Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 24 agosto 2026, n. 6617
Presidente: Lotti - Estensore: Manca
FATTO E DIRITTO
1. Con l'appello in trattazione, la società Il Salotto delle Donne s.n.c. chiede la riforma della sentenza 3 settembre 2025, n. 6043, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto da Donatella A., proprietaria di un immobile nel fabbricato al cui piano terra ha sede l'esercizio denominato "Il Salotto delle Donne", adibito ad attività di "ristorazione con somministrazione di tipologia b (bar e caffè)", e ha annullato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Torre del Greco ad installare una struttura (dehors) antistante al suddetto fabbricato.
1.1. Come risulta dalla sentenza, la struttura è stata oggetto di tre successive autorizzazioni rilasciate dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Torre del Greco, tutte impugnate in primo grado con il ricorso e con successivi motivi aggiunti.
1.2. Il Tribunale amministrativo, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alle autorizzazioni rilasciate in base ai diversi provvedimenti legislativi approvati nel periodo pandemico, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti sotto due profili: in primo luogo perché la struttura autorizzata non rientrerebbe nell'ambito dei dehors di tipologia A consentiti dal regolamento comunale, presentando elementi strutturali fissati al suolo e quindi stabili, mentre la norma regolamentare prevede la possibilità di installare solo tende o ombrelloni non fissati al suolo; in secondo luogo, considerato che la struttura si estende per una superficie occupata di 100 mq ed è dotata di elementi non facilmente amovibili, sarebbe necessario acquisire il titolo edilizio per la sua installazione.
2. La società Il Salotto delle Donne, rimasta soccombente, ha proposto appello censurando la sentenza sotto diversi profili.
3. Resiste in giudizio Donatella A. (già ricorrente in primo grado), la quale, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., ripropone i motivi assorbiti o non esaminati dal primo giudice, insistendo sia sulla mancanza del nulla osta da parte del condominio (la struttura, si sostiene, era ancorata al palazzo e quindi sarebbe stato necessario un atto di assenso dei condomini), sia sulla necessità del permesso di costruire, stante la funzione della struttura che non sarebbe né precaria né temporanea (l'autorizzazione all'installazione prevedeva un termine di cinque anni). Conclude per il rigetto dell'appello.
4. Passando al vaglio dei motivi d'appello, con il primo l'appellante si lamenta del fatto che il primo giudice non abbia disposto una consulenza tecnica o una verificazione per stabilire le effettive caratteristiche della struttura in questione. Denuncia, pertanto, difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la struttura autorizzata non avrebbe le caratteristiche strutturali del dehors ammesso dal regolamento comunale "per la disciplina di installazione e gestione dei dehors e l'occupazione di suolo pubblico negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali" (approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Torre del Greco n. 3 del 27 marzo 2024), ribadendo che la struttura non è ancorata stabilmente al suolo e che è facilmente amovibile. Sottolinea, al fine di stabilire se la struttura costituisca un manufatto edilizio oppure un'opera facilmente amovibile, anche alle differenti attività necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi: si parla di demolizione per un manufatto edilizio e di smontaggio per una struttura amovibile. Nel caso di specie, l'appellante avrebbe provveduto allo smontaggio senza procedere ad alcuna demolizione.
6. Conseguentemente, con il terzo motivo, la società appellante impugna la sentenza anche per avere erroneamente sostenuto la necessità del titolo edilizio abilitativo costituito dal permesso di costruire. L'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico edilizia) escluderebbe dalla nozione di "costruzione" quei manufatti che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, ove esistenti. Nel caso di specie, la struttura di cui trattasi non avrebbe alcun collegamento al terreno, non comporterebbe un aumento volumetrico, in quanto trattasi di struttura provvisoria, temporanea (perché ha una scadenza alla cui data diventa obbligatorio lo smontaggio). Tale scadenza è uniformata alla durata dell'autorizzazione paesaggistica (cinque anni). La struttura in oggetto sarebbe prevalentemente aperta, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive indicate dal citato regolamento comunale (che consentirebbe l'estensione fino a 100 mq).
7. Per completezza, va riferito che la società appellante (con memoria del 24 maggio 2026) aveva richiesto una pronuncia di "cessazione della cessata materia del contendere", da riqualificare peraltro come difetto sopravvenuto di interesse alla decisione dell'appello (considerato che i motivi indicati nell'istanza, facendo riferimento al fatto che «non esistendo più ad oggi il bene (DEHORS) oggetto della controversia de quo, ergo non potendo più effettuare le verifiche tecniche richieste da Codesta difesa nella fattispecie (ctu e/o verificazione) [...] per dissequestro del bene e sopravvenuto smontaggio ed eliminazione definitiva della struttura de quo», non investivano la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio). Tuttavia, con successiva memoria la società ha revocato la suddetta dichiarazione e ha manifestato interesse alla definizione del giudizio nel merito.
8. Va ulteriormente rammentato che con ordinanza del 20 marzo 2026 le parti sono state sollecitate, anche al fine di valutare se disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 del codice del processo amministrativo, a depositare in giudizio gli atti relativi agli eventuali accertamenti tecnici in base ai quali il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha adottato il decreto di sequestro preventivo dell'immobile sito in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 36 (proc. n. 5833/25 R.G.N.R.).
Le parti hanno depositato il fascicolo e in specie il decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata del 25 settembre 2025, i verbali della polizia municipale e i provvedimenti del PM e del GIP che hanno deciso sulle istanze di dissequestro, le foto del locale anche dopo lo smontaggio. Tuttavia, come emerge dalla motivazione del citato decreto del GIP, il sequestro è stato disposto esclusivamente sulla scorta delle statuizioni contenute nella sentenza qui appellata. Non risulta infatti che nel procedimento penale siano stati disposti o acquisiti accertamenti o perizie al fine di verificare se la struttura sequestrata era ancorata al suolo o comunque non fosse facilmente amovibile.
9. Nel merito, i motivi dedotti - che possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione - sono infondati.
9.1. In particolare, sono infondate le censure rivolte dall'appellante al capo di sentenza in cui, per un verso, si afferma la non riconducibilità della struttura installata alle tipologie di dehors consentite dal regolamento comunale, mancando l'elemento funzionale della temporaneità, provvisorietà o stagionalità della struttura; e, per altro verso, e proprio in ragione dell'assenza di tale elemento funzionale, si sostiene la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire (non potendo l'intervento rientrare nell'attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del testo unico edilizia).
9.2. Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice vanno confermate.
9.3. Con riguardo alla questione giuridica centrale del giudizio, concernente la qualificazione urbanistico-edilizia della installazione del dehors e, in particolare, la possibilità di ricondurla alla categoria delle opere precarie per la cui esecuzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, la prospettazione dell'appellante impone di verificare quale sia il criterio giuridicamente rilevante ai fini della qualificazione dell'intervento. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati. Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare (in tal senso, recentemente, si veda C.d.S., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 1085, che ha chiarito come «la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5), d.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante»). Ne consegue che un'opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile (in tal senso anche C.d.S., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 177).
9.4. Questo Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che «la precarietà dell'opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e che «non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un'utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili» (ex multis: Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597; 15 gennaio 2018, n. 150; 1° aprile 2016, n. 1291). La ratio dell'orientamento risiede nella considerazione che ciò che rileva ai fini urbanistici è l'effetto di stabile trasformazione del territorio derivante dall'insediamento del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell'esercizio.
9.5. Applicando tali principi al caso di specie, si osservi che la struttura del dehors risulta avere una superficie particolarmente significativa, pari a circa 100 mq., dimensione che non può essere considerata marginale rispetto all'organizzazione dell'attività economica esercitata ma, anzi, si integra funzionalmente nell'attività di somministrazione esercitata dalla società ed è destinata ad ampliarne stabilmente la capacità ricettiva.
In secondo luogo, manca il requisito della temporaneità: ciò è dimostrato dalla circostanza che la struttura risulta installata quantomeno a partire dal 2021 (autorizzazione temporanea n. 83 del 13 dicembre 2021 all'installazione del dehors per il periodo dal 13 dicembre 2021 al 12 dicembre 2022; autorizzazione temporanea n. 37 del 23 giugno 2023, per l'installazione di un dehors di tipo B, per un periodo di un anno ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 105 del 20 settembre 2023, applicabile a tutte le autorizzazioni già rilasciate ed a quelle eventualmente scadute da non più di 12 mesi; autorizzazione temporanea n. 73 del 2 luglio 2024, rilasciata per il periodo dal 24 giugno 2024 al 23 giugno 2028, per l'installazione del dehors di tipo B, per una superficie di mq 100). La sostanziale continuità nel tempo delle autorizzazioni alla installazione depone in senso opposto rispetto alla prospettata temporaneità dell'esigenza soddisfatta, per cui, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera e.5), del testo unico edilizia, va considerato intervento di nuova costruzione da realizzare con permesso di costruire.
10. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
11. Ne deriva l'improcedibilità dei motivi riproposti dalla ricorrente in primo grado, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.
12. Le spese giudiziali del grado d'appello vanno compensate tra le parti, stante la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibili i motivi riproposti dalla ricorrente in primo grado, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.
Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado d'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. III, sent. n. 6043/2025.