Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 22 gennaio 2025, n. 58

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Lo Presti

FATTO E DIRITTO

1. Viene appellata la sentenza del T.A.R. Catania che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego della richiesta di concessione in sanatoria ex lege 724/1994, delle opere realizzate nel lotto di proprietà dell'appellante sito in Catania, Villagio Campo di Mare 37/a.

2. Il procedimento amministrativo da cui è scaturito l'atto impugnato si è articolato come segue.

2.1. In data 24 gennaio 1995 il Corpo forestale - Ispettorato ripartimentale foreste accertava, sul lotto di terreno suindicato, l'esistenza di una costruzione di mq. 100 circa, ad una elevazione fuori terra, con copertura a due falde e provvedeva a redigere verbale di sequestro.

2.2. Con istanza presentata il 25 febbraio 1995 l'odierna ricorrente chiedeva al Comune di Catania il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, a seguito della quale con nota del 9 maggio 2002, prot. n. 2991, la Direzione gestione del territorio del Comune chiedeva alla ditta interessata integrazione documentale; in particolare veniva richiesto il nulla-osta dell'A.R.T.A., insistendo l'immobile in area soggetta, come rilevato nel caso di specie, a vincolo storico, paesaggistico, archeologico, ambientale, igienico, idrogeologico delle coste marine, lacuali o fluviali.

La produzione dei predetti documenti, veniva ulteriormente sollecita dagli uffici in data 20 giugno 2003, con nota prot. n. 4901.

2.3. Con nota prot. n. 4671 del 12 luglio 2004, il Comune inviava all'odierna appellante la comunicazione di avvio del procedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria.

Con provvedimento n. 07/1184 del 29 novembre 2004 l'Amministrazione, in assenza di osservazioni, negava il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in ragione del fatto che l'immobile non era preesistente al 31 dicembre 1993.

3. Superata una eccezione di irricevibilità per tardività della impugnazione sollevata dal Comune di Catania, il ricorso veniva giudicato infondato dai Giudici di primo grado, perché non era stata allegata alla domanda di sanatoria la prova che l'immobile fosse preesistente alla data 31 dicembre 1993.

4. L'appello da scrutinare critica l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e ripropone tutte le censure dedotte in primo grado:

- "Omessa valutazione del primo motivo di ricorso - Nullità della notificazione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.";

- "Errata valutazione del secondo motivo di ricorso - Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 della l. n. 47/85 e dell'art. 39, comma 4, della l. n. 742/94 - Formazione del silenzio-assenso";

- "Errata valutazione del terzo motivo di ricorso - Eccesso di potere per erroneità e/o travisamento dei presupposti - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà - Illogicità ed arbitrarietà manifesta";

- "Errata valutazione del quarto motivo di ricorso - Erroneità della decisione anche nella parte in cui ritiene sufficiente la motivazione - Violazione ed errata applicazione della l. n. 241/90 - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento - Violazione del principio del legittimo affidamento".

5. Il comune di Catania si è costituito in giudizio con memoria di costituzione del 27 febbraio 2023 e depositando ulteriore memoria.

6. In via preliminare, a cagione della reiterazione delle doglianze dedotte in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso il thema decidendum del giudizio di primo grado sicché, per ragioni di semplicità espositiva, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo.

7. Venendo quindi all'esame dei motivi dedotti in prime cure, il primo motivo di ricorso, riproposto in appello, è infondato.

La eccezione di nullità della notificazione del provvedimento effettuata in data 11 gennaio 2005 è stata sostanzialmente e favorevolmente scrutinata per il ricorrente dai primi Giudici che hanno disatteso la eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado, sollevata dal Comune di Catania, aprendo la strada alla ammissibilità della impugnazione del diniego della sanatoria di cui l'appellante ha affermato di avere avuto piena conoscenza del tutto casualmente.

Pertanto, il motivo, riproposto ultroneamente, non può essere accolto.

8. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso riproposto in appello.

8.1. La ricorrente ribadisce che sull'istanza presentata si sia formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 35 l. 47/1985, avendo la stessa provveduto al pagamento degli oneri dovuti e alla presentazione della documentazione necessaria all'accatastamento entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza e che entro tale termine non sarebbe pervenuta alcuna richiesta di integrazione documentale da parte dell'amministrazione comunale, la cui mancata produzione, in ogni caso, non sarebbe idonea ad impedire la formazione del silenzio-assenso.

a) Per giurisprudenza ormai assolutamente prevalente, anche di questo Consiglio, puntualmente citata dai primi Giudici, il silenzio-assenso sulle domande di condono può realizzarsi solo a fronte di istanze che siano suffragate da una completa ed esaustiva documentazione che comprenda anche i nulla osta e le autorizzazioni relative ai vincoli che, eventualmente, gravano sul territorio di riferimento.

b) Risulta peraltro evidente che affinché possa configurarsi un comportamento inerte del Comune, ci si deve trovare di fronte ad una situazione nella quale l'ente ha a disposizione tutti gli elementi per la definizione della domanda, richiedendosi, in particolare, la completezza della documentazione utile a verificare la condonabilità dell'opera; elementi che nel caso in esame non ricorrono.

Infatti: "l'assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendosi esso formare per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere accolta, rappresentando, il mero decorso del tempo, soltanto un elemento costitutivo, tra gli altri, della fattispecie autorizzativa" (C.d.S., sent. n. 8181/2019, e C.G.A.R.S., sez. giurisd., 30 settembre 2021, n. 819).

9. Del pari infondati sono i riproposti terzo e quarto motivo che censurano per difetto di istruttoria ed eccesso di potere per difetto di motivazione, le modalità con cui il Comune di Catania è pervenuto alla conclusione che l'immobile non fosse ultimato alla data del 31 dicembre 1993, difettando, nei documenti a tal fine assunti dal Comune (aerofotogrammetrie), il requisito formale di atti pubblici.

9.1. In merito il Collegio rileva che, in disparte il fatto che l'Amministrazione, utilizzando le aereofotogrammetrie a sua disposizione, ha accertato che alla data del 31 dicembre 1993 non vi era traccia del fabbricato in contestazione, l'appellante si è limitato a contestare la legittimità di tale fonte di prova ma non ha fornito, come avrebbe dovuto a mente di quanto previsto dall'art. 64 c.p.a., alcun elemento di prova piena contraria, idoneo a dimostrare la preesistenza del fabbricato alla data del 31 dicembre 1993, prevista dalla l. 724/1994, che avrebbe potuto legittimare la sanatoria in uno alla sussistenza di tutte le condizioni per poterla ottenere.

9.2. Con riguardo al contestato difetto di motivazione, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non richiedeva alcuna motivazione sul bilanciamento degli interessi pubblico e privato in gioco, con riguardo specifico al lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda di sanatoria, dal momento che la oggettiva insanabilità del fabbricato con riferimento all'epoca della sua realizzazione, non avrebbe potuto in nessun caso impedire all'Amministrazione di spogliarsi per alcuna ragione del potere di perseguire l'abuso e di ripristinare la legalità violata.

10. L'appello, per quanto esposto deve essere respinto e le spese del giudizio, ricorrendo giusti motivi, compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1758/2022.