Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 6 settembre 2024, n. 1309
Presidente: Correale - Estensore: Carchedi
FATTO E DIRITTO
1. Graziella B., Maria B. e Francesco F. hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione per il ruolo amministrativo, indetta dall'ASP di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234 del 30 dicembre 2021, avendo prestato servizio, presso l'ASP di Vibo Valentia, senza soluzione di continuità, dall'1 settembre 2021 sino al 30 giugno 2024, in ragione dei contratti di somministrazione sottoscritti, prima, con la "Gesfor - Agenzia per il lavoro" e, poi, con la "FMTS - Agenzia per il lavoro".
2. Evidenziano, al riguardo, che:
- con delibera n. 438/CS dell'11 marzo 2024, l'ASP di Vibo Valentia ha proceduto all'ammissione e esclusione delle domande relative al ruolo sanitario, non pronunciandosi, tuttavia, per quelle dei ricorrenti, relative al ruolo amministrativo;
- nelle more, il Commissario straordinario dell'ASP di Vibo Valentia ha adottato la delibera n. 193/CS del 9 febbraio 2024 di scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di n. 3 assistenti amministrativi e assunzione in servizio di ulteriori 36 assistenti amministrativi, poi revocata, con delibera n. 252/CS del 14 febbraio 2024, che, invece, ha disposto lo scorrimento della graduatoria per n. 26 posti.
3. Quindi, con il ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno impugnato la citata delibera del Commissario straordinario n. 438/CS dell'11 marzo 2024, che ha disposto l'ammissione e l'esclusione delle domande relative al ruolo sanitario, lamentandone l'illegittimità.
I ricorrenti, preliminarmente, affermano, che, nella fattispecie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura che implica una valutazione di tipo comparativo tra i candidati, per l'assegnazione di un numero di posti limitato.
Nel merito, sostengono, da un lato, che l'amministrazione non avrebbe considerato le loro domande, valutando soltanto quelle relative al diverso ruolo sanitario, dall'altro, che le domande da essi presentate sarebbero ammissibili, poiché il contratto di somministrazione rientra nella nozione di "lavoro flessibile", contemplata dall'art. 4, comma 9-septiesdecies, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha esteso a tale tipologia di lavoro l'applicazione dell'art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234 del 30 dicembre 2021.
Secondo, i ricorrenti, inoltre, la delibera n. 438/CS dell'11 marzo 2024 incorrerebbe anche in un difetto di motivazione, non avendo dato conto delle ragioni della mancata valutazione delle domande relative al ruolo amministrativo.
Infine, i ricorrenti ritengono che l'operato dell'amministrazione sarebbe illegittimo anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, contrasto tra atti della medesima amministrazione, laddove si ritenesse che i posti del ruolo amministrativo, inizialmente oggetto dell'avviso, siano stati, successivamente, assorbiti con lo scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di n. 3 assistenti amministrativi, disposto con delibera n. 252/CS del 14 febbraio 2024.
4. Si è costituita l'ASP di Vibo Valentia che ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione, in quanto l'avviso, di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234 del 30 dicembre 2021, non ha affatto natura concorsuale, o ad essa assimilabile, essendo esclusivamente improntato alla verifica [del] possesso di predeterminati requisiti professionali, stabiliti dal legislatore, come richiesto dalla legge.
In secondo luogo, il ricorso presenterebbe un ulteriore profilo d'inammissibilità, non essendo supportato da un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Infatti, la delibera n. 438/CS dell'11 marzo 2024 ha ad oggetto il solo ruolo sanitario, senza alcun riferimento ad esclusioni riferibili al diverso ruolo amministrativo, per le quali l'amministrazione sta completando le valutazioni, a seguito delle quali verrà adottato un apposito provvedimento.
Quanto al merito del ricorso, ne contesta la fondatezza, in quanto l'art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234/2021 ammette alla stabilizzazione solo del personale con il quale l'amministrazione ha instaurato un rapporto "diretto", non presente nel contratto di somministrazione, che, diversamente dagli altri rapporti di lavoro dipendente "flessibili", non prevede alcun rapporto diretto tra il lavoratore e l'amministrazione, giacché il rapporto di lavoro che connota tale tipologia di contratto s'instaura tra la persona chiamata a rendere la prestazione e l'agenzia interinale.
5. Si sono costituite anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva.
6. Con i motivi aggiunti, depositati in data 11 giugno 2024, i ricorrenti hanno impugnato la successiva delibera del Commissario straordinario n. 676 del 17 aprile 2024, con la quale l'ASP di Vibo Valentia ha, nelle more del giudizio, disposto l'esclusione delle domande presentate dai ricorrenti, per carenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234/2021, poiché la tipologia di contratto dichiarata sarebbe esclusa dai processi di stabilizzazione.
In proposito, i ricorrenti lamentano che la delibera n. 676/CS, così disponendo, ha limitato illegittimamente l'ambito di applicazione dell'avviso di stabilizzazione, che, in realtà, è esteso a tutte le tipologie contrattuali, anche flessibili.
Lamentano, inoltre, varie ipotesi di violazione di legge ed eccesso di potere, riproponendo, in sostanza, le medesime argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.
7. Con memoria depositata, in data 1° luglio 2024, l'ASP di Vibo Valentia ha, quindi, replicato ai motivi aggiunti.
8. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, il Tribunale, rilevato preliminarmente un possibile profilo di difetto di giurisdizione, si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, c.p.a.; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene, in limine litis, che debba essere declinata la giurisdizione.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa ad una procedura di stabilizzazione del personale precario espletata attraverso procedure in cui non vengano in rilievo valutazioni comparative di natura concorsuale, ma la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati.
Viceversa, ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione a quelle procedure di stabilizzazione che consistono in vere e proprie selezioni, aperte anche all'esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti.
Orbene, nel caso in esame, l'avviso e la manifestazione di interesse riguardano un'ipotesi di stabilizzazione diretta, in quanto volta alla stabilizzazione di personale precario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021.
Al riguardo, in fattispecie analoghe è stato osservato che la procedura prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021, qual è quella in esame, «ricalca quella di cui all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire la giurisdizione del giudice ordinario, qualificandola come procedura "relativa all'assunzione" del personale ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2021, n. 40953). In altre parole, per le procedure di cui all'art. 20 d.lgs. cit., così come quella alla base dell'odierno ricorso (che, come detto, ricalca il suddetto art. 20), non può parlarsi di procedura concorsuale in senso stretto; l'unica che radica la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001). Da intendere, peraltro, in modo assai restrittivo: affinché possa discutersi di una procedura concorsuale occorre un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. civ., Sez. un., 20 aprile 2021, n. 10360)» (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 7).
Come risulta dall'avviso pubblicato, l'ASP resistente ha agito, ai sensi della lett. b) del citato art. 1, comma 268, e, pertanto, conformemente alla littera legis, ha provveduto alla stabilizzazione del personale senza l'attivazione di alcuna procedura concorsuale o, comunque, selettiva, risolvendosi il procedimento in esame nella mera verifica di presupposti e requisiti predeterminati dalla legge.
L'avviso di stabilizzazione, infatti, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non ha previsto alcuna procedura comparativa, né l'approvazione di una graduatoria finale, né sono presenti altri elementi che potrebbero far desumere la sussistenza di una procedura comparativa, sicché la relativa controversia è attratta alla cognizione del giudice ordinario.
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili, per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo; tuttavia, parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, comma 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
11. Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le forme di legge.
Spese processuali compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.