Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 22 ottobre 2024, n. 1107

Presidente: d'Arpe - Estensore: Moro

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di ottemperanza al giudicato introduttivo del presente giudizio, la sig.ra [omissis], cittadina serba, ha chiesto, in via principale, "disattesa ogni contraria istanza e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento prot. n. 56076 del 12.09.2022 (indicato in epigrafe), notificato a mezzo PEC sempre in data 12.09.2022, ordinare, in accoglimento del presente ricorso, l'ottemperanza alla sentenza Tribunale Civile di Lecce, Sez. I, dott.ssa Caterina Stasi, n. 672/2022, pubblicata in data 08.03.2022, notificata in data 15.03.2022 e divenuta esecutiva, con apposizione della contestuale formula esecutiva, in data 28.04.2022, prescrivendo le relative modalità e determinando, ove occorra, la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, nominando in ogni caso sin d'ora un Commissario ad acta", nonché "nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale, in via del tutto subordinata, previo eventuale mutamento del rito", l'annullamento dei provvedimenti gravati perché (ritenuti) illegittimi.

1.2. Il 28 novembre 2022 si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.

1.3. All'udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2023 il Presidente di questa Sezione, ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha contestato "al difensore di parte ricorrente due aspetti di possibile parziale inammissibilità del ricorso con riferimento in primo luogo alla domanda subordinata di annullamento del nuovo provvedimento prefettizio impugnato per possibile difetto di giurisdizione dell'adito G.A.; in secondo luogo un profilo di inammissibilità della domanda di ottemperanza inerente le spese processuali del giudizio di cognizione in quanto non preceduta dalla notifica della sentenza presso la sede reale della P.A. e dal decoroso di 120 gg. ex art. 14 D.L. 669/1996 prima della proposizione del ricorso di ottemperanza".

Con sentenza parziale n. 1046/2023, pubblicata il 31 agosto 2023, questo T.A.R.: "pronunciando sulle domande di ottemperanza al giudicato proposte - in via principale - con il ricorso di cui in epigrafe, le ha in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili, nei sensi precisati in motivazione; non definitivamente pronunciando, ha disposto - ai fini della decisione di merito sulla domanda di annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, proposta in via subordinata dalla parte ricorrente - la conversione del rito processuale in rito ordinario", con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione nel merito, fissando all'uopo l'udienza pubblica del 6 febbraio 2024.

Con istanza depositata il 2 febbraio 2024 il difensore della parte ricorrente ha chiesto rinviarsi l'udienza di merito del 6 febbraio 2024.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso, in relazione alla residua domanda di annullamento del provvedimento prefettizio impugnato (proposta, in via subordinata, dalla parte ricorrente) è inammissibile per evidente difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, spettando la cognizione su tale punto della presente controversia al giudice ordinario.

2.1. Osserva, in proposito, il Collegio che con il ricorso in epigrafe (a seguito della sentenza parziale di questa Sezione n. 1046/2023) si contesta - in via subordinata - la legittimità dell'epigrafato provvedimento prefettizio, con il quale è stata (nuovamente) rigettata la domanda dell'odierna ricorrente volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana iure matrimonii, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91/1992.

La suddetta ipotesi di riconoscimento della cittadinanza italiana, lungi dal costituire una concessione demandata al potere discrezionale dell'Amministrazione dell'Interno, configura in capo all'interessato/a un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768); conseguentemente, deve ritenersi precluso al giudice amministrativo il sindacato sul diniego impugnato in quanto afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi, afferendo il caso in esame all'accertamento del diritto rivendicato dalla parte ricorrente alla cittadinanza italiana, devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non rientrando la materia in esame tra quelle di giurisdizione esclusiva del G.A.

2.2. Per le considerazioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso - nella parte inerente la (subordinata) domanda di annullamento del gravato provvedimento prefettizio prot. n. 56076 del 12 settembre 2022, di (nuova) reiezione della domanda di conferimento della cittadinanza italiana presentata dalla odierna ricorrente - deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dettate dall'art. 11.

2.3. Sussistono i presupposti di legge (avendo il Tribunale rilevato d'ufficio la inammissibilità del ricorso, sul punto, per difetto di giurisdizione) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, nella parte residua inerente la domanda di annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, proposta in via subordinata, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio (sul punto de quo) nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.