Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 15 giugno 2018, n. 3705

Presidente: Santoro - Estensore: Caputo

FATTO E DIRITTO

1. È appellata la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, del 25 novembre 2016, n. 11792/2016 di reiezione del ricorso collettivo proposto dagli appellanti in rubrica iscritti per l'annullamento, in parte qua, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 d'indizione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, lamentando che non era stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, parte dei ricorrenti, insegnati tecnico partici o di strumento musicale, hanno rivendicato il diritto a partecipare al concorso.

Altri ricorrenti, dottori di ricerca, deducendo il possesso di crediti formativi universitari maggiore di quello previsto dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS), hanno fatto valere la medesima pretesa sostanziale.

2. Sul rilievo che "nel ricorso collettivo oggetto di cognizione si stagliano diverse posizioni soggettive individuali tali da comportare l'individuazione dei ricorrenti come rientranti in diverse tipologie di docenti, ciascuna con proprie peculiarità, in base alle quali in tesi ricorsuale partitamente legittimati all'ammissione al concorso di cui ai bandi impugnati", il TAR, con la sentenza appellata, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

3. Appellano la sentenza i ricorrenti. Resiste il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Sono intervenuti ad opponendum i sigg.ri Ambra Elena C., Angela C., Lucia C., Giuseppina D.C., Rita D.D., Sonia G., Rita L. e Monica S.

4. Con ordinanza è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata e disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso.

5. Alla pubblica udienza del 29 marzo 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti lamentano l'errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nella declaratoria d'inammissibilità del ricorso collettivo, che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, indicava analiticamente ciascuna delle singole posizioni soggettive dei ricorrenti incentrate sulla medesima pretesa sostanziale fatta valere con l'impugnazione.

7. Il motivo è fondato.

7.1. Va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale al fine di riconoscere l'ammissibilità del ricorso collettivo "l'identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti si correla alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano, insuscettibile in quanto tale di palesare profili di conflittualità tra i rispettivi interessi, quale elemento eventualmente ostativo alla proposizione da parte loro del ricorso collettivo in esame" (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2700; Id., sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2873).

7.2. Né il ricorso, avente ad oggetto l'atto generale d'indizione del concorso, contrariamente a quanto ritenuto dagli intervenienti ad opponendum, avrebbe dovuto essere notificato a pena d'inammissibilità a eventuali contraddittori non affatto individuabili ex ante, ossia al momento della sua proposizione.

8. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti richiamano i medesimi motivi di gravame del D.D.G. impugnato, non esaminati dal TAR.

9. I motivi sono fondati.

9.1. Con riguardo ai ricorrenti insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale non è stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando.

Sicché, in violazione dell'art. 2 l. 24 novembre 1998, n. 460, essi si sono trovati nell'impossibilità oggettiva di partecipare al concorso, che costituisce - va sottolineato - per l'insegnamento la prima tappa per potere essere avviati all'esercizio dell'insegnamento professionale.

9.2. In riferimento ai ricorrenti dottori di ricerca, il decreto impugnato, in violazione dell'art. 401 d.lgs. n. 297/1994, pretermette d'indicare fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l'utile produzione del possesso di crediti formativi universitari, che - almeno in astratto quantitativamente e qualitativamente - assorbono quelli previsti dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS).

10. Conclusivamente l'appello deve essere accolto.

La non univocità in materia della disciplina giuridica giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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