Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 11 giugno 2026, n. 24724

Presidente: Rocchi - Estensore: Centonze

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 4 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessa nei confronti di Settimio Ottavio D. sul sito internet del Ministero della giustizia, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'adempimento degli oneri risarcitori nei confronti della persona offesa dal reato, riconosciuto nella stessa decisione, che doveva [essere] eseguita, a spese del condannato, a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Occorre aggiungere che la pubblicazione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Settimio Ottavio D. conseguiva alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso al condannato, adottato per effetto dell'inadempimento degli oneri risarcitori imposti al condannato.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura.

Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere il Giudice dell'esecuzione, nel disporre la pubblicazione della sentenza di condanna di Settimio Ottavio D. con le modalità indicate nella decisione censurata, fatto applicazione della previsione dell'art. 36 c.p., che non poteva essere applicata nel caso di specie, atteso il contesto giurisdizionale esecutivo nel quale il provvedimento revocatorio era stato adottato.

Ne discendeva che il provvedimento censurato, essendo stato emesso nell'ambito di un procedimento esecutivo, rendeva inapplicabile la disposizione dell'art. 36, secondo comma, c.p., che riguarda un ambito processuale diverso da quello nel quale era stata adottata la decisione controversa.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che, con ordinanza emessa il 4 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna emessa nei confronti di Settimio Ottavio D. sul sito internet del Ministero della giustizia, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'adempimento degli oneri risarcitori nei confronti della persona offesa dal reato. La pubblicazione di tale pronuncia conseguiva alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso al condannato, adottato per effetto dell'inadempimento degli oneri risarcitori imposti al condannato.

Nell'emettere il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia faceva applicazione dell'art. 36, secondo comma, c.p., secondo cui la sentenza di condanna è «pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia [...]», prevedendo la pubblicazione quale pena accessoria.

Tuttavia, nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non veniva disposta quale pena accessoria della pena principale, irrogata a Settimio Ottavio D., eseguibile ai sensi dell'art. 36 c.p., ma in conseguenza dell'inadempimento degli oneri risarcitori imposti al condannato quale condizione alla quale il riconoscimento della sospensione condizionale della pena era subordinato. Ne consegue che veniva adottato un provvedimento che, tenuto conto della fase esecutiva nella quale il procedimento si trovava, non consentiva l'applicazione della disciplina dell'art. 36 c.p., esclusivamente prevista quale pena accessoria della pena principale irrogata nel processo di cognizione.

In questa cornice, deve rilevarsi che il Pubblico ministero può curare la pubblicazione di una sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 36 c.p., così come modificato dall'art. 37, comma 18, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nelle sole ipotesi in cui tale adempimento processuale consegua, quale pena accessoria della sanzione penale principale, all'emissione di una pronuncia di condanna dell'imputato.

All'esito di questo intervento legislativo, quindi, è venuta meno la tradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l'art. 36, secondo comma, c.p., relativamente alle modalità telematiche con cui tale pena accessoria deve essere eseguita.

Le modifiche introdotte dall'art. 36 c.p. appaiono ancora più evidenti alla luce della rivisitazione del quarto comma della stessa disposizione, nella quale è stata abolita l'ultima parte, che prevedeva l'inciso «salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia». Ne consegue che, dopo questo intervento novellatore, la pubblicazione della sentenza avviene esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero della giustizia, ferma restando la natura accessoria di tale sanzione, rimasta immutata.

In altri termini, la pubblicazione telematica della sentenza di condanna mira a rafforzare il carattere afflittivo della pena accessoria, atteso che alla diminuzione o all'eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico, in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati e alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca, che il precedente sistema non assicurava.

Non è, dunque, dubitabile che la pubblicazione di una sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia può avvenire esclusivamente quale sanzione accessoria della pena principale irrogata con una pronuncia condannatoria, atteso quanto, da ultimo, affermato da Sez. 2, n. 14768 del 21 marzo 2017, Seck, Rv. 269723-01, secondo cui: «In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 c.p. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi».

Occorre, pertanto, ribadire che le modifiche apportate all'art. 36 c.p. dall'art. 37, comma 18, d.l. n. 98 del 2011, non hanno introdotto nel sistema penale un nuovo istituto o una nuova sanzione accessoria, ma hanno semplicemente determinato la rimodulazione del contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella effettuata attraverso la rete internet, rafforzando, in tale modo, il carattere afflittivo di detta pena. Tutto questo comporta che, laddove la pubblicazione della sentenza di condanna non è stata disposta nel processo di cognizione con le forme dell'art. 36 c.p., la stessa non può essere deliberata in sede esecutiva, essendo tale strumento sanzionatorio previsto dal legislatore per il perseguimento di finalità esclusivamente afflittive, collegate all'irrogazione della pena principale.

3. Deve, per altro verso, rilevarsi che [nel]la sentenza di merito presupposta il Tribunale di Foggia aveva ordinato la pubblicazione della decisione entro un determinato termine, subordinando la sospensione condizionale della pena concessa a Settimio Ottavio D. alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, che non aveva luogo.

Ne discende che, non essendosi verificata la condizione alla quale era stata sottoposta la sospensione condizionale della pena, il Pubblico ministero chiedeva la revoca del beneficio sospensivo, in conseguenza della quale il Giudice dell'esecuzione concedeva un nuovo termine per la pubblicazione, che avrebbe dovuto avere luogo sul sito internet del Ministero della giustizia, senza tenere conto del fatto che l'istanza revocatoria era stata avanzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1, c.p.

In questa cornice, deve rilevarsi che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio delle sue funzioni, dispone del «potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati» (Sez. 1, n. 14984 del 13 marzo 2019, Versaci, Rv. 275063-01); profilo revocatorio, quest'ultimo, che è certamente rilevante rispetto alla sequenza procedimentale all'esito della quale veniva richiesta la revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a D., con la quale il Tribunale di Foggia non si confrontava.

Questo potere-dovere, del resto, è connaturato alla funzione giurisdizionale propria del giudice dell'esecuzione, atteso che - come affermato in un risalente intervento chiarificatore delle Sezioni unite (Sez. un., n. 4687 del 20 dicembre 2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610-01) - una volta «dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima attribuzione».

Il giudice dell'esecuzione, dunque, era legittimato a intervenire sul giudicato formatosi sulla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di Settimio Ottavio D., atteso che la revoca del beneficio sospensivo subordinato concesso al condannato veniva richiesta per la mancata pubblicazione del provvedimento irrevocabile.

Tuttavia, il Tribunale di Foggia non poteva intervenire sul giudicato formatosi nei confronti del condannato, attivando un percorso processuale, incentrato sulla previsione dell'art. 36 c.p., estranea al processo esecutivo, riguardando tale fattispecie l'applicazione di una sanzione penale accessoria e non già l'adempimento dell'obbligo al quale era stato subordinato il beneficio sospensivo controverso, che ricade nel diverso ambito processuale prefigurato dal combinato disposto degli artt. 165 e 168, primo comma, n. 1, c.p.

Il Giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto attivare un differente percorso processuale, valutando le ragioni dell'inadempimento della condizione alla quale era subordinato il beneficio sospensivo, che comporta una verifica finalizzata a valutare «se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 2, n. 38431 del 13 settembre 2023, Santoro, Rv. 285041-01).

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per [le] indagini preliminari del Tribunale di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.

Depositata il 2 luglio 2026.