Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 15 gennaio 2026, n. 15

Presidente: Prosperi - Estensore: Pavia

Considerato:

- che la ricorrente censura l'annullamento del provvedimento che gli ha concesso la cittadinanza italiana per matrimonio;

- che per giurisprudenza pacifica «spetta al giudice ordinario la competenza sulle controversie relative alla concessione della cittadinanza per matrimonio ai sensi della l. n. 91/1992, salvo il caso in cui l'Amministrazione eserciti i poteri di valutazione inerenti alla sicurezza» (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 3 aprile 2025, n. 322);

- che, in particolare, è stato evidenziato che «le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio ex art. 5, l. n. 91/[1]992, rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del g.o. Rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della P.A., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto; dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 91 del 1992, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Solo in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al g.a. In tutti gli altri casi, va riassunta dinanzi al giudice civile» (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 5 gennaio 2023, n. 196);

- che la questione non muta per il fatto che nel presente giudizio non è stato impugnato il provvedimento di concessione della cittadinanza ma il suo successivo annullamento, posto che la controversia rientra comunque nel novero di quelle relative al diniego della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 l. n. 91/[1]992.

Ritenuto, pertanto:

- che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice amministrativo;

- che ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

- di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la particolarità della controversia e la natura della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'inammissibilità dello stesso per difetto di giurisdizione del Giudice adito e la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.