Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 22 giugno 2026, n. 4949
Presidente: Sabatino - Estensore: Palmieri
FATTO E DIRITTO
1. Le signore Maria Rosaria Carbone e Gabriella Carmela Francesca Galli, entrambe nella duplice qualità di cittadina elettrice e di consigliere comunale, hanno impugnato innanzi al T.A.R. Basilicata gli atti di proclamazione degli eletti concernenti le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio del Comune di Bernalda.
A sostegno del ricorso, esse hanno dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nell'ambito delle sezioni nn. 9 (sparizione di n. 51 schede elettorali vidimate e timbrate), 4 (consegna di n. 2 schede elettorali avanzate alla sezione n. 3, senza specificazione delle modalità) e 3 [discrasia tra il verbale (n. 723 votanti) e i registri elettorali (n. 418 voti effettivi)].
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti le ricorrenti hanno dedotto ulteriori censure emerse dalla disamina della documentazione acquisita all'accesso agli atti all'uopo esperito, ossia: a) discrasie nella sezione n. 3 tra verbale e registri elettorali; b) discrepanze nei modelli 25/COM delle sezioni n. 1 e n. 10; c) identificazione degli elettori mediante riconoscimento personale anziché documentale; d) singoli casi di mancata registrazione del voto (elettrici D. e P. nella sezione n. 9).
Hanno chiesto pertanto, previo conteggio delle schede, l'esatta attribuzione delle schede elettorali. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, disposta verificazione, il T.A.R. Basilicata, con sentenza n. 97/26, ha rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale le signore Maria Rosaria Carbone e Gabriella Carmela Francesca Galli hanno interposto appello, reiterando le censure già articolate in primo grado, e insistendo nelle già rassegnate conclusioni. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica dell'11 giugno 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
2. L'appello è infondato.
3. Questo Consiglio di Stato ha tracciato le seguenti coordinate ermeneutiche nei giudizi in materia elettorale:
- il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne è corollario, per giurisprudenza costante e condivisa, che costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali secondo lo schema dell'illegittimità non invalidante, tutti i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., II, 4 dicembre 2023, n. 10435; 2 novembre 2023, n. 9407);
- costituisce mera irregolarità anche la mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate, in quanto essa non determina, ex se, alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto e, da sola, non è idonea a compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., II, 4 dicembre 2023, n. 10435; C.G.A.R.S., 29 settembre 2023, n. 631; C.d.S., II, 14 ottobre 2021, n. 6906);
- parimenti non è di per sé sufficiente a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali l'assenza di corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede votate e di quelle autenticate non utilizzate, allorché la discordanza sia di proporzioni numeriche tali da non consentire una modifica del risultato elettorale o non si accompagni ad altre irregolarità in un contesto nel quale non trovi altra plausibile spiegazione che nella tenuta di comportamenti illeciti nel corso delle operazioni elettorali (C.d.S., III, 30 maggio 2018, n. 3250).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la mancanza di n. 51 schede vidimate e timbrate con riguardo alla sezione n. 9. Secondo le appellanti, tale acclarata mancanza sarebbe idonea, in quanto tale, ad infirmare radicalmente tutte le operazioni elettorali, essendo tale evento atto a generare fenomeni distorsivi e lesivi della genuinità del voto, configurando il caso della c.d. "scheda ballerina".
Il motivo è infondato, atteso che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, il fenomeno della "scheda ballerina" postula non soltanto la sussistenza di irregolarità di verbalizzazione, ma anche un quadro indiziario tale da rendere verosimile l'effettiva alterazione del risultato elettorale.
Senonché, nella specie, emerge dal relativo verbale che le schede autenticate nella sezione 9 sono state collocate in un contenitore sigillato e controfirmato dai componenti del seggio elettorale, e la porta e le finestre dell'aula sono state parimenti chiuse e sigillate.
La successiva mattina del 25 maggio 2025 l'Ufficio elettorale ha accertato l'integrità dei sigilli, e ha proceduto all'apertura delle operazioni di votazione, protrattesi sino alle 23, alla presenza del Presidente e degli scrutatori.
Alla luce di tali elementi fattuali, in alcun modo revocati in dubbio dalle appellanti, non emerge alcun indice di reale turbamento delle operazioni di voto.
Per tali ragioni, l'asserita mancanza di n. 51 schede elettorale costituisce elemento di per sé non probante, potendo essere dipeso da errato conteggio iniziale delle schede della sezione n. 9.
Pertanto, in assenza di elementi tali da consentire di dubitare della genuinità del voto, la censura articolata dagli appellanti evidenzia una mera irregolarità formale, come tale inidonea a dimostrare un diverso esito del risultato elettorale.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
5. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano «l'anomalo ed illegittimo "prestito" di n. 2 tessere elettorali da parte della Sezione n. 4 in favore della Sezione n. 3» (atto di appello, pp. 12-13).
In particolare, "giusta quanto recato dal Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione n. 4 (in cui si è dato atto che n. 2 schede sono state consegnate alla Sezione n. 3), le schede da rinvenire all'esito delle operazioni di verificazione dovevano essere n. 725 e non, invece, n. 723" (atto di appello, p. 13).
Le censure sono infondate, e vanno dunque disattese, valendo quanto sopra detto in ordine all'assenza di elementi certi e univoci da cui evincersi l'alterazione della genuinità delle operazioni di voto. Il tutto senza sottacere che, avuto riguardo allo scarto di voti intercorrenti tra i due candidati alla carica di sindaco (110 preferenze) non risulta integrata neanche la prova di resistenza.
In particolare, tali conclusioni non risultano smentite dalle asserite anomalie registratesi durante il procedimento elettorale (largo uso di identificazione personale; discrepanze da tessere elettorali e voti registrati; richiesta di nuove schede elettorali, ecc.), trattandosi di situazioni del tutto fisiologiche, dovute probabilmente a errori di verbalizzazione, che non consentono in alcun modo di revocare in dubbio la genuinità delle operazioni di voto.
Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
6. Con l'ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'illegittimità dell'intero procedimento elettorale, nella parte in cui non sarebbe stato "garantito il voto, mediante una rituale ed oggettiva forma di spedizione delle cartoline-avviso, di n. 1363 elettori residenti all'estero" (atto di appello, p. 16).
In subordine, essi hanno dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 40/1979, nella parte in cui esso: "possa essere interpretato come una disposizione che consente l'invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero senza l'adozione di forme tali da consentire la ricostruzione del contenuto dell'atto e del procedimento con il quale è stato disposto l'invio delle cartoline-avviso, la descrizione di quanto spedito, l'imputazione dell'atto e/o delle operazioni ad uno specifico organo e/o Ufficio dell'Ente civico" (atto di appello, p. 17).
Le censure sono infondate.
7. Ai sensi dell'art. 6 l. n. 40/1979: "Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido".
8. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il Comune ha documentato l'invio tramite "postamail" delle cartoline-avviso mediante: a) elenco dei pieghi consegnati all'agenzia postale (n. 1.363 cartoline); b) ricevuta di ritiro corrispondenza; c) distinta conto di credito.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a garantire la possibilità, per gli elettori residenti all'estero, di esercitare il proprio diritto di voto, essendo rispettosa del dettato della suddetta previsione normativa.
In questo contesto, la bassa partecipazione degli elettori residenti all'estero non è indice di alcuna irregolarità, costituendo invece la risultante del legittimo esercizio del diritto di astensione.
9. Di contro, gli adempimenti richiesti dagli appellanti (oggetto della spedizione; modalità di spedizione; responsabile del procedimento di spedizione) non riposano su alcuna previsione normativa, e per tali ragioni non possono essere assunti a tertium comparationis della legittimità del procedimento volto ad assicurare l'esercizio del diritto al voto anche ai residenti all'estero.
10. Similmente, la questione di legittimità costituzionale dedotta in via subordinata dagli appellanti è manifestamente infondata, e va dunque disattesa, posto che il procedimento descritto dal cennato art. 6 l. n. 40/1979 è ispirato a logiche di efficienza amministrativa, ed è idoneo a garantire l'esercizio del diritto di voto.
Ne consegue che non solo non risulta violata la previsione di cui all'art. 97 Cost., ma neppure può discorrersi di violazione degli artt. 1 e 48 Cost., atteso che la spedizione della cartolina-avviso, recante l'indicazione della data della votazione, con l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale, è idonea a garantire l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore può esercitare anche avvalendosi del proprio diritto all'astensione.
11. Conclusivamente, l'appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Bernalda, nonché al Presidente dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di appello di Potenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sentenza 5 marzo 2026, n. 97.