Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 6 agosto 2026, n. 6409
Presidente: Sestini - Estensore: Agostini
FATTO
1. Il Comune di Scafati chiede la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania n. 3042/2023 che ha accolto il ricorso originario proposto dal sig. [omissis] ai fini dell'annullamento (i) della delibera di Giunta comunale n. 26 del 12 marzo 2020 di (ri)approvazione del nuovo "Piano di insediamenti produttivi" (p.i.p.), pubblicato sul B.U.R.C. n. 104 in data 11 maggio 2020, (ii) della delibera della Commissione straordinaria n. 51 del 2 maggio 2019 di (ri)adozione del p.i.p. di Scafati denominato "Via Sant'Antonio Abate" e (iii) della delibera di Giunta comunale n. 117 del 2015 di approvazione della variante al progetto esecutivo stralcio "I Lotto funzionale delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio p.i.p." di via Sant'Antonio Abate originariamente approvato nel 2001.
2. In punto di fatto occorre premettere le seguenti circostanze.
Il Comune di Scafati, in data 30 marzo 1998, ha approvato il progetto definitivo generale per le opere di urbanizzazione primaria riguardanti il comprensorio del piano per gli insediamenti produttivi (p.i.p.) di via Sant'Antonio Abate e il progetto esecutivo stralcio "I Lotto funzionale delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio PIP".
Con atto, del 24 giugno 1998, ha poi approvato il p.i.p. (pubblicato sul B.U.R.C. n. 3/2001).
Il p.i.p., avente una estensione complessiva di 711.153 mq, è andato ad inserirsi nel P.R.G., anch'esso approvato nel 1998 che ha recepito la perimetrazione, la rete stradale e i servizi (art. 55 delle N.d.A. dedicato alla "zona produttiva D" con obbligo di p.i.p.).
Il p.i.p. approvato, oltre alle aree da occupare mediante esproprio di complessivi 323.187 mq comprendeva anche tanta preesistenza (in tutto 104.909 mq di viabilità, 193.379 mq di insediamenti produttivi e 24.899 mq di insediamenti artigiani).
Dell'attuazione del piano è stata incaricata la società di trasformazione urbana, Agro Invest s.p.a., che con decreto n. 2172 del 20 maggio 2008 ha espropriato, per conto del Comune, tutti i terreni occorrenti per l'assegnazione agli operatori economici in conformità al bando e per le opere di urbanizzazione (complessivamente si trattava di una superficie di 340.000 mq, ossia il 47% dell'intera perimetrazione). Tra i terreni all'epoca regolarmente espropriati vi è anche un'area di 407 mq della particella 298 che si trovava proprietà del sig. [omissis].
La Argo Invest di seguito ha curato anche la stipula delle convenzioni con le imprese assegnatarie, sono state rilasciate diverse concessioni edilizie ed ultimati diversi insediamenti industriali.
È stata realizzata una parte delle opere di urbanizzazioni secondarie ("Piazzetta Cappelle").
Nel 2011 è giunto a scadenza il termine di efficacia del p.i.p. non pienamente attuato.
Nel 2014/2015 il Comune di Scafati ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e nel 2020, avendo intenzione di completare le opere di urbanizzazione per le quali aveva chiesto ed ottenuto finanziamenti europei, ha approvato il nuovo p.i.p. riproponendo sia per la preesistenza sia per le aree già espropriate (assegnate alle imprese e quelle destinate alle opere di urbanizzazioni) le pregresse previsioni urbanistiche con alcuni adattamenti/miglioramenti.
Di seguito, con decreto del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata prot. n. 22233 del 23 dicembre 2021, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di urbanizzazione primaria di cui al progetto approvato in favore della società Tecnob s.r.l. con sede nel Comune di Casapesenna (CE).
Va inoltre premesso che dalla relazione prodotta dal Comune in data 27 maggio 2026, si evince che l'area della p.lla 298, espropriata nel 2008 al sig. [omissis], all'interno del p.i.p. approvato nel 2020 si trova in parte in zona "viabilità di progetto" e in parte in zona "attrezzatture collettive e verde" (tav. 11 e 12). Tale area è tuttora di proprietà del Comune di Scafati. Sulla domanda di retrocessione pende attualmente il giudizio di appello RG 6677/2025.
Le aree invece rimaste in proprietà del ricorrente originario (p.lla 381 e parte della p.lla 298) su cui insiste una civile abitazione ricade in Z.T.O. D4 del PRG, rientranti nel p.i.p. di via S. Antonio Abate in zona "Edilizia e viabilità esistente".
3. Gli atti in epigrafe indicati sono stati impugnati dal sig. [omissis] avanti T.A.R. con ricorso nel quale, in sintesi, ha dedotto i seguenti vizi: (i) il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione non indica l'atto da cui discende il vincolo espropriativo in violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 237/2001, il progetto esecutivo si riferisce ad un vincolo decaduto e il vincolo non può derivare dal nuovo p.i.p.; (ii) il p.i.p. non determina le opere di urbanizzazione da realizzare, manca la copertura finanziaria, l'indicazione e quantificazione dell'indennità ancora dovuta agli espropriati e manca l'approvazione del piano da parte del Consiglio comunale; (iii) mancano la definizione degli aspetti sulla retrocessione disposta con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 34/2016, la verifica dell'interesse degli operatori economici e della popolazione, carenza di istruttoria e di motivazione in ordine all'interesse pubblico; (iv) violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Protocollo 1 della CEDU per mancata proporzionalità del sacrificio imposto.
4. Con l'impugnata sentenza il T.A.R. della Campania, esaminando soltanto la censura relativa al vincolo espropriativo, ha annullato il p.i.p. nella parte di interesse del ricorrente ritenendo che la decadenza di efficacia del piano (e quindi dei vincoli espropriativi) comporti che l'area diventi "zona bianca" e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto rinnovare il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. I restanti motivi invece sono rimasti assorbiti.
5. Con il ricorso in appello il Comune di Scafati, sulla base di un unico mezzo di gravame, deduce: error in iudicando - Travisamento dei fatti di causa - violazione art. 12 d.P.R. 327/2001 - Violazione art. 27 l. n. 865/2071.
6. Nel giudizio di appello non si è costituito l'appellato.
7. All'udienza del 8 luglio 2026, svoltasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Comune di Scafati censura la sentenza per aver il T.A.R. acriticamente recepito il proprio orientamento giurisprudenziale interno, secondo cui la scadenza del termine decennale previsto dalla legge per l'attuazione del piano industriale per insediamenti produttivi comporti la qualificazione delle aree in esso perimetrate come "zone bianche", prive di specifica destinazione urbanistica e per aver erroneamente ritenuto che ai fini dell'attuazione del nuovo p.i.p. fosse necessaria la riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Evidenzia l'appellante come il siffatto precedente che riguarda il medesimo p.i.p. riapprovato nel 2020 sia stato riformato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 10971 e n. 10972 del 2023.
Soggiunge l'appellante che il nuovo p.i.p. non determina nuovi vincoli espropriativi per il fatto che le aree all'epoca vincolate per l'espropriazione sono già tutte entrate in proprietà del Comune in forza degli espropri completati nel 2008 e perciò il piano ha effetti soltanto conformativi in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo delle aree attualmente in proprietà del Comune e delle aree già private. Di ciò si ottiene conferma nelle norme tecniche di attuazione del nuovo p.i.p. (artt. 6, 7, 8, 14, 15, 16 e 18). Per la stessa ragione il piano non necessitava, come invece ritenuto dal T.A.R., di essere preceduto dalla rinnovazione del vincolo espropriativo.
In ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere la difesa comunale fa presente che il piano fa riferimento al decreto espropriativo del 2008 già attuato e all'uopo richiama la sentenza di questo Consiglio n. 22/2019 secondo cui, quando il procedimento espropriativo si sia concluso prima della scadenza del piano permane la destinazione degli immobili espropriati al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi del p.i.p.
1.1. Il motivo è fondato.
Su identico motivo di appello del Comune di Scafati relativo al medesimo piano industriale per insediamenti produttivi denominato "Via Sant'Antonio Abate", approvato nel 2020, si è già espresso favorevolmente questo Consiglio di Stato nelle sopra richiamate sentenze, dalle quali non si ravvisano ragioni di discostarsi. Le sentenze della Sezione IV, n. 10971/2023 e n. 10972/2023, hanno escluso che nel caso di perdita di efficacia di un piano di insediamento produttivo, che rappresenta un tipo particolare di piano particolareggiato, le aree acquistino il regime di "zona bianca".
La condizione prevista dall'art. 55 delle N.T.A. del P.R.G. di Scafati vigente, della previa formazione di un p.i.p. ai fini della edificazione nelle Z.T.O. D4, in cui ricadono le aree in esame, comporta, come ha già sancito questo Consiglio, un "vincolo procedurale" che se il piano non sussiste più per scadenza del termine, implica, che resta fermo quanto già attuato con obbligo di completamento delle opere di urbanizzazione in corso in conformità agli indici praticati nella zona secondo le disposizioni del piano (art. 17 della l. n. 1150/1942), sicché deve ritenersi che rientra nei poteri del Comune completare le opere indicate nel precedente p.i.p. anche mediante l'adozione di un nuovo p.i.p., il quale se incide in modo innovativo sulla pregressa regolazione urbanistica, deve rispettare le regole di settore.
Dalla relazione tecnica allegata al p.i.p. di Scafati (tav. 1) si evince che il nuovo piano ripresentato dal Comune per l'assetto della parte di piano rimasta inattuata ex art. 17 della l. 1150/1942 ripropone tutte le pregresse previsioni urbanistiche particolareggiate già presenti nel Piano decaduto nel 2011 con alcuni piccoli adattamenti. Si può pertanto ritenere che il piano riapprovato abbia effetti prevalentemente conformativi in quanto si limita di disciplinare l'uso delle aree già espropriate e acquisite in proprietà comunale, ossia quelle rimaste ancora da assegnare ad operatori economici interessati e quelle occorrenti per le infrastrutture di cui al progetto esecutivo approvato ma anche le aree produttive e artigianali preesistenti già in proprietà privata il cui regime edilizio si attua direttamente mediante il rilascio di titoli edilizi.
Per le ragioni esposte, dovendo rimanere nei limiti delle deduzioni formulate dall'amministrazione, appellante, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Sussistono, in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda e della mancata costituzione in giudizio della parte privata giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 3042/2023.