Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 4 settembre 2026, n. 6803

Presidente: Montedoro - Estensore: Vitale

FATTO

L'odierno appellante, appartenente alla Polizia di Stato, è stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti posti a fondamento della promozione.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari a quella riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica all'esito delle successive procedure concorsuali o selettive.

Con decreto del 31 dicembre 2020 il Ministero dell'interno ha indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 2.662 posti di vice ispettore, riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione. Nella domanda telematica, il ricorrente, con riferimento ai titoli di servizio, era costretto, per non incorrere nel mendacio, a dichiarare "la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo", come risultanti dallo stato matricolare, non già quelle ritenute spettanti in base alla citata pronunzia della Consulta.

Nelle more della procedura concorsuale, con ordinanza cautelare n. 2200 del 14 aprile 2021, il T.A.R. Lazio, nell'ambito di diverso giudizio promosso da altri appartenenti alla Polizia di Stato in situazione analoga, ha disposto che i ricorrenti fossero ammessi a integrare la domanda di partecipazione mediante l'indicazione della maggiore anzianità derivante dal riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica. Successivamente, con nota del 12 maggio 2021, l'Amministrazione ha comunicato di avere avviato la revisione delle posizioni giuridiche dei dipendenti interessati al fine di procedere al riallineamento della decorrenza della qualifica ai soli fini giuridici.

Con verbale del 18 giugno 2021, la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione dei titoli di servizio, stabilendo l'attribuzione dei punteggi correlati all'anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo sulla base delle decorrenze risultanti dallo stato matricolare, senza considerare l'eventuale riallineamento dell'anzianità giuridica in tesi derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020.

Con decreto del 21 giugno 2022, successivamente rettificato con decreto del 5 luglio 2022, è stata approvata la graduatoria finale del concorso, nella quale il ricorrente non è risultato collocato in posizione utile ai fini della nomina. Con successiva circolare del 13 luglio 2022 sono state avviate le procedure di assegnazione alle sedi e di frequenza del corso di formazione.

Con ricorso notificato il 21 settembre 2022 e depositato il 23 settembre 2022, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria, la circolare di avvio del corso, nonché, in via derivata, il bando di concorso e gli atti presupposti, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare i titoli di servizio tenendo conto della maggiore anzianità giuridica conseguente al riallineamento disposto dalla Consulta.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto presidenziale è stata accolta l'istanza cautelare monocratica; con successive ordinanze collegiali la domanda cautelare è stata confermata ed è stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Con la sentenza ora appellata il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che la mancata tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento e delle posizioni di ruolo avesse determinato il consolidamento delle relative situazioni giuridiche, con conseguente insussistenza del diritto del ricorrente a ottenere, nell'ambito della procedura concorsuale, una rivalutazione dell'anzianità di servizio fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020.

Il dipendente ha proposto appello avverso detta sentenza affidato a due motivi, che di seguito si esaminano.

Il Ministero dell'interno si è costituito in resistenza.

All'udienza del 16 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo (violazione dei criteri che regolano gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale), l'appellante deduce che nel caso di specie non si può sostenere che il rapporto, che va definito quale rapporto di impiego, debba restare insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità intervenuta. Ad avviso dell'appellante, nel caso di specie non può essere ravvisata una situazione giuridica esaurita a fronte di un rapporto di lavoro che è ancora in atto. Ragionando diversamente, sostiene l'appellante, si consentirebbe la prosecuzione dei rapporti di lavoro in violazione tanto dell'art. 97, comma 2, Cost. quanto dell'art. 36, comma 1, Cost., dal momento che il trattamento retributivo riconosciuto risulterebbe in concreto lesivo del principio di proporzionalità del corrispettivo alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Il motivo è infondato.

L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, secondo l'interpretazione che la stessa giurisprudenza costituzionale fornisce del combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

Tra i rapporti esauriti devono essere ricompresi, nell'ambito del pubblico impiego, gli atti di inquadramento ormai consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione.

La circostanza che il rapporto di impiego sia ancora in corso non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto.

Anche nell'ambito di rapporti di durata, infatti, singoli provvedimenti amministrativi possono consolidarsi definitivamente, divenendo insensibili alle successive declaratorie di illegittimità costituzionale.

Diversamente opinando, ogni successiva procedura selettiva consentirebbe di rimettere indirettamente in discussione atti ormai inoppugnabili, eludendo il regime decadenziale previsto per l'azione di annullamento.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che l'odierno appellante non abbia impugnato tempestivamente né l'aggiornamento del ruolo né il bando concorsuale laddove contenente previsioni pregiudizievoli per il medesimo dipendente.

L'appellante, difatti, attraverso l'impugnazione della graduatoria concorsuale, mira in realtà a conseguire il medesimo risultato sostanziale che avrebbe potuto ottenere soltanto mediante la tempestiva contestazione degli atti di inquadramento.

Il consolidamento della posizione di ruolo, difatti, costituisce limite invalicabile all'applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale.

Con il secondo motivo (omesso esercizio del potere di disapplicazione), l'appellante sostiene che il giudice debba procede, anche d'ufficio, alla disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale.

Il motivo è infondato.

Il sistema di giustizia costituzionale delineato dalla Costituzione, fondato sul sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi, esclude che il giudice comune possa procedere alla disapplicazione di norme di legge o di atti aventi forza di legge ritenuti costituzionalmente illegittimi, essendo riservata in via esclusiva alla Corte costituzionale la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie.

Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la disposizione sia già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, ma continui a regolare i c.d. rapporti esauriti, in ragione dei sopra richiamati limiti cui è soggetta l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale.

In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese di lite del presente grado devono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 16452/2025.