Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-ter
Sentenza 19 ottobre 2023, n. 15487
Presidente ed Estensore: Verlengia
Premesso:
che con l'atto impugnato l'Anpal ha revocato il contributo FNC-S 18222_001 di euro 39.977,60 nei confronti della King Catering s.r.l., per avere quest'ultima omesso di presentare la richiesta di anticipazione e di saldo e il deposito della fidejussione nel termine di decadenza indicato nell'avviso Anpal per l'accesso al Fondo nuove competenze;
che con memoria depositata il 14 ottobre 2023 l'Anpal ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito;
che con memoria di replica, depositata il 16 ottobre 2023, la società King Catering insiste per la giurisdizione del giudice amministrativo ribadendo che l'erogazione del contributo non sia mai avvenuta e che "l'erogazione (ai sensi dell'art. 5 del bando) era subordinata al completamento del percorso formativo dei dipendenti, da concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione";
Dato avviso a verbale della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritenuto:
che con la nota trasmessa il 18 ottobre 2022 dalla piattaforma informatica, con cui è stata comunicata l'approvazione del contributo all'esito dell'istruttoria della istanza della King Catering s.r.l. in merito al progetto formativo presentato, deve ritenersi conclusa la fase di valutazione dei progetti e di ammissione degli stessi al contributo come calcolato e comunicato nella predetta comunicazione;
che gli omessi adempimenti rilevati nelle note impugnate attengono alla fase esecutiva del rapporto, riguardando la produzione di atti che non riguardano la sussistenza dei requisiti di ammissione ovvero i vizi dell'atto di assegnazione/approvazione del contributo;
che, per giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite della Corte di cassazione, "in tema di finanziamenti pubblici: a) le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, laddove esse riguardino l'annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità o la revoca dello stesso per contrasto con l'interesse pubblico, in relazione ai quali la posizione giuridica del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo, in quanto spetta alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il contributo sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico e previo apprezzamento discrezionale dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione; b) al contrario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che non involgono aspetti di ponderazione o comparazione tra interessi pubblici o di riconsiderazione dell'interesse del privato rispetto ai primi, come allorché la controversia abbia ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla p.a. per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero (e plurimis, Cass., Sez. un., 27 agosto 2019, n. 21742; Cass., Sez. un., 2 maggio 2019, n. 11587; Cass., Sez. un., 9 agosto 2018, n. 20683; Cass. 4 giugno 2018, n. 14234; Cass. 18 settembre 2017, n. 21549; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20422; Cass. 5 agosto 2016, n. 16602; Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 11 luglio 2014, n. 15941; Cass. civ., Sez. un., 20-07-2011, n. 15867)" (così Cass. civ., Sez. un., 10 novembre 2020, n. 25213);
che in senso analogo si è espresso anche il giudice d'appello (v. da ultimo C.d.S., Sez. V, 18 ottobre 2022, n. 8868);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza citata, la controversia avente ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla Pubblica Amministrazione per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni sottese all'erogazione o al recupero, appartiene al giudice ordinario (v. Cass. civ., Sez. un., 10 novembre 2020, n. 25213);
che, conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore di quello ordinario, davanti al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 11 del c.p.a.;
che le spese di lite, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.