Corte costituzionale
Sentenza 3 novembre 2026, n. 181
Presidente: Amoroso - Redattore: Luciani
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. M., con ordinanza del 21 ottobre 2025, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di G. M. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito all'udienza pubblica del 10 giugno 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;
uditi l'avvocato Anna Maria Santoro per G. M. e l'avvocato dello Stato Antonio Trimboli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 21 ottobre 2025 (iscritta al reg. ord. n. 244 del 2025) la Corte di cassazione, prima sezione penale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di G. M., maresciallo di seconda classe condannato alla pena di otto mesi di reclusione militare per i delitti di diffamazione ai danni del 16° Stormo dell'Aeronautica militare di Martina Franca, dei Carabinieri della Stazione di Martina Franca e del Ministro pro tempore della difesa, ha sollevato, su richiesta dell'imputato, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la diffamazione militare sia punita, in alternativa alla pena detentiva, con la pena pecuniaria.
La citata norma è denunciata per dedotta contrarietà agli artt. 21, 52 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1.1.- Quanto ai fatti di causa, il giudice a quo riferisce che G. M. è chiamato a rispondere del reato di diffamazione militare per avere affermato, in un comunicato trasmesso su due profili Facebook a lui riconducibili e sul sito internet Infodifesa.it, che il decesso di un militare dell'Aeronautica era riconducibile a un ennesimo suicidio, a una «strage silenziosa» dovuta - in estrema sintesi - al clima all'interno del corpo militare dell'Aeronautica e che le modalità delle indagini svolte dai Carabinieri erano finite in un «vicolo cieco». Precisa, poi, che successivamente si apprendeva che il decesso del militare non era dovuto a suicidio, bensì a morte accidentale.
1.2.- In punto di rilevanza delle questioni, la Corte rimettente premette ch'essa si risolve anche nel semplice effetto determinato dalla norma indubbiata sul «percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale». Aggiunge, poi, che nei giudizi penali il giudice è costretto a «formulare eventuali questioni di legittimità costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell'imputato». Nella specie, la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi anzitutto sui primi due motivi di ricorso, che non fanno «emerg[ere] evidente l'assenza di responsabilità dell'imputato».
Infine, rileva che il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare si presta a plurime considerazioni critiche e conclude nel senso che «[a]lla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte rilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per la diffamazione militare».
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ravvisa il contrasto della norma incriminatrice con gli artt. 21, 52 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU), escludendo - in ragione dell'inequivoco tenore letterale della norma - la possibilità di una soluzione interpretativa conforme a Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che la libertà di espressione è tutelata sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 CEDU, sostiene che, alla luce del consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la norma censurata risulterebbe contraria all'art. 10 CEDU, poiché sarebbe eccessiva e sproporzionata la previsione (anche solo in astratto) della pena detentiva per i reati di diffamazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come, per esempio, nel caso dei discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
In tal senso il rimettente richiama l'ordinanza n. 132 del 2020 e la sentenza n. 150 del 2021 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), affermando che l'irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente dalla possibilità di una sua sospensione condizionale o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri».
Tali princìpi, affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, dovrebbero essere riconosciuti anche con riferimento alla fattispecie della diffamazione militare, per la «centralità della manifestazione del pensiero come momento determinante del processo democratico di controllo della legittimità dell'esercizio del potere».
Secondo il rimettente, peraltro, non osterebbe all'accoglimento delle questioni la sentenza n. 215 del 2017 di questa Corte, che ha ritenuto non irragionevole la mancata ricomprensione dell'ingiuria militare (art. 226 cod. pen. mil. pace) nell'ambito della decriminalizzazione disposta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), con riferimento, fra l'altro, all'ingiuria "comune", in considerazione dell'«obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse». La questione sottoposta a scrutinio, infatti, non riguarda la rilevanza penale del fatto diffamatorio, ma la proporzionalità, rispetto ai valori in gioco, dell'esclusiva pena detentiva.
Del resto, come pure ricordato dalla sentenza n. 127 del 2025 di questa Corte, il legislatore ha dato compiuta regolamentazione all'attività sindacale nell'ordinamento militare con previsioni che assumono un significato sistematico nel sindacato sul bilanciamento, che viene sollecitato in relazione ai diritti garantiti dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU.
Il dubbio di legittimità costituzionale «non riposa su una generalizzata parificazione della fattispecie comune della diffamazione e di quella militare», essendo ben chiaro, come ricordato dalla sentenza n. 273 del 2009 di questa Corte, che la lesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte militari giustifica «l'esclusione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo».
Pur nella maggiore complessità offensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l'ordinamento militare, viene sempre in gioco un'esigenza di bilanciamento con il valore della libera manifestazione del pensiero, riconosciuta anche nell'ambito dell'ordinamento militare, come del resto affermato anche dalla giurisprudenza europea, secondo la quale la libertà di espressione «non si ferma davanti al cancello delle caserme» (vengono citate Corte EDU, grande camera, sentenze 25 novembre 1997, Grigoriades contro Grecia e terza sezione, 8 novembre 2022, Ayuso Torres contro Spagna).
Tali affermazioni si considerano inserite nel processo di assorbimento dell'ordinamento militare in quello statale, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 52, terzo comma, Cost., a tenor del quale l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
La centralità dello spirito democratico si manifesterebbe in una «dimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione pubblica può fornire proprio al processo democratico di costante inquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica».
Tanto premesso, il rimettente rileva che, sebbene, in linea generale, l'ordinamento penale militare di pace non conosca le pene pecuniarie (art. 22 cod. pen. mil. pace), «esso non è più ritenuto incompatibile con queste ultime (come già rilevato da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, che richiama alcune puntualizzazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1987)». Ciò sia perché, in relazione a talune fattispecie, la pena pecuniaria è espressamente prevista in forza del richiamo alle leggi speciali (art. 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante «Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo»), sia perché, «a partire da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, non si dubita dell'operatività della disciplina delle pene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria, alle condanne per reati militari». È in tale logica, del resto, che è stato introdotto l'art. 75-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» (inserito dall'art. 71, comma 1, lettera aa, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), a tenor del quale le disposizioni del Capo III della stessa legge si applicano ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.
Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale potrebbe rendere più ampio lo spettro applicativo dell'art. 410 cod. pen. mil. pace, a tenor del quale le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, a meno che la legge penale militare non disponga altrimenti.
Qualora questa Corte ritenesse di accogliere le questioni - aggiunge il rimettente - potrebbe tener conto, come paradigma normativo interno idoneo a operare la reductio ad legitimitatem, proprio della fattispecie comune della diffamazione (art. 595 del codice penale), adottando una soluzione per "linee interne", che non altererebbe le specifiche pene detentive previste dal codice penale militare, ma consentirebbe al giudice di disporre «di uno strumento costituito dalla pena pecuniaria della multa» in grado di sanzionare i casi nei quali la condotta illecita non raggiunga la soglia di gravità che giustifica la pena detentiva.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
2.1.- Le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, perché ipotetiche e virtuali.
In particolare, il rimettente, in quanto giudice di legittimità, non sarebbe deputato a intervenire sul trattamento sanzionatorio (salvo l'annullamento senza rinvio) e non avrebbe preso in considerazione la disciplina delle pene sostitutive, inclusa quella pecuniaria, che è stata ammessa dalla sentenza n. 284 del 1995 di questa Corte e di recente disciplinata dall'art. 75-bis della legge n. 689 del 1981.
2.2.- Le questioni sarebbero comunque non fondate, in quanto il diverso trattamento sanzionatorio della diffamazione militare e di quella comune sarebbe calibrato sui differenti beni giuridici tutelati dalle due fattispecie e sulle esigenze di coesione delle Forze armate.
2.3.- Con memoria pervenuta il 20 maggio 2026 la difesa del Presidente del Consiglio ha prospettato ulteriori profili di inammissibilità delle questioni.
Anzitutto, la soluzione costituzionalmente adeguata proposta dal rimettente (di mutuare la pena pecuniaria alternativa dalla fattispecie della diffamazione comune) «sconterebbe, in primo luogo, la difficoltà della non perfetta simmetria fra le ipotesi di reato disciplinate dalle rispettive disposizioni incriminatrici», considerando anche la diversa gravità dei limiti edittali previsti per le fattispecie base e per le fattispecie aggravate. La trasposizione dei livelli di pena pecuniaria previsti per la diffamazione comune nella norma militare imporrebbe di scegliere «se fissare un'unica misura valevole per tutte le ipotesi aggravate ivi considerate oppure se scindere l'unitarietà della loro disciplina ai soli fini della risposta pecuniaria così come accade per la diffamazione comune»: soluzioni, entrambe, che presuppongono opzioni di politica criminale implicanti almeno in parte scelte di valore spettanti al solo legislatore.
Inoltre, «l'inserzione della pena pecuniaria nella fattispecie militare pone anche dubbi di tenuta sotto il profilo della ragionevolezza sistematica, considerando il fatto che la sostanziale mitigazione del trattamento sanzionatorio della maggior parte delle sotto-fattispecie di diffamazione militare, renderebbe di fatto meno gravi tali ipotesi rispetto a quelle dell'ingiuria militare tutt'ora punite dall'art. 226 c.p.m.p. con la sola pena detentiva».
3.- Si è costituito in giudizio G. M., imputato nel giudizio a quo, il quale ha richiamato le sentenze n. 273 del 2009 e n. 150 del 2021 di questa Corte e ha evidenziato che pende innanzi alla Corte EDU (procedimento M. contro Italia, richiesta n. 6424/24) un ricorso proposto dal medesimo G. M., condannato per fatti analoghi con sentenza 12 luglio-15 dicembre 2023, n. 50155, emessa dalla Corte di cassazione, settima sezione penale, concludendo per l'accoglimento delle questioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 244 del 2025) la Corte di cassazione, prima sezione penale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di G. M., maresciallo di seconda classe condannato alla pena di otto mesi di reclusione militare per i delitti di diffamazione ai danni del 16° Stormo dell'Aeronautica militare di Martina Franca, dei Carabinieri della Stazione di Martina Franca e del Ministro pro tempore della difesa, ha sollevato, su richiesta dell'imputato, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che, in alternativa alla pena detentiva, la diffamazione militare sia punita con la pena pecuniaria.
4.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente premette ch'essa si risolve anche nella semplice influenza sul «percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale». Aggiunge, poi, che nei giudizi penali il giudice è costretto a «formulare eventuali questioni di legittimità costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell'imputato». Nella specie, la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi anzitutto sui primi due motivi di ricorso, che - riferisce - non fanno «emerg[ere] evidente l'assenza di responsabilità dell'imputato».
Infine, rileva che il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare si presta a plurime considerazioni critiche e conclude nel senso che «[a]lla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte rilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per la diffamazione militare».
4.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa un contrasto della norma censurata con gli artt. 21, 52 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU), anche escludendo - in ragione del suo inequivoco tenore letterale - la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che la libertà di manifestazione del pensiero è tutelata sia dall'art. 21 Cost. sia dall'art. 10 CEDU, sostiene che, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, la norma censurata risulterebbe contraria al menzionato parametro convenzionale, poiché sarebbe eccessivo e sproporzionato prevedere (anche solo in astratto) la pena detentiva per i reati di diffamazione, anziché limitarla alle circostanze eccezionali in cui si sia verificata una grave lesione di altri diritti fondamentali, come per esempio accade nel caso dei discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
5.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate, argomentando - prima nell'atto di intervento, poi in memoria - nei termini descritti in narrativa.
6.- Le eccezioni di inammissibilità proposte della difesa del Presidente del Consiglio devono essere respinte.
Con la prima delle eccezioni formulate nell'atto di intervento si sostiene che il giudice a quo, in quanto di mera legittimità, non sarebbe deputato a intervenire sul trattamento sanzionatorio. Nella fattispecie, tuttavia, il giudizio principale pendente innanzi la Corte di cassazione, dal quale scaturisce il presente giudizio incidentale, è stato introdotto da un ricorso recante un motivo concernente la sproporzione della pena detentiva per i fatti di diffamazione non connotati da caratteri di eccezionale gravità, alla stregua dei criteri forniti da questa Corte con la sentenza n. 150 del 2021. Le questioni risultano dunque rilevanti, dovendo la rimettente decidere sul profilo della denunciata sproporzione della pena detentiva sulla base della giurisprudenza convenzionale e costituzionale. Ci troviamo, pertanto, in una situazione ben diversa da quella scrutinata (e decisa nel senso dell'inammissibilità) dalla sentenza di questa Corte n. 127 del 2025.
Viene, poi, prospettata la mancata considerazione della disciplina delle pene sostitutive, ma detta eccezione non considera che al giudice di legittimità non è stato devoluto un motivo concernente questo profilo, né sussiste la sua competenza all'applicazione diretta di tali pene. In ogni caso, appare assorbente la considerazione che le questioni oggetto di scrutinio riguardano l'astratta comminatoria della pena detentiva per il reato di diffamazione militare e che esse sono analoghe a quelle decise da questa Corte con la sentenza n. 150 del 2021.
L'eccezione di inammissibilità formulata con la memoria merita di essere trattata unitamente al merito, concernendo il profilo della soluzione costituzionalmente adeguata alla rimozione del lamentato vizio di legittimità costituzionale.
7.- Quanto al merito, ai fini di una maggior chiarezza espositiva appare opportuno richiamare brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
7.1.- L'art. 227 cod. pen. mil. pace punisce la diffamazione militare con la pena della reclusione militare fino a sei mesi (comma primo). Se l'offesa «consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico», la reclusione militare è da sei mesi a tre anni (secondo comma). Se, infine, «l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate» (terzo comma).
Tali previsioni sono collocate nel Capo III («Reati contro la persona») del Titolo IV («Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio») del Libro II del codice penale militare di pace.
Nella sistematica del codice tale categoria residuale si affianca a quelle dei «Reati contro la fedeltà e la difesa militare» (Titolo I), dei «Reati contro il servizio militare» (Titolo II), dei «Reati contro la disciplina militare» (Titolo III).
È opportuno evidenziare che, a differenza di quanto accadeva nel progetto preliminare, ispiratosi al principio che il codice penale militare doveva contenere soltanto i reati tipicamente militari, in quello definitivo sono state previste alcune figure delittuose che, «trovando riscontro nella legge penale comune, sarebbero state punibili, in mancanza di una norma speciale nel codice penale militare, con le pene stabilite dal codice penale, che non appaiono però adeguate alla entità effettiva del fatto, avuto riguardo al suo movente e alle condizioni di persona e di ambiente» («Relazione al Re del capo del Governo, per l'approvazione del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra», pag. 27).
Tali figure erano qualificate reati militari «per le particolari circostanze in cui sono commessi e soprattutto per la qualità [militare] del colpevole e del soggetto passivo».
In tal modo si evitava di applicare le pene pecuniarie, estendendo il principio che le pene pecuniarie contraddicono «all'indole del reato militare e a quella parità di trattamento che, nell'interesse della disciplina, sembra necessario in ogni caso scrupolosamente mantenere» (ancora così la Relazione citata, pag. 27).
Nell'ambito dei reati contro la persona è stato dunque inserito il reato di diffamazione, che si differenzia dal reato comune di cui all'art. 595 cod. pen. essenzialmente per due profili: i) la qualità di militare sia del soggetto attivo sia del soggetto passivo; ii) il trattamento sanzionatorio (per tutti i reati previsti dal codice penale militare viene comminata esclusivamente la pena detentiva, mentre per i corrispondenti reati comuni è comminata, in via esclusiva o - come nel caso della diffamazione - alternativa, la pena pecuniaria).
Tuttavia, i limiti edittali della pena detentiva per i reati militari sono quasi sempre inferiori a quelli dei corrispondenti reati comuni (la diffamazione militare semplice è punita con la reclusione militare fino a sei mesi, la diffamazione comune semplice lo è con la reclusione fino a un anno o con la multa). La ratio di tale trattamento sanzionatorio più mite è stata «giustificata dalle particolari condizioni in cui si svolge la convivenza militare, per cui taluni episodi possono considerarsi una manifestazione di esuberanza giovanile, anziché di pravi sentimenti» (Relazione, pag. 28). Si trattava di una scelta avente una chiara connotazione ideologica, che peraltro, in dottrina, ha attirato perplessità per l'insufficiente tutela assicurata nelle Forze armate all'incolumità individuale, all'onore e alla libertà morale della persona, specie a fronte di fenomeni come quello del cosidetto "nonnismo".
7.2.- La giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulla diffamazione militare ha affermato che il delitto previsto dall'art. 227 cod. pen. mil. pace «che presenta identità strutturale, quanto al modello oggettivo di condotta, rispetto alla corrispondente fattispecie dell'art. 595 c.p., si distingue per il duplice requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 27 ottobre-17 novembre 2010, n. 40556), evidenziando che «[...] i reati militari, di competenza dei relativi tribunali, sono non solo quelli esclusivamente militari, ma anche quelli che, pur essendo previsti con identica struttura dalla legge penale comune, sono puniti con specifica disposizione dalla legge penale militare» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 5 maggio-30 maggio 2008, n. 21863, in tema di reato di diffamazione commesso da militare nei confronti di altro militare che, nonostante gli elementi di comunanza con l'analogo reato previsto dalla legge penale comune, risulta lesivo dell'onore del militare e dell'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze armate).
7.3.- Questa Corte si è pronunciata sulla disciplina della diffamazione militare con riferimento al regime di procedibilità e alla mancata previsione della cosiddetta exceptio veritatis.
Con l'ordinanza n. 410 del 2000 è stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale concernente l'esclusione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall'art. 260 cod. pen. mil. pace, affermandosi che «nei reati militari [è] sempre insita "un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela": presupposto sulla base del quale "si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta" una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale» (in detta ordinanza si citano a tal proposito le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975 nonché l'ordinanza n. 229 del 1988).
In particolare, nella stessa pronuncia si è evidenziato che «non può venire in considerazione la prospettata violazione del principio di uguaglianza, giacché la diversità di trattamento sulla quale il giudice a quo punta l'indice trova giustificazione nella peculiarità della situazione propria del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non può non sottostare - rispetto a quella della generalità degli altri cittadini (cfr. ordinanze nn. 224 del 1997, 396 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997)».
Con la sentenza n. 273 del 2009, poi, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, dell'art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede(va) l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare della cosiddetta exceptio veritatis di cui all'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.
In tale pronuncia, dopo aver ribadito che «la diversità di disciplina tra ordinamento penale comune e militare può rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991) e che i reati militari sono connotati, quale loro peculiare ed intrinseca caratteristica, da "un'offesa alla disciplina e al servizio" cui corrisponde l'interesse generale di garantire l'efficienza e la coesione delle forze armate», questa Corte ha affermato: «Nell'esaminare la presente questione deve rilevarsi che, salvo per l'aspetto, sopra evidenziato, dell'immanenza in tutti i reati militari della tutela "di un interesse eminentemente pubblico" quale quello della disciplina e del servizio, le due fattispecie poste a raffronto, diffamazione militare (art. 227 cod. pen. mil. pace) e diffamazione "comune" (art. 595 cod. pen.), presentano una piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato. La diffamazione militare si pone in rapporto di specialità con il corrispondente delitto previsto dal codice penale, distinguendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l'offesa della altrui reputazione nella comunicazione con più persone [...]. Se, dunque, l'unica ratio giustificativa della diversa disciplina tra le due ipotesi delittuose in tema di condizione di procedibilità è l'interesse di tipo pubblicistico della tutela della disciplina e del servizio, mancano ulteriori apprezzabili ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità della cosiddetta exceptio veritatis. Il presupposto, infatti, per l'applicabilità della prova liberatoria di cui all'art. 596, terzo comma, numero 1), cod. pen. è che la persona offesa sia un pubblico ufficiale e che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni. È evidente che viene in rilievo un interesse pubblico all'accertamento del fatto che non può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche a quanto previsto dall'art. 227 cod. pen. mil. pace. Nel caso in esame, pertanto, all'estensione dell'applicabilità della prova liberatoria prevista dall'art. 596, terzo comma, numero 1), cod. pen. alla diffamazione militare non ostano le ragioni che, in occasione dell'ordinanza n. 410 del 2000 hanno precluso l'accoglimento della questione allora sollevata. Del resto, proprio con riferimento a quanto affermato in tale decisione, la tutela delle specifiche esigenze dell'ordinamento militare è sufficientemente assicurata dal diverso sistema di attivazione dell'azione penale».
7.4.- Poiché le questioni oggetto del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale riguardano la proporzionalità del trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione (militare), occorre ripercorrere, sia pure in sintesi, l'itinerario della giurisprudenza convenzionale, costituzionale e di legittimità in tema di diffamazione comune e pena detentiva, con riguardo al profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'astratta previsione della pena detentiva per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa punite ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948.
È anzitutto significativo il contributo della giurisprudenza della Corte EDU, che, nel sottolineare il ruolo fondamentale della stampa quale "cane da guardia" della democrazia (Corte EDU, seconda sezione, sentenza 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; terza sezione, sentenza 1° giugno 2010, Gutiérrez Suàrez contro Spagna; seconda sezione, sentenza 17 luglio 2008, Riolo contro Italia; grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania; grande camera, sentenza 20 maggio 1999, Bladet Tromsø e Stensaas contro Norvegia), ha riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica (Corte EDU, terza sezione, sentenza 17 giugno 2008, Meltex Ltd e Mesrop Movesseyan contro Armenia).
Come è noto, la Corte di Strasburgo accerta se l'"ingerenza" statale sia prevista dalla legge, persegua uno degli scopi legittimi indicati dal citato art. 10, paragrafo 2, CEDU, e realizzi una misura "necessaria" da adottarsi "in una società democratica".
Sul presupposto che le limitazioni alla libertà di espressione sono di "stretta interpretazione" (Corte EDU, grande camera, sentenza 6 maggio 2003, Perna contro Italia; plenaria, sentenza 26 aprile 1979, The Sunday Times contro Regno Unito), essendo essa strettamente connessa al godimento e all'esercizio di altri diritti convenzionali, è di regola necessario un bilanciamento con altri beni protetti, che, con riferimento al reato di diffamazione, coinvolge prevalentemente la protezione della reputazione e della vita privata di cui all'art. 8 CEDU (Corte EDU, prima sezione, sentenza 15 novembre 2007, Pfeifer contro Austria, paragrafo 35; seconda sezione, sentenza 30 marzo 2004, Radio France e altri contro Francia, paragrafo 31).
È, dunque, consolidata la propensione della Corte EDU a interpretare l'ambito di applicazione dell'art. 10 della Convenzione in chiave liberale e di protezione della libera espressione e della stampa, essendo la garanzia convenzionale rivolta alla protezione non solo della "sostanza" delle idee e delle informazioni, ma anche dello "stile" con il quale esse vengono presentate, che può tollerare il «ricorso ad una certa dose di esagerazione, o persino di provocazione» (così la citata sentenza Perna contro Italia, che ha escluso la violazione dell'art. 10 CEDU in relazione a una fattispecie in cui era stata applicata la sola pena della multa).
In tale contesto, la Corte di Strasburgo, a partire dal paradigmatico caso Cumpănă e Mazăre contro Romania del 2004, ha affermato che l'irrogazione di una pena detentiva - ancorché sospesa - per un reato connesso all'impiego dei mezzi di comunicazione può essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati gravemente lesi altri diritti convenzionali, come per esempio accade nell'ipotesi dei discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Corte EDU, sentenza Cumpănă e Mazăre, paragrafo 115; seconda sezione, sentenza 16 novembre 2004, Norwood contro Regno Unito, in tema di discorso islamofobo; prima sezione, sentenza 20 febbraio 2007, Pavel Ivanov contro Russia, in tema di discorso antisemita). Al di fuori di tali ipotesi, infatti, la stessa previsione di una pena detentiva ha un effetto dissuasivo ("chilling effect") nei confronti del giornalista che esercita la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU.
7.5.- Quanto alla giurisprudenza di legittimità, va segnalata la pronuncia con cui la Corte di cassazione, in relazione a una fattispecie che ha sollecitato ampi dibattiti pubblici, ha affermato la legittimità "convenzionale", in relazione all'art. 10 CEDU, dell'irrogazione della pena detentiva nell'ipotesi di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso mediante pubblicazione di una notizia falsa, configurandosi in tal caso una delle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 26 settembre-23 ottobre 2012, n. 41249).
Subito dopo, la Corte EDU ha ribadito l'incompatibilità tra l'art. 10 CEDU e l'applicazione della pena detentiva, ancorché sospesa, al giornalista ritenuto responsabile di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod. pen., ritenendo che il caso non fosse «caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustificasse il ricorso ad una sanzione così severa» (causa Belpietro).
In tale solco interpretativo si inserisce la sentenza con cui la Corte di cassazione ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'irrogazione della pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali, annullando con rinvio la decisione con la quale era stata irrogata la sanzione detentiva in considerazione sia della grave portata diffamatoria del fatto, commesso mediante la pubblicazione di una notizia falsa su un articolo di giornale, sia della personalità degli offesi (militari di carriera accusati di aver commesso un furto in danno di un collega: Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 11 dicembre 2013-13 marzo 2014, n. 12203).
A diverse conclusioni specifiche (ma sempre nella logica generale della necessaria ricorrenza di ipotesi o circostanze eccezionali) è pervenuta quella giurisprudenza che ha ribadito la legittimità, in relazione all'art. 10 CEDU, dell'irrogazione della pena detentiva in ipotesi di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso mediante pubblicazione di una notizia non rispondente al vero nella piena consapevolezza da parte del giornalista di tale falsità, configurandosi in tal caso - appunto - una delle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 23 novembre 2016-10 febbraio 2017, n. 6333; quinta sezione penale, sentenza 26 gennaio-28 settembre 2015, n. 39195 che richiama varî precedenti della Corte EDU). In tal senso, si è evidenziato che simile condotta rimane del tutto estranea all'ambito di applicazione dell'art. 10 CEDU, indipendentemente dalle potenzialità diffusive dell'offesa arrecata alla reputazione del soggetto passivo, in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU ribadisce come la ricerca della verità storica sia parte integrante della libertà di espressione, e «nulla [abbia] a che vedere con la gratuita volontà - svincolata dal diritto di informazione del pubblico su fatti reali - di criminalizzare una persona» (Cass., n. 39195 del 2015).
7.6.- È poi nuovamente intervenuta la Corte di Strasburgo, con una decisione in cui si è ribadito che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso all'uso di mezzi di comunicazione può essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati gravemente lesi altri diritti convenzionali, come per esempio accade nell'ipotesi dei discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Corte EDU, prima sezione, sentenza 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia).
Ebbene: anche in seguito a tale ennesima pronuncia della Corte EDU sono state sollevate, con due distinte ordinanze (iscritte ai numeri 140 e 149 reg. ord. del 2019), questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, come interpretato della medesima Corte.
7.7.- Veniamo dunque alla giurisprudenza costituzionale. Con l'ordinanza n. 132 del 2020 questa Corte, adottando il medesimo schema decisorio già seguìto, ad altro proposito, dall'ordinanza n. 207 del 2018 e tenendo conto della pendenza in Parlamento di diversi progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, ha rinviato di circa un anno la trattazione in pubblica udienza delle questioni di legittimità costituzionale dianzi indicate. Ha quindi demandato al legislatore «la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica» e, dall'altro, «di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale», disegnando «un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco», che contempli non solo il ricorso a sanzioni penali non detentive e a rimedi civilistici e riparatori, ma anche a «efficaci misure di carattere disciplinare», riservando la pena detentiva soltanto alle condotte che «assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio».
Nel richiamare l'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, questa Corte ha sottolineato che il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione «non può [...] essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni». È, dunque, «necessaria e urgente una complessiva rimeditazione» del bilanciamento, divenuto ormai inadeguato anche alla luce - appunto - della copiosa giurisprudenza della Corte EDU, occorrendo una rimodulazione in grado di «coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica [...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi», esposte a rischi maggiori rispetto al passato, considerando gli «effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet».
È proprio richiamando tale decisione di questa Corte che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la spettanza al giudice di merito del potere di accertare il ricorrere dell'eccezionale gravità delle condotte diffamatorie attributive di un fatto determinato, implicanti una istigazione alla violenza ovvero la trasmissione di messaggi d'odio; eccezionale gravità che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sola giustifica l'applicazione della pena detentiva (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 9 luglio-22 settembre 2020, n. 26509). Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'effetto dissuasivo della pena detentiva anche nei confronti di soggetti non esercenti la professione giornalistica, la Corte di cassazione ha poi affermato che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso all'uso dei mezzi di comunicazione (nella specie: di internet), anche se non commesso nell'ambito dell'attività giornalistica, può essere compatibile soltanto in circostanze eccezionali con le garanzie della libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 17 febbraio-14 aprile 2021, n. 13993).
Con sentenza n. 150 del 2021, questa Corte - perdurando l'inerzia del legislatore -è nuovamente intervenuta, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in quanto prevede(va) una pena detentiva per la diffamazione commessa col mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.
Al riguardo, si è rilevato che, in relazione alla circostanza aggravante contemplata dalla disposizione censurata, le due pene - detentiva e pecuniaria - sono previste in via cumulativa: «[p]roprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano - o non possano essere considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU» (sentenza n. 150 del 2021, punto 4.2. del Considerato in diritto, che ha consequenzialmente esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale anche all'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», concernente le diffamazioni commesse col mezzo radiotelevisivo e con attribuzione di un fatto determinato).
L'irrogazione della sanzione detentiva è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri». Esigenza, questa, sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza, espressamente condivisa nella sentenza da ultimo ricordata.
Per quanto la sanzione detentiva non possa sempre ritenersi costituzionalmente illegittima nei casi più gravi di diffamazione, la sua necessaria irrogazione, prevista dalla disposizione allora censurata in tutte le ipotesi ivi contemplate - che abbracciavano, in pratica, la quasi totalità delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non -, conduceva a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, in particolare con quella sua specifica declinazione che è costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» dalla sentenza n. 84 del 1969.
Nella ricordata pronuncia n. 150 del 2021, questa Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, in relazione alla quale è prevista la pena alternativa della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore a 516 euro: «[l]a previsione in via, questa volta, soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU».
Richiamando quanto già affermato nell'ordinanza n. 132 del 2020, si è evidenziato che «se è vero che la libertà di espressione - in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti - costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. - la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via -, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare. Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica. Si deve infatti ritenere che l'inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità» (sentenza n. 150 del 2021, punto 6.2. del Considerato in diritto).
È proprio facendo leva sul profilo dell'individuazione delle ipotesi di «eccezionale gravità» che questa Corte ha proposto un'interpretazione "estensiva" (non limitata - cioè - ai discorsi d'odio o di istigazione alla violenza), inedita per la giurisprudenza convenzionale, ma senz'altro maggiormente aderente ai canoni interpretativi domestici sviluppati anche sulla base dell'identificazione dei parametri della gravità dei reati da parte dell'art. 133 cod. pen.
È stato rammentato, infatti, che la Corte EDU ritiene integrate simili ipotesi eccezionali, in particolare, con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio. Nondimeno, «casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi. Chi ponga in essere simili condotte - eserciti o meno la professione giornalistica - certo non svolge la funzione di "cane da guardia" della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità "scomode"; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali» (sentenza n. 150 del 2021, ancora punto 6.2.).
Se circoscritte a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta irrogazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita compressione della libertà di manifestazione del pensiero o di intimidazione della professione giornalistica, compromettendo la sua essenziale funzione per una società democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall'ethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere deve invece essere esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi che attingono la sfera pubblica la propria opinione, restando aperta soltanto la possibilità di pene diverse dalla reclusione nonché di rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica.
In conclusione sul punto, va infine rilevato che l'indirizzo maturatosi con la pronuncia di questa Corte ora ricordata ha trovato traduzione nella successiva giurisprudenza di legittimità (in particolare, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 25 giugno-21 luglio 2021, n. 28340).
8.- Tanto precisato quanto al contesto normativo e giurisprudenziale, possono ora essere affrontate le prospettate questioni di legittimità costituzionale.
Esse sono fondate.
8.1.- La valutazione decisiva che questa Corte è chiamata a compiere concerne la natura effettivamente "necessaria" o meno della pena detentiva per il reato di diffamazione "militare".
Come si è visto, questo tema ha avuto un ampio svolgimento nella giurisprudenza della Corte EDU, occupatasi anzitutto dell'effetto dissuasivo che la pena detentiva può determinare sulla libertà di espressione dei giornalisti e in generale di chi fa uso dei mezzi di comunicazione.
L'effetto dissuasivo, nondimeno, è stato apprezzato in sede convenzionale anche in riferimento all'esercizio del diritto di critica dell'avvocato nei confronti dell'operato di un magistrato (Corte EDU, grande camera, sentenza 23 aprile 2015, Morice contro Francia), affermando che, se da un lato l'esercizio legittimo del diritto di critica non può estendersi fino a minare l'immagine di imparzialità del sistema giudiziario e dunque la fiducia che vi ripongono i consociati, dall'altro lato proprio il fatto che la magistratura sia un'istituzione fondamentale dello Stato fa sì che il diritto di critica nei suoi confronti corrisponda a un interesse pubblico, pur valendo limiti più rigorosi di quelli ordinari e a condizione che la critica non si traduca in "attacchi gravemente lesivi e infondati" («gravely damaging attacks that are essentially unfounded»: ivi, paragrafo 131).
Analogamente, la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell'art. 10 CEDU in relazione alla condanna, rispettivamente per diffamazione e per oltraggio, subìta da due avvocati per dichiarazioni offensive negli scritti difensivi (Corte EDU, terza sezione, sentenza 8 ottobre 2019, L. P. e Carvalho contro Portogallo), affermando che le sanzioni inflitte, benché di modesto ammontare, possono determinare un effetto dissuasivo della libertà della professione forense.
La Corte di Strasburgo ha inoltre (e più specificamente, per quanto qui interessa) affermato che la libertà di espressione riconosciuta dall'art. 10 CEDU «non si ferma davanti al cancello delle caserme» (Corte EDU, sentenza resa nel caso Grigoriades contro Grecia, paragrafo 45: «Article 10 does not stop at the gates of army barracks») e si applica al personale militare, impregiudicata la possibilità di imporre limiti a tutela della sicurezza nazionale e per la difesa dell'ordine pubblico (Corte EDU, sentenza resa nel caso Ayuso Torres contro Spagna, paragrafo 47: «the State can impose restrictions on the right to freedom of expression accorded to military personnel pursuing legitimate aims such as national security and the defence of public order»).
A sua volta, l'ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte ha evidenziato la necessità di una riconsiderazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione che tenga conto anche «della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni», e degli «effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet». In tal modo, l'opportunità di una rimeditazione della necessità della pena detentiva non è stata circoscritta ai soli casi di esercizio dell'attività giornalistica, poiché i social network sono ovviamente utilizzabili anche da qualunque persona.
Nel senso sopra descritto si è pronunciata, come già illustrato (supra, punti 7.5. e 7.6.), anche la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sentenza n. 13993 del 2021; in senso analogo, di recente, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 21 maggio-27 agosto 2025, n. 29840).
8.2.- Ora, a fronte della ormai consolidata affermazione che la previsione di una pena detentiva determina un effetto dissuasivo, che compromette il pieno dispiegamento della libera manifestazione del pensiero, la sua inevitabilità, che consegue all'applicazione della norma censurata, non trova giustificazione nei tratti caratteristici della diffamazione militare. Nell'atto di promovimento, invero, non viene evocato quale parametro l'art. 3 Cost. e - dunque - non si lamenta una disparità di trattamento fra la diffamazione "militare" e la diffamazione "comune". Il tema delle caratteristiche rispettive di tali due fattispecie e del loro raffronto, nondimeno, resta comunque decisivo, poiché la necessità della pena (solo) detentiva ben potrebbe emergere dal raffronto delle fattispecie medesime e dall'eventuale accertamento di caratteristiche peculiari di quella "militare", tali da esigere un trattamento sanzionatorio particolarmente più afflittivo. Questo raffronto, tuttavia, non conforta una simile conclusione.
La diffamazione militare appare invero sostanzialmente sovrapponibile a quella comune, tanto che in dottrina si è parlato di una fattispecie criminosa "replicante". Infatti entrambe le fattispecie sono calibrate sulla medesima tipicità oggettiva, contemplando la stessa descrizione della condotta - l'offesa alla reputazione - e, al di là della collocazione sistematica nei due codici penali (comune e militare), sono poste a salvaguardia del medesimo bene giuridico (l'onore, del quale la reputazione rappresenta la proiezione sociale).
Il diverso trattamento della diffamazione comune e di quella militare deve comunque essere apprezzato alla luce dell'indirizzo interpretativo in precedenza maturatosi nella giurisprudenza di questa Corte.
A tal proposito, rileva anzitutto la sentenza n. 273 del 2009, nella quale s'è detto che «le due fattispecie poste a raffronto, diffamazione militare (art. 227 cod. pen. mil. pace) e diffamazione "comune" (art. 595 cod. pen.), presentano una piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell'oggettività giuridica del reato. La diffamazione militare si pone in rapporto di specialità con il corrispondente delitto previsto dal codice penale, distinguendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l'offesa della altrui reputazione nella comunicazione con più persone».
La problematica della differenziazione o dell'uniformità del trattamento degli illeciti penali "militari" e di quelli "comuni" è stata tuttavia approfonditamente sondata soprattutto dalla sentenza n. 244 del 2022. Trattandosi di un precedente assai prossimo non è qui necessario ripeterne l'articolato percorso motivazionale e basta ricordare le conclusioni che ivi sono state raggiunte. In particolare, questa Corte ha affermato che, «in linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Emblematiche in questo senso le sentenze che censurano differenze di disciplina del peculato "comune" e "militare": posto che il soggetto attivo in entrambi i reati ha la disponibilità o il possesso di denaro o di cose della pubblica amministrazione per ragioni d'ufficio, il fatto di appropriarsi di tale denaro o cose presenta un disvalore omogeneo tanto nell'ipotesi in cui il soggetto sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio "civile", ovvero un militare». Si tratta di condizioni che si presentano, per quanto qui interessa, anche nelle fattispecie della diffamazione "militare" e di quella "comune", il cui diverso trattamento non appare giustificato da una differenza sostanziale nel disvalore delle condotte sanzionate, che in entrambi i casi colpiscono i beni dell'onore e della dignità, con pari potenzialità offensiva.
Sempre nella pronuncia ora ricordata, nondimeno, questa Corte ha precisato che «[d]ifferenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato. Emblematiche sono qui le norme incriminatrici che concernono le condotte compiute dal militare nei confronti di altri militari: lo specifico disvalore penale di tali comportamenti non dipende invero dalla loro intrinseca immoralità, né dalla mera violazione del vincolo di fiducia che l'ordinamento ripone sul rispetto della disciplina da parte dei militari; bensì dalla loro oggettiva disfunzionalità rispetto all'interesse al mantenimento di basilari esigenze di coesione all'interno delle Forze armate, a loro volta strumentali rispetto all'efficace svolgimento delle delicatissime funzioni a queste affidate, e conseguentemente rispetto alla loro efficienza e capacità operativa, oltre che dalla speciale dimensione offensiva delle condotte nei confronti dei diritti fondamentali dei singoli militari, particolarmente esposti a fenomeni di "nonnismo" o di discriminazione sessuale (sentenza n. 215 del 2017)». Si tratta, dunque, di comprendere se l'ascrizione del medesimo trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione "comune" al reato di diffamazione commesso da un militare in danno di un altro militare o di una istituzione militare sia idonea a compromettere le summenzionate «basilari esigenze di coesione all'interno delle Forze armate». La risposta deve essere negativa.
Non è dubbio che le esternazioni diffamatorie intranee all'ordinamento militare siano tali da arrecare pregiudizio al suo ordinato funzionamento. Nondimeno, accade esattamente lo stesso anche nell'ordinamento generale, sicché la diversità del regime sanzionatorio non appare giustificata. Né, in questo caso, ricorre l'ipotesi dell'abuso di posizioni gerarchiche o di potere proprie della convivenza militare che caratterizza gli esempi fatti dalla sentenza n. 244 del 2022 ("nonnismo" e discriminazione sessuale). Mentre in tali ultime fattispecie le «basilari esigenze di coesione» balzano in primo piano, giustificando la diversità degli apparati sanzionatori, in quella che ci occupa esse restano soltanto sullo sfondo e potrebbero essere adeguatamente soddisfatte dal trattamento sanzionatorio comune. Vale, qui, un'ulteriore affermazione della giurisprudenza di questa Corte: «Non soltanto fatti costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti penali offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico specifico) l'intera comunità statuale. Gli oggetti specificamente tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti a garanzia dei quali è prevista la procedura penale militare di pace, non possono, per sé stessi, in ogni caso, esser considerati "superiori" e "più importanti" di tutti gli altri beni costituzionalmente od ordinariamente tutelati». Tanto che «[g]ià [...] dall'avvento della Costituzione repubblicana il diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo non può più ritenersi "avulso" dal sistema generale garantistico dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, "tutti" gli altri». (sentenza n. 278 del 1987).
Si consideri, comunque, che la pena detentiva ben può essere irrogata nelle circostanze "eccezionali" identificate in giurisprudenza e che nel caso della diffamazione militare esse possono presentarsi con maggiore frequenza di quanto accada nell'ordinamento generale. Spetterà pertanto alla giurisprudenza l'attenta considerazione del ricorrere di dette circostanze, onde assicurare protezione adeguata ai beni compromessi dalle espressioni diffamatorie, pur nel bilanciamento con l'esigenza di un'adeguata tutela della libera manifestazione del pensiero.
Non la possibilità di irrogare anche soltanto una sanzione pecuniaria, invero, ma l'assenza di qualunque sanzione, comprometterebbe i beni protetti dalla previsione del reato di diffamazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. mil. pace, tuttavia, non determina tale conseguenza.
9.- Va escluso che in questa sede possa pronunciarsi una sentenza di accoglimento "additiva" che, in alternativa a quella detentiva, introduca una specifica pena pecuniaria, assumendo la fattispecie della diffamazione comune, di cui all'art. 595 cod. pen., come paradigma normativo interno idoneo a operare la reductio ad legitimitatem.
Una simile pronuncia additiva dovrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. mil. pace nella parte in cui non prevede, in alternativa alla pena detentiva, la pena pecuniaria della multa per le ipotesi di non straordinaria gravità. La misura della pena pecuniaria, a sua volta, dovrebbe essere mutuata dall'art. 595 cod. pen., che prevede per l'ipotesi base la multa fino a euro 1.032,00 (primo comma) e per l'ipotesi aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato la multa fino a euro 2.065,00 (secondo comma).
Tuttavia, mentre l'art. 227 cod. pen. mil. pace contempla nel secondo comma sia l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato sia l'aggravante dell'offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, l'art. 595 cod. pen. contempla tali aggravanti in due distinte sottofattispecie, al secondo e al terzo comma, prevedendo limiti edittali (sia della pena detentiva sia della pena pecuniaria) differenti.
È per tale ragione che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito, con memoria, l'inammissibilità delle questioni, evidenziando, fra le controindicazioni di una traslazione della pena pecuniaria comune nella fattispecie militare, la «non perfetta simmetria fra le ipotesi di reato disciplinate dalle rispettive disposizioni incriminatrici» e la necessità, in caso di accoglimento, di valutare «se fissare un'unica misura valevole per tutte le ipotesi aggravate ivi considerate oppure se scindere l'unitarietà della loro disciplina ai soli fini della risposta pecuniaria così come accade per la diffamazione comune».
Il profilo dell'asimmetria sanzionatoria delle due fattispecie, implicando una valutazione politico-criminale non consentita a questa Corte, osta a una declaratoria di illegittimità costituzionale che abbia la struttura ora descritta.
10.- Soluzione costituzionalmente adeguata e non implicante opzioni spiccatamente discrezionali riservate al legislatore è la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. mil. pace. Ad essa, infatti, consegue l'attrazione dei fatti di diffamazione "militare" nell'ambito della disciplina comune di cui all'art. 595 cod. pen.
Va osservato che tale soluzione, oltre a estendere gli effetti del sindacato sulla proporzionalità della pena anche al diritto penale militare e a tracciare una riduzione della giurisdizione militare e un correlativo ampliamento della giurisdizione ordinaria, con un effetto di delimitazione del "giudice speciale", nella prospettiva costituzionale del favor per il giudice ordinario, non è affatto sconosciuta, in una prospettiva comparativa, ad altri ordinamenti (si pensi a Francia, Germania, Regno Unito).
11.- L'espansione della disciplina concernente la diffamazione "comune" sino a coprire la diffamazione "militare" è del resto coerente con la posizione costituzionale delle Forze armate. La trama disegnata dalla Costituzione è perfettamente visibile ed è stata messa in luce anche, in tempi recenti, dalla sentenza n. 120 del 2018 di questa Corte, in materia di esercizio della libertà sindacale nell'ordinamento militare, che ha ripercorso la giurisprudenza costituzionale sul rapporto fra democrazia e ordinamento militare. Così, in tale pronuncia:
a) si è riportato testualmente il passaggio della sentenza n. 126 del 1985 nel quale già si affermava «l'esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali»;
b) si è ricordato che la sentenza n. 278 del 1987 aveva «chiarito che la Costituzione repubblicana ha superato radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e ha ricondotto anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no»;
c) si sono rammentati «i princìpi richiamati nella sentenza n. 449 del 1999», ove si era affermato che l'art. 52, terzo comma, Cost. «parla di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialità della funzione».
Tutte queste affermazioni, che hanno segnato il lungo percorso della giurisprudenza di questa Corte, si radicano nel (ben visibile, è bene ribadire) disegno costituzionale, che ha operato uno strettissimo collegamento fra ordinamento militare e ordinamento generale, facendo sì che anche il primo, pur nella sua peculiarità, venisse intriso dei princìpi di democraticità, libertà, dignità e tutela della persona che - in frontale contrapposizione con l'esperienza fascista - caratterizzano il secondo. Basta pensare al fatto che: i) il ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» è intestato all'«Italia» (art. 11 Cost.), quasi a voler rimarcare che questo è un tratto distintivo dell'intera comunità nazionale; ii) le «associazioni [...] che perseguono [...] scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare» sono vietate (art. 18, secondo comma, Cost.) anche perché l'organizzazione militare può essere solo generale e servente gli interessi della Nazione; iii) il comando delle forze armate è confidato al Presidente della Repubblica (art. 87, nono comma, Cost.) anche e soprattutto nella sua qualità (oltre che di capo dello Stato) di rappresentante dell'unità nazionale (art. 87, primo comma, Cost.); iv) può essere vietata l'iscrizione ai partiti politici ai «militari di carriera in servizio attivo» (art. 98, terzo comma, Cost.) proprio perché ciò che è "parte" può essere giudicato inconciliabile con chi è al servizio del "tutto". La peculiarità, pertanto, non implica alcuna "separatezza" dell'ordinamento militare da quello generale e - dunque - dai suoi princìpi.
Oltre che nelle previsioni ora ricordate questa conclusione trova ovviamente il proprio fondamento soprattutto nell'art. 52 Cost. L'attenzione, per vero, cade normalmente sul suo terzo comma, ove si stabilisce che «L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», così segnando a chiarissime lettere il collegamento dell'ordinamento militare con l'ordinamento generale. Tuttavia, anche il primo («La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino») e il secondo comma («Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici») sono di decisiva importanza.
Il primo fa riferimento a qualunque forma di difesa della Patria, ma evidentemente ricomprende la sua forma più istituzionalizzata, cioè la difesa assicurata dalle Forze armate. In questo modo la Costituzione, nell'operare il collegamento tra le Forze armate e la difesa della Patria, pone in evidenza, con una sola, penetrante, formula, sia l'assoggettamento delle Forze armate alle esigenze di difesa della Patria, sia - proprio per questo - il pregio che le caratterizza, evidenziando, una volta di più, il collegamento fra il loro ordinamento e quello generale, del quale esso condivide i princìpi.
12.- Risulta, da quanto precede, che l'art. 227 cod. pen. mil. pace impone l'irrogazione di una pena detentiva che non sempre è necessaria, così discostandosi dalle previsioni generali dell'art. 595 cod. pen., ove si contempla la pena detentiva solo in alternativa a quella pecuniaria e - giusta quanto desumibile dalla ricordata elaborazione giurisprudenziale - la si ammette nei soli casi in cui ciò non determini un illegittimo effetto dissuasivo in danno della libera manifestazione del pensiero, in assenza di beni costituzionali bisognosi di specifica protezione anche pel tramite della sanzione detentiva. Né può ritenersi che il trattamento diverso da quello stabilito dalla norma generale trovi giustificazione nelle peculiarità della diffamazione "militare", che invece - come si è visto - è largamente sovrapponibile a quella "comune".
Dell'art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, con la conseguente riespansione della disciplina penale comune.
13.- Per analoghe ragioni, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 227, terzo comma, cod. pen. mil. pace, il quale prevede che «[s]e l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate».
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 227, terzo comma, cod. pen. mil. pace.