Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 9 settembre 2026, n. 6849
Presidente: Franconiero - Estensore: Castorina
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado.
Il T.A.R. ha ritenuto che il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all'estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo «tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"».
2. Il Ministero appellante espone che la ricorrente, già nel giudizio di primo grado, ha proposto formale rinuncia - acquisita al protocollo AOODGOSV della Direzione generale con il numero 28427 in data 27 giugno 2025 (all. 3) - all'istanza di riconoscimento, ai fini dell'iscrizione ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106.
3. La sentenza appellata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, va annullata senza rinvio attesa la sopravvenuta carenza di interesse a detto ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della circostanza che la dott.ssa C., con atto acquisito al protocollo ministeriale n. 28608 del 30 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, respinta dal Ministero con il provvedimento, impugnato avanti al T.A.R.
4. Come osservato da questa Sezione in alcune pronunce intervenute su casi analoghi (2 marzo 2026, n. 1608, e 1° ottobre 2025, n. 7668), tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il suddetto ricorso, il quale deve perciò essere dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure in questa sede impugnata.
A tale conclusione si perviene in base all'insegnamento per il quale nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9011; 26 agosto 2024, n. 7242; Sez. II, 29 novembre 2021, n. 7949; Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7653; 17 giugno 2019, n. 4069; Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699).
Tanto non comporta l'inammissibilità dell'appello, poiché il Ministero mantiene tutto il proprio interesse a ottenere l'annullamento di una sentenza che ha, a sua volta, annullato un provvedimento di diniego del Ministero stesso, bensì, come già esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse dell'originario ricorso di primo grado, stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente, destinatario del diniego, ad ottenerne l'invalidazione in ragione di circostanze sopravvenute e, segnatamente, per la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero.
5. Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata, restando a carico dell'originaria ricorrente il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e a carico del Ministero quello per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 2451/2026.