Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 16 ottobre 2024, n. 8290
Presidente: Montedoro - Estensore: Ravasio
FATTO
1. L'odierno appellato, sig. Francesco M. G., è proprietario in Comune di Positano dell'immobile ubicato alla via Marconi 45/A e via San Sebastiano 18, censito all'N.C.E.U. al foglio 5, mapp. 486 subb. 3-4-5-6.
2. Con istanza presentata il 3 ottobre 2022 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi consistenti nel rifacimento delle facciate con l'inserimento di elementi di decoro e installazione di infissi in legno, e nella realizzazione di una piscina interrata in un terrapieno artificiale della superficie di circa 24 mq., di un muro di contenimento, di alcuni locali a servizio della piscina, di un torrino di contenimento del vano ascensore esterno al fabbricato, un ponticello di collegamento tra la strada e la proprietà, indispensabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Con nota del 16 marzo 2023 la Soprintendenza per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario, rilevando l'insufficienza dell'istruttoria espletata dal Comune, l'inadeguatezza del parere della Commissione locale per il paesaggio, la impossibilità di realizzare, in base alle previsioni del P.U.T. e del P.R.G., nuove costruzioni e l'idoneità del torrino ad alterare "l'attuale compostezza compositiva del fabbricato che conserva un suo rigore costruttivo".
4. Avverso l'indicato provvedimento il sig. G. ha proposto ricorso.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, ha accolto il ricorso, e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato. A motivo della decisione il T.A.R. ha ritenuto che l'argomento sulla base del quale la Soprintendenza aveva ritenuto non autorizzabile la piscina, ovvero il fatto che essa costituisse una "nuova costruzione", vietata dal P.U.T. nella zona di riferimento, fosse erroneo, dovendosi la piscina intendere quale mera pertinenza, così come il torrino contenente il vano ascensore.
6. Il Ministero della cultura e la soprintendenza hanno proposto appello.
7. Il sig. G. si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame, senza riproporre motivi di primo grado non esaminati.
8. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 1° febbraio 2024, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 363/2024, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'appellata sentenza.
9. La causa è stata, infine, chiamata alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Con il primo motivo d'appello il Ministero deduce l'erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, della l.r. Campania n. 35/1987, e del Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, nella parte in cui ha affermato che la piscina non è qualificabile in termini di "nuova costruzione", costituendo invece una pertinenza.
10.1. La censura è fondata.
10.2. La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ha in più occasioni affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un'opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coessenziali alla stessa (ex multis: C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685). Pertanto, non occorre considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma anche le caratteristiche dell'opera in sé sotto il profilo dell'autonomo impatto urbanistico sul territorio, l'assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, l'incidenza sul carico urbanistico e la modifica all'assetto del territorio (C.d.S., Sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371).
10.3. La pertinenza urbanistica deve quindi essere intesa in un'accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e suscettibili di diversa utilizzazione economica, in quanto dotati di un autonomo valore di mercato (cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5004 e precedenti ivi citati).
10.4. In coerenza con la nozione restrittiva sopra richiamata, la natura di pertinenza urbanistica di una piscina è stata riconosciuta solo allorché la stessa non abbia dimensioni rilevanti e sia stata realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa (C.d.S., Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644). È stata qualificata, in particolare, come pertinenza urbanistica una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola (C.d.S., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951; in argomento si veda anche C.d.S., Sez. IV, n. 5807 del 13 giugno 2023, che ha qualificato quale nuovo volume una piscina di 4,20 x 8,70, fuori terra; e C.d.S., Sez. VI, n. 9646 del 3 novembre 2022, che ha qualificato in termini di costruzione una piscina in vetroresina 6,30 x 3,30, richiamando l'orientamento secondo cui «in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché - ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo - la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (cfr. ad es. C.d.S., Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1316, e 7 gennaio 2014, n. 18)» (C.d.S., Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570).
10.5. Nel caso di specie la piscina dovrebbe avere una superficie di circa 30 mq., prefabbricata, adagiata sul terrazzamento posto a quota -6,80; il solarium a bordo vasca si collocherebbe, invece, a quota -4,42, e quindi la piscina dovrebbe avere una altezza di circa 2,40 mt., come pure il muro che dovrebbe celarla. Si tratta, dunque, di un'opera edilizia di non modeste dimensioni e, per questo solo fatto, non qualificabile in termini di pertinenza urbanistica.
10.6. Peraltro, giova rammentare che - come anticipato nell'ordinanza cautelare, la qualificazione di un'opera quale pertinenza urbanistica non esclude, automaticamente, che essa debba qualificarsi quale "nuova costruzione": infatti l'art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che sono considerati nuova costruzione "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale": nel caso di specie il primo giudice, e neppure il ricorrente, si sono posti minimamente il problema di verificare se nell'area di interesse le piscine non siano considerate dagli strumenti urbanistici quale nuova costruzione.
10.7. Ad ogni buon conto, le dimensioni che ha la piscina oggetto di valutazione non consente di qualificarla quale pertinenza urbanistica; ne consegue che essa va qualificata quale nuova costruzione e che, pertanto, risulta pertinente l'osservazione della Soprintendenza, che ne ha rilevato l'incompatibilità con le previsioni del P.U.T.
10.8. Il primo motivo d'appello va, conclusivamente, accolto.
11. Con il secondo motivo d'appello il Ministero contesta la statuizione del T.A.R. secondo cui "anche a ritenere che il progettato ascensore esterno risulti effettivamente visibile dallo spazio pubblico, ne conseguirebbe solamente l'applicabilità della procedura semplificata ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, non già la sua incompatibilità con i valori tutelati, come pare intendere la Soprintendenza".
11.1. Secondo l'appellante la motivazione del T.A.R. sarebbe illogica nel momento in cui sembra classificare l'ascensore come un mero volume tecnico a prescindere dal suo impatto visivo, affermandone la sua compatibilità con la tutela dei valori paesaggistici, sebbene lo stesso effettivamente ingeneri un appesantimento della veduta fruibile dallo spazio pubblico. La Soprintendenza ricorda, inoltre, che la valutazione dell'impatto di opere sul paesaggio deve riguardare tutte le opere nel complesso, quale insieme organico di interventi: nell'insieme le opere si dovrebbero compendiare nella realizzazione dell'ascensore esterno, nella piscina interrata di 24 mq., in un colonnato in muratura e relativo pergolato, nella platea di fondazione per il posizionamento della vasca, e poi nei volumi tecnici a servizio della piscina, oltre a servizi igienici ed altre sistemazioni esterne, rifacimento di intonaci, elementi di decoro e posa i nuovi serramenti.
11.2. Il Collegio osserva, in via preliminare, che l'impugnato parere negativo della Soprintendenza fornisce una motivazione specifica al diniego sostanzialmente solo con riferimento alla piscina ed al torrino sede del vano ascensore: per tutte le altre opere il parere non afferma nulla di specifico, limitandosi a dedurre l'incompletezza dell'istruttoria effettuata dal Comune e dell'elenco delle opere per le quali è chiesta l'autorizzazione paesaggistica. Con riferimento al torrino il parere negativo si limita a considerare che "la previsione dell'ascensore sulla parete esterna del fabbricato, ampiamente visibile, altera l'attuale compostezza compositiva del fabbricato che conserva un suo rigore costruttivo".
11.3. Si tratta di un'opera che effettivamente rientra tra quelle indicate nell'allegato B al d.P.R. n. 31/2017, per le quali l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata a seguito di procedura semplificata: correttamente l'appellante deduce che tale circostanza non cambia la natura della valutazione che la Soprintendenza è chiamata ad effettuare, segnatamente circoscrivendola. Tuttavia pare al Collegio che il fatto che il legislatore abbia inserito gli "interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico" è indicativo del fatto che il legislatore considera tali opere - come peraltro tutte quelle indicate nell'allegato B - oggettivamente necessarie perché rispondenti a specifiche esigenze, e certamente astrattamente assentibili anche in area gravata da vincolo paesaggistico, benché visibili da spazi pubblici. Ciò porta ad affermare che un parere negativo su opere del tipo in considerazione si deve fondare su elementi concreti che testimonino una palpabile disarmonia delle stesse con l'ambiente circostante, una disarmonia, cioè, avente quasi un carattere oggettivo, ossia tale da essere percepita come tale dalla maggioranza delle persone.
11.4. La motivazione indicata dalla Soprintendenza per giustificare il parere negativo sul torrino riposa, invece, su elementi evanescenti, ovvero sul fatto che l'opera "altera l'attuale compostezza compositiva del fabbricato che conserva un suo rigore costruttivo", senza che sia dato comprendere esattamente cosa debba intendersi con tale locuzione, che comunque pare esprimere una valutazione di tipo assolutamente soggettivo. Peraltro, si deve anche osservare che la valutazione della Soprintendenza pare aver riguardo solo al fabbricato, e non al paesaggio circostante, e quindi pare attagliarsi ad una valutazione di compatibilità rispetto ad un vincolo di tipo culturale, apposto ad un edificio, piuttosto che a un vincolo di tipo paesaggistico.
11.5. Il secondo motivo d'appello, quindi, va respinto, dovendosi convenire con il T.A.R., seppure per ragioni più articolate di quelle indicate nell'appellata sentenza, sul fatto che la valutazione di incompatibilità espressa dalla Soprintendenza sul torrino che dovrebbe contenere il vano ascensore è del tutto insufficiente a sorreggere il parere negativo.
12. L'appello, conclusivamente, è in parte accolto e in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione.
13. Non essendo stati riproposti motivi di primo grado dichiarati assorbiti dal T.A.R., il Collegio deve limitare la disamina ai motivi d'appello.
14. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, n. 820 del 2023 e in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il parere n. prot. n. 6322 del 16 marzo 2023, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, limitatamente al parere negativo espresso sul torrino contenente il vano ascensore, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1327/2023.