Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 18 luglio 2026, n. 23488

Presidente: D'Ascola - Estensore: Fuochi Tinarelli

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Pietrasanta ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (hinc: CTR) della Toscana n. 1188/09/2018, che, in riforma della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale (hinc: CTP) di Lucca, aveva accolto i ricorsi, riuniti, di Giampaolo Z. avverso tre distinti avvisi di accertamento, per le annualità 2009, 2010 e 2011, per infedele dichiarazione dell'ICI con riguardo alla casa di abitazione sita nel medesimo Comune alla Via Cristoforo Colombo n. 59.

In particolare, il giudice d'appello aveva ritenuto che, quanto all'ICI relativa all'anno 2009, il Comune fosse decaduto dall'esercizio del potere impositivo, mentre, per le altre annualità, spettasse il diritto all'esenzione per l'abitazione principale ancorché parte della famiglia del contribuente dimorasse altrove.

2. Il contribuente ha resistito con controricorso.

3. Avviato il ricorso per la trattazione in adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 5870 del 27 febbraio 2023, la Sezione tributaria ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite civili ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine al quesito se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 in tema di IMU, possa ritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata una interpretazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso che l'agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.

4. Fissata la trattazione della controversia all'udienza pubblica innanzi alle Sezioni unite, il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte, chiedendo fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. A loro volta, le parti depositavano memoria illustrativa.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 15 ottobre 2024, le Sezioni unite, esclusa la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, dichiaravano rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui, nel subordinare il godimento dell'agevolazione da parte del soggetto passivo all'adibizione dell'immobile ad abitazione principale, «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», richiede che l'immobile costituisca dimora abituale anche dei «suoi familiari».

6. La Corte, in particolare, evidenziava che:

a) sussistevano, anche in una prospettiva storico-normativa, continuità e rilevanti similitudini tra la disciplina dell'ICI e quella dell'IMU;

b) comune ad entrambe le discipline, in ispecie, era il riferimento, per il riconoscimento dell'esenzione, al presupposto del "nucleo familiare", con l'unica differenza che la normativa IMU richiedeva la contemporanea sussistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, mentre la normativa ICI equiparava la "dimora abituale" alla "residenza anagrafica", salva la prova contraria a carico del contribuente;

c) l'orientamento consolidato della Suprema Corte, in tema di IMU, negava l'esenzione ai coniugi che dimorassero abitualmente in abitazioni diverse: la nozione di abitazione principale postulava l'unicità dell'immobile e, di conseguenza, la necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare; su tale indirizzo si era innestato l'intervento del legislatore di cui all'art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021, per il quale, in caso di dimora abituale in immobili diversi, l'applicazione del beneficio era limitato ad un solo immobile «scelto dai componenti del nucleo familiare»;

d) su tale assetto era intervenuta la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b), della l. n. 147 del 2013, ed espunto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU, il requisito della dimora abituale del "nucleo familiare" convivente con il possessore dell'immobile;

e) la Corte costituzionale, specificamente, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di IMU in quanto: irragionevoli per violazione dell'art. 3 Cost. poiché penalizzanti "coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile"; lesive del principio di capacità contributiva ex art. 53, primo comma, Cost. attesa la natura reale e non personale dell'imposta, risultando incoerente attribuire rilievo a "relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, con lo status del contribuente"; lesive dell'art. 31 Cost. in considerazione della dimensione ordinamentale e sociale della famiglia, che, fermo un ambito di comunione materiale e spirituale, vede sempre più persone unite in matrimonio o unione civile a vivere in luoghi diversi per ragioni lavorative e non.

7. Le Sezioni unite, innanzi al mutato quadro di riferimento per effetto della decisione n. 209/2022, di impatto concettuale anche sulla disciplina dell'ICI, hanno ritenuto ostativa ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 il carattere di stretta interpretazione delle norme tributarie di agevolazione, come tali, per costante giurisprudenza, non suscettibili di applicazione a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale e ciò, tanto più, a fronte dell'interpretazione assolutamente consolidata da parte della Corte ("diritto vivente"), secondo la quale, per la spettanza del beneficio, il contribuente era tenuto a provare che l'abituazione costituiva dimora anche dei familiari.

8. Da ciò la necessità della rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., attesa la manifesta rilevanza della questione, derivando il disconoscimento dell'esenzione dal medesimo presupposto soggettivo (la dimora dei familiari), e la sua non manifesta infondatezza per essere mutuabili alla disciplina ICI le medesime ragioni poste a sostegno della declaratoria di legittimità per l'IMU.

9. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

10. Fissata il ricorso per la pubblica udienza del 24 marzo 2025 innanzi alle Sezioni unite, la Procura generale, in persona del Sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del secondo motivo di ricorso.

11. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; parte ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver annullato in autotutela, in esito alla decisione della Consulta, gli atti impositivi ed ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d'interesse con compensazione delle spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per aver la CTR ritenuto, con riguardo all'avviso di accertamento per l'ICI per l'anno 2009, il Comune di Pietrasanta decaduto dalla pretesa impositiva nonostante che, in assenza dei requisiti per definire l'immobile come abitazione principale, si trattasse di dichiarazione infedele e non di dichiarazione omessa, sicché il termine quinquennale di decadenza doveva computarsi dal 30 giugno 2010.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989 per aver la CTR ritenuto che «soggetto passivo dell'imposta ICI non è il nucleo familiare ma il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento».

3. Preliminarmente va dato atto che, come risulta dalla memoria del 4 marzo 2026, il Comune ricorrente, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sent. n. 112/2025) dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, con provvedimento in autotutela del 26 febbraio 2026, notificato alla controparte, ha annullato gli atti di accertamento ICI in giudizio per le annualità 2009-2011, chiedendo, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Il contribuente, con memoria del 9 marzo 2026, nel ritenere tardivo il provvedimento di annullamento rispetto alle ragioni dedotte in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese.

4. L'annullamento in autotutela da parte del Comune comporta la definitiva e completa eliminazione del contrasto tra le parti per l'integrale soddisfacimento della pretesa del contribuente e, dunque, è idoneo a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. n. 1230 del 19 gennaio 2007; Cass. n. 5351 del 27 febbraio 2020).

Del resto, nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale (v. ex multis Cass. n. 32963 del 17 dicembre 2024).

Né rileva, in senso contrario, che il controricorrente abbia contestato "la tardività" dell'azione in autotutela dell'amministrazione, trattandosi di profilo che refluisce, in realtà, sulla regolazione delle spese del giudizio.

5. Ne consegue che il ricorso va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere atteso l'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi in contestazione.

6. Queste Sezioni unite, peraltro, ritengono che, nella vicenda in giudizio, sussistano i presupposti per l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.

6.1. Già con la sentenza Sez. un., n. 27187 del 28 dicembre 2007, infatti, si è affermato che «se le parti non possono, nel loro interesse e sulla base della normativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impugnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le Sezioni unite della Corte - chiamate comunque a pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente - dichiarata l'inammissibilità del ricorso, possono esercitare d'ufficio il potere discrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili».

Su tale assetto, la riforma attuata con il d.lgs. n. 149 del 2022 non ha inciso, tant'è che con la recente sentenza Sez. un., n. 8268 del 22 marzo 2023 si è precisato che «il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 1, c.p.c., richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti processuali: a) l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa».

6.2. Orbene, i requisiti sopra indicati ricorrono tutti nel caso in esame atteso l'esito processuale del ricorso e il concreto ed effettivo collegamento tra il provvedimento impugnato e una concreta vicenda.

Inoltre, il contenzioso in esame appare di ampia incidenza non solo in termini quantitativi ma anche - come attesta la necessità dell'intervento risolutore della Corte costituzionale - per la rilevanza dei profili sollevati, il che rende apprezzabile la sussistenza di un interesse ad una pronuncia che, «prescindendo completamente dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte, finalizzata alla stabilizzazione della giurisprudenza» (Sez. un., n. 13332 del 1° giugno 2010).

7. Ciò premesso, la questione controversa - come già delineato nella parte in fatto - si incentra sul riconoscimento dell'esenzione in materia di ICI ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), l. n. 296 del 2006, per l'abitazione principale e se essa, a tal fine, debba essere quella nella quale, oltre al contribuente, debbano dimorare abitualmente anche i suoi familiari.

8. Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 112 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma ove richiedeva anche il requisito della dimora dei familiari, ponendosi l'originaria formulazione, che così disponeva, in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.

9. La Consulta, dopo aver ricordato che l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 conteneva, ab origine, il riferimento alla necessaria presenza dei familiari per fruire del beneficio e che, con la modifica del 2006, era stata introdotta una presunzione relativa di coincidenza della dimora abituale nell'immobile di residenza anagrafica, ha rimarcato che l'imposta era stata sostituita, definitivamente, dall'IMU dal 2012, rispetto alla quale, come già sottolineato nelle proprie decisioni n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 e come parimenti posto in rilievo dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione, sussisteva una evidente continuità.

10. La Corte costituzionale, quindi, richiamate le ragioni a fondamento della propria pronuncia n. 209 del 2022 in materia di IMU, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'omologa previsione di cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, ha, in primo luogo, rilevato che la disposizione censurata e, in ispecie, il riferimento "ai familiari" trova la sua ratio legis nell'«impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale», citando le ordinanze n. 16001/2021 e n. 19684/2024 della Corte di cassazione.

10.1. Ha, poi, sottolineato che la disposizione «presuppone quella che è la situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata o divorziata, ossia la coabitazione», in coerenza, del resto, con quanto espressamente previsto dall'art. 143, secondo comma, c.c., «ma non considera la possibilità per i coniugi, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte» e. dunque, non tiene conto che, nell'attuale contesto (come già osservato dalla sentenza n. 209 del 2022), «in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabiliscono due dimore abituali distinte».

In questa prospettiva, il concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente, senza che, però, possano «trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio» [...] «Tale è, invece, proprio l'effetto prodotto dalla disposizione censurata, perché la stessa, così come univocamente interpretata dal diritto vivente, richiede, per poter riconoscere l'esenzione, la dimora abituale dei familiari nell'abitazione del contribuente, determinando una irragionevole discriminazione di quest'ultimo qualora coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola».

10.2. La disposizione censurata, pertanto, «disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari».

11. In secondo luogo, la Corte costituzionale ha rilevato che l'ICI, come l'IMU, ha natura di imposta reale, sicché, ai fini dell'esenzione, possono assumere rilievo solo «elementi oggettivi relativi all'immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari».

11.1. Da ciò, la conclusione che «il riferimento ai familiari [...] non è un criterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente».

12. Da ultimo, la Corte ha altresì ritenuto fondata la censura riferita agli artt. 29 e 31 Cost. in quanto «una lettura combinata dei due precetti costituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz'altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione».

13. In forza della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione ICI per l'abitazione principale del contribuente non è necessario, in coerenza con la norma come emendata, che ivi dimori abitualmente anche il suo nucleo familiare.

14. Occorre rimarcare, da ultimo, che l'art. 8, comma 2, cit., assolveva - nell'intento del legislatore - anche all'obbiettivo di evitare il rischio che le c.d. seconde case fossero, fittiziamente, iscritte come abitazioni principali, al fine di fruire, indebitamente, dell'esenzione, da cui, anche in ciò, la scelta di ancorare l'identificazione dell'immobile al requisito della dimora abituale esteso all'intero nucleo familiare.

Questa opzione è stata esplicitamente disattesa dalla Consulta che ne ha stigmatizzato l'irragionevolezza e la contrarietà a principi costituzionali fondamentali, in primis il principio di uguaglianza.

Tuttavia, come già rilevato per l'IMU dalla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, il presupposto della sussistenza effettiva del requisito della "dimora abituale", ora da riferire all'immobile adibito ad abitazione principale del solo contribuente e non anche del suo nucleo familiare, integra una condizione di fatto, in sé sempre suscettibile di verifica da parte degli enti comunali che possono controllare la veridicità delle dichiarazioni con gli strumenti a loro disposizione quali i sopralluoghi del personale municipale, la raccolta di informazioni, la verifica delle utenze.

La disciplina normativa, sul punto, fonda una presunzione a favore del contribuente poiché, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, l'abitazione principale di dimora abituale del contribuente corrisponde, fino a prova contraria, alla residenza anagrafica del medesimo, sicché è onere dell'ente comunale superare la presunzione, mentre, in assenza del riscontro della residenza anagrafica, la dimostrazione incomberà sul contribuente che invochi il beneficio, il quale sarà tenuto a dimostrare che l'immobile posseduto a titolo di proprietà od altro diritto reale corrisponde alla sua dimora abituale.

15. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:

«In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». (*)

16. La fattispecie in giudizio - in cui il contribuente aveva la propria abitazione principale in luogo diverso dagli altri familiari, scelta non fittizia ma determinata, come accertato in fatto dalla CTR, da ragioni familiari - rientra pienamente nell'alveo del su esposto principio di diritto e nella nuova formulazione della norma per effetto della declaratoria di legittimità costituzionale.

17. Infine, con riguardo alle spese - la cui determinazione non è esclusa dalla declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere - la novità e complessità della questione, che ha richiesto non solo la rimessione alle Sezioni unite ma un più radicale intervento della Corte costituzionale per il superamento del precedente orientamento contrario (qualificato come "diritto vivente"), ne giustifica l'integrale compensazione.

Né assume rilievo, come pare ipotizzare il contribuente nella memoria, che l'amministrazione abbia disposto l'annullamento in autotutela degli avvisi solo in prossimità dell'udienza posto che, in ogni caso, la loro pregressa emissione e le richieste di pagamento trovavano fondamento nella lettera della norma e nei precedenti univoci orientamenti della Corte.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Enuncia, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:

«In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». (*)

Note

(*) Il medesimo principio di diritto è enunciato da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 luglio 2026, n. 23489.