Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 6 ottobre 2026, n. 1917

Presidente: Polidori - Estensore: De Col

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 17 giugno 2026 e depositato il 17 luglio 2026 la società ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso trasmessa in data 23 aprile 2026 alla Prefettura di [omissis], Sportello unico per l'immigrazione in relazione alle 33 istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale dalla stessa presentate nell'ambito del "click day" relativo al decreto flussi del 2025.

2. La Prefettura di [omissis] non si è costituita in giudizio e alla camera di consiglio del 30 settembre 2026, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine all'irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, la causa è passata in decisione.

3. L'art. 87, comma 3, c.p.a. prevede con riferimento ai giudizi in materia di accesso il dimezzamento di tutti i termini processuali, fatti salvi quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti. Dunque tra i termini espressamente esclusi dal dimezzamento non figura quello relativo al deposito del ricorso, di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a., che nel giudizio camerale in materia di accesso è pari, pertanto, a quindici giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso.

Nel caso in esame, il ricorso, notificato all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Venezia in data 17 giugno 2026, è stato depositato solo in data 17 luglio 2026, ossia oltre il termine dimezzato di quindici giorni.

4. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

5. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.