Corte costituzionale
Sentenza 13 ottobre 2026, n. 169
Presidente: Amoroso - Redattore: Marini F. S.
[...] nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, 1° marzo 2024, n. 225 emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell'allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti del medesimo Tribunale di rigetto dell'eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, nonché quelli di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 9 gennaio 2026, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2026, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2026, fase di merito.
Visti gli atti di intervento di F. C. e della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
uditi gli avvocati Vinicio Settimio Nardo per il Senato della Repubblica, Marco Cerase per la Camera dei deputati, nonché Luisa Torchia per F. C.;
deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso depositato il 23 gennaio 2026 (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento sia alla sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, del 1° marzo 2024, n. 225, sia ai provvedimenti di rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nonché quelli di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale adottati dal medesimo Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024.
Con la citata sentenza, il Tribunale ha condannato l'allora senatore Saverio De Bonis, in relazione al reato di diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, del codice penale), per avere riprodotto sulla propria pagina Facebook il 16 agosto 2021 un articolo risalente al 2006 pubblicato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», dal titolo «Grano contaminato: imprenditore sapeva». L'imputato aveva aggiunto la seguente nota: «correva l'anno 2006 e l'imprenditore - secondo quanto accertato - sapeva dell'ocratossina sin dal momento dell'acquisto in Canada del grano».
In sintesi, il senatore De Bonis avrebbe leso la reputazione dell'imprenditore F. C., avvallando l'ipotesi che quest'ultimo avesse posto in commercio grano contaminato, nonostante l'assoluzione intervenuta in sede penale in relazione a tale fatto.
2.- Il ricorrente riferisce che nel corso del giudizio penale contro il senatore De Bonis è stata avanzata dalla difesa, sin dalla fase preliminare, eccezione attinente alla insindacabilità della condotta attribuita all'imputato, in quanto opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Il Tribunale, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, oppure investire con ordinanza il Senato della Repubblica della questione concernente l'insindacabilità, ha proceduto nel giudizio in occasione delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024.
Infine, ha pronunciato sentenza di condanna il 1° marzo 2024.
Il Senato ricorrente rileva che, così procedendo, il Tribunale di Matera ha violato l'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in base al quale, ove avanti all'autorità giudiziaria sia sollevata eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., il giudice penale pronuncia immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso in cui reputi fondata l'eccezione (comma 3), ovvero ordinanza non impugnabile di trasmissione degli atti al ramo del Parlamento al quale l'imputato apparteneva al tempo del fatto, qualora ritenga l'eccezione infondata (comma 4).
Spetta alla Camera di appartenenza così investita deliberare sull'insindacabilità, ferma la prerogativa del giudice di promuovere conflitto di attribuzione avanti a questa Corte, ove non condivida un'eventuale delibera di insindacabilità.
La procedura delineata dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, prosegue il ricorrente, conferisce sviluppo all'art. 68, primo comma, Cost., che riserva alle Camere l'apprezzamento in ordine alla sussistenza della prerogativa.
Pertanto, omettendo di investire immediatamente il Senato della Repubblica (Camera alla quale l'imputato apparteneva al tempo del fatto), il Tribunale di Matera, fin dall'adozione dei provvedimenti di rinvio delle udienze, avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali del ricorrente, aggravando il vulnus mediante la pronuncia di una sentenza di condanna, con la quale si è esclusa la sussistenza di un caso di insindacabilità.
Il ricorrente aggiunge che il giudice è tenuto a dare applicazione immediata all'art. 3 della legge n. 140 del 2003, anche se il parlamentare non si attiva per sollecitare l'intervento della Camera di appartenenza, e richiama ampia giurisprudenza costituzionale in punto di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.
3.- Il Senato della Repubblica conclude che gli atti indicati debbano essere annullati da questa Corte, con dichiarazione di non spettanza del potere di adottarli in capo al Tribunale di Matera.
4.- Con ordinanza n. 181 del 2025 il ricorso per conflitto è stato dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e si è disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità anche alla Camera dei deputati.
5.- Con ordinanza n. 124 del 2026 è stato dichiarato ammissibile l'intervento di F. C., che ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003.
6.- Con atto depositato il 24 febbraio 2026, è intervenuta in giudizio la Camera dei deputati, riservandosi di depositare successiva memoria e chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso del Senato della Repubblica.
7.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Senato della Repubblica ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorrente richiama l'effetto temporaneamente inibente che la delibera di insindacabilità produce sull'attività giurisdizionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 per dedurre che esso si verifica anche innanzi all'eccezione di insindacabilità proposta al giudice dalla parte che vi ha interesse.
A fronte di ciò, le argomentazioni svolte dal terzo interveniente per dimostrare la assenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal senatore De Bonis e l'attività parlamentare cadrebbero nella «eccentricità», perché elusive quanto al vizio procedimentale nel quale sarebbe caduto il Tribunale di Matera.
8.- Alle conclusioni del Senato ha aderito con autonoma memoria la Camera dei deputati, rammentando che il potere del giudice di procedere senza investire la Camera di appartenenza della questione della insindacabilità fu previsto dall'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione), mai convertito.
Allo stato, pertanto, tale potere non sussiste, mentre il terzo interveniente, sostenendo il contrario, cadrebbe nell'errore di far discendere tale regola processuale dall'assenza sostanziale dei requisiti dell'insindacabilità.
9.- A sua volta l'interveniente F. C. ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.
Si sostiene, in particolare, che l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 debba essere restrittiva, per evitare che la prerogativa si muti in privilegio personale.
Nel caso di specie, le dichiarazioni del senatore De Bonis sarebbero chiaramente estranee all'attività parlamentare, con la conseguenza che di esse debba conoscere direttamente il giudice, secondo la via indicata dalla sentenza n. 154 del 2004 di questa Corte e secondo quanto suggerito dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10.- Con ricorso depositato il 23 gennaio 2026 (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento sia alla sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, 1° marzo 2024, n. 225, sia ai provvedimenti di rigetto dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., nonché quelli di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale adottati dal medesimo Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024.
In tale processo Saverio De Bonis, già senatore della Repubblica al tempo dei fatti, è imputato del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, cod. pen.) in danno di F. C., per avere riprodotto e commentato sulla propria pagina Facebook del 16 agosto 2021 l'articolo del 2006 di un quotidiano, nel quale F. C. era sospettato di avere posto in commercio grano contaminato. Nel frattempo, tuttavia, F. C. era stato assolto da tale imputazione in sede penale.
Il Senato della Repubblica rileva che il Tribunale ha disposto quattro rinvii dell'udienza, e ha, infine, condannato De Bonis, nonostante l'imputato avesse immediatamente eccepito l'insindacabilità dell'opinione espressa ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Il giudice avrebbe così violato l'art. 3 della legge n. 140 del 2003, recante «attuazione» dell'art. 68 Cost., che per tali casi prescrive all'autorità giudiziaria procedente, ove non intenda accogliere l'eccezione e quindi pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di investire la Camera di appartenenza della questione concernente l'insindacabilità.
11.- Con ordinanza n. 181 del 2025 questa Corte ha giudicato ammissibile il ricorso, la partecipazione al quale è stata estesa alla Camera dei deputati, con valutazione che va in questa sede integralmente confermata.
12.- Con ordinanza n. 124 del 2026 si è altresì reputato ammissibile l'intervento di F. C., in quanto persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, per il quale il Tribunale di Matera ha pronunciato sentenza.
13.- Nel merito, il ricorso è fondato.
Va in primo luogo chiarito che esso non ha per oggetto l'insindacabilità delle dichiarazioni contestate a Saverio De Bonis, sulla quale il Senato ricorrente neppure si pronuncia.
La menomazione delle attribuzioni costituzionali del Senato deriva, infatti, dalla decisione del Tribunale di Matera di proseguire nel giudizio penale - e di definirlo con sentenza di condanna - pur a fronte di un'eccezione, più volte reiterata dalla difesa dell'imputato, concernente l'insindacabilità dell'opinione espressa. Il giudice ha respinto tale eccezione, reputando le dichiarazioni estranee all'esercizio della funzione parlamentare, mentre l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 gli avrebbe imposto di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica affinché quest'ultimo potesse pronunciarsi sull'insindacabilità.
L'art. 3 della legge n. 140 del 2003 è assolutamente chiaro nel tracciare tale ultimo percorso laddove il giudice ritenga non fondata l'eccezione di insindacabilità. In ragione della sua evidenza lessicale, la disposizione non si presta affatto alla correzione restrittiva che il terzo interveniente suggerisce in via interpretativa, nel senso di consentire all'autorità giudiziaria di procedere ove l'eccezione appaia del tutto fuori fuoco. Non è infatti consentito «"piegare" in via interpretativa, sia pure costituzionalmente e eurounitariamente orientata», una disposizione «a un significato diverso, a fronte dell'univoco dettato della norma, come letta nel contesto normativo nel quale è inserita» (sentenza n. 129 del 2026).
Insieme a tale considerazione è altrettanto dirimente rilevare che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003, per tale parte, non si presta ad alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che istituisce un meccanismo di leale collaborazione tra poteri dello Stato, chiamati entrambi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di attribuzioni costituzionali, ad apprezzare il campo applicativo della immunità parlamentare.
Così, «[p]ur attraverso una legislazione di rango ordinario dai contenuti costituzionalmente non vincolati», questa disposizione garantisce «un efficace e corretto funzionamento della prerogativa parlamentare» (sentenza n. 149 del 2007), stabilendo che il giudice, ove ritenga insussistente la guarentigia, è tenuto a investire della questione la Camera di appartenenza, salvo il potere di promuovere conflitto di attribuzione avanti a questa Corte, ove non ne condivida un'eventuale delibera di insindacabilità. Del resto, l'art. 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003 non paralizza indefinitamente il corso della funzione giurisdizionale, che si riavvia in ogni caso una volta decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera competente (termine prorogabile per non più di 30 giorni).
In definitiva, questa disposizione, anche per la parte qui in rilievo, costituisce una attuazione dell'art. 68, primo comma, Cost. non costituzionalmente illegittima, in quanto «finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale» il disposto di tale precetto costituzionale (sentenza n. 120 del 2004).
Inconferente, infine, è l'argomento speso dall'interveniente F. C. laddove richiama la sentenza n. 154 del 2004 di questa Corte per sostenere che il giudice ordinario, chiamato a interpretare direttamente anche le norme costituzionali in materia di immunità, possa valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
Il precedente riguarda l'identificazione degli atti funzionali del Presidente della Repubblica: aspetto del tutto disomogeneo rispetto all'oggetto dell'odierno conflitto, sia per la natura monocratica dell'organo, sia, soprattutto, perché rispetto all'insindacabilità degli atti presidenziali non è prevista una procedimentalizzazione di fonte legislativa analoga a quella contenuta nella legge n. 140 del 2003.
14.- Da ciò consegue che questa Corte non ha alcuna ragione per discostarsi da quanto deciso, in un caso del tutto sovrapponibile a quello attuale, con la sentenza n. 149 del 2007, nella quale si è chiarito che la mera prosecuzione del processo, a fronte dell'eccezione di insindacabilità, «costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite» alla Camera di appartenenza «e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato».
15.- Il Tribunale di Matera è perciò incorso in una palese violazione della legalità costituzionale. Il procedimento previsto dalla legge n. 140 del 2003, del resto, non priva di tutela la persona offesa, che, ove intervenga una delibera di insindacabilità da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben può sollecitare il giudice a promuovere conflitto innanzi a questa Corte.
16.- Pertanto, non spettava al Tribunale di Matera, sezione penale, proseguire nel giudizio e definirlo con sentenza, a fronte dell'eccezione di insindacabilità avanzata dalla difesa dell'imputato. Sia i provvedimenti di rigetto dell'eccezione proposta, sia quelli di rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché quelli di rinvio del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, sia la sentenza del medesimo Tribunale del 1° marzo 2024, n. 225 devono conseguentemente essere annullati.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, adottare né i provvedimenti di rigetto dell'eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, né quelli di rinvio ad altra udienza del 3 febbraio 2023, nonché quelli di rinvio del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, né la sentenza 1° marzo 2024, n. 225, a carico dell'allora senatore Saverio De Bonis;
2) annulla per l'effetto i provvedimenti indicati al punto che precede.