Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 1° ottobre 2026, n. 7258
Presidente: D'Angelo - Estensore: Bernardini
FATTO
1. L'odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento dell'1 aprile 2025 con cui il Questore di Salerno ha dichiarato inammissibile la domanda di permesso di soggiorno - presentata nell'ambito della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77 - in considerazione della presenza di una segnalazione nella banca dati Schengen, inserita a suo carico dalle autorità francesi in data 12 maggio 2023, rilevante ai fini della non ammissione.
2. Il T.A.R. ha respinto il gravame, in quanto:
«è emersa, grazie alla proficua interlocuzione con le autorità estere da parte dei competenti uffici italiani, la ragione della Segnalazione da parte delle autorità francesi sostanziantesi in una denuncia in Francia a carico del ricorrente "per matrimonio fittizio organizzato con l'esclusivo proposito di ottenere il permesso di soggiorno, ricettazione e detenzione di stupefacenti" e che su tale dato di fatto non sono stati forniti elementi di segno contrario in sede processuale, essendosi limitato il ricorrente a stigmatizzare l'automatismo tra segnalazione in S.I.S. e rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, di talché deve concludersi che la sussistenza, validità e legittimità della citata segnalazione e la riferibilità dei fatti oggetto di denuncia al ricorrente siano elementi di fatto non contestati (art. 64 c.p.a.)».
3.1. Con l'atto di appello viene formulato quale motivo di doglianza la violazione dell'art. 103 d.l. 34/2020 alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, in quanto si sostiene che la sentenza impugnata sia divenuta incompatibile con la successiva decisione della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lett. b), nella parte in cui esclude automaticamente dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per mere violazioni delle norme in materia di ingresso e soggiorno.
Per l'appellante l'Amministrazione deve procedere a una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero e della sua eventuale pericolosità sociale.
3.2. In sintesi, l'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata, "con obbligo per l'Amministrazione convenuta a provvedere nuovamente sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali".
4. L'Amministrazione si è costituita direttamente in udienza, senza depositare alcun atto o memoria.
5. In esito alla camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026, con ord. n. 01212/2026, è stata accolta l'istanza cautelare prodotta dall'interessato:
"Considerato che il giudizio di inammissibilità della domanda di emersione dal lavoro irregolare è stato fondato sugli effetti automatici della sola segnalazione Schengen (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 6 del 2026)".
6. All'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
2. In effetti, la Corte costituzionale, con sent. n. 6/2026 depositata il 22 gennaio 2026:
- si è pronunciata in esito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 sollevata dalla Sezione in relazione all'art. 25 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva con l. 30 settembre 1993, n. 388, e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006;
- ha, in sintesi, dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno".
3.1. Venendo al caso di specie, il provvedimento dell'Autorità di P.S. impugnato dal ricorrente afferma:
- che la segnalazione di inammissibilità in area Schengen rientra tra le ipotesi ostative all'emersione dal lavoro irregolare e costituisce giusta causa di diniego ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 34/2020, conv. con l. 77/2020;
- di avere natura di "atto dovuto".
3.2. Ne discende che l'Amministrazione non ha compiuto alcuna valutazione sulla personalità dell'interessato in riferimento ad una potenziale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover accogliere l'appello, annullando il provvedimento impugnato, con l'obbligo per l'Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della situazione del cittadino straniero.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ai fini del riesame alla luce di quanto in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Note
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. n. 1364/2025.