Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
Sentenza 15 settembre 2026, n. 5222

Presidente ed Estensore: Dell'Olio

Rilevato che:

- sussistono le condizioni per la definizione del giudizio nella presente sede cautelare;

- la ricorrente, dipendente della Regione Campania, insorge avverso gli atti inerenti ad una procedura selettiva di interpello per l'assegnazione di incarichi di elevata qualificazione nell'ambito del personale addetto ai Centri per l'impiego (CPI) di livello regionale, atti contestati unitamente ai decreti dirigenziali intervenuti sul conferimento degli incarichi;

- tali atti e decreti, tutti meglio individuati in epigrafe, sono gravati dalla ricorrente perché ritenuti preclusivi della possibilità di conseguimento di un incarico di elevata qualificazione, avendo la medesima partecipato all'interpello ma essendosi collocata in posizione non utile nelle graduatorie finali.

Considerato che:

- come correttamente eccepito dalla difesa regionale, la controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, nonostante nella specie si tratti di procedure selettive del personale culminanti in graduatorie di merito;

- invero, nel pubblico impiego i procedimenti di selezione del personale (c.d. interpelli) finalizzati al conferimento di posizioni organizzative - tra cui rientrano gli incarichi di elevata qualificazione, ossia incarichi di lavoro temporanei attribuiti a dipendenti facenti parte dell'area dei funzionari per svolgere compiti di alta responsabilità, autonomia e gestione - esulano dall'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, giacché la posizione organizzativa assunta all'interno dell'ente pubblico non determina un cambiamento di profilo professionale né un passaggio di area, che rimangono invariati, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare del relativo incarico (il quale, non a caso, ha una durata limitata nel tempo e non segue tutta la vita professionale del dipendente). In definitiva, l'incarico di elevata qualificazione, come tutte le posizioni organizzative, consiste in una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva all'interno del sistema di classificazione del personale di ciascun comparto: siffatta qualificazione normativa implica che le relative controversie, incluse quelle relative alle procedure selettive per il conferimento degli incarichi, siano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale potrà disapplicare eventuali atti amministrativi illegittimi incidenti sulla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi stessi. Inoltre va osservato, per completezza, che anche gli atti di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione rientrano a pieno titolo, al pari degli incarichi dirigenziali, nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto involgenti posizioni di diritto soggettivo (cfr. in termini C.d.S., Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 815; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 gennaio 2026, n. 25).

Ritenuto, in conclusione, che:

- alla luce delle suesposte considerazioni applicate alla presente fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l'odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall'art. 11 c.p.a.;

- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della novità della controversia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.