Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 16 ottobre 2026, n. 7583
Presidente: Forlenza - Estensore: Boscarino
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe questa Sezione ha accolto il ricorso in appello r.g. [omissis]/2024 proposto dalla società [omissis] Società Agricola di [omissis] contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. [omissis], resa tra le parti. e, per l'effetto, ha accolto il ricorso di primo grado, promosso per l'annullamento del provvedimento adottato dal GSE in data 24 maggio 2019, prot. n. GSE/P20190040135, avente ad oggetto "Procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico 242869, di potenza pari a 197,8 kW, sito in Via [omissis], snc, nel Comune di [omissis] (TE). Soggetto responsabile [omissis] Società Agricola Di [omissis] Conclusione del procedimento" di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui alla l. n. 129/2010 per l'impianto n. 242869, annullando gli atti impugnati in primo grado.
2. Di seguito, il GSE, con nota del 12 febbraio 2026, ha comunicato alla società [omissis] la reviviscenza del provvedimento del 10 ottobre 2011 di riconoscimento della tariffa incentivante ex lege n. 129/2010 (0,346 euro/kWh) e ha rappresentato che avrebbe provveduto alla rideterminazione dell'incentivo e al versamento del conguaglio, avvenuto in data 31 marzo 2026, mediante accredito della somma di euro 163.462,49.
3. Con ricorso notificato in data 8 maggio 2026, la società [omissis] - dando atto dell'avvenuto pagamento del capitale - ha chiesto la condanna del GSE al pagamento di euro 86.829,57, a titolo di interessi moratori, di euro 16.688,30, a titolo di interessi legali, e della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
3.1. La ricorrente ha, in sintesi, addotto che, una volta annullato con effetto retroattivo il provvedimento impugnato, l'effetto ripristinatorio discendente dal giudicato comporta il ripristino della situazione di fatto e di diritto che si sarebbe determinata ove non fosse stato emanato il provvedimento illegittimo.
4. Costituitosi in giudizio il GSE, con memoria ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, quanto alla domanda di pagamento del capitale, già integralmente soddisfatta dal GSE in data 31 marzo 2026, anteriormente alla notifica del ricorso, e l'infondatezza dello stesso, quanto alla domanda relativa agli interessi, opponendosi quindi sia alla nomina del commissario ad acta che alla corresponsione di qualunque penalità, in quanto manifestamente iniqua, essendo l'adempimento avvenuto in termini ampiamente ragionevoli e prima della stessa instaurazione del giudizio di ottemperanza.
5. La ricorrente, con memoria depositata il 25 settembre 2026, ha controdedotto alle difese del GSE, argomentando, tra l'altro, in ordine alla irrilevanza della circostanza che la sentenza n. [omissis]/2025 non contenga una condanna pecuniaria espressa, stante che l'obbligo restitutorio, comprensivo degli accessori, discenderebbe direttamente dagli effetti conformativi e ripristinatori del giudicato, senza necessità di una specifica statuizione.
6. All'udienza camerale del giorno 6 ottobre 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio ritiene il ricorso infondato.
7.1. Occorre premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente chiedeva l'annullamento:
- del provvedimento adottato dal GSE in data 24 maggio 2019, prot. n. GSE/P20190040135, avente ad oggetto "Procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico 242869, di potenza pari a 197,8 kW, sito in Via [omissis], snc, nel Comune di [omissis] (TE). Soggetto responsabile [omissis] Società Agricola Di [omissis] Conclusione del procedimento", con cui il GSE ha comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui alla l. n. 129/2010 (c.d. "Salva Alcoa") per l'impianto n. 242869;
- della "Comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico 242869, di potenza pari a 197,8 kW, sito in Via [omissis], snc, nel Comune di [omissis] 1 (TE). Soggetto responsabile [omissis] Società Agricola Di [omissis]", prot. n. GSE/P20160017488 del 21 febbraio 2016;
- della nota prot. n. GSE/P20170088053 del 17 novembre 2017 recante in oggetto "Procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico 242869, di potenza pari a 197,8 kW, sito in Via [omissis], snc, nel Comune di [omissis] (TE). Soggetto responsabile [omissis] Società Agricola Di [omissis] Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni";
- del "Verbale di Sopralluogo" tenutosi il 29 febbraio 2016 presso il sito d'installazione in Via [omissis] n. SNC, nel Comune di [omissis];
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o collegato, ancorché non conosciuto, ivi compresa la "Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)" pubblicata dal Gestore sul proprio sito web il 12 novembre 2010.
Non veniva formulata domanda volta all'accertamento del diritto della società alle tariffe incentivanti o di condanna al pagamento degli importi maturati.
8. Per quanto si evince dall'esame della sentenza per la cui ottemperanza il ricorrente agisce, la decisione risulta dotata di carattere self-executing, avendo accolto il ricorso e conseguentemente eliminato dal mondo giuridico il provvedimento di decadenza, a suo tempo impugnato, unitamente agli atti presupposti.
Nulla, quindi, deve essere ordinato da questo giudice al GSE, attesa, per un verso, la natura caducatoria, self-executing, della pronuncia di cui è chiesta l'esecuzione, e, per altro verso, l'assenza di un pregresso accertamento sulla debenza delle somme oggi reclamate in esito ad un giudizio cognitorio.
8.1. Come nel tempo chiarito dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1256/2014), in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462; Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), e non possono essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire (C.d.S., Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459), trovando ingresso solo questioni che sono state oggetto dell'accertamento nel giudizio di cognizione (C.d.S., Sez. VI, 8 marzo 2013, n. 1412; 3 giugno 2013, n. 3023; Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2911).
Quindi, per un verso, l'azione di ottemperanza non è di regola ammissibile per l'esecuzione delle sentenze di accoglimento di interessi oppositivi, che sono auto-esecutive e si esauriscono nella immediata cancellazione del provvedimento impugnato dal mondo giuridico (C.d.S., Sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 5890).
L'effetto del decisum, pertanto, è stato quello di caducare in via retroattiva l'atto impugnato, ripristinando la situazione giuridica preesistente.
Per altro verso, l'obiettivo ultimo dei ricorrenti (che vengano corrisposti interessi legali e moratori sulle somme medio tempore liquidate dal GSE) non può essere perseguito nella presente sede di ottemperanza, atteso che la sentenza della cui esecuzione si discute si è limitata ad annullare l'atto di decadenza, senza alcun accertamento circa la debenza degli incentivi, al ricorrere di tutti i presupposti (la cui delibazione non è entrata nel giudizio a quo), sulla decorrenza dell'obbligo del pagamento (e, dunque, come di seguito precisato, anche sulla debenza e sul quantum degli interessi legali, ancorché intesi come obbligazione accessoria della principale), tutte questioni che verrebbero accertate in questa sede per la prima volta.
La sentenza di accoglimento resa a fronte dell'impugnativa della decadenza ha carattere self executing, garantendo alla parte, vittoriosa, la reintegrazione nella situazione ex ante, unico oggetto del contenzioso.
8.2. D'altra parte, come detto, la sentenza per la cui ottemperanza si agisce non fa alcun cenno ad una eventuale domanda di accertamento riferita agli incentivi da erogare né vi è alcuna statuizione sul punto.
In vicenda quale quella in esame, gli interessi sostanziali, riconducibili alla concreta percezione degli incentivi pretesi, non hanno ingresso in sede di giudizio di ottemperanza, posto che l'interesse della ricorrente deve essere perseguito nelle appropriate sedi e forme (né è necessario qui precisare se avanti l'A.G.O. ovvero mediante ricorso avverso il silenzio; essendo tale questione del tutto estranea al giudizio definito con la sentenza in epigrafe, con la quale non è stato attribuito il bene della vita oggi richiesto).
Posto che il giudizio di ottemperanza costituisce un istituto finalizzato a garantire l'effettività della tutela e quindi la capacità del processo di garantire alla parte vittoriosa il bene della vita del quale, però, deve essere stata accertata la spettanza, nel caso di specie viene a mancare il presupposto per l'attivazione della giurisdizione di merito del giudice amministrativo, funzionale ad adeguare la situazione di fatto alla situazione di diritto scolpita nel giudicato o, comunque, nella sentenza esecutiva.
8.3. Ancora di recente questo Consiglio ha ribadito che nel caso di sentenza caducatoria autoesecutiva - volta a soddisfare un interesse oppositivo - il vincolo che deriva dal giudicato riguarda l'atto annullato - cioè l'oggetto dell'accertamento -, sicché l'Amministrazione non potrà riadottare un atto dello stesso tenore, in mancanza di sopravvenienze (C.d.S., Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1235).
Vero è che gli interessi hanno natura accessoria rispetto all'obbligazione principale; ma il problema è che nessun accertamento sull'obbligazione principale si è svolto nel giudizio a quo, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in base alla regula juris di cui all'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile anche al processo amministrativo,
9. Tanto basta per ritenere infondate le domande (anche, ovviamente, quella volta al conseguimento dell'astreinte, inconfigurabile in mancanza di inottemperanza), assorbita ogni altra questione.
10. La particolarità e la novità della questione giuridica sottesa alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9500.