Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione I
Sentenza 13 agosto 2026, n. 2364

Presidente: Savasta - Estensore: Sidoti

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato al Comune di Lipari in data 9 febbraio 2024 e depositato in data 7 marzo 2024, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, nota prot. n. [omissis] del 17 maggio 2023, notificata via pec al geom. [omissis], avente ad oggetto: "Comune di Lipari - Sanatoria L. n. 326/2006 - Parere di competenza per opere in sanatoria art. 32 L. n. 326/03 e art. 23 L.R. n. 37/85 - dichiarazione di Grave danno in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in via [omissis] sopra [omissis] RIGETTO Ditta: [omissis]", deducendo plurimi motivi di doglianza.

2. All'esito della pubblica udienza del 24 giugno 2026, in cui nessuno è comparso, il Collegio, con ordinanza n. 1841 del 25 giugno 2026, ha così disposto: «Considerato che il Collegio ha rilevato, ex art. 73, co. 3, c.p.a., che sussistono dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso in esame, notificato in data 9.02.2024 al Comune di Lipari, in quanto oggetto di impugnativa è il parere di rigetto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina sul cd. terzo condono (sanatoria ai sensi della L. n. 326/2006), giusta nota prot. n. [omissis] del 17.05.23, "notificata via pec al geom. [omissis]"; Rilevato, altresì, che sussistono dubbi anche sulla ammissibilità del ricorso, essendo stato adottato l'atto oggetto d'impugnativa dalla Soprintendenza di Messina, a cui l'interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio; né può rilevare la notificazione del ricorso al Comune di Lipari, che non ha emesso l'atto impugnato e che, pertanto, non è qualificabile quale parte resistente necessaria del presente giudizio»; con la medesima ordinanza, il Collegio ha assegnato alla parte ricorrente dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memoria vertente su tali questioni, riservando la decisione a successiva camera di consiglio riconvocata senza la presenza delle parti.

3. Parte ricorrente nulla ha prodotto nei termini di cui alla detta ordinanza.

4. Alla camera di consiglio riconvocata del 22 luglio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.

5. Il ricorso è irricevibile in quanto, come anticipato con la citata ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., esso è stato notificato in data 9 febbraio 2024 al Comune di Lipari, a fronte dell'impugnato parere di rigetto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina sul c.d. terzo condono (sanatoria ai sensi della l. n. 326/2006), giusta nota prot. n. [omissis] del 17 maggio 2023, "notificata via pec al geom. [omissis]".

6. Il ricorso è, in ogni caso, anche inammissibile per difetto di contraddittorio.

Osserva il Collegio che oggetto di impugnativa è l'atto della Soprintendenza che rigetta la richiesta di parere favorevole ai fini del terzo condono per le opere edilizie abusivamente realizzate ivi indicate.

Il ricorso, tuttavia, non è stato notificato alla Soprintendenza di Messina, ma al Comune di Lipari, che non è parte necessaria del presente giudizio.

Anche il Giudice di appello (cfr. C.G.A., nn. 764, 765, 766 e 767 del 2023) ha ritenuto che:

"- l'art. 41 c.p.a. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato;

- la violazione di tale onere determina pertanto l'inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;

- l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l'art. 41 c.p.a. identifica l'amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l'atto impugnato, escludendo che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l'atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all'intesa che abbia preceduto l'adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall'autorità emanante".

6.1. Ciò premesso, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, essendo stato adottato l'atto oggetto d'impugnativa dalla Soprintendenza di Messina, cui l'interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.

6.2. Esclude, peraltro, il Collegio che possa rilevare la notifica del ricorso al Comune di Lipari, che, come detto, non è parte necessaria del giudizio.

6.3. Ritiene, inoltre, il Collegio che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini - peraltro non richiesta dalla parte ricorrente, che non ha riscontrato con memoria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a. di cui sopra - in quanto il rimedio del riconoscimento dell'errore scusabile, codificato dall'art. 37 c.p.a., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa; la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, C.d.S., Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346); pertanto, nel caso in esame, ove l'amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato è testualmente indicata nell'atto, l'omessa notifica alla Soprintendenza di Messina non è riconducibile alle descritte ipotesi di errore scusabile.

6.4. In ogni caso e per mera completezza, ove la parte ricorrente avesse inteso impugnare l'atto di diniego di condono (allegato al ricorso), va specificato che esso è consequenziale al diniego della Soprintendenza che, in assenza di annullamento in autotutela o giurisdizionale (in alcun modo emergente da quanto in atti), determina la doverosità del diniego di condono.

7. Per tutto quanto sopra, il ricorso è irricevibile e comunque inammissibile.

8. Nulla si dispone sulle spese in assenza di costituzione del Comune di Lipari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.