Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 17 ottobre 2022, n. 401

Presidente: Passoni - Estensore: Francavilla

FATTO

Con ricorso notificato l'11 giugno 2018 e depositato il 25 giugno 2018 Lanfranco D. ha impugnato la nota prot. n. 17207 del 12 aprile 2018, emessa dalla A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed avente ad oggetto la "temporanea riorganizzazione dell'attività dell'U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale di Lanciano", le note del 12 aprile 2018 e 10 maggio 2018, con cui il Direttore Medico del P.O. di Chieti ha chiesto l'autorizzazione per l'indizione dell'avviso pubblico per il reclutamento di un Dirigente Medico specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale e gli atti connessi con cui la A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha allocato presso il P.O. di Lanciano l'U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale.

L'A.S.L. n. 2 - Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13 luglio 2018, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del giorno 30 settembre 2022, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Lanfranco D. impugna la nota prot. n. 17207 del 12 aprile 2018, emessa dalla A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed avente ad oggetto la "temporanea riorganizzazione dell'attività dell'U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale di Lanciano", le note del 12 aprile 2018 e 10 maggio 2018, con cui il Direttore Medico del P.O. di Chieti ha chiesto l'autorizzazione per l'indizione dell'avviso pubblico per il reclutamento di un Dirigente Medico specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale e gli atti connessi con cui la A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha allocato presso il P.O. di Lanciano l'U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Come ha avuto modo di affermare il giudice di legittimità, gli atti di macro-organizzazione dell'azienda sanitaria locale, quali quelli impugnati nel presente giudizio, sono disciplinati dal diritto privato, come previsto dall'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell'ente, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, sicché la giurisdizione a conoscere di tali atti spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. un., n. 25048/2016, n. 15304/2014, n. 17783/2013).

Per questi motivi deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come pure eccepito dalla parte resistente (da ciò la superfluità dell'avviso ex art. 73 c.p.a.).

Ai sensi dell'art. 11 c.p.a. il Tribunale dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale le parti potranno riproporre la causa nel rispetto delle formalità previste dalla disposizione in esame.

La natura delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) ai sensi dell'art. 11 c.p.a. dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale le parti potranno riproporre la causa nel rispetto delle formalità previste dalla disposizione in esame;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.