Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-bis
Sentenza 17 agosto 2021, n. 9371

Presidente: Lo Presti - Estensore: Piemonte

FATTO E DIRITTO

Con ricorso collettivo l'Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche e taluni vincitori del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) di cui Bando indetto con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico del 20 dicembre 2018, n. 2015, hanno impugnato l'ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022.

In particolare parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'art. 22, comma 8, della richiamata ordinanza nella parte in cui ha disposto che: "Nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018, n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici".

La disposizione, secondo la prospettazione di parte ricorrente, si porrebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 18, comma 5, del Bando di concorso, non consentendo ai vincitori del concorso di partecipare alle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2021-2022.

Si è costituita l'Amministrazione resistente chiedendo di rigettarsi il ricorso perché infondato.

Alla camera di consiglio del 22 giugno 2021 è stato sollevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Parte ricorrente ha depositato il 13 luglio 2021 memoria con la quale ha insistito per la natura di atto di macro-organizzazione del provvedimento impugnato e sostenendo, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Con ordinanza n. 8639 del 20 luglio 2021 è stata sollevata d'ufficio altresì la questione del difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Parte ricorrente ha depositato nelle date del 28 e 30 luglio 2021 note d'udienza.

Alla camera di consiglio del 4 agosto 2021 la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a., così come dato avviso in udienza.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come infatti già ritenuto con la richiamata ordinanza n. 8639 del 2021, deve rilevarsi che le procedure di trasferimento e mobilità sono disciplinate con atti di mera gestione del personale scolastico, posti in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituiscono atti di macro organizzazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021).

La Corte di cassazione ha avuto più volte modo di chiarire che "sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, precisamente, l'ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2016/2017. Il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione. // È noto che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal d.lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 (riprodotto nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2), aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum (cfr., tra le tante, Cass., Sez. un., n. 8363/2007). Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5 secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi; né la giurisdizione del giudice del lavoro soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (cfr., tra le tante, ord. 15904/2006, ord. n 3032/2011, ord. n. 16756/2014). in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti (Cass., Sez. un., n. 5077 del 2015)" (Cass., Sez. un., ord. 10 aprile 2018, n. 8821).

La Corte ha altresì ricordato che "ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il t.u. n. 297/1994 con gli artt. 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (artt. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il d.lgs. n. 297 del 1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione" (Cass., Sez. un., 23 marzo 2005, n. 6421).

Nel caso di specie la previsione di cui si chiede l'annullamento attiene alle modalità con le quali i DSGA, immessi in ruolo nell'a.s. 2020-2021, possono partecipare, sia pure entro limiti specificamente determinati e territorialmente circoscritti (provincia di assegnazione), alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021-2022, potendo presentare domanda per l'assegnazione della sede di titolarità, scegliendo tra quella in cui sono stati provvisoriamente assegnati all'atto dell'immissione in ruolo e le sedi vacanti nell'ambito della relativa provincia.

La stessa ordinanza individua espressamente l'oggetto e il campo di applicazione della disciplina ivi contenuta con riferimento a "la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22 e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola" (art. 1, comma 1), con la dichiarata finalità di stabilire ai sensi dell'art. 462, comma 6, del d.lgs. n. 297 del 1994 termini e modalità di presentazione delle domande, atti e documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, gli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, quale competente, il giudice ordinario.

Precisato che, declinata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma richiamata.

Il ritenuto difetto di giurisdizione consente di soprassedere dall'ulteriore sollevata questione sul difetto di legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente.

Le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia meramente di rito e della specificità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale competente, il giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all'art. 11, comma, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Caringella

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