alle società e agli altri soggetti giuridici. Dati la vasta gamma di tipologie di trust esistenti attualmente nell'Unione e un panorama ancor più variegato degli istituti giuridici affini, dovrebbero essere gli Stati membri a decidere se un trust o un istituto giuridico analogo sia o non sia comparativamente simile a una società o ad altri soggetti giuridici. Le norme di diritto nazionale che recepiscono tali disposizioni dovrebbero essere volte a impedire che i trust o istituti giuridici affini siano utilizzati per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per reati presupposto associati.
(28) Viste le diverse caratteristiche dei trust e degli istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero poter determinare, a norma del diritto nazionale e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati, il livello di trasparenza applicabile ai trust e agli istituti giuridici affini non comparabili alle società o ad altri soggetti giuridici. I rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o di istituto giuridico affine, e la percezione di tali rischi può evolvere nel tempo, ad esempio a seguito di valutazioni dei rischi nazionali e sovranazionali. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel determinare il livello di trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva dei suddetti trust e istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero tener adeguatamente conto della protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini dovrebbero poter accedere quanti possono dimostrare un interesse legittimo. L'accesso dovrebbe essere concesso anche a quanti fanno richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affin[e] che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico avente sede al di fuori dell'Unione, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi. I criteri e le condizioni per l'accoglimento delle richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini dovrebbero essere sufficientemente precisi e conformi agli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter respingere una richiesta scritta qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che detta richiesta non sia conforme agli obiettivi della presente direttiva.
(29) Per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità, è fondamentale stabilire chiaramente quali istituti giuridici stabiliti nell'Unione dovrebbero essere considerati simili ai trust sulla base delle loro funzioni o del loro assetto. Pertanto, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a identificare i trust, se riconosciuti dal diritto nazionale, e gli istituti giuridici affini che possono essere istituiti conformemente al quadro giuridico o alle consuetudini nazionali e che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quale la possibilità di separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività. Dopodiché, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei suddetti trust e istituti giuridici affini, in vista della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'identificazione di tali trust e istituti da parte degli altri Stati membri. È opportuno tener conto del fatto che, all'interno dell'Unione, i trust e gli istituti giuridici affini possono presentare caratteristiche giuridiche diverse. Se un trust o un istituto giuridico affine presenta caratteristiche comparabili, in termini di assetto o funzioni, a quelle di una società o di altri soggetti giuridici, l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a contrastare il suo uso improprio, così come l'accesso pubblico può contribuire a prevenire l'uso improprio delle società e di altri soggetti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo.
(30) L'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre può contribuire a combattere l'uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell'identità dei titolari effettivi. Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L'accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo.
(...)
(32) La fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, stabilendo principi chiari di accesso pubblico che consentano ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e istituti giuridici affini.
(...)
(42) Gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l'interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tali definizioni non dovrebbero limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, e dovrebbero consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati. (...)».
Diritto italiano
Decreto legislativo n. 231/2007
11. L'articolo 1, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (supplemento ordinario alla GURI n. 290 del 14 dicembre 2007), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 231/2007»), definisce i «prestatori di servizi relativi a società e trust» come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: (...) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione».
12. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 231/2007 riguarda l'individuazione del titolare effettivo.
13. L'articolo 21, commi 3 e 4, di tale decreto legislativo prevede quanto segue:
«3. I trust (...) nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. (...)
4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:
(...)
d-bis) (...) ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. (...)».
14. L'articolo 22, commi 5 e 5 bis, di detto decreto legislativo così dispone:
«5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 [supplemento ordinario alla GURI n. 261 dell'8 novembre 1989], nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, letter[e] a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine».
Decreto ministeriale n. 55/2022
15. L'articolo 1, lettera g), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 - Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (GURI n. 121 del 25 maggio 2022; in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 55/2022»), definisce gli istituti giuridici affini come gli enti e gli istituti «che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del [decreto legislativo n. 231/2007]».
16. L'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 55/2022 prevede quanto segue:
«2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del [decreto legislativo n. 231/2007], sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.
3. (...) la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del [decreto legislativo n. 231/2007], rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
17. Le ricorrenti nei procedimenti principali, ad eccezione della Assoservizi Fiduciari, sono società fiduciarie di diritto italiano. Nell'ambito del recepimento dell'articolo 31 della direttiva 2015/849 nell'ordinamento giuridico italiano, i mandati fiduciari stipulati da tali società sono stati considerati istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust», ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 1, con conseguente obbligo di dare informazioni in ordine alla titolarità effettiva di cui trattasi.
18. Invocando, in particolare, l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle norme nazionali che recepiscono l'articolo 31 della direttiva 2015/849 nonché l'illegittimità dello stesso articolo 31, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), che ha respinto i loro ricorsi. Esse hanno successivamente adito il Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.
19. Tenuto conto dei motivi dedotti dalle ricorrenti nei procedimenti principali, il giudice del rinvio ritiene che le controversie di cui è investito richiedano che si statuisca sulla validità e sull'interpretazione dell'articolo 31 della direttiva 2015/849.
20. In primo luogo, tale giudice precisa che alcune delle ricorrenti nei procedimenti principali mettono in discussione la validità delle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 in quanto sarebbero contrarie all'articolo 114 e all'articolo 288, terzo comma, TFUE nonché al principio dell'effetto utile. A loro avviso, tali disposizioni non sono chiare, precise e prevedibili nei loro effetti e non consentono di raggiungere l'obiettivo di certezza del diritto, in quanto, tra l'altro, tale direttiva fa riferimento a concetti giuridici indeterminati, come quello di «affinità», senza fissare i necessari criteri comuni oggettivi.
21. In secondo luogo, per quanto riguarda la ricomprensione dei mandati fiduciari nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della direttiva 2015/849 quali istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust», il giudice del rinvio si interroga, sotto un primo profilo, sulla portata della nozione di «istituti giuridici», contenuta nella versione in lingua italiana di tale articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10.
22. Secondo detto giudice, tenuto conto del significato attribuito al termine «istituto» dalla dottrina italiana nell'ordinamento giuridico nazionale, tale nozione potrebbe essere intesa nel senso che si riferisce alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale; un siffatto approccio non sembra tuttavia conforme alle altre versioni linguistiche di detto articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10. Sarebbe anche possibile che detta nozione riguardi una concreta e specifica operazione economico-giuridica, il che imporrebbe tuttavia un'analisi caso per caso e susciterebbe, pertanto, dubbi dal punto di vista della certezza del diritto. Detto giudice propende quindi per un terzo approccio, secondo il quale la medesima nozione deve essere interpretata con riferimento a tipologie di operazioni economico‑giuridiche, valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust».
23. Sotto un secondo profilo, il giudice del rinvio ricorda che, conformemente all'articolo 31, paragrafi 1 e 10, della direttiva 2015/849, spetta agli Stati membri individuare gli istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust» e notificare alla Commissione «le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini», il cui elenco consolidato è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Atteso che la Repubblica italiana ha effettuato la notifica richiesta e ha incluso tra tali istituti giuridici affini il mandato fiduciario di diritto italiano, detto giudice si interroga sulla portata, normativa o ricognitiva, di tale notifica e dell'elenco consolidato pubblicato dalla Commissione ai sensi di detto articolo 31, paragrafo 10.
24. Sotto un terzo profilo, il giudice del rinvio desidera chiarire se l'assetto o le funzioni dei mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possano essere considerati «affini a quelli dei trust», ai sensi del summenzionato articolo 31, paragrafo 1. A tale riguardo, esso precisa che, per effetto di un siffatto mandato fiduciario, la società fiduciaria interessata assume la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza tuttavia acquisirne la proprietà, che resta in capo al fiduciante. Si porrebbe quindi la questione di stabilire se sia possibile ritenere che tale mandato fiduciario abbia «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust», anche se non implica il trasferimento della proprietà dei beni o dei capitali oggetto di detto mandato.
25. Sotto un quarto profilo, tale giudice afferma che, secondo le ricorrenti nei procedimenti principali, la decisione di assoggettare le società fiduciarie di diritto italiano agli obblighi previsti all'articolo 31 della direttiva 2015/849 per quanto riguarda i mandati fiduciari da esse stipulati sarebbe in contrasto, in particolare, con il principio di proporzionalità. Gli obblighi previsti dalle norme già applicabili alle attività di tali società sarebbero sufficienti a realizzare gli obiettivi cui mira tale direttiva.
26. In terzo luogo, nella misura in cui, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sono accessibili a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse, le ricorrenti nei procedimenti principali contestano l'eccessiva estensione della platea dei soggetti ammessi all'accesso e sostengono che la possibilità di esercitare un diritto di accesso, se fosse subordinata alla sola sussistenza di un imprecisato «legittimo interesse», introdurrebbe profili di incertezza applicativa. Pertanto, la mancanza di più stringenti presupposti legittimanti l'accesso da parte dei privati alle informazioni su tale titolarità effettiva sarebbe inconciliabile, in particolare, con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta.
27. In quarto luogo, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849. Facendo riferimento, in particolare, alla sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912), le ricorrenti nei procedimenti principali sostengono infatti che tale normativa nazionale non è conforme al diritto dell'Unione in quanto consente un accesso troppo ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva.
28. In quinto e ultimo luogo, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849. Ai sensi della prima frase di tale disposizione, nelle ipotesi contemplate dalla medesima, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Inoltre, tale articolo 31, paragrafo 7 bis, terza frase, dispone che è garantito il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
29. A quest'ultimo riguardo, detto giudice precisa che, sebbene la normativa nazionale che recepisce l'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849 contempli un confronto preventivo fra il titolare effettivo interessato e la camera di commercio competente, che è l'ente chiamato a determinarsi in merito alla richiesta di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, tale normativa nazionale non conosce rimedi azionabili in via preventiva. Pertanto, la tutela giuridica dei titolari effettivi sarebbe apprestata solo in un momento successivo, mediante la possibilità di contestare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di accoglimento di una richiesta di accesso a dette informazioni. In tale contesto, detto giudice esprime dubbi sull'adeguatezza di detta normativa nazionale ai diritti e agli interessi dei titolari effettivi interessati.
30. Date tali circostanze, nella causa C‑684/24, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se l'articolo 31, paragrafo 4, della [direttiva 2015/849], laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia compatibile con [gli articoli 7 e 8 della Carta] nonché [con l'articolo 8 della CEDU], nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "che possa dimostrare un legittimo interesse" senza precisare e delimitare la nozione stessa di "legittimo interesse" rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell'ambito soggettivo di azionabilità dell'accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona.
2) Se le garanzie previste dall'articolo 31, paragrafo 7 bis, della [direttiva 2015/849], relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all'accesso di cui [a tale articolo 31,] paragrafo 4 (accesso consentito, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità di un trust o di un istituto giuridico affine), considerate le tutele offerte dall'articolo 47 [della Carta], nonché dall'articolo 6 della [CEDU], siano compatibili con gli articoli 6-7 del [decreto ministeriale n. 55/2022], nella parte in cui conferiscono ad un organo amministrativo non giurisdizionale quale è la Camera di commercio territoriale il potere di esprimersi determinando l'irreversibile effetto dell'ostensione dei dati prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo».
31. Nella causa C‑685/24, il Consiglio di Stato ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) [s]e la nozione di "istituti giuridici" di cui all'articolo 31, paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 10, della [direttiva 2015/849,] che compare nella versione italiana[,] debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità [di tale] direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridica o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust.
2) Se l'articolo 31, paragrafo 10, della [direttiva 2015/849] debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al giudice nazionale e [alla Corte] verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell'assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni [di tale] direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto [dell'Unione] vincolante.
3) Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, i considerando 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e gli articoli 2, 3, [punto] 6, e 31 della [direttiva 2015/849], e i considerando 4, 5, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, della [direttiva 2018/843], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lettera ee), 20, 21 e 22 del [decreto legislativo] n. 231/[2007], nella parte in cui ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle (...) [s]ocietà fiduciarie.
4) Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 1, della [direttiva 2015/849], in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, [TUE] e con i considerando (...) 5 e (...) 27 della [direttiva 2018/843], osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lettera ee), 20, 21 e 22 del [decreto legislativo] n. 231/[2007], nella parte in cui (...) ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle (...) [s]ocietà fiduciarie, sebbene l'attività di tali [s]ocietà sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie [a]utorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare.
5) Se le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, paragrafo 2, e paragrafo 10, della [direttiva 2015/849] sia[no] invalid[e] per contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 114 e 288, [comma] 3, [TFUE] e al principio dell'effetto utile.
6) Se il diritto dell'Unione europe[a] e, in particolare, i considerando (...) 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della [direttiva 2015/849], nonché gli articoli 30 e 31 di tale direttiva, i considerando (...) 4, 5, 16-17, 25-34 della [direttiva 2018/843], gli articoli 6, 7, 8, 16, della [Carta] e il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, [TUE], [debbano] essere interpretati, anche alla luce della sentenza [della Corte], [del 22 novembre 2022], (...) [Luxembourg Business Registers [(C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912)], nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), del [decreto legislativo] n. 231/2007, e 7, comma 2, del [decreto ministeriale] n. 55/2022, che consente l'accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, [tale disciplina] che l'interesse sia diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata».
Procedimento dinanzi alla Corte
32. Con l'ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2025, Across Fiduciaria e a. (C‑684/24 e C‑685/24, EU:C:2025:727), la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre le presenti cause al procedimento accelerato previsto all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta. Con questa stessa ordinanza, il presidente della Corte ha tuttavia disposto che occorreva far decidere tali cause in via prioritaria, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento.
Sulla ricevibilità
33. La Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione ritiene che le questioni sollevate nella causa C‑685/24 siano irrilevanti e, pertanto, irricevibili. Il giudice del rinvio avrebbe formulato le sue questioni in ordine alla presunta legittimità dell'inclusione, in Italia, dei mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano tra gli istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, citando norme del diritto italiano di recepimento di tale direttiva che, in realtà, non prevederebbero tale inclusione.
34. A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio, o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» nonché «l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
35. Dall'altro lato, il procedimento previsto all'articolo 267 TFUE si basa sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Il giudice nazionale è l'unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Allo stesso modo, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze del procedimento, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 7 novembre 2024, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C‑503/23, EU:C:2024:933, punto 32 e giurisprudenza citata).
36. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha illustrato in modo dettagliato il contesto di diritto e di fatto nonché i motivi che l'hanno indotto a interrogarsi sulla validità e sull'interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell'Unione al fine di poter pronunciare la propria sentenza. Inoltre, la questione se le premesse sulle quali si fonda il giudice del rinvio nell'ambito delle sue questioni siano errate o meno costituisce una questione rientrante nel contesto di fatto di cui non spetta alla Corte verificare l'esattezza [sentenza del 27 febbraio 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Modalità di gestione di un OIC), C‑18/23, EU:C:2025:119, punto 37 e giurisprudenza citata].
37. Pertanto, le questioni sollevate nella causa C‑685/24 sono ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla quinta questione nella causa C‑685/24
38. La quinta questione nella causa C‑685/24, che occorre esaminare in primo luogo, verte, stando alla sua formulazione, sulla validità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 alla luce dell'articolo 114 e dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché del principio dell'effetto utile. Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio a sostegno di tale questione risulta tuttavia chiaramente che essa riguarda più precisamente il rispetto del principio della certezza del diritto, giacché detto giudice si riferisce all'argomento di talune ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑685/24 secondo cui le disposizioni di tale direttiva non sarebbero chiare, precise e prevedibili nei loro effetti. In particolare, a loro avviso, detta direttiva conterrebbe concetti giuridici indeterminati, come quello di «affinità», senza fissare i necessari criteri comuni oggettivi.
39. Occorre quindi considerare che, con detta questione, il giudice del rinvio invita la Corte a stabilire se l'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 violi il principio della certezza del diritto.
40. Secondo una costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall'altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tale principio postula, in particolare, che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 158 e giurisprudenza citata].
41. Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che il legislatore dell'Unione, nell'ambito di una norma che esso adotta, utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma astratta menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 159 e giurisprudenza citata].
42. Pertanto, non è necessario che un atto legislativo fornisca esso stesso precisazioni di natura tecnica, in quanto il legislatore dell'Unione può ricorrere ad un quadro giuridico generale che deve essere, eventualmente, precisato successivamente [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 160 e giurisprudenza citata].
43. Di conseguenza, il fatto che un atto legislativo conferisca un margine di discrezionalità alle autorità preposte alla sua attuazione non disattende di per sé l'esigenza di prevedibilità, a condizione che l'estensione e le modalità di esercizio di un simile potere vengano definite con sufficiente precisione, in considerazione del legittimo obiettivo perseguito, per fornire una protezione adeguata contro l'arbitrio [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, punto 161 e giurisprudenza citata].
44. Per quanto riguarda l'articolo 31 della direttiva 2015/849, dal suo paragrafo 1, primo comma, prima frase, risulta che esso è destinato ad applicarsi «ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l'altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust». Detto articolo 31, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, aggiunge che «[g]li Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale».
45. Inoltre, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui a tale articolo 31, paragrafo 1, forniscano talune informazioni determinate, quando sono soddisfatte le condizioni previste da detto articolo 31, paragrafo 2.
46. Infine, l'articolo 31, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 2015/849 prevede, da un lato, che gli Stati membri notifichino alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini di cui a tale articolo 31, paragrafo 1, entro il 10 luglio 2019. Dall'altro, ai sensi di tale disposizione, la Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 10 settembre 2019.
47. Per quanto riguarda la nozione di «trust», ai quali si applica l'articolo 31 della direttiva 2015/849, occorre rilevare che quest'ultima non definisce tale nozione e che le versioni linguistiche di tale direttiva presentano talune differenze. Detta nozione si presta tuttavia a un'interpretazione sufficientemente chiara, dal momento che nella maggior parte delle sue versioni linguistiche, compresa quella in lingua italiana, si fa esplicito riferimento ai «trust». Il termine «trust», dal canto suo, designa un concetto giuridico che è diffuso nei paesi di common law e per il quale esiste, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, una definizione precisa nel diritto internazionale pubblico.
48. L'articolo 31 della direttiva 2015/849 si applica anche «ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici», qualificati come «istituti giuridici affini» ai paragrafi 2 e 10 di tale articolo 31. Come risulta dal paragrafo 1, seconda frase, di detto articolo 31 e dal considerando 27 della direttiva 2018/843, spetta agli Stati membri definire tali altri tipi di istituti giuridici disciplinati dai rispettivi ordinamenti nazionali.
49. Nell'individuare detti altri tipi di istituti giuridici, gli Stati membri sono vincolati dalla condizione prevista all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/849, secondo la quale sono presi in considerazione solo gli istituti giuridici che hanno «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust». In tale contesto, gli Stati membri devono tenere conto del rischio insito in un determinato istituto giuridico di essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Infatti, la direttiva 2015/849 ha come obiettivo principale la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a tali fini (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Steiermärkische Bank und Sparkasse e a., C‑291/24, EU:C:2026:52, punto 24 e giurisprudenza citata).
50. In tali circostanze, la tecnica di regolamentazione scelta dal legislatore dell'Unione è conforme alla giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza, in quanto l'estensione e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto dalla direttiva 2015/849 alle autorità preposte alla sua attuazione sono definite con sufficiente precisione.
51. Inoltre, come indicato al considerando 29 della direttiva 2018/843, è proprio al fine di garantire la certezza del diritto che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 10, della direttiva 2015/849, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini, e che la Commissione è tenuta a pubblicare l'elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini. Tali prescrizioni mirano quindi a garantire che le persone interessate siano in grado di conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro incombenti, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza.
52. Peraltro, è importante tenere conto anche delle peculiarità della materia oggetto di regolamentazione. Infatti, il considerando 27 della direttiva 2018/843 menziona la vasta gamma di tipologie di trust esistenti attualmente nell'Unione e un panorama ancor più variegato degli istituti giuridici affini. Orbene, la Corte ha già dichiarato che, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare in applicazione dell'articolo 114 TFUE, al legislatore dell'Unione è stato attribuito un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 60 e giurisprudenza citata).
53. Del resto, è irrilevante l'argomento addotto da talune ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑685/24 secondo cui molti Stati membri avrebbero notificato alla Commissione la non esistenza di istituti giuridici affini al trust nel proprio ordinamento, pur essendo presenti in tutti gli ordinamenti degli Stati membri istituti giuridici identici al mandato senza rappresentanza o, comunque, istituti giuridici che, causa fiduciae, effettuano una dissociazione fra titolarità effettiva e titolarità legale.
54. Tale argomento verte infatti sulla questione se gli Stati membri abbiano rispettato gli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 31, paragrafi 1 e 10, della direttiva 2015/849 e non è tale da mettere in discussione la compatibilità di tale disposizione con il principio della certezza del diritto.
55. Ne consegue che l'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 non viola il principio della certezza del diritto.
56. Sulla scorta di tali considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione nella causa C‑685/24 dichiarando che dall'esame di tale questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849.
Sulle questioni dalla prima alla quarta nella causa C‑685/24
57. Con le sue questioni dalla prima alla quarta nella causa C‑685/24, che occorre esaminare congiuntamente e in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione.
58. A tal riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che la notifica effettuata da uno Stato membro conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 2015/849 non ha valenza normativa vincolante per quanto riguarda la questione se l'istituto giuridico di cui trattasi rientri in tale nozione.
59. Infatti, come risulta dal considerando 29 della direttiva 2018/843, tale notifica nonché la pubblicazione, da parte della Commissione, dell'elenco consolidato dei trust e degli istituti giuridici affini hanno lo scopo di facilitarne l'identificazione da parte degli altri Stati membri, al fine di garantire la certezza del diritto e, in tal modo, assicurare, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, che le persone interessate siano in grado di conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro incombenti.
60. Ciò precisato, occorre ricordare che l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 è destinato ad applicarsi «ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l'altro, fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust».
61. Poiché la direttiva 2015/849 non definisce né la nozione di «altri tipi di istituti giuridici» né quella di «trust», a cui si riferisce tale prima nozione, la determinazione del loro significato e della loro portata deve essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esse sono utilizzate e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., per analogia, sentenza del 1º ottobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, punto 29 e giurisprudenza citata).
62. A tal proposito, occorre rilevare che, come indicato al punto 47 della presente sentenza, per quanto riguarda la nozione di «trust», le versioni linguistiche dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 presentano talune differenze, sebbene la maggior parte di esse faccia esplicito riferimento al termine «trust», che designa un concetto giuridico diffuso nei paesi di common law. Inoltre, tale disposizione, al fine di illustrare gli «altri tipi di istituti giuridici» cui essa fa riferimento, cita le «fiducie» nonché «determinati tipi di Treuhand o fideicomiso».
63. Per quanto riguarda la nozione di «istituti giuridici», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, le versioni linguistiche di tale disposizione presentano anch'esse talune differenze. Infatti, come indicato dal giudice del rinvio, nella versione in lingua italiana di detta disposizione (istituti giuridici), tale nozione può essere intesa nel senso che riguarda una regolazione organica di un determinato fenomeno di rilevanza giuridica. Per contro, le formule utilizzate nelle versioni in lingua tedesca (Rechtsvereinbarungen) o inglese (legal arrangements) sembrano porre l'accento sull'accordo negoziale stipulato dalle parti coinvolte. Altre versioni linguistiche, quali quelle in lingua spagnola (instrumentos jurídicos), o francese (constructions juridiques) sembrano riferirsi a figure di svariata natura.
64. Alla luce di tali divergenze tra le versioni linguistiche dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, la nozione di «istituti giuridici» non può essere intesa in modo restrittivo, vale a dire nel senso che essa presuppone l'esistenza di una normativa specifica che disciplini l'operazione di cui trattasi, poiché ciò equivarrebbe ad attribuire un carattere prioritario a una formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di tale disposizione rispetto alle altre versioni linguistiche di quest'ultima, il che sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2026, Opera Laboratori Fiorentini, C‑313/24, EU:C:2026:91, punto 28 e giurisprudenza citata). Ciò premesso, poiché detto articolo 31, paragrafo 1, fa riferimento, nella maggior parte delle sue versioni linguistiche, a «tipi» di istituti giuridici, tale nozione riguarda operazioni giuridiche che possono essere classificate in base alle caratteristiche che le contraddistinguono. Tale interpretazione è corroborata dal compito di identificazione e di comunicazione incombente agli Stati membri in forza di detto articolo 31, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, e paragrafo 10, primo comma.
65. Inoltre, l'applicabilità dell'articolo 31 della direttiva 2015/849 ad «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 1, presuppone che tali istituti giuridici abbiano «un assetto o funzioni affini a quelli dei trust».
66. Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 31 della direttiva 2015/849 e gli obiettivi perseguiti da quest'ultima, occorre rilevare che tale articolo 31 fa parte del capo III di tale direttiva, intitolato «Informazioni sulla titolarità effettiva». A tal riguardo, i considerando 12 e 14 di detta direttiva sottolineano l'importanza, al fine di garantire un'effettiva trasparenza, di identificare le persone fisiche che sono titolari o esercitano il controllo di soggetti giuridici nonché la necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo.
67. Per quanto riguarda, più specificamente, le norme che si applicano ai trust e agli istituti giuridici affini, dal considerando 27 della direttiva 2018/843 risulta che le norme di diritto nazionale che recepiscono tali disposizioni devono essere volte a impedire che i trust e gli istituti giuridici affini siano utilizzati per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per reati presupposto associati. In tale contesto, al considerando 28 di tale direttiva si precisa che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o di istituto giuridico affine.
68. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato, nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, che, nel contesto della direttiva 2015/849, l'introduzione della nozione di «altri tipi di istituti giuridici» permette di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 di tale direttiva categorie di operazioni che, pur non essendo tipizzate come «trust», danno luogo a una dissociazione tra il titolare effettivo dei beni e la persona a cui tali beni sono affidati e che si pone in relazione con terzi nell'ambito della loro gestione, creando un «velo» che nasconde ai terzi la persona che detiene la titolarità effettiva o tali rapporti giuridici.
69. Pertanto, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, nell'individuare gli «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, gli Stati membri devono tener conto del rischio insito in un determinato istituto giuridico di essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
70. Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che il mandato fiduciario non ha una compiuta disciplina normativa, ma le categorie di operazioni economiche riferibili all'istituto del negozio fiduciario trovano compiuta distinzione in ragione della struttura, della funzione e degli effetti. Inoltre, dall'ordinanza di rinvio nella causa C‑685/24 risulta che tale mandato fiduciario sembra presentare le caratteristiche strutturali e funzionali che lo rendono simile ai trust. Si tratta, in particolare, di un meccanismo di intestazione di un bene altrui, finalizzato all'amministrazione e alla gestione dello stesso e che implica una dissociazione tra il soggetto che amministra e gestisce tale bene e il soggetto che conferisce tale incarico gestionale e nel cui interesse quest'ultimo è compiuto, sulla base di una causa fiduciaria. Per di più, il giudice del rinvio fa riferimento all'«effetto di velamento» che comporta l'intestazione fiduciaria di detto bene, ove quest'ultima svolge una «funzione di schermo» che consente di nascondere l'identità del fiduciante, il che costituisce un elemento pertinente alla luce dell'obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2015/849.
71. In tali circostanze, i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono rientrare nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
72. È irrilevante, al riguardo, il fatto che, secondo il giudice del rinvio, l'intestazione fiduciaria di beni realizzata con il mandato fiduciario avvenga senza trasferimento di proprietà. Infatti, non si può ritenere che un siffatto trasferimento di proprietà costituisca una condizione obbligatoria per qualificare le operazioni come «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849. Sebbene il considerando 29 della direttiva 2018/843 faccia riferimento, in tale contesto, a titolo di esempio, [alla possibilità] di «separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività», esso non configura tuttavia un trasferimento di proprietà quale condizione obbligatoria.
73. Del resto, la considerazione formulata al punto 71 della presente sentenza non è messa in discussione neppure dall'argomento, addotto dalle ricorrenti nella causa C‑685/24, secondo cui le varie normative interne che regolano l'operato delle società fiduciarie sarebbero già sufficienti al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2015/849. A tal riguardo, è sufficiente osservare che, come esposto dettagliatamente dal giudice del rinvio nella sua ordinanza di rinvio nella causa C‑685/24, tali normative nazionali pongono obblighi non sovrapponibili a quelli di cui all'articolo 31 di tale direttiva, dato che tale articolo persegue obiettivi maggiori e ulteriori in materia di trasparenza e di prevenzione.
74. Tenuto conto di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta nella causa C‑685/24 dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione.
Sulla prima questione nella causa C‑684/24
75. Con la sua prima questione nella causa C‑684/24, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla validità dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta nonché dell'articolo 8 della CEDU.
76. Nella misura in cui il giudice del rinvio fa riferimento all'articolo 8 della CEDU, occorre ricordare, in via preliminare, che, anche se, come conferma l'articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e anche se l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati, corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoché l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il controllo di legittimità degli atti dell'Unione deve quindi essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, nella fattispecie alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza citata).
Sull'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine
77. L'articolo 7 della Carta garantisce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta conferisce esplicitamente a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
78. Come risulta dall'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2 e 3 bis, della direttiva 2015/849, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che siano raccolte e conservate talune determinate informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la nozione di «titolare effettivo» è definita all'articolo 3, punto 6, lettere b) e c), di tale direttiva.
79. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse. Le informazioni accessibili comprendono, conformemente a tale articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.
80. Detto articolo 31, paragrafo 4, terzo comma, aggiunge che gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo; tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Inoltre, gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.
81. A tal riguardo, occorre rilevare che, poiché i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2015/849 contengono informazioni su persone fisiche identificate, ossia sui titolari effettivi di un trust o di un istituto giuridico affine, l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse a queste ultime incide sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata, garantito dall'articolo 7 della Carta, senza che rilevi, in tale contesto, la circostanza che tali dati possano attenere ad attività professionali. Inoltre, la messa a disposizione di detti dati costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 38 e giurisprudenza citata).
82. Occorre altresì rilevare che, come risulta da una giurisprudenza costante, mettere dati personali a disposizione di terzi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, indipendentemente dall'uso successivo delle informazioni comunicate. A tal riguardo, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno carattere delicato o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 39 e giurisprudenza citata).
83. Pertanto, l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, previsto all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, costituisce un'ingerenza nei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta.
Sulla giustificazione dell'ingerenza di cui trattasi
84. I diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 45 e giurisprudenza citata).
85. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. Secondo l'articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e a tali libertà solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. A tale riguardo, l'articolo 8, paragrafo 2, della Carta precisa che i dati personali devono, in particolare, essere trattati «per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge».
- Sul rispetto del principio di legalità
86. Per quanto riguarda il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell'esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge, quest'ultimo implica che l'atto che consente l'ingerenza in tali diritti deve definire, esso stesso, la portata della limitazione dell'esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che tale limitazione sia formulata in termini sufficientemente ampi, in modo da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall'altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta di detta limitazione in considerazione sia dei termini stessi della normativa dell'Unione di cui trattasi sia dell'impianto sistematico e degli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 47 e giurisprudenza citata).
87. In proposito, si deve rilevare che la limitazione dell'esercizio dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante dall'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine è prevista da un atto legislativo dell'Unione, ossia dalla direttiva 2015/849. In tale contesto, l'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, e paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva precisa quali informazioni tassativamente elencate debbano essere raccolte e in quale misura esse siano accessibili alle persone che possono dimostrare un legittimo interesse.
88. È vero che l'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma, di detta direttiva, dal canto suo, lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri per consentire o l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo, contenenti, almeno, la data di nascita o le informazioni di contatto, oppure un accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è delimitato dal requisito secondo cui le condizioni di tale accesso a informazioni aggiuntive devono essere «stabilite dal diritto nazionale» e tale accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro deve essere concesso «in conformità del (...) diritto nazionale».
89. Inoltre, l'articolo 31 della medesima direttiva, al paragrafo 7 bis, stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere deroghe all'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, previsto a tale articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c).
90. Ciò posto, si deve ritenere che il principio di legalità sia soddisfatto.
- Sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta
91. Per quanto riguarda il rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, occorre rilevare che le informazioni alle quali fa espresso riferimento l'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2015/849 possono essere classificate in due categorie di dati distinti, la prima comprendente dati relativi all'identità del titolare effettivo (nome, mese e anno di nascita, paese di residenza nonché cittadinanza) e, la seconda, comprendente dati di natura economica (natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto) (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 50).
92. Inoltre, se è vero che l'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2015/849 consente agli Stati membri di garantire l'accesso a informazioni aggiuntive, resta il fatto che, conformemente a tale articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, solo informazioni «adeguate» sui titolari effettivi e sull'interesse beneficiario detenuto possono essere ottenute, conservate e, pertanto, potenzialmente rese accessibili al pubblico, ciò che esclude, in particolare, le informazioni che non abbiano una relazione adeguata con le finalità di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 51).
93. Orbene, non risulta che la messa a disposizione delle informazioni aventi una simile relazione arrecherebbe in qualche modo pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 52).
94. In tale contesto, occorre altresì rilevare che qualsiasi raccolta, conservazione e messa a disposizione di informazioni ai sensi della direttiva 2015/849 deve essere pienamente conforme ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 53).
95. Ciò posto, l'ingerenza risultante dall'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, previsto dall'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, rispetta il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 54).
- Sull'obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione
96. La direttiva 2015/849 mira, secondo la formulazione stessa del suo articolo 1, paragrafo 1, a impedire l'utilizzo del sistema finanziario dell'Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal riguardo, il considerando 4 della direttiva 2018/843 precisa che il perseguimento di tale obiettivo può essere efficace solo se l'ambiente circostante è ostile ai criminali e che il rafforzamento della trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell'Unione potrebbe essere un potente deterrente (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 55).
97. Per quanto riguarda, più specificamente, l'obiettivo perseguito dall'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, introdotto dalla direttiva 2018/843, dai considerando 29 e 30 di tale direttiva risulta che l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a contrastare l'uso improprio di trust o di istituti giuridici affini a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
98. In tale contesto, il considerando 30 di detta direttiva enuncia che tale accesso pubblico consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell'integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre, il considerando 32 della direttiva 2018/843 precisa che la fiducia degli investitori e del grande pubblico nei mercati finanziari dipende in larga misura dall'esistenza di un preciso regime di comunicazione che offra trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici nonché di certe tipologie di trust e di istituti giuridici affini.
99. Ne consegue che, prevedendo l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, il legislatore dell'Unione mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo creando, mediante il rafforzamento della trasparenza, un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 58).
100. Ebbene, questa finalità costituisce un obiettivo di interesse generale che può giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 59 e giurisprudenza citata).
- Sul carattere idoneo, necessario e proporzionato dell'ingerenza di cui trattasi
101. Secondo una giurisprudenza costante, la proporzionalità di misure dalle quali risulti un'ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta richiede il rispetto dei requisiti di idoneità e di necessità nonché di quello relativo al carattere proporzionato di tali misure rispetto all'obiettivo perseguito (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 63 e giurisprudenza citata).
102. Più specificamente, le deroghe alla protezione dei dati personali e le limitazioni di quest'ultima operano entro i limiti dello stretto necessario, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate al soddisfacimento dei legittimi obiettivi perseguiti, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, e ciò effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l'obiettivo di interesse generale e, dall'altro, i diritti di cui trattasi, al fine di garantire che gli inconvenienti causati da tale misura non siano sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Così, la possibilità per gli Stati membri di giustificare una limitazione ai diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell'ingerenza che tale limitazione comporta, e verificando che l'importanza dell'obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 64 e giurisprudenza citata).
103. Inoltre, per soddisfare il requisito di proporzionalità, la normativa che comporta l'ingerenza di cui trattasi deve altresì prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione delle misure che essa prevede e che fissino requisiti minimi, cosicché le persone interessate dispongano di garanzie sufficienti, tali da permettere di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abuso. Essa deve, in particolare, indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che tale ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali siano resi accessibili al pubblico, e, quindi, a un numero potenzialmente illimitato di persone, e siano idonei a rivelare informazioni sensibili relative alle persone interessate (sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 65 e giurisprudenza citata).
104. Conformemente a tale giurisprudenza, occorre verificare, in primo luogo, se l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia idoneo a realizzare l'obiettivo di interesse generale perseguito, in secondo luogo, se l'ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta risultante da un simile accesso sia limitata allo stretto necessario, nel senso che l'obiettivo non potrebbe ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi di tali diritti fondamentali delle persone interessate e, in terzo luogo, se siffatta ingerenza non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo, il che implica, in particolare, una ponderazione dell'importanza di quest'ultimo e della gravità di detta ingerenza (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 66).
105. Anzitutto, si deve ritenere che l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia atto a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di interesse generale, individuato al punto 99 della presente sentenza, di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in quanto l'instaurazione di tale accesso e la maggiore trasparenza che ne deriva contribuiscono alla creazione di un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 67).
106. Inoltre, una normativa come quella di cui all'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, secondo la quale l'accesso alle informazioni è concesso al pubblico che possa dimostrare di avere un legittimo interesse, può, in linea di principio, limitare allo stretto necessario l'ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.
107. Per contro, qualsiasi restrizione dell'accesso alle sole autorità competenti e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2015/849 osterebbe necessariamente alla realizzazione dell'obiettivo consistente nel prevenire, mediante il rafforzamento della trasparenza, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
108. Infine, per quanto riguarda la questione se l'ingerenza di cui trattasi non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo, da un lato, occorre sottolineare l'importanza di quest'ultimo, che, come ricordato al punto 100 della presente sentenza, può giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.
109. Dall'altro lato, per quanto riguarda la gravità dell'ingerenza, è vero che le informazioni messe a disposizione, relative all'identità del titolare effettivo nonché alla natura e all'entità dell'interesse beneficiario detenuto, sono tali da permettere di delineare un profilo riguardante taluni dati d'identificazione personale e la situazione economica dell'interessato.
110. Nella sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 41 a 44), la Corte ha dichiarato che l'accesso del pubblico, e quindi di un numero potenzialmente illimitato di persone, a tali informazioni costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.
111. Tuttavia, da tale sentenza risulta che, rispetto a un siffatto regime, un regime che prevede, oltre all'accesso da parte delle autorità competenti e di determinate entità, quello da parte di qualsiasi persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse rappresenta una lesione considerevolmente meno grave di tali diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 85).
112. Occorre aggiungere che il legislatore dell'Unione ha espressamente preso in considerazione, all'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, diversi rischi ai quali un titolare effettivo potrebbe essere esposto e ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga all'accesso a tutte o parte delle informazioni che lo riguardano. Inoltre, conformemente all'articolo 31, paragrafi 4 bis e 5, di tale direttiva, gli Stati membri possono rendere disponibili le informazioni di cui trattasi previa registrazione online e devono provvedere affinché le informazioni conservate siano adeguate, accurate e attuali.
113. Peraltro, per quanto riguarda i dubbi del giudice del rinvio riguardo al fatto che il legislatore dell'Unione non abbia né precisato né delimitato la nozione di «legittimo interesse» e abbia lasciato agli Stati membri il compito di definirla, occorre rilevare, al pari dell'avvocato generale ai paragrafi da 64 a 67 delle sue conclusioni, che l'impianto sistematico e gli obiettivi della direttiva 2015/849 consentono di delimitare la portata di tale nozione nel senso che, una persona, quando desidera accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, deve fornire la prova del suo legittimo interesse alla luce dell'obiettivo di prevenzione e di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
114. Infatti, come precisato al considerando 14 della direttiva 2015/849, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva alle persone che siano in grado di dimostrare un legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode.
115. Inoltre, come già rilevato dalla Corte con riferimento al considerando 30 della direttiva 2018/843, tanto la stampa quanto le organizzazioni della società civile che presentano un collegamento con la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Lo stesso vale per i soggetti, parimenti menzionati in tale considerando, che desiderino conoscere l'identità dei titolari effettivi di una società o di un'altra entità giuridica per il fatto che potrebbero effettuare operazioni con queste ultime, o ancora per le istituzioni finanziarie e autorità che si occupano del contrasto dei reati in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, nella misura in cui queste ultime entità non abbiano già accesso alle informazioni in questione sulla base dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2015/849 (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 74).
116. Per di più, dal considerando 42 della direttiva 2018/843 risulta che la definizione della nozione di «interesse legittimo» nel diritto degli Stati membri non deve essere limitata ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso e deve consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati.
117. In tali circostanze, la portata della nozione di «legittimo interesse», ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, così precisata alla luce del tenore letterale, dell'impianto sistematico e degli obiettivi della normativa di cui trattasi, risponde al requisito di chiarezza e precisione ricordato al punto 103 della presente sentenza.
118. Pertanto, l'ingerenza che comporta l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione.
119. Dall'insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che dall'esame della prima questione nella causa C‑684/24 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849.
Sulla sesta questione nella causa C‑685/24
120. Con la sua sesta questione nella causa C‑685/24, che occorre esaminare in quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
121. Tale questione riguarda essenzialmente i dubbi del giudice del rinvio sulla compatibilità della normativa italiana che recepisce l'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 con il diritto dell'Unione, correlati all'argomento secondo cui tale normativa consente un accesso troppo ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva.
122. A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per definire misure di recepimento che possano essere adattate a diverse situazioni possibili (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 67).
123. Ciò premesso, in sede di attuazione delle misure di recepimento di una direttiva le autorità degli Stati membri sono tenute non solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente a tale direttiva, ma anche a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione della stessa che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione o con gli altri principi generali riconosciuti in detto ordinamento giuridico (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 68, e del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 87 e giurisprudenza citata).
124. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, le autorità competenti devono adottare un'interpretazione della nozione di «legittimo interesse» che garantisca un giusto equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo perseguito dalla direttiva 2015/849 e, dall'altro, i diritti tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta. Esse non possono né negare sistematicamente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva né, al contrario, accogliere sempre le domande di accesso.
125. Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari dell'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, che, mediante la normativa nazionale oggetto della sesta questione nella causa C‑685/24, il legislatore italiano ha disciplinato le condizioni alle quali i singoli possono accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, precisando la nozione di «legittimo interesse», lasciando al contempo un margine di discrezionalità alle autorità competenti che devono applicarla ad una fattispecie particolare.
126. A tal riguardo, il giudice del rinvio, l'unico competente ad interpretare il diritto nazionale, ha precisato, da un lato, che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali richiede sia la sussistenza di un interesse giuridico rilevante e differenziato sia che l'accesso sia necessario per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Detto giudice ha rilevato, dall'altro lato, che il riferimento, contenuto in tale normativa, al carattere «differenziato» di tale interesse deve essere inteso nel senso che esso si riferisce agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/849.
127. Per il resto, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, spetta alle autorità competenti adottare un'interpretazione della nozione di «legittimo interesse» che garantisca un giusto equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, dall'altro, i diritti tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta.
128. In tali circostanze, non risulta, sulla base delle informazioni di cui dispone la Corte e fatte salve le valutazioni finali spettanti al giudice del rinvio, che il legislatore italiano abbia ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva nell'ambito del recepimento dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849.
129. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla sesta questione nella causa C‑685/24 dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
Sulla seconda questione nella causa C‑684/24
130. Con la sua seconda questione nella causa C‑684/24, che occorre esaminare in quinto e ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis, e che non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.
131. Dall'articolo 31, paragrafo 7 bis, prima frase, della direttiva 2015/849 risulta che, in circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse esponga il titolare effettivo a uno o più rischi menzionati in tale disposizione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte di tali informazioni caso per caso. La seconda e la terza frase di tale articolo 31, paragrafo 7 bis, prevedono, inoltre, che gli Stati membri assicurino che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze e che siano garantiti il diritto a un ricorso amministrativo contro la decisione di deroga nonché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
132. Come risulta quindi chiaramente dalla formulazione dell'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, tale disposizione prevede la possibilità che a un organo amministrativo non giurisdizionale sia conferito il potere di concedere deroghe all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
133. Nell'attuare tale articolo 31, paragrafo 7 bis, gli Stati membri devono tuttavia tener conto dell'articolo 47 della Carta, il quale impone che la decisione di un'autorità amministrativa che, di per sé, non soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità imposti da quest'ultimo articolo sia sottoposta a un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale che deve, segnatamente, essere competente ad approfondire tutte le questioni pertinenti (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, punto 55, e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 128 e giurisprudenza citata). 134. Inoltre, il giudice nazionale, cui è sottoposta una controversia disciplinata dal diritto dell'Unione, deve essere in grado di concedere misure provvisorie al fine di garantire la piena efficacia della futura decisione giurisdizionale sull'esistenza e sulla portata dei diritti invocati in base al diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 21; del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 67, nonché del 2 giugno 2022, Skeyes, C‑353/20, EU:C:2022:423, punto 53).
135. Nel caso di specie, dall'ordinanza di rinvio nella causa C‑684/24 emerge che, in forza della normativa italiana che recepisce l'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, è la camera di commercio territorialmente competente, e quindi un organo non giurisdizionale, ad essere deputata ad adottare le decisioni di deroga, ma tali decisioni possono essere oggetto di un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale. Per converso, contrariamente al requisito derivante dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, tale organo giurisdizionale non è legittimato a concedere misure provvisorie nell'ambito di tale controllo successivo. Su quest'ultimo punto, detto articolo 31, paragrafo 7 bis, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, osta quindi a una siffatta normativa.
136. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑684/24 dichiarando che l'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.
Sulle spese
137. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Dall'esame della quinta questione nella causa C‑685/24 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2) L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione.
3) Dall'esame della prima questione nella causa C‑684/24 non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843.
4) L'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
5) L'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale articolo 31, paragrafo 7 bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.