Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Liguria
Sentenza 1° luglio 2026, n. 51

Presidente: Benigni - Estensore: Grasso

FATTO

Con citazione depositata il 4 agosto 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio X. Anjeza, P. Giorgia, S. Giorgio, Pe. Isabella, A. Marta e Z. Fiorella, per sentirli condannare al risarcimento del danno, in favore dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, della somma complessiva di euro 3.755,67, pari ad euro 625,95 ciascheduno, oltre accessori e spese di giudizio.

Risulta dalla citazione che i convenuti (X. primo chirurgo; P., S. e Pe. chirurghi; A. strumentista; Z. infermiera) alle ore 22 del 24 dicembre 2021 hanno effettuato un intervento di parto cesareo per la gestante G.C., giunta alla 40+2 settimana della prima gravidanza. Durante l'esecuzione del taglio cesareo non sono emerse criticità; il feto, di sesso maschile, è nato vivo e vitale. La madre, invece, ha dovuto subire un successivo intervento chirurgico, eseguito di lì a poco. Infatti, intorno alle ore 23:47, nel corso della conta dei ferri e delle garze, è stata riscontrata l'assenza di una garza. La garza mancante è stata cercata sia all'interno del campo operatorio, sia all'interno della sala stessa, senza tuttavia essere rinvenuta. A questo punto si è deciso di procede alla chiusura dell'addome, di attivare il protocollo per il mancato ritrovamento della garza durante l'intervento e di restare in attesa, per un breve periodo di osservazione, per escludere eventuali complicanze post-cesareo. Quindi, è stato programmato e, poi, eseguita una radiografia per localizzare la perduta garza. La radiografia non è stata effettuata immediatamente in sala operatoria, a causa della mancanza delle attrezzature necessarie. La radiografia addominale, refertata alle 01:47 del 25 dicembre 2021, ha rivelato la presenza di un corpo estraneo nella zona centro-addominale destra, compatibile con la garza persa. Alle ore 03.00 del 25 dicembre 2021 è stata riaperta la precedente incisione addominale, rimossa la garza e, infine, chiusa la laparotomia. L'intervento, durato circa 20 min. (dalle 03:00 alle 03:20), si è svolto senza alcuna complicanza. Il successivo periodo post-operatorio è stato regolare.

A seguito dei fatti narrati, la paziente il 28 febbraio 2022 ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti per l'ulteriore intervento subìto. La relazione interna medico-legale del San Martino, del 14 settembre 2022, redatta dai dottori Sara L.P. e Nicolò V., medici legali, esclusa ogni forma di invalidità permanente, ha proposto di riconoscere il danno morale patito dalla paziente, seppure nella minima percentuale possibile. Sulla scorta della relazione medico-legale, il Comitato gestione sinistri, nella seduta del 21 settembre 2022, ha quantificato il danno morale nella somma di euro 2.802,67. Successivamente, con det. n. 0000239/23 del 26 gennaio 2023 del direttore f.f., è stata liquidata la somma di euro 3.166,67 complessivi (euro 2.802,67 a titolo di capitale ed euro 364,00 a titolo di spese legali). Il pagamento è avvenuto con ordinativo n. 1416 del 16 febbraio 2023.

Sulla scorta della notitia damni del 28 settembre 2023, la Procura, svolta l'istruttoria di competenza, è pervenuta a quantificare tutti i costi e le spese ulteriori sostenute e riferibili al secondo intervento del 25 dicembre 2021, quale ulteriore voce di danno patrimoniale, nella misura di euro 589,00 complessivi. Per conseguenza, il danno patrimoniale, diretto e indiretto, sopportato dal nosocomio ligure è stato determinato in euro 3.755,67 totali. All'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, la Procura regionale ha emesso in data 13 giugno 2025 invito a dedurre, ritualmente notificato. L'invitata X. ha depositato le proprie deduzioni e ha chiesto l'audizione personale, avvenuta in data 4 luglio 2025. In data 25 luglio 2025, gli altri invitati, P., S., Pe., A. e Z., hanno depositato unitariamente le proprie deduzioni. Le deduzioni non sono state ritenute dirimenti dal Requirente, che con la citazione in epigrafe ha contestato una fattispecie di malpractice sanitaria, con responsabilità medica d'equipe, ed ha agito per il ristoro del danno erariale, diretto ed indiretto, sofferto dal Policlinico San Martino, cagionato dalla dimenticanza di una garza nell'addome della paziente.

Con atto depositato l'11 dicembre 2025 il Policlinico San Martino ha comunicato l'avvenuto incasso della somma di euro 1.285,70 (euro 642,85x2) versata da Z. Fiorella e P. Giorgia, per il titolo in oggetto. Con nota del 22 aprile 2026 l'amministrazione ospedaliera ha depositato attestazione di avvenuto pagamento di euro 642,85, ciascuno, da parte di A. Marta e S. Giorgio.

Con memoria depositata in data 9 gennaio 2026 si è costituita la convenuta Pe. Isabella, svolgendo la propria difesa e, in via preliminare, sulla scorta del favorevole parere del P.M., istando per il rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile, con il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 250,00, pari al 40% della somma contestata in citazione, con compensazione delle spese del giudizio. Con decreto fuori udienza n. 2/2026, depositato il 23 febbraio 2026, in accoglimento dell'istanza per il rito abbreviato, è stata determinata in euro 250,30 la somma da pagare da parte di Isabella Pe., e rinviato all'udienza odierna per le verifiche di legge. Con sentenza n. 49/2026, depositata il 16 giugno 2026, è stato quindi definito in rito il giudizio rispetto alla convenuta Pe. Isabella.

All'udienza camerale odierna il Pubblico ministero ha concluso come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In relazione alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti il Collegio deve vagliare in via pregiudiziale la regolarità del contraddittorio.

La citazione in giudizio, con il pedissequo decreto presidenziale, è stata notificata a mani proprie in data 6 agosto 2025 nei confronti di X. Anjeza, con conseguente valida costituzione del contraddittorio. Rispetto ai citati P. Giorgia, S. Giorgio, A. Marta e Z. Fiorella le notificazioni sono state eseguite agli indirizzi pec: [omissis]. A norma dell'art. 6, comma 4, c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere effettuate direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. Considerato che i predetti indirizzi digitali risultano dall'elenco INIPEC del Ministero (già) dello sviluppo economico, deve allora ritenersi validamente instaurato il rapporto processuale, con conseguente contumacia anche dei predetti convenuti.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto ai convenuti Z. Fiorella, P. Giorgia, A. Marta e S. Giorgio.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale (Cass., III, n. 3598/2015) e si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, da accertare avuto riguardo all'azione proposta (Cass., III, n. 16891/2021). Circa i requisiti, in giurisprudenza è stato rilevato che essa richiede che sia ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass., VI, n. 15521/2015) ovvero eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (Cass., lav., 5390/2000).

Nel caso di specie, risulta documentalmente l'avvenuto incasso da parte del danneggiato delle somme dalla Procura contestate a titolo di danno ai convenuti Z. Fiorella, P. Giorgia, A. Marta e S. Giorgio, rispetto ai quali può quindi trovare ingresso la declaratoria de qua.

3. Con sentenza n. 49/2026, depositata il 16 giugno 2026, è stato definito in rito il giudizio abbreviato chiesto dalla convenuta Pe. Isabella.

4. Nel merito, la domanda è infondata.

Osserva il Collegio che la nozione di colpa grave richiede una valutazione qualificata della condotta, tale da evidenziare un grado di negligenza, imprudenza o imperizia eccedente l'ordinaria colpa professionale (ex multis, Cass., III, n. 9949/2026).

Nella vicenda odierna non risulta integrato tale estremo soggettivo in capo a nessuno dei convenuti.

Come posto in evidenza in narrativa, i convenuti (X. primo chirurgo; P., S. e Pe. chirurghi; A. strumentista; Z. infermiera) hanno effettuato un intervento di parto cesareo per la gestante G.C., giunta alla 40+2 settimana della prima gravidanza. L'intervento si è svolto regolarmente ed il feto è nato vivo e vitale. Nel corso della conta delle garze, prima di procedere alla chiusura dell'incisione addominale, è stata riscontrata l'assenza di una garza, che è stata cercata all'interno del campo operatorio e della sala, senza peraltro essere rinvenuta. Già da questa scansione fattuale, risulta quindi che la vicenda per cui è giudizio fuoriesce dalla tematica delle garze chirurgiche lasciate inavvertitamente all'interno del corpo dopo un'operazione. È incontroverso tra le parti che gli operatori, verificata, all'esito della procedura prevista dal protocollo sanitario, l'assenza della garza, si sono attivati per la sua ricerca. Non rinvenendola, hanno deciso per l'esecuzione di una radiografia per localizzare la garza perduta, accertamento indispensabile per evitare la ricerca casuale in addome. Hanno quindi riscontrato che il padiglione dove si trova la sala parto, l'ostetricia e la neonatologia non era dotato della necessaria strumentazione. Pertanto, non potendo trasportare il paziente con l'addome aperto, hanno richiuso l'incisione ed eseguito la RX presso la radiologia del P.S. generale. Sotto la guida radiologica, l'individuazione della garza è quindi avvenuta agevolmente, senza complicanze.

Nel caso di specie, all'evidenza, viene in rilievo una tipica ipotesi di colpa di apparato, ovvero di concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno, concorso che in generale può dimidiare o, addirittura, elidere la responsabilità degli agenti. La rilevanza di tale figura, già riconosciuta dalla giurisprudenza, è ora positivizzata dal novellato comma 1-bis dell'art. 1 della l. 4 gennaio 1994, n. 20, come modificata dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1.

Osserva al riguardo il Collegio che la disponibilità in reparto del radiografo avrebbe consentito l'esecuzione dell'accertamento radiologico necessario per rinvenire la garza in addome, evitando a cascata la serie causale che ha condotto al risarcimento del danno azionato in questa sede.

5. Nulla per le spese in considerazione del mancato svolgimento di attività processuale dei convenuti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto ai convenuti Z. Fiorella, P. Giorgia, A. Marta e S. Giorgio. Rigetta la domanda rispetto alla convenuta X. Anjeza.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.