Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 20 luglio 2026, n. 3793
Presidente ed Estensore: Mielli
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone di essere uno studente certificato fin dall'età di 9 anni per disturbi di apprendimento (DSA).
Con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento con il quale non è stato ammesso al secondo anno dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore [omissis].
Al riguardo il ricorrente deduce che l'Istituto scolastico non si è attenuto all'obbligo di adeguare la didattica alle esigenze dell'alunno evidenziate da delle specifiche valutazioni cliniche e che il consiglio di classe ha omesso di valutare in modo complessivo il percorso scolastico.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 915 del 10 settembre 2024, è stata respinta la domanda cautelare.
Con ordinanza istruttoria presidenziale n. 228 del 20 marzo 2026 è stato chiesto alle parti di precisare se permane o meno l'interesse alla decisione nel merito del ricorso aggiornando la situazione relativa alla vicenda oggetto del contenzioso, con l'espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
La parte ricorrente, così come il Ministero, non hanno dato riscontro.
Successivamente i difensori delle parti, con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 5 giugno 2026, sono stati informati della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1, c.p.a. "ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione" reiterando l'espresso avvertimento che, in caso di inerzia, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., mentre in caso di manifestazione espressa di interesse sarebbe stata fissata un'udienza pubblica per la trattazione del merito.
La parte ricorrente non ha depositato memorie e non è comparsa alla camera di consiglio.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti la giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui una parte sia compulsata da un'ordinanza istruttoria o da una comunicazione di cortesia a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte, il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte che manifesti implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione [omissis], Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435).
Le peculiarità della controversia ed il complessivo andamento del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.