Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 24 luglio 2026, n. 6077

Presidente: Caringella - Estensore: Perrelli

FATTO

1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto per ottenere dalla Provincia di Savona il risarcimento dei danni quantificati in euro 1.360.967,33, previa declaratoria di illegittimità dell'atto di sottomissione del 24 maggio 2024, della presupposta perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato 11.14 del d.lgs. n. 50/2016, della determina dirigenziale n. 2556 del 21 settembre 2022 con cui sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure alla Unimpresa s.p.a.

1.2. La società appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata:

1) per violazione degli artt. 2, 43 e 73, comma 3, c.p.a., degli artt. 24 e 111 Cost., del principio del giusto processo, per motivazione illogica e contraddittoria.

Secondo la prospettazione dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente negato il rinvio dell'udienza di discussione richiesto per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti sopravvenuti e direttamente incidenti sulla materia del contendere in violazione del diritto di difesa e dei canoni del giusto processo. Il giudice di primo grado avrebbe effettuato una valutazione prognostica sulla proponibilità e sulla ammissibilità dei motivi aggiunti senza che fosse stata articolata nessuna difesa sul punto dalle parti resistenti e, pur dando atto dell'impossibilità di esaminare i motivi aggiunti perché depositati successivamente all'udienza di discussione del 7 novembre 2025, li avrebbe esaminati sommariamente per qualificarli come "ictu oculi inammissibili" per difetto di giurisdizione, senza però farne discendere una declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ritenuto competente. Ne discenderebbe, quindi, la necessità del rinvio della causa, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. al giudice di primo grado;

2) per violazione dell'art. 30 c.p.a., dei principi in materia di decorrenza del termine di impugnazione, per travisamento dei fatti, per violazione dell'art. 2697 c.c., per assenza di prova e difetto di motivazione.

Secondo l'appellante il danno prospettato non discenderebbe solo dalla determina n. 2556 del 21 settembre 2021, ma sarebbe correlato a tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, mentre la eccepita conoscenza in epoca anteriore sarebbe documentalmente smentita dal verbale di accesso civico generalizzato del 14 agosto 2024 che farebbe fede fino a querela di falso.

1.3. Parte appellante ha, infine, riproposto tutti i motivi di illegittimità non esaminati dal T.A.R. e articolati sia con il ricorso di primo grado (la violazione degli artt. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e art. 5, comma 4, del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020, la nullità per assenza di elementi essenziali, l'eccesso di potere per errata rappresentazione e per travisamento degli elementi di fatto nella richiesta di parere al CCT), che con i motivi aggiunti, depositati il 10 novembre 2025 (la violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 39 CSA, dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 5, comma 4, del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020, la nullità per assenza di elementi essenziali, l'eccesso di potere per errata rappresentazione e travisamento degli elementi di fatto nella richiesta di parere al CCT).

2. La Provincia di Savona si è costituita in giudizio ed ha riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione perché il pregiudizio patrimoniale prospettato consistente nel maggior costo dell'esecuzione dell'appalto non deriverebbe dal contestato provvedimento di scorrimento ma, piuttosto, dalla liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, nonché per difetto di interesse perché ancorato all'attività giudiziaria del Tribunale di Genova ancora in divenire con conseguente inattualità dell'incidenza della determina dirigenziale n. 2556 del 21 settembre 2022 sulla sfera patrimoniale dell'appellante.

2.1. Nel merito la Provincia appellata ha concluso per il rigetto dell'appello.

3. In vista dell'udienza di discussione la Provincia di Savona ha depositato memoria ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

4. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado:

- ha respinto l'istanza di rinvio formulata dall'appellante per presentare motivi aggiunti avverso la comunicazione della Provincia appellata, depositata il 21 ottobre 2025, con la quale è stata informata dell'intervenuta approvazione di una seconda perizia di variante relativa all'esecuzione del contratto d'appalto con l'impresa subentrata sul presupposto: a) del carattere eccezionale del rinvio che "può essere disposto solamente in esito al corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e 1 C.P.A. e di quelle alla sollecita definizione del giudizio e alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., art. 6, comma 1, della CEDU e art. 2, comma 2, C.P.A."; b) della inammissibilità ictu oculi "dei motivi aggiunti prospettati nei confronti degli atti di approvazione della perizia di variante" perché "relativi ad atti emessi nella fase esecutiva del contratto nella quale sussiste pacificamente la giurisdizione del GO o, comunque, perché accessivi ad un ricorso che, per le ragioni che si esporranno infra, risulta a sua volta inammissibile"; c) dell'esistenza del "comprovato interesse della Provincia e definire il presente giudizio, anche per non condizionare i tempi processuali del parallelo contenzioso civile";

- ha qualificato la domanda proposta "come azione di risarcimento del danno autonoma, ossia in assenza dell'impugnazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 30 c.p.a." e l'ha dichiarata irricevibile per tardività perché "il danno prospettato dalla ricorrente deriverebbe dalla determina n. 2556 del 21.9.2021 che ha aggiudicato l'appalto all'impresa subentrata, ma tale provvedimento, come si è detto sopra, è stato conosciuto dalla ricorrente fin dal giorno 11.4.2023, data del suo deposito nel citato giudizio civile pendente tra le parti, talché da tale data ha iniziato a decorrere il termine decadenziale suddetto, con conseguente tardività del ricorso che è stato notificato alla Provincia solo il 30.9.2024, ossia ben oltre il termine di 120 giorni suddetto".

7. Il Collegio non ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, essendo fondate le censure articolate da parte appellante.

7.1. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato "costituisce principio consolidato, (quello per cui)... non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso... atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti" (C.d.S., IV, n. 3254 del 2025; C.d.S., V, n. 1032 del 2010).

7.2. Tanto premesso, nel caso di specie parte appellante non si è limitata a chiedere un rinvio generico per proporre motivi aggiunti, ma ha espressamente dato atto di voler impugnare la comunicazione della Provincia appellata, depositata il 21 ottobre 2025, con la quale è stata informata dell'intervenuta approvazione di una seconda perizia di variante relativa all'esecuzione del contratto d'appalto con l'impresa subentrata.

A fronte di tale puntuale richiesta il giudice di primo grado non solo ha ritenuto di non accoglierla sul presupposto del carattere eccezionale del rinvio senza avvedersi di versare in una delle fattispecie che secondo la citata costante giurisprudenza di questo Consiglio incide direttamente sul diritto di difesa delle parti, ma ha anche proceduto a un'inammissibile e contraddittoria delibazione dei prospettati motivi aggiunti dichiarandoli "ictu oculi inammissibili" perché "relativi ad atti emessi nella fase esecutiva del contratto nella quale sussiste pacificamente la giurisdizione del GO o, comunque, perché accessivi ad un ricorso che, per le ragioni che si esporranno infra, risulta a sua volta inammissibile".

Come evidenziato dall'appellante la predetta motivazione, oltre che relativa a motivi aggiunti non ancora depositati, risulta contraddittoria anche nella parte in cui ne afferma comunque l'inammissibilità perché "accessivi" al ricorso principale a sua volta inammissibile.

E, infatti, dal prosieguo della decisione si evince che il ricorso principale non è stato dichiarato inammissibile, ma irricevibile per tardività, previa qualificazione della domanda proposta "come azione di risarcimento del danno autonoma", per decorso del termine decadenziale di 120 giorni dal dies a quo della conoscenza della "determina n. 2556 del 21.9.2021 che ha aggiudicato l'appalto all'impresa subentrata" decorrente "dal giorno 11.4.2023, data del suo deposito nel citato giudizio civile pendente tra le parti".

7.3. Anche la predetta declaratoria di irricevibilità risulta erronea, come dedotto da parte appellante nel secondo motivo, perché secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio la conoscenza dell'atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata, con conseguente irrilevanza ai fini del dies a quo del termine decadenziale di rito stabilito per impugnare e anche per proporre l'azione risarcitoria autonoma (C.d.S., V, n. 2185 del 2017; C.d.S., V, n. 3374 del 2016).

Ne discende, pertanto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ai fini del decorso del termine decadenziale anche l'acquisizione di copia dei documenti relativi al nuovo affidamento in data 14 agosto 2024, a seguito dell'istanza di accesso civico generalizzato, e di quelli relativi all'esecuzione dell'appalto con l'impresa subentrata, a seguito della sentenza del medesimo T.A.R. n. 827 dell'11 novembre 2024 che ne ha ordinato l'ostensione.

8. Per tutte le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al primo giudice in conformità all'art. 105, comma 1, del c.p.a., ai sensi del quale "il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio", come interpretato dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025.

9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, dispone la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Condanna la Provincia appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1288/2025.