Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 1° luglio 2026, n. 5253

Presidente: Lopilato - Estensore: Tagliasacchi

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Regione Calabria ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 4959 del 2025, con cui è stato accolto l'appello avverso la sentenza del T.A.R. Calabria che aveva respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla società Resit s.r.l. per l'annullamento della nota prot. 371381 del 31 agosto 2021 della Regione Calabria, recante la comunicazione che "le osservazioni prodotte dalla ditta, anche alla luce dei riscontri pervenuti dal Comune di Castrovillari, dalla Soprintendenza Archeologica e dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, non hanno fatto emergere elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla base delle decisioni assunte nella seduta conclusiva della conferenza di servizi tenutasi in data 21.7.2021 e che consentano di riaprire la Conferenza di Servizi stessa", nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti e i pareri meglio indicati in atti.

2. In punto di fatto, occorre premettere che la società Resit s.r.l. ha presentato alla Regione Calabria l'istanza per la costruzione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Castrovillari, dando avvio a un articolato procedimento amministrativo, nel cui ambito, peraltro, l'istanza è stata successivamente modificata, in riduzione, secondo la richiesta dell'amministrazione.

All'esito dell'anzidetto articolato e complesso procedimento, compiutamente descritto nella sentenza del T.A.R. Calabria n. 433 del 2023, alla quale, sul punto, è possibile fare rinvio in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3 c.p.a., la Regione ha adottato il sopra richiamato provvedimento negativo n. 371381 del 31 agosto 2021 e, a fronte dell'adozione dell'anzidetto provvedimento, la Resit s.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio, chiedendone l'annullamento.

3. Il T.A.R. Calabria, con la già citata sentenza n. 433 del 2023, ha in parte dichiarato inammissibili e in parte ha respinto nel merito le domande proposte dalla società ricorrente, compensando le spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la società ricorrente e appello incidentale la Regione Calabria.

4. Questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4959 del 2025, ha parzialmente accolto l'appello principale e ha respinto l'appello incidentale della Regione.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria chiedendone la revocazione, formulando sei distinti motivi relativi ad altrettanti asseriti errori di fatto revocatori.

5.1. Con il primo motivo di revocazione, la Regione ha contestato l'omesso esame della questione afferente al rinvio pregiudiziale che la Regione stessa aveva prospettato, nell'ambito del giudizio di appello, con la memoria di replica depositata il 4 febbraio 2025.

Più precisamente, la Regione aveva chiesto che il Collegio sollevasse ex art. 267, par. 3, del TFUE le seguenti questioni pregiudiziali:

a) "Se la direttiva 2018/2001 presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile, ossia che i criteri per la designazione di aree idonee o inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti";

b) "Se gli articoli 1, paragrafi 2 e 3, e 10 del Regolamento UE 2577/2022 possano essere interpretati nel senso che dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che al Regolamento sia stata attribuita efficacia retroattiva";

c) "Se gli articoli 1, 4 e 5 della Direttiva (UE) 2023/2413 possano essere interpretati nel senso che dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che alla Direttiva nel suo insieme, ed in particolare agli articoli 15 ter, 15 quater e 16 septies della Direttiva 2018/2001 sia stata attribuita efficacia retroattiva";

d) "Se il principio tempus regit actum condizioni l'interpretazione del diritto sostanziale dell'Unione";

e) "Qualora ritenuta la direttiva 2018/2001 non self-executing, e qualora sia affermata la valenza del principio tempus regit actum nell'interpretazione del diritto sostanziale dell'Unione, se interpretare il diritto interno (nel caso di norme successive alla direttiva) alla luce del testo e della finalità della direttiva al fine di anticipare i risultati perseguiti da quest'ultima, in assenza di disposizioni della direttiva relative alla individuazione di aree idonee o inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, collida col principio tempus regit actum che regola l'applicazione del diritto sostanziale dell'Unione";

f) "Qualora sia ritenuta la direttiva 2018/2001 self-executing, se sia compatibile con il principio del c.d. "effetto utile", con i considerando 81, 96, 97, 102 e con l'art. 28, par. 6, lett. e) della direttiva 2018/2001/UE ritenere area idonea alla installazione di impianto fotovoltaico a terra un terreno sul quale è stata rinvenuta fioritura della specie protetta Stipa austro italica".

5.2. Con il secondo motivo di revocazione, la Regione ha censurato la sentenza deducendo che il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sull'eccezione con cui la Regione medesima, nell'ambito della memoria depositata il 22 gennaio 2025, aveva eccepito che l'atto di appello della Resit S.r.l. aveva superato i limiti dimensionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 14 ottobre 2016.

5.3. Con il terzo motivo di revocazione, la Regione ha sostenuto che la sentenza sia stata "frutto di numerose sviste materiali" relative, in particolare, all'asserita "errata percezione" della data di assunzione della determinazione conclusiva, che, invero, la stessa difesa della Regione ha poi dichiarato essere stata "pure riportata in sentenza" (cfr. pag. 9 del ricorso per revocazione). Sulla base di tale asserita svista, la sentenza della cui revocazione si tratta avrebbe errato a richiamare il regolamento UE 2577/22 e il d.lgs. n. 199 del 2021 e a sostenere che l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare tali normative in via interpretativa, posto che le predette disposizioni non erano neppure state pubblicate al momento dell'adozione degli atti impugnati, ossia nei mesi di luglio e agosto 2021, sicché, nella prospettiva della Regione, la sentenza avrebbe di fatto imputato all'amministrazione il mancato "compimento di attività in sede amministrativa che trasmoda, per come imposta, in censura per mancata predizione del futuro" e tale errore, a suo dire, integrerebbe il denunciato vizio revocatorio.

5.4. Con il quarto motivo di revocazione, ha dedotto, in termini sostanzialmente analoghi a quanto affermato nell'ambito della censura di cui al motivo che precede, che vi sarebbe stata un'ulteriore "macroscopica svista materiale", correlata al parere dell'Ente Parco, nella parte in cui la sentenza ha affermato che "il provvedimento dell'Ente parco che ha rigettato l'istanza di parte appellante è illegittimo perché non adeguatamente motivato in relazione ai profili appena evidenziati", ossia alle disposizioni di cui al regolamento UE 2577/22 e al d.lgs. n. 199 del 2021, sicché, anche in tal caso, secondo la Regione, la sentenza «in base ad una palese svista materiale sulla percezione della data di assunzione di una delle determinazioni dell'Ente Parco ("l'Ente Parco ha confermato il parere negativo con nota del 28.4.2021" - p. 5 sentenza;), pure riportata in sentenza» (cfr. pag. 11 del ricorso per revocazione) avrebbe imputato all'Ente Parco "il mancato compimento di attività in sede amministrativa che trasmoda, per come imposta, nella mancata predizione del futuro".

5.5. Con il quinto motivo di revocazione, la Regione ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Ente Parco non avesse effettuato accertamenti adeguati e, sul punto, ha sostenuto che "la presunta mancanza di accertamenti da parte del Parco" costituisca una "evidentissima svista materiale", in quanto, proprio per una "palese svista materiale in ordine alla documentazione in atti relativa all'attività dell'Ente Parco", il Consiglio di Stato non avrebbe notato come fosse un "fatto non contestato l'esatto contrario di quanto affermato in sentenza".

5.6. Infine, con il sesto motivo di revocazione, la Regione ricorrente ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto il motivo di gravame relativo al parere della Soprintendenza sul presupposto che, secondo il Consiglio di Stato, «il parere della Soprintendenza si limita a generiche affermazioni, non spiega in cosa consisterebbero le "mirabili valenze paesaggistiche" dell'area interessata che, a ben vedere, "può essere definita come una prateria del tipo substeppico con vegetazione arbustiva e mediterranea". Orbene emerge evidente il difetto di motivazione del parere della Soprintendenza». Anche sul punto vi sarebbe stata, secondo la Regione, un'ulteriore svista materiale relativa a "fatti non contestati" in relazione al contenuto dei pareri della Soprintendenza. A tal fine, la Regione ha richiamato la pagina 35 dell'atto di appello per concludere, poi, affermando che il fatto che il parere "riguardi anche - se non soprattutto - l'inefficacia delle misure di mitigazione è dato non contestato, ammesso da parte lì appellante".

6. Si è costituita in giudizio la Resit s.r.l., replicando ai motivi di ricorso per revocazione ed eccependone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza.

7. Si è, del pari, costituito in giudizio il Ministero della cultura, limitandosi al deposito di un atto di costituzione formale.

8. Si è, infine, costituito in giudizio anche il Comune di Castrovillari, chiedendo, invece, l'accoglimento dell'appello.

9. Con le successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.

10. Tanto premesso, il Collegio - trattenuta la causa in decisione all'udienza pubblica del 31 marzo 2026 - reputa che il ricorso per revocazione sia fondato quanto al rescindente nei limiti che di seguito si precisano, ferma restando l'infondatezza dello stesso quanto al rescissorio.

10.1. Il primo motivo di revocazione, relativo all'omesso esame della richiesta di rinvio pregiudiziale, è fondato nei limiti che di seguito si espongono.

Sul punto, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'omesso esame da parte del Consiglio di Stato della richiesta di una parte di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è equiparabile a un'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione, con la conseguenza che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. va riferito anche alla predetta richiesta esplicitamente formulata dalle parti nell'ambito del processo.

Per tale ragione, all'omissione di pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale sono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sulla rilevanza del processo causale che ha determinato l'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione di parte e sulle condizioni in presenza delle quali tale omissione di pronuncia può essere considerata il risultato di un errore di fatto revocatorio. Ne consegue, ulteriormente, che anche con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale, l'errore revocatorio è configurabile qualora l'omessa pronuncia su tale richiesta appaia evidente dalla lettura della sentenza poiché il giudice non ha preso in alcun modo in esame l'istanza medesima, dovendosi trattare, infatti, di una totale mancanza di valutazione della stessa (in questo senso, tra le molte, C.d.S., Sez. IV, 5 aprile 2024, n. 3164; C.d.S., Sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; C.d.S., Sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610; C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2532; C.d.S., Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2840).

Sulla base di tali principi si deve ritenere che, nel caso di specie, risulta effettivamente configurabile un'omissione di pronuncia nel senso sopra precisato, dal momento che la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata formulata dalla Regione a pagina 8 della memoria di replica del 4 febbraio 2025, ma la sentenza della cui revocazione si tratta non l'ha presa in esame, sicché non viene in rilievo un "punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Per tale ragione, il motivo di revocazione è fondato quanto al profilo rescindente, poiché la sentenza avrebbe dovuto esaminare l'anzidetta richiesta di rinvio pregiudiziale anche soltanto per ritenerla, eventualmente, infondata o irrilevante.

In considerazione della fondatezza del motivo per quanto concerne il rescindente, occorre, sul piano rescissorio, procedere all'esame della richiesta di rinvio pregiudiziale.

Ad avviso del Collegio, le questioni pregiudiziali prospettate sono irrilevanti ai fini della decisione, anche a prescindere dalla circostanza che la richiesta di rinvio alla Corte è stata proposta dalla Regione in via espressamente subordinata, come si desume dalla formulazione contenuta a pagina 8 della memoria di replica depositata nel giudizio di appello il 4 febbraio 2025, che di seguito letteralmente si riporta: "Ove mai codesto Ecc.mo Consiglio di Stato concordasse con la tesi dell'appellante principale circa l'applicabilità della Direttiva 2018/2001, anche per come modificata, e del Regolamento 2577/22, si chiede - ove necessario - di voler sollevare ex art. 267, par. 3, TFUE le seguenti questioni pregiudiziali".

Le questioni sono, per l'appunto, irrilevanti poiché la ragione che giustifica l'accoglimento del secondo motivo di appello e, quindi, l'annullamento del diniego dipende dal vizio di motivazione di quest'ultimo, derivante, a sua volta, dalla circostanza che non è stato tenuto in adeguata considerazione il rilevante interesse pubblico connesso alle opere in questione, riconducibili alla pianificazione energetica nazionale. L'anzidetto vizio di motivazione è, dunque, di per sé sufficiente a giustificare l'illegittimità del diniego e, in questo senso, del resto, si è chiaramente espressa anche la stessa sentenza impugnata, nella parte in cui il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: "La circostanza che le opere costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti non ne comporta un'assoluta prevalenza su tutti gli altri controinteressi, ma, comunque, rappresenta un elemento di valutazione di cui l'amministrazione competente deve necessariamente tenere conto", per poi concludere che "Nel caso di specie, il provvedimento dell'Ente parco che ha rigettato l'istanza di parte appellante è illegittimo perché non adeguatamente motivato in relazione ai profili appena evidenziati". Va, rilevato, inoltre, che nella motivazione della pronuncia impugnata per revocazione, il carattere dirimente del rilievo che precede è reso palese dall'utilizzo dell'avverbio "peraltro", con cui è stata introdotta la frase immediatamente successiva alla prima delle due sopra riportate, che dimostra come le ulteriori considerazioni afferenti alla necessità di valorizzare in via interpretativa il regolamento UE 2577/2022 e il d.lgs. n. 199 del 2021 fossero soltanto rafforzative e ulteriori rispetto alla ratio decidendi relativa al difetto di motivazione, ed è proprio su tali considerazioni ulteriori che la Regione ricorrente ha incentrato le proprie contestazioni nell'ambito del ricorso per revocazione, sostenendo, in ultima analisi, l'irragionevolezza della tesi secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare in chiave interpretativa disposizioni normative che non erano ancora entrate in vigore al momento dell'adozione degli atti impugnati. In questo senso, infatti, va inteso, il seguente passaggio della motivazione della sentenza impugnata: "Peraltro, pur non essendo applicabile ai provvedimenti impugnati il Regolamento UE 2577/2022, ritiene il Collegio che, anche con riguardo al principio di primazia del diritto eurounitario, l'amministrazione è tenuta ad emanare i provvedimenti valorizzando, sia pur solo in via interpretativa, normative eurounitarie sopravvenute. Medesima argomentazione va fatta in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, che è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ossia due mesi dopo la proposizione del ricorso di 1° grado, ma che, comunque, individua ex lege le aree idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici".

In altri termini, il Collegio reputa che le questioni pregiudiziali prospettate dalla Regione Calabria, appellante nell'ambito del giudizio R.G. n. 4322 del 2023 e odierna ricorrente, siano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio rescissorio poiché, per le ragioni già illustrate, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno tenuto in adeguata considerazione il preminente interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle opere in questione, relative a un parco fotovoltaico, è di per sé sufficiente a fondare l'annullamento del diniego impugnato. Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto più volte occasione di richiamare la rilevanza del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, affermando la necessità di un'approfondita e completa istruttoria che tenga conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco (C.d.S., Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258); in senso analogo la Sezione ha altresì chiarito che risulta sempre necessario "un adeguato contemperamento dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l'interesse pubblico volto all'incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell'ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze" (C.d.S., Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808).

10.2. Il secondo motivo di revocazione è, invece, inammissibile poiché la circostanza che il Collegio non si sia pronunciato sull'eccezione concernente il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di appello non integra in nessun modo un'ipotesi di errore di fatto revocatorio poiché, anche a prescindere dalla circostanza che la Regione non ha dimostrato che sul punto vi sia stata una svista percettiva, è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 5, dell'allegato 2 al c.p.a., anche nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla l. n. 207 del 2024, il giudice aveva solo la facoltà, ma non il dovere, di non esaminare le questioni trattate nelle pagine che superano il limite dimensionale (in questo senso, cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 gennaio 2024, n. 958; C.d.S., Sez. VII, 17 novembre 2022, n. 10123). Conseguentemente, se non sussisteva alcun divieto di esaminare la parte eccedente i suddetti limiti dimensionali, deve necessariamente ritenersi che il giudice conservasse comunque la piena facoltà di procedere al loro esame, sicché tale scelta non può essere motivo di revocazione della sentenza.

A tale considerazione, già di per sé dirimente, va peraltro aggiunto l'ulteriore rilievo che, nell'ambito del giudizio di appello, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, ossia dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a. per effetto della l. n. 207 del 2024 e l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 marzo 2025, n. 3, ha chiarito che la disposizione contenuta nel citato art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., sostituita dalla l. n. 207 del 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, nel prevedere che, nel caso di superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali, in assenza di preventiva autorizzazione, la parte può essere tenuta solo al pagamento di una somma commisurata al contributo unificato, ha natura processuale e "definisce i poteri del giudice", con la conseguenza che, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025. Anche per tale ragione, dunque, non sussiste alcun errore revocatorio perché la conseguenza dell'applicazione della disposizione richiamata dalla Regione sarebbe stata circoscritta al solo contributo unificato.

10.3. Il terzo e il quarto motivo di revocazione possono essere trattati congiuntamente poiché, mediante gli anzidetti motivi, sono state prospettate questioni del tutto analoghe e sono entrambi inammissibili poiché il vizio prospettato dalla Regione ricorrente, anche in tal caso, non integra in alcun modo un errore di fatto revocatorio. Per stessa ammissione della Regione, infatti, tanto la data del provvedimento impugnato quanto quella del parere dell'Ente Parco sono state correttamente indicate dalla pronuncia della cui revocazione si tratta (cfr. la ricostruzione in punto di fatto contenuta nelle pagine 2 e ss. della sentenza) come risulta dalla circostanza che la Regione ha espressamente affermato che la data sarebbe stata "pure riportata in sentenza" e ciò che è stato oggetto di censura è esclusivamente il fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione fosse tenuta a valorizzare "sia pur solo in via interpretativa, normative eurounitarie sopravvenute", precisando poi altresì che la "Medesima argomentazione va fatta in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021 che è entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ossia due mesi dopo la proposizione del ricorso di 1° grado, ma che, comunque, individua ex lege le aree idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici". Dalla prospettazione della stessa parte ricorrente si desume, quindi, con chiara evidenza che non sussiste alcun errore di fatto revocatorio nella pronuncia impugnata, perché le date sono correttamente riportate, con la conseguenza che, se le predette date sono state correttamente riportate, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, non vi può essere alcun errore percettivo, posto che l'errore ci sarebbe stato soltanto se fossero state riportate date errate.

10.4. Anche il quinto e il sesto motivo di revocazione possono essere trattati congiuntamente poiché afferiscono a questioni del tutto analoghe, dal momento che, nell'ambito di entrambi i predetti motivi, la Regione ha censurato la valutazione espressa dal Consiglio di Stato in quanto ritenuta in contrasto con la necessità di applicare il principio di non contestazione. Anche in tal caso, tuttavia, si tratta di motivi inammissibili poiché non viene prospettato, neppure in tale sede, alcun errore di fatto revocatorio, posto che la Regione ricorrente non ha individuato un errore percettivo ma ha solo contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ha affermato che l'Ente Parco non avrebbe compiuto adeguati accertamenti (quinto motivo) e, dall'altro lato, ha ritenuto che il parere della Soprintendenza non sia stato adeguatamente motivato, poiché l'amministrazione si sarebbe limitata a generiche affermazioni (sesto motivo). Le censure prospettate con il ricorso per revocazione, in tal modo, si risolvono in critiche alle valutazioni di merito chiaramente espresse dal Consiglio di Stato e sono, per tale ragione, inammissibili. A fronte di affermazioni così chiare e precise espresse dalla sentenza, infatti, non si può invocare il principio di non contestazione al fine di rimettere in discussione le valutazioni del Collegio, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, "non può giustificare la revocazione una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto" (C.d.S., Sez. VII, 19 dicembre 2025, n. 10129); nel medesimo senso la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'errore revocatorio non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. IV, 5 novembre 2025, n. 8595; C.d.S., Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4850).

11. Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso per revocazione è in parte inammissibile e in parte fondato per quanto riguarda il giudizio rescindente ed è, invece, infondato per quanto concerne il profilo rescissorio.

12. In considerazione della parziale fondatezza del ricorso con riferimento al rescindente e della sua infondatezza quanto al rescissorio, le spese processuali del presente giudizio di revocazione possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente quanto al rescindente e lo respinge quanto al rescissorio.

Compensa le spese processuali del presente giudizio di revocazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. IV, sent. n. 4959/2025.