Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 3 giugno 2026, n. 397

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Di Betta

FATTO

1. Officine CST s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di Polluce SPE s.r.l., proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 721/2023, r.g.n. n. 2319/2023, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25 ottobre 2023, depositato il 26 ottobre 2023, notificato al Comune di Marineo il 1° novembre 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 28 dicembre 2023.

Con il predetto decreto ingiuntivo era stato ordinato al Comune di Marineo il pagamento dell'importo di euro 190.441,61, oltre interessi maturati e maturandi al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 2.242,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge.

La ricorrente esponeva che l'Amministrazione comunale aveva effettuato soltanto un pagamento parziale di modesto importo, sicché residuava, a titolo di sorte capitale, la somma di euro 190.241,26, oltre interessi e spese. Chiedeva, pertanto, che fosse ordinato al Comune di Marineo di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, con nomina, in caso di persistente inerzia, di un commissario ad acta e con applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Comune di Marineo, benché ritualmente intimato, non si costituiva nel giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 1415 del 2025, pubblicata il 26 giugno 2025, il T.A.R. Sicilia accoglieva il ricorso per ottemperanza. Il primo giudice rilevava che il decreto ingiuntivo azionato recava una condanna pecuniaria a carico del Comune, che il titolo era passato in giudicato per mancata opposizione ed era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e che l'Amministrazione intimata non aveva dedotto né provato l'integrale pagamento del dovuto o la sopravvenienza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.

2. Il T.A.R. Sicilia, pertanto, assegnava al Comune di Marineo il termine di sessanta giorni per il pagamento degli importi residui dovuti in base al decreto ingiuntivo n. 721/2023; nominava, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta; accoglieva la domanda di applicazione della penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento spontaneo; condannava, infine, il Comune al pagamento delle spese del giudizio.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Marineo proponeva appello, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Con il primo motivo l'appellante deduceva la violazione degli artt. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, convertito dalla l. n. 140 del 2004, sostenendo che il credito azionato avrebbe dovuto essere attratto alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, in quanto riconducibile a un rapporto di fornitura attivato in epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto del Comune. Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza relativo agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, assumendo che il titolo monitorio non recasse una statuizione sufficientemente determinata quanto all'ammontare degli interessi e ai relativi criteri di calcolo, e che la disciplina degli interessi moratori per le transazioni commerciali non fosse automaticamente applicabile al rapporto dedotto in giudizio.

Con ulteriore motivo contestava la condanna al pagamento della penalità di mora, deducendo che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato la peculiare condizione finanziaria dell'ente locale, reduce dalla procedura di dissesto. Il Comune lamentava, inoltre, che il T.A.R. Sicilia non avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere, a fronte della disponibilità manifestata dall'Amministrazione alla definizione bonaria della posizione debitoria, e censurava la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.

3.1. Con ordinanza n. 406 del 2025, pubblicata il 22 dicembre 2025, questo Consiglio accoglieva l'istanza cautelare proposta dal Comune di Marineo e sospendeva l'esecutività della sentenza appellata, compensando le spese della fase cautelare.

3.2. Si costituiva in giudizio Collextion Services s.r.l., nella qualità di nuova procuratrice speciale e mandataria di Polluce SPE s.r.l., chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o irricevibile e, comunque, rigettato. In via preliminare, la parte appellata eccepiva la tardività del gravame, sostenendo che, trattandosi di sentenza resa in sede di ottemperanza, il termine lungo per la proposizione dell'appello fosse dimidiato ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. e fosse, pertanto, pari a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. La parte appellata eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello in ragione della natura meramente attuativa della sentenza gravata e contestava, nel merito, la fondatezza di tutte le censure proposte dal Comune. Nelle more del giudizio, la parte appellata rappresentava di avere intrapreso, sulla base del medesimo titolo monitorio, un procedimento esecutivo civile mediante pignoramento presso terzi.

4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è irricevibile.

La disamina del gravame deve prendere le mosse dall'eccezione preliminare con la quale la parte appellata ha dedotto la tardività dell'impugnazione proposta dal Comune di Marineo, assumendo che, vertendosi in materia di ottemperanza, il termine lungo per appellare la sentenza di primo grado non fosse quello ordinario semestrale, bensì quello dimidiato di tre mesi, in ragione della natura camerale del rito.

L'eccezione è fondata e riveste carattere assorbente.

Essa, infatti, non introduce una questione meramente formale, suscettibile di essere relegata ai margini della controversia, ma investe la stessa rituale instaurazione del giudizio di appello. Il rispetto del termine decadenziale di impugnazione costituisce condizione indefettibile perché il giudice del gravame possa accedere all'esame delle censure articolate dall'appellante; sicché, ove tale termine risulti spirato, resta precluso ogni scrutinio sul merito della res controversa, anche quando le questioni dedotte siano, in astratto, di non trascurabile complessità.

Nel caso di specie, pertanto, prima ancora di verificare se il credito azionato dalla società appellata dovesse essere imputato alla gestione ordinaria del Comune ovvero alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, se fossero dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, se fosse legittima l'applicazione della penalità di mora e se le trattative intercorse tra le parti o l'avvio dell'esecuzione civile potessero incidere sulla persistenza dell'interesse alla decisione, occorre stabilire se l'appello sia stato proposto nel termine di legge.

I dati cronologici rilevanti sono pacifici. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione quinta, n. 1415 del 2025, è stata pubblicata il 26 giugno 2025; l'appello del Comune di Marineo è stato notificato il 22 novembre 2025. La questione si concentra, dunque, sull'individuazione del termine applicabile all'impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio di ottemperanza. Il Collegio, in proposito, ritiene che il termine applicabile sia quello dimidiato di tre mesi.

L'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. include espressamente i giudizi di ottemperanza tra quelli trattati in camera di consiglio. Il successivo comma 3 stabilisce che, nei giudizi camerali ivi indicati, "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario", salve le sole eccezioni espressamente previste. La formulazione normativa è ampia, generale e inequivoca. Il riferimento a "tutti i termini processuali" esprime una scelta acceleratoria che investe l'intero rito camerale e che non consente di distinguere, in assenza di un'esplicita previsione derogatoria, tra termini endoprocessuali, termini introduttivi, termini difensivi e termini di impugnazione.

La stessa norma, del resto, conferma tale conclusione, poiché individua direttamente le eccezioni alla dimidiazione, limitandole, per quanto qui rileva, ai giudizi di primo grado e ai termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Da ciò si ricava, secondo un criterio ermeneutico di immediata evidenza, che il legislatore, quando ha inteso sottrarre un determinato termine alla regola della riduzione alla metà, lo ha fatto in modo espresso; e che, fuori dai casi testualmente contemplati, la regola della dimidiazione conserva piena operatività.

Non vi è, pertanto, alcuna base normativa per escludere dal perimetro dell'art. 87, comma 3, c.p.a. il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza.

Né può condurre a diversa conclusione il richiamo contenuto nell'art. 114, comma 9, c.p.a., secondo cui i termini per la proposizione delle impugnazioni avverso le sentenze rese nel giudizio di ottemperanza sono quelli previsti dal libro III. Tale disposizione deve essere interpretata in modo sistematico e non isolato. Essa non introduce una disciplina autonoma e derogatoria rispetto alla regola acceleratoria dei giudizi camerali, ma si limita a ricondurre le decisioni rese in sede di ottemperanza al sistema generale delle impugnazioni amministrative. Il rinvio al libro III vale, dunque, a individuare il rimedio impugnatorio esperibile e il relativo statuto processuale generale, ma non sottrae il termine per la relativa proposizione alla disciplina propria del rito nel quale la sentenza è stata resa.

Il rapporto tra le due disposizioni non è, quindi, di antinomia, ma di integrazione. La sentenza resa in sede di ottemperanza è appellabile secondo le forme e i principi del libro III del codice; tuttavia, poiché il giudizio di ottemperanza è incluso tra i riti camerali, il relativo termine di impugnazione soggiace alla regola generale di dimidiazione stabilita dall'art. 87, comma 3, c.p.a. Una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto la disciplina acceleratoria del rito, introducendo una deroga non scritta alla dimidiazione dei termini proprio con riguardo al momento processuale in cui più rilevante è l'esigenza di consolidare tempestivamente gli effetti della decisione resa sull'attuazione del giudicato.

La soluzione qui accolta è altresì coerente con la natura e con la funzione del giudizio di ottemperanza. Quest'ultimo non è un ordinario giudizio di cognizione destinato alla piena riapertura del rapporto sostanziale controverso, ma uno strumento preordinato ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale mediante l'attuazione del comando giudiziale rimasto ineseguito. La sua collocazione tra i riti camerali, l'abbreviazione dei termini e la concentrazione delle scansioni processuali rispondono alla medesima esigenza: evitare che l'esecuzione del giudicato sia ulteriormente differita per effetto di tempi processuali incompatibili con la funzione satisfattiva dell'ottemperanza.

In questo senso si è consolidata la giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che, nei procedimenti camerali e specificamente nel giudizio di ottemperanza, sono dimezzati tutti i termini processuali, incluso quello per proporre appello, sicché il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a. è ridotto a tre mesi; ed ha ulteriormente precisato che il rinvio dell'art. 114, comma 9, c.p.a. al libro III non elide la regola speciale di dimidiazione propria dell'art. 87, comma 3, c.p.a., dovendo le due disposizioni essere coordinate nel senso che il giudizio di ottemperanza resta soggetto al regime generale delle impugnazioni, ma con il termine lungo ridotto alla metà in ragione della sua natura camerale (cfr. C.d.S., Sez. VII, 24 novembre 2025, n. 9176; C.d.S., Sez. VII, 24 novembre 2025, n. 9182; C.d.S., Sez. VII, 13 febbraio 2026, n. 1148; C.d.S., Sez. III, 13 febbraio 2026, n. 1152; C.d.S., Sez. VII, 17 febbraio 2026, n. 1271).

Applicando tali coordinate al caso in esame, deve ritenersi che il Comune di Marineo avrebbe dovuto notificare l'appello entro il termine dimidiato di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, con computo della sospensione feriale dei termini processuali. Poiché la sentenza del T.A.R. Sicilia è stata pubblicata il 26 giugno 2025, il termine ultimo per la notificazione dell'appello veniva a scadere il 27 ottobre 2025. La notificazione del gravame è invece avvenuta soltanto il 22 novembre 2025, quando il termine decadenziale era ormai spirato. L'appello deve, conseguentemente, essere dichiarato irricevibile.

Non conduce a diversa conclusione la circostanza che, nella precedente fase cautelare, questo Consiglio abbia accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. L'ordinanza cautelare n. 406 del 2025 si colloca, infatti, nella fase interinale del giudizio ed è stata resa all'esito di una delibazione sommaria, fisiologicamente orientata alla provvisoria regolazione dell'assetto degli interessi nelle more della decisione. Tale delibazione non consuma, né vincola, il successivo esercizio della piena cognizione del Collegio sui profili di rito e di merito della controversia, tanto più ove si tratti di verificare la sussistenza di una condizione processuale essenziale quale la tempestività dell'impugnazione.

La declaratoria di irricevibilità dell'appello comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni dedotte dalle parti.

Restano, pertanto, assorbite le censure con le quali il Comune di Marineo ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata in relazione alla disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, alla pretesa riconducibilità del credito azionato alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione, alla debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, all'applicazione della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.

Parimenti, non assume rilievo ai fini della presente decisione la vicenda sopravvenuta relativa all'instaurazione di un procedimento esecutivo civile mediante pignoramento presso terzi fondato sul medesimo titolo monitorio. Tale circostanza appartiene al diverso piano dell'esecuzione del credito e del coordinamento tra rimedi satisfattivi eventualmente concorrenti; essa, tuttavia, non incide sul dato processuale, logicamente anteriore e dirimente, della tardiva proposizione dell'appello. L'avvio dell'esecuzione ordinaria non può sanare la decadenza già maturata dal potere di impugnazione, né riaprire un termine processuale ormai spirato, né trasformare un gravame tardivo in un'impugnazione ritualmente proposta. Le questioni relative alla cumulabilità tra azione esecutiva ordinaria e giudizio di ottemperanza, alla permanenza dell'interesse della parte creditrice all'attuazione del titolo e all'eventuale rischio di duplicazione satisfattiva restano, pertanto, estranee alla ratio decidendi della presente pronuncia, che si esaurisce nella rilevata irricevibilità dell'appello.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1202 del 2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune di Marineo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Collextion Services s.r.l., che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. V, sent. n. 1415/2025.