Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione I
Sentenza 20 settembre 2021, n. 2583

Presidente: Ferlisi - Estensore: Girardi

Rilevato che il ricorso ha ad oggetto una procedura di stabilizzazione, indetta dall'ASP di Agrigento, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017.

Rilevato, altresì, che la vicenda sottoposta all'esame del collegio è perfettamente sovrapponibile ad altra già definita con sentenza breve n. 2969 del 23 dicembre 2020.

Premesso ciò, viene qui richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla sezione, secondo cui in materia di stabilizzazione dei precari, il primo comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non delinea una procedura di tipo concorsuale, in quanto le Amministrazioni, con riguardo al personale che ha già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, non "bandiscono" concorsi, ma si limitano a dare "avviso" della procedura e della possibilità di presentare la domanda, cosicché sussiste la giurisdizione ordinaria, trattandosi di una controversia avente ad oggetto il diritto all'assunzione (in termini C.d.S., III, 30 novembre 2018, n. 6821; T.A.R. Molise, I, 10 febbraio 2020, n. 46; T.A.R. Lazio, Roma, 17 gennaio 2020, n. 606; T.A.R. Sicilia, Palermo, 3 dicembre 2019, n. 2763, 15 ottobre 2019, n. 2364; T.A.R. Sardegna, 3 giugno 2019, n. 494).

Nel caso in esame, peraltro, la ricorrente conferma di aver presentato un'unica domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione suddetta (per il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017) che, come descritto dalla resistente, risulta solo articolata in più sotto-fasi, e che, ad ogni modo, nel suo insieme non verte su valutazioni comparative di natura concorsuale, ma piuttosto sulla mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati.

Ritenuto, pertanto, di declinare la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la controversia può essere riassunta ex art. 11 c.p.a.

Ritenuto, infine, che la natura in rito della decisione giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo fermo restando la possibilità della riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.