Corte di cassazione
Sezione II civile
Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19348

Presidente: Falaschi - Relatore: De Giorgio

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata risulta che Marina L., in qualità di garante in relazione a un finanziamento a tasso variabile concesso in data 25 febbraio 2009 dalla Comifin s.p.a. in favore della Farmacia F. dr. Maurizio (della quale era stato successivamente dichiarato il fallimento), ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma residua di euro 375.903,43, oltre interessi e spese, in favore della predetta Comifin s.p.a. in liquidazione, in proprio e quale sub mandataria e sub servicer di Selmabipiemme Leasing s.p.a., a sua volta mandataria/sostituto servicer di Pharma Finance 3 s.r.l., a cui il credito era stato ceduto. L'opponente ha sostenuto, tra l'altro, che il contratto di finanziamento violava le prescrizioni normative di cui agli artt. 1346 c.c. e 117 d.lgs. n. 385/1993, sicché l'originario piano di ammortamento avrebbe dovuto essere rimodulato con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993.

Nella resistenza di parte opposta, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell'opposizione, ritenendo fondata la censura di nullità del contratto di finanziamento in punto di determinazione delle condizioni economiche dello stesso, essendo stato ivi indicato soltanto l'indicatore sintetico di costo (ISC) e non il tasso annuo nominale (TAN), ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opponente a pagare la minor somma di euro 117.051,89.

A seguito di impugnazione da parte della Comifin s.p.a. in liquidazione e della Selmabipiemme Leasing s.p.a., nella resistenza di Marina L., la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1659/2021 pubblicata il giorno 25 maggio 2021, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato l'opponente al pagamento a favore di controparte della somma di euro 375.903,43, oltre interessi al saggio legale.

Nella motivazione, tra l'altro e per quanto di interesse in questa sede, si è ritenuto che non sussistesse la nullità parziale eccepita dall'opponente, in quanto le parti avevano pattuito per iscritto il costo complessivo del mutuo mediante indicazione dell'ISC, e comunque perché il TAN, pur non essendo stato indicato espressamente, avrebbe potuto essere calcolato a partire dall'ISC e dai dati contenuti nel piano di ammortamento. La Corte territoriale, inoltre, ha giudicato inconsistenti le doglianze della parte in ordine alla mancata indicazione in contratto dello spread da applicare al parametro di riferimento variabile, nonché della days count convention a esso relativa.

Marina L. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.

La Comifin s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre la Selmabipiemme Leasing s.p.a. è rimasta intimata.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative e, con ordinanza interlocutoria n. 16823/2024, pubblicata il 17 giugno 2024, la Terza Sezione Civile, cui la causa era stata assegnata, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Seconda Sezione Civile, competente secondo le tabelle.

Fissata nuovamente la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 117, 4° comma, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

La ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia della Corte d'appello, nella parte in cui è stata ritenuta osservata la disciplina di cui al citato art. 117, comma 4, T.U.B. malgrado la mancata menzione in contratto del T.A.N., visto che quest'ultimo avrebbe potuto essere determinato sulla scorta del T.A.E.G. (o I.S.C.) e tenuto conto dell'indicazione, in ciascuna rata del piano di ammortamento oggetto di accordo contrattuale, della quota capitale e della quota interessi. Diversamente da quanto affermato dal giudice del merito, l'indicazione del tasso annuo nominale sarebbe indispensabile e infungibile ai fini del rispetto delle prescrizioni del comma 4 dell'art. 117 T.U.B., con conseguente nullità del contratto per cui è causa.

Il motivo è infondato.

Sul punto, deve premettersi che la Corte d'appello di Milano, nel ritenere insussistente la nullità prevista dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, ha fondato tale conclusione su un duplice ordine di considerazioni.

In particolare, da un lato, secondo il giudice del merito, «anche l'indicazione dell'ISC può essere idonea sostituzione dell'indicazione del TAN, atteso che, anche con la sola indicazione di questo parametro, il prezzo del mutuo è evidentemente determinato, sia pure in modo complessivo, cioè senza una preventiva distinzione tra la quota del prezzo imputabile agli interessi e la quota o le quote imputabili ad altre spese ed oneri accessori, e pertanto lo scopo perseguito dall'art. 117 D.Lvo n. 385/1993, cioè quello della previsione scritta del prezzo del mutuo e della sua comparabilità con il prezzo pubblicizzato, è comunque raggiunto».

Da un altro lato, poi, si è affermato che «deve ritenersi ugualmente rispettoso della disciplina di cui all'art. 117 D.Lvo n. 385/1993 il contratto di mutuo (quale è quello in esame) in cui le parti, anziché pattuire in modo esplicito il TAN, cioè il tasso percentuale (sulla base del quale calcolare l'ammontare dell'interesse, cioè del prezzo del mutuo), hanno pattuito, come detto, in modo esplicito, allegando il piano di ammortamento, l'ammontare concreto degli interessi che, in ciascuna rata mensile di rimborso, il mutuatario era obbligato a pagare; le due grandezze, peraltro, (ammesso che rivesta un qualche interesse per le parti, e per il mutuatario in particolare, conoscere quale sia il TAN, che comunque non informa di quale sia il costo effettivo del mutuo, informazione che è invece, come detto, fornita solo dal TAEG, esplicitamente indicato nel contratto) sono infatti l'una collegata all'altra da una banale formula matematica, di guisa che, una volta determinata una delle due (indifferentemente il TAN o l'ammontare degli interessi per il periodo di tempo pattuito), è automaticamente determinata anche l'altra».

Ora, è stato più volte osservato che, mentre il TAEG (o ISC) è un indicatore sintetico e convenzionale che indica, in percentuale annua, il costo effettivo e totale del credito, comprensivo degli interessi e degli ulteriori oneri che concorrono a determinarlo, il TAN, invece, è il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione; è quest'ultimo il valore cui fa riferimento l'art. 117, comma 4, T.U.B. laddove stabilisce che i contratti «indicano il tasso d'interesse», oltre a «ogni altro prezzo e condizione praticati», sicché è scorretto assumere che l'indicazione, nel contratto, del TAEG giustifichi la mancata precisazione, in esso, del tasso annuo nominale, onde rimuovere l'asimmetria conoscitiva dei contraenti.

In effetti, l'apparato rimediale predisposto dal legislatore nel T.U.B. disciplina le nullità riferite alle pattuizioni che interessano, da un lato, il tasso di interesse (art. 117, comma 7, lett. a) e, dall'altro lato, gli altri prezzi e condizioni contrattuali (art. 117, comma 7, lett. b).

Al contrario, a parte la previsione relativa ai contratti del consumatore di cui all'art. 125-bis, comma 6, T.U.B., la comminatoria della nullità non è operante per la mancata indicazione del TAEG: proprio in quanto quest'ultimo è un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. (cfr.: Cass. n. 16456/2024; Cass. n. 4597/2023; Cass. n. 39169/2021).

In ogni caso, il saggio di interesse può anche ricavarsi sia per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, mediante richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca, sia dal contesto stesso del contratto, sulla scorta di indicazioni contenute nel corpo del negozio.

In particolare, il TAN del finanziamento, quale preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi, anche ove non puntualmente indicato, ben può risultare determinabile, a norma dell'art. 1346 c.c., qualora sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr.: Cass. n. 5151/2024; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 16456/2024; Cass. n. 29818/2024; Cass. n. 20874/2025; Cass. n. 290/2026; Cass. n. 599/2026). Tale determinatezza, invero, sussiste ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, prevedendosi altresì, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (cfr.: Cass., Sez. un., n. 15130/2024; Cass. n. 16456/2024, cit.).

In tale parte, dunque, il ragionamento della Corte d'appello è corretto.

2. Il secondo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

La ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto sussistente tra le parti un accordo in ordine alla sostituzione del T.A.N. con altre modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, e ciò senza considerare che, invece, nelle pattuizioni contrattuali, vi sarebbe un contrasto tra la volontà negoziale di specifica indicazione del T.A.N. e dell'I.S.C., contenuta nell'art. 6 delle "Condizioni contrattuali del finanziamento n. 702793" nonché nel "Documento di sintesi n. 1", da un lato, e la mancata indicazione del tasso di interesse nella lettera c) dei "Dati contrattuali", dall'altro.

Il motivo è infondato.

In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 22218/2023), è stato precisato che, agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituisce un "fatto" non già una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito, le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.

In concreto, le previsioni del contratto di finanziamento oggetto di causa sono state compiutamente analizzate dalla Corte territoriale, la quale, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha espressamente menzionato le considerazioni contenute nella decisione di primo grado, nella parte in cui si dava atto del contrasto segnalato dalla ricorrente, e, interpretando la volontà delle parti con valutazione in fatto, ha ritenuto che si fosse voluto pattuire il tasso di interesse mediante indicazione, in luogo del TAN, del TAEG e dell'importo da corrispondersi a tale titolo come emergente dal piano di ammortamento, risolvendo in tal modo la discrasia segnalata in questa sede.

Pertanto, il motivo finisce per sostanziarsi in una richiesta di riesame nel merito degli elementi già presi in considerazione dalla Corte d'appello, il che è precluso in questa sede.

3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell'art. 117, 4°, 6° e 7° comma, d.lgs. n. 385/1993, nonché dell'art. 1346 c.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

In particolare, la violazione di legge consisterebbe nel non avere il giudice del gravame dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui non indica i dati (spread, base giornaliera di rilevazione dell'Euribor e days count convention), che sarebbero invece indispensabili per calcolare univocamente il tasso variabile da applicarsi alle rate.

Le diverse modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, oggetto di pattuizione tra le parti, non sarebbero, dunque, rispettose degli obblighi di trasparenza e di determinatezza richiesti, in via generale, dall'art. 1346 c.c. e dall'art. 117, quarto comma, T.U.B.

La violazione di omesso esame, poi, sarebbe dovuta al fatto che la stessa Corte non avrebbe considerato che le informazioni contenute nel contratto di mutuo non consentivano di individuare i dati e i criteri per calcolare matematicamente il T.A.N., con conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli interessi stabiliti nel piano di ammortamento; la parte afferma, infine, che la motivazione di rigetto dell'eccezione sulla mancata indicazione dello spread e della days count convention sarebbe meramente apparente poiché inidonea a giustificare la decisione assunta.

Il motivo è parzialmente fondato, entro i limiti di seguito specificati.

Deve premettersi, al riguardo, che l'accertamento circa la determinabilità dell'oggetto del contratto attiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato.

Ora, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., Cass. n. 3819/2020). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr., Cass. n. 1986/2025).

Nella specie, deve rilevarsi che, come emerge dal ricorso, alle pag. da 34 a 36, la parte aveva sollevato in appello il tema dell'indeterminabilità del tasso di interesse non soltanto a causa della mancata indicazione del TAN, ma anche perché, trattandosi di tasso variabile, non erano specificati nel contratto tanto il c.d. spread, vale a dire la misura in punti percentuali da aggiungersi all'indice di riferimento variabile onde ottenere il tasso annuo nominale, quanto la base giornaliera di rilevazione dell'Euribor e la c.d. days count convention, cioè la metodologia per calcolare il numero di giorni in un periodo ai fini della determinazione del parametro variabile da utilizzarsi nel computo del tasso di interesse.

Nella sentenza impugnata, a pag. 15, si dà atto espressamente dell'obiezione in esame, giudicandola «del tutto inconsistente».

La motivazione di ciò, a parere della Corte territoriale, sarebbe data dal fatto che «la variabilità dell'ammontare della quota di interesse a carico del mutuatario, rispetto a quella esposta nel piano di ammortamento non è affatto rimessa alla discrezionalità della mutuante ma dipende dal fatto che è stato pattuito che l'ammontare della rata (con riguardo alla quota di interesse) e quindi la misura del tasso con cui calcolarla, fosse indicizzato con cadenza trimestrale in base alla variazione di Euribor 3M rispetto all'indice iniziale, indicato nel contratto, di 1,95; pertanto, una volta rideterminato l'ammontare della quota di interessi sulla base del suddetto criterio di indicizzazione, può essere individuato anche il TAN come sopra esposto»; segue, poi, un esempio di calcolo in concreto.

Le argomentazioni in questione, tuttavia, se, da un lato, rendono condivisibilmente ragione della possibilità di calcolare lo spread - mediante sottrazione dal TAN (determinato sulla scorta del piano di ammortamento e del TAEG) del parametro variabile iniziale di 1,95 - sicché, in tale parte, il motivo è infondato, da un altro lato, invece, non affrontano il tema riguardante l'eccepita indeterminabilità della parte variabile del tasso.

Invero, considerato che il tasso variabile pattuito si ottiene tenendo conto delle oscillazioni nel tempo del parametro costituito dall'Euribor 3M lettera, pari, all'epoca di conclusione del contratto, all'1,95% (cfr.: sentenza impugnata a pag. 4; ricorso, alle pag. da 21 a 23), occorre che il suddetto indice variabile sia individuabile in maniera univoca, affinché altrettanto univoca sia anche la determinazione del TAN, per il periodo successivo alla conclusione del contratto.

Ora, la ricorrente ha sollevato la questione relativa alla days count convention evidenziando che, a seconda dei casi (360/360; act/360; act/365; act/act), il risultato finale dell'operazione sarebbe stato suscettibile di risultati diversi, con conseguente incertezza circa la misura del tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto; lo stesso dicasi quanto alla base giornaliera di rilevazione dell'Euribor.

Ebbene, le considerazioni della Corte territoriale non riguardano tale argomento e danno per presupposta la determinabilità dell'Euribor 3M lettera, che invece era stata posta in discussione con l'eccezione in questione, in assenza, sul punto, di una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Sul piano giuridico, inoltre, si osserva che, come già più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; in particolare, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (cfr.: Cass. n. 8467/2025; Cass. n. 20801/2024; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).

Al riguardo, è stato anche rilevato: che i contratti di mutuo di regola prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso variabile comunemente praticato sul mercato interbancario (tra cui l'Euribor), con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare); che i tassi praticati sul mercato interbancario si distinguono in relazione alla durata del periodo di riferimento e al "divisore" utilizzato; che la loro comunicazione e pubblicazione avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica (cfr.: Cass. n. 36026/2023, in motivazione).

Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l'accertamento dell'indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.).

In concreto, la decisione della Corte d'appello, nel ritenere determinabile il tasso variabile stabilito nel contratto per cui è causa, non ha osservato i principi di diritto sopra indicati, sicché essa risulta illegittima anche sotto tale profilo.

4. In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui innanzi, quanto al terzo motivo, rigettati i restanti.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché provveda a pronunciare motivatamente sulla doglianza relativa all'asserita indeterminabilità del tasso di interesse indicato nel contratto per cui è causa per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazione dell'Euribor e della c.d. days count convention, il tutto attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati; statuendo in sede di rinvio, la Corte d'appello provvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso principale e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.