Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 14 ottobre 2026, n. 7514
Presidente: Castriota Scanderbeg - Estensore: Guarracino
FATTO E DIRITTO
1. La SRC s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione n. 9333 del 20 novembre 2024.
Espone la ricorrente di aver agito in giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in qualità di cessionaria dei diritti della fallita società Esperia s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società Esperia per effetto della deliberazione AEEGSI n. 268/2015/R/eel, definitivamente annullata dal giudice amministrativo, che, a causa dei costi da essa impropriamente imposti, ne aveva determinato la crisi finanziaria, la conseguente risoluzione del contratto con Enel Distribuzione s.p.a. (oggi E-Distribuzione s.p.a.) per il servizio di trasporto di energia elettrica per conto dei clienti finali e, infine, il fallimento dell'impresa.
Il giudizio, nel corso del quale la ricorrente aveva impugnato, mediante motivi aggiunti, la sopraggiunta delibera ARERA n. 32/2021/R/eel (recante "Disposizioni relative al meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici"), è stato definito dal T.A.R. con sentenza n. 1915 del 10 agosto 2022, con la quale il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza della legittimazione a ricorrere.
Con la sentenza adesso impugnata per revocazione, il Consiglio di Stato ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.
Secondo la ricorrente, quest'ultima decisione sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio nella parte in cui afferma che il rogito notarile del 1° agosto 2019, stipulato tra la SRC s.r.l. e la curatela del Fallimento Esperia, non consentirebbe alla cessionaria la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni cagionati ad Esperia dalla delibera annullata, in quanto privo di ogni riferimento al trasferimento dell'azione risarcitoria.
2. Si sono costituite in giudizio l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ("l'ARERA") e la società E-Distribuzione s.p.a., che con rispettive memorie difensive hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per revocazione e, comunque, la sua inammissibilità sotto molteplici profili.
3. Alla pubblica udienza del 29 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è irricevibile per tardività.
5. Il rito abbreviato che ha trovato applicazione al giudizio di appello - come è precisato nella stessa sentenza n. 9333/2024 - in forza del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. b), e 32 c.p.a. (avendo avuto la controversia ad oggetto, oltre alla domanda risarcitoria, anche quella di annullamento della delibera ARERA n. 32/2021/E/eel), trova applicazione pure all'odierno giudizio per revocazione.
Ciò in virtù di quanto stabilito dall'art. 119, comma 7, c.p.a. in materia di rito abbreviato comune a determinate materie, in base al quale «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo» (v. anche C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, in generale sul tema dell'applicabilità, in sede di revocazione, del rito stabilito per il processo a quo).
6. Pertanto, l'ordinario termine di impugnazione per la revocazione ordinaria, stabilito in sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in difetto della notificazione della sentenza, in sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 92 c.p.a.), nel caso di specie risulta essere dimezzato, sicché la sentenza revocanda, pubblicata il 20 novembre 2024 e non notificata, andava impugnata entro il 20 febbraio 2025.
Ciò non è avvenuto, atteso che il ricorso per revocazione è stato notificato il 20 maggio 2025.
7. Peraltro il ricorso, se non fosse irricevibile, sarebbe inammissibile, poiché il denunciato errore di fatto revocatorio - che secondo la ricorrente consisterebbe nell'omessa percezione del contenuto meramente materiale del rogito notarile nella parte in cui, tra i beni ceduti, avrebbe annoverato anche le posizioni processuali nei giudizi amministrativi riassunti dalla curatela fallimentare «... con ogni conseguente diritto spettante all'esito del procedimento amministrativo» - non potrebbe dirsi meramente percettivo.
Esso, infatti, impinge, al contrario, nell'attività valutativa del giudice, il quale, con diffusa motivazione (dal § 14.1 al § 14.4), ha esposto le ragioni per cui l'idoneità del rogito a conferire alla cessionaria la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni cagionati ad Esperia dalla delibera annullata trova smentita nella lettura dell'atto di cessione e del presupposto disciplinare di gara predisposto dalla curatela fallimentare.
Ebbene, è pacifico che non costituiscono causa di revocazione l'errore di valutazione o di giudizio e, in particolare, le ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o quelle in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che semmai danno luogo a un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante revocazione (ex multis, C.d.S., Sez. II, 17 novembre 2025, n. 8966; Sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 8377; Sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7818).
8. Per queste ragioni, assorbito quant'altro, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente SRC s.r.l. alla rifusione, in favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e della società E-Distribuzione s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, nella somma complessiva di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. II, sent. n. 9333/2024.