Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 17 gennaio 2025, n. 361

Presidente: De Felice - Estensore: Vitale

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in primo grado la società MEC 3 s.r.l. ha impugnato il decreto n. 12638 del 13 marzo 2023 emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del contributo concesso alla predetta società con il decreto n. 12148 del 21 maggio 2018 di importo pari ad euro 23.152,10, con contestuale recupero dell'intero importo già erogato.

In particolare, in data 19 febbraio 2018, la MEC 3 s.r.l. ha presentato alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. domanda per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Tale richiesta riguardava un investimento pari ad euro 615.000,00 (iva esclusa) avente ad oggetto l'acquisto di un macchinario industriale (fresatrice a montante mobile mod SLP 8.000 "new generation" dotata di testa automatica ed equipaggiata di unità di governo digitale Heidenhain mod TNC 640) da una società spagnola, Soraluce s. coop.

In data 15 marzo 2018, Intesa San Paolo s.p.a. ha concesso alla MEC 3 s.r.l. un finanziamento, della durata di cinque anni, pari ad euro 300.000,00.

Con decreto n. 12148 del 21 maggio 2018, il Ministero ha disposto la concessione, in favore della richiedente, di un contributo pari ad euro 23.152,10, commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento deliberato dalla Intesa San Paolo s.p.a. in data 15 marzo 2018.

Conseguentemente, è stato erogato, a favore dell'impresa beneficiaria, il complessivo importo di euro 23.152,10, suddiviso in rate annuali.

A seguito di verifiche effettuate presso l'unità produttiva della MEC 3 s.r.l. in data 26 maggio 2022, è emerso che il pagamento a saldo dei titoli di spesa documentati non era anteriore alla richiesta di erogazione della prima quota di contributo.

Nello specifico, a seguito delle suddette verifiche, risultava che:

- l'impresa in violazione di quanto disposto all'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, ha fornito dichiarazioni mendaci/esibito atti falsi/contenenti dati non rispondenti a verità poiché con la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, il sig. Marco B. in data 3 luglio 2018, in qualità di legale rappresentante dell'impresa MEC 3 s.r.l., ha dichiarato che alla data di presentazione della suddetta richiesta "tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo";

- il pagamento a saldo della fattura n. IVM/21800044 del 19 giugno 2018, emessa dall'impresa Soraluce s. coop. per l'importo imponibile di euro 615.000,00, era stato effettuato soltanto in data 31 luglio 2018, ossia successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (3 luglio 2018), in contrasto con quanto previsto all'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

Pertanto, considerato che le predette circostanze, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e h), del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016, rappresentavano motivo di revoca dell'agevolazione concessa, in data 13 luglio 2022, con nota prot. n. 267550, il Ministero ha trasmesso alla MEC 3 s.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Infine, dato che le controdeduzioni fornite dalla società non sono state ritenute idonee al superamento delle motivazioni poste alla base dell'avvio del procedimento, il Ministero ha disposto la revoca del contributo concesso per cui è causa.

Il T.A.R. Lazio (Sezione Quarta), con sentenza n. 9034/2023, pronunciata in forma semplificata, ha accolto il ricorso proposto dalla MEC 3 s.r.l. avverso il suddetto provvedimento di revoca, ravvisando preliminarmente la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla fattispecie in questione.

Nel merito, il giudice di prime cure non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 12, comma 1, lett. h), del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e ha ritenuto che, essendo il pagamento assistito da una garanzia bancaria stipulata antecedentemente all'emissione della fattura da parte del fornitore e alla richiesta di erogazione del contributo ma con scadenza successiva alla data in cui è stato effettuato il saldo, la condotta della società fosse priva di un intento elusivo della disciplina pubblica in tema di finanziamenti.

Avverso tale pronuncia il Ministero ha proposto appello a mezzo del quale ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) violazione di legge in relazione all'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, rubricato "erogazione delle agevolazioni", al punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e all'art. 12, comma 1, del predetto decreto interministeriale, rubricato "revoche".

La società MEC 3 s.r.l. si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il primo motivo di appello è fondato.

Il Collegio ritiene che sussista la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in questione, in considerazione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

Ed invero, come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non rileva la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, "ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione" (cfr. Cass. civ., Sez. un., 1° marzo 2023, n. 61003; 1° luglio 2018, n. 20350; 7 settembre 2018, n. 21928; 15 settembre 2017, n. 21522).

Nel caso di specie la revoca del contributo finanziario è stata disposta assumendo l'inadempimento da parte del beneficiario delle obbligazioni assunte, per avere fornito dichiarazioni mendaci/esibito atti falsi/contenenti dati non rispondenti a verità, nonché per aver effettuato il pagamento a saldo della fattura n. IVM/21800044 del 19 giugno 2018 emessa dall'impresa Soraluce s. coop. per l'importo imponibile di euro 615.000,00, soltanto in data 31 luglio 2018, ossia successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (3 luglio 2018), in contrasto con quanto previsto all'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e al punto 13.3 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

Tali circostanze, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e h), del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016, rappresentano motivo di revoca, in tutto o in parte, dell'agevolazione concessa.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di revoca dei contributi pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l'annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo (cfr. C.d.S., Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6).

La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; 4 aprile 2021, n. 9840; 11 aprile 2023, n. 9634; 6 luglio 2023, n. 19160).

Nel caso di specie, l'atto di revoca adottato dal Ministero è motivato sul presupposto di condotte nelle quali è stato ravvisato un inadempimento agli obblighi ed agli oneri imposti alla beneficiaria.

Tali inosservanze - id est il pagamento a saldo del bene oggetto di agevolazione (avvenuto in data 31 luglio 2018) successivamente alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (3 luglio 2018) e le relative dichiarazioni rese dal privato - sono successive rispetto al provvedimento di concessione del finanziamento (21 maggio 2018) ed attengono alla fase esecutiva del rapporto tra finanziatore e finanziato e il loro addebito, perciò, non comporta una nuova valutazione comparativa discrezionale degli interessi implicati.

Pertanto, alla luce delle coordinate sopra esposte, la vicenda attiene alla fase esecutiva del rapporto con conseguente posizione di diritto soggettivo che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie.

Per le suesposte considerazioni, il primo motivo di gravame risulta fondato e, di conseguenza, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore dell'A.G.O.

In considerazione delle peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore dell'A.G.O.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. I, sent. n. 9034/2023.