Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 10 giugno 2026, n. 18895
Presidente: Paolitto - Relatore: Candia
FATTI DI CAUSA
1. La controversia riguarda il parziale versamento del contributo unificato richiesto dall'Ufficio in relazione ad un giudizio, incardinato presso la Commissione tributaria provinciale di Ragusa ed avente ad oggetto trentaquattro ruoli esattoriali, in relazione al quale era stato dichiarato il valore della lite, ai fini del computo di detto contributo, in base alla sommatoria del valore degli atti e non per ogni singolo provvedimento impugnato.
2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contributo unificato dovesse essere commisurato alla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui nei processi tributari il valore della lite è determinato, ai fini che occupano, per ciascun atto impugnato anche in appello.
3. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione.
4. La contribuente resisteva con controricorso notificato il 5 ottobre 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto, subito superando l'eccezione, avanzata dalla contribuente, di difetto di legittimazione attiva alla proposizione dell'appello da parte della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
Ed infatti, al netto di ogni sviluppo argomentativo sulle ragioni della sua infondatezza (è sufficiente rinviare sul punto, tra le tante, a Cass., Sez. un., n. 86810/2025; nei medesimi termini, Cass. n. 9818/2026 e Cass. n. 27064/2024), essa si rivela inammissibile non essere stata veicolata attraverso l'indicazione della sua deduzione nel corso del giudizio di merito, trattandosi di questione che non è stata scrutinata dal giudice del gravame, né è stata menzionata dalla sentenza impugnata nell'esposizione degli antefatti processuali.
In tale contesto, ricorre, allora, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il rilievo censorio deve, a pena di inammissibilità, allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito in ossequio al principio di autosufficienza, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
E ciò perché le doglianze prospettabili per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema decisorio del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante: Cass. n. 25743/2025; Cass. n. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024; Cass. n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
2. Come anticipato, è fondato il motivo di impugnazione con cui il Ministero ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 2, 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, oltre che degli artt. 10 e 104 c.p.c., sostenendo che, in caso di ricorso cumulativo oggettivo, il contributo unificato deve essere correlato al valore di ciascun atto impugnato.
2.1. Per la verità, dal contenuto della motivazione non risulta che il Giudice regionale volesse discostarsi dal contenuto precettivo dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui ha ritenuto che, in caso di un unico ricorso contro più atti, il contributo unificato dovrà essere versato nella misura pari alla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato.
Solo che il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio ha, nei fatti, condotto alla dedotta violazione di tale disposizione.
2.2. Ed allora vanno ribaditi principi già affermati da questa Corte nel ritenere che, in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di invio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa anche la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), l. n. 147 del 2013.
Per cui, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato (cfr. Cass. n. 21488/2025, che richiama Cass. 25607/2024, ai cui più ampi contenuti si rimanda; Cass. n. 16283/2021).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente.
4. I chiarimenti offerti dalla Corte in epoca successiva sia al ricorso originario, che a quello in esame, inducono a compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.