Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 26 giugno 2026, n. 5117

Presidente: Lamberti - Estensore: Vitale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la società cooperativa odierna appellante impugnava, con un unico gravame: a) la nota del Comune di Peschici prot. n. 176 del 9 gennaio 2025, recante risoluzione per inadempimento della convenzione prot. n. 10451 del 14 dicembre 2020 per la concessione temporanea di terreni boscati comunali; b) la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 77 del 4 febbraio 2025, con la quale veniva disposta la decadenza dagli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, sottomisura 8.3, per l'importo complessivo di euro 274.794,60, nonché il recupero della somma di euro 95.000,00 già erogata a titolo di anticipazione.

La ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e chiedeva altresì l'accertamento del proprio diritto alla conservazione del beneficio concesso e all'erogazione del saldo del contributo.

Si costituivano in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Peschici, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso cumulativo e contestando nel merito le censure formulate dalla ricorrente.

Con la sentenza ora gravata, resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. per la Puglia, Sezione III, dichiarava inammissibile il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva, in particolare, insussistenti i presupposti per la proposizione di un ricorso cumulativo, rilevando che gli atti impugnati erano stati adottati da amministrazioni diverse, avevano differente natura giuridica e non risultavano legati da un collegamento procedimentale o funzionale tale da giustificarne l'impugnazione con un unico gravame.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società cooperativa, deducendone l'erroneità sotto plurimi profili.

In particolare, con il primo motivo (Ingiustizia della sentenza per violazione degli artt. 39, comma 1, c.p.a., 103 e 104 c.p.c., nonché art. 32 c.p.a.), l'appellante deduce che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su una valutazione atomistica e frammentaria dei provvedimenti impugnati, trascurando la sussistenza di un pieno ed ineludibile nesso di consequenzialità tra l'operato delle due amministrazioni. Tale nesso sussiste perché il Comune non avrebbe adottato il suo provvedimento se non avesse avuto notizia degli esiti dell'azione regionale. Ad avviso dell'appellante, la sussistenza di tale rapporto di dipendenza tra i due atti, e soprattutto la loro assoluta interdipendenza, oggettiva e soggettiva, giustifica pienamente l'ammissibilità del ricorso cumulativo, poiché la tutela della posizione soggettiva dell'istante richiede la contestazione congiunta di tutti i provvedimenti lesivi che, pur provenendo da amministrazioni diverse, concorrono alla produzione dell'effetto pregiudizievole.

L'appellante, altresì, con gli ulteriori tre motivi articolati, ripropone le censure di legittimità fatte valere in primo grado contro gli atti impugnati e rimaste assorbite nella sentenza del T.A.R. stante la definizione in rito del giudizio.

Si è costituita in resistenza la Regione Puglia mentre il Comune di Peschici, cui pure è stato notificato l'appello, non si è costituito.

Con ordinanza n. 322/2025 la Sezione ha rigettato l'istanza cautelare formulata dall'appellante.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2026, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso cumulativo costituisce deroga al principio generale secondo cui l'impugnazione deve avere ad oggetto un singolo provvedimento amministrativo e può ritenersi ammissibile soltanto in presenza di un collegamento procedimentale o funzionale particolarmente intenso tra gli atti gravati, tale da rendere necessario l'esame unitario delle relative vicende ai fini della tutela giurisdizionale.

Nel caso di specie, il Comune appellato, con il proprio provvedimento, ha disposto la risoluzione della concessione temporanea di terreni boscati in ragione di un'indagine penale in corso "per condotte di tipo corruttivo afferenti ad erogazione di finanziamenti a valere sui fondi comunitari" e del mancato versamento integrale del canone concessorio che, a giudizio dell'amministrazione civica, rappresenterebbero una violazione degli obblighi contrattuali e avrebbero fatto venire meno il rapporto fiduciario tra amministrazione e concessionario.

L'amministrazione regionale, invece, sulla base delle risultanze della medesima indagine penale - da cui sarebbe emerso che «alcune ditte beneficiarie, avendo preso parte all'illecito "... comitato d'affari composto da funzionari della Regione Puglia, tecnici (dottori agronomi e forestali) ed imprenditori operanti nel settore della silvicoltura...", hanno indebitamente percepito contributi pubblici» - ha disposto la decadenza dell'odierna appellante da un contributo pubblico di euro 274.794,60 erogato nell'ambito dei programmi di aiuti al settore agricolo.

Di conseguenza, il T.A.R. ha correttamente rilevato come gli atti impugnati risultino imputabili ad amministrazioni diverse, siano espressione dell'esercizio di poteri distinti e siano riconducibili a procedimenti autonomi, aventi presupposti, finalità e discipline differenti.

In particolare, la determinazione comunale concerne il rapporto convenzionale intercorrente tra la cooperativa e il Comune di Peschici e trova il proprio fondamento nell'accertamento di un asserito inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata tra le parti. Il provvedimento regionale, invece, attiene alla permanenza dei requisiti per la concessione e il mantenimento del contributo pubblico e si inserisce nell'ambito del distinto procedimento di controllo relativo all'erogazione delle risorse finanziarie.

Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo, la circostanza che i due atti traggano origine da un medesimo contesto fattuale ovvero che uno di essi richiami elementi istruttori o valutativi considerati dall'altra amministrazione. La comunanza di taluni presupposti di fatto o l'esistenza di rapporti di mera occasionalità o consequenzialità cronologica non valgono, infatti, a trasformare procedimenti autonomi in un'unica sequenza procedimentale, né a far venir meno l'autonoma lesività dei singoli provvedimenti.

Ciò che rileva è, piuttosto, la sussistenza di un vincolo di necessaria dipendenza giuridica tra gli atti impugnati e tale situazione non ricorre nel caso in esame, nel quale ciascun provvedimento conserva una propria autonoma consistenza giuridica, è suscettibile di autonome censure ed è destinato a produrre effetti lesivi indipendentemente valutabili.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha escluso la ricorrenza dei presupposti richiesti per la proposizione di un ricorso cumulativo, non emergendo quel rapporto di connessione procedimentale o funzionale qualificata che, secondo la giurisprudenza, giustifica la deroga alla regola generale dell'autonomia delle impugnazioni.

Il primo motivo, pertanto è infondato e, di conseguenza, deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado pronunciata dal T.A.R. Gli ulteriori motivi di appello, con cui sono riproposte le questioni di merito, non possono quindi essere esaminati.

Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione in rito del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. III, sent. n. 588/2025.