Corte costituzionale
Sentenza 23 febbraio 2026, n. 19
Presidente: Amoroso - Redattore: Petitti
[...] nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, con ricorso notificato il 13 agosto 2025, depositato in cancelleria il successivo 14 agosto 2025, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2025, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
udito l'avvocato Giovanni Domenico Caiazza per il Senato della Repubblica;
deliberato nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso depositato il 14 agosto 2025 (reg. confl. pot. n. 2 del 2025), il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica chiedendo di dichiarare che non spetta al Senato ritenere, con deliberazione del 7 maggio 2024, che le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all'epoca senatore, nei confronti del dott. Francesco Basentini nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» del 29 maggio 2022 costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente domanda di annullamento in parte qua della citata deliberazione.
1.1.- Il Tribunale di Potenza espone di essere investito del processo penale iscritto al n. 178 del registro generale 2024 nei confronti del senatore Matteo Renzi per il delitto di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, terzo comma, del codice penale.
Nel ricorso sono riportate per esteso le dichiarazioni controverse, come risultanti dal capo di imputazione, per cui il senatore Renzi avrebbe lasciato intendere che l'attività di indagine coordinata dal dott. Basentini, quale sostituto procuratore in servizio presso la Procura di Potenza, nel procedimento penale cosiddetto Tempa Rossa, sarebbe stata funzionale a ottenere la nomina a capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) da parte del Ministro della giustizia dell'epoca Alfonso Bonafede.
1.2.- Il ricorrente riferisce che il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso voto favorevole all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost. nell'ambito del giudizio penale in trattazione. La deliberazione di insindacabilità, allegata al ricorso in uno con la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 3), richiama le opinioni già espresse dal senatore Renzi nella seduta del 20 maggio 2020.
1.3.- Ad avviso del Tribunale di Potenza, tuttavia, non sussisterebbe alcun «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra moenia controverse e l'attività parlamentare dell'imputato, poiché tale nesso sarebbe ravvisabile soltanto quando sussista una «sostanziale identità di contenuto» tra l'atto parlamentare e la manifestazione esterna del pensiero.
Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non sarebbero invece funzionalmente collegate a quelle espresse in Senato il 20 maggio 2020, di cui il ricorso riporta il contenuto testuale; le dichiarazioni in discussione infatti, potrebbero ritenersi attinenti a un contesto politico, ma la cognizione circa la loro illiceità penale, compresa l'eventuale sussistenza del diritto di cronaca o di critica, spetterebbe all'autorità giudiziaria procedente, unica competente a verificare l'effettiva idoneità delle stesse a integrare o meno il delitto di diffamazione aggravata in contestazione, anche in forza dei precetti costituzionali di cui agli artt. 27, 101 e 102 Cost.
1.4.- Il Tribunale lamenta, pertanto, che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente.
2.- Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 140 del 2025.
3.- Con atto depositato il 1° ottobre 2025, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica.
In data 10 novembre 2025 il Senato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
3.1.- In via preliminare, il resistente riferisce che sarebbe stato lo stesso senatore Matteo Renzi a sottoporre al Senato la questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
3.2.- Nel merito, secondo il Senato, la giurisprudenza costituzionale più recente avrebbe adottato una valutazione più flessibile del cosiddetto nesso funzionale, ritenendo ascrivibili al perimetro applicativo dell'art. 68, primo comma, Cost. opinioni individuate al metro di un requisito positivo, il fatto di iscriversi in un contesto politico, e di un requisito negativo, il fatto di non integrare una lesione della dignità dei destinatari della critica (sentenze di questa Corte n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).
Ad avviso del resistente, entrambi i requisiti dovrebbero ritenersi esistenti: le dichiarazioni del senatore Renzi nel corso della richiamata trasmissione televisiva si collocherebbero in un contesto politico «non certo secondario», vertendo su una vicenda venuta ripetutamente all'attenzione del Parlamento, della stampa nazionale e dell'opinione pubblica; inoltre, esse non sarebbero riconducibili a dispute private o insulti (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001), a minacce (è citata, ancora, la sentenza n. 218 del 2023), né a contenuti di scherno legati a caratteristiche fisiche, preferenze sessuali o origini etniche lesive della dignità della persona cui sono riferite.
3.2.1.- La difesa del Senato, d'altra parte, ritiene esistenti i presupposti per l'insindacabilità parlamentare anche sotto il profilo dei «parametri classici» della «corrispondenza sostanziale» e del «legame temporale», se pure ritenuti «forse ora non più del tutto attuali».
3.2.2.- Quanto al criterio temporale, le opinioni intra moenia precederebbero quelle extra moenia; in ogni caso, il ricorso non prospetterebbe alcun motivo relativo al legame temporale, che sarebbe incontroverso tra le parti.
3.2.3.- Per ciò che attiene alla corrispondenza sostanziale, secondo la difesa del resistente le dichiarazioni intra ed extra moenia riguarderebbero «la stessa vicenda politica, con le sue diverse sfaccettature», come sarebbe stato indicato sia dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che dall'Assemblea del Senato mediante il riferimento alla dichiarazione di voto pronunciata dal senatore Renzi nella seduta del 20 maggio 2020, in occasione della votazione delle mozioni di sfiducia individuale n. 230 e n. 235 nei confronti dell'allora Ministro della giustizia.
La prima delle due mozioni di sfiducia, secondo il Senato, farebbe riferimento alla nomina a capo del DAP del dott. Francesco Basentini in luogo del dott. Antonino Di Matteo. Nel corso della dichiarazione di voto, il senatore Renzi avrebbe censurato tale nomina per l'inadeguatezza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le dichiarazioni, riportate per esteso nella memoria difensiva, sono del seguente tenore: «se il Ministro della Giustizia ci avesse ascoltato, nel mese di febbraio 2020, sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), ciò che è accaduto sulle scarcerazioni non sarebbe avvenuto»; riguardo a tale profilo, in riferimento al rapporto tra "garantismo e giustizialismo", dopo aver citato esplicitamente il dott. Di Matteo, il senatore Renzi avrebbe così terminato il suo intervento: «Noi siamo garantisti, sì, ma [...] non vuol dire che siamo buonisti. Essere garantisti significa rispettare le regole e i diritti dei cittadini. Ma quando nel 2016, mentre ero Presidente del Consiglio, l'allora guardasigilli, il bravo guardasigilli Andrea Orlando venne a dirmi: "Abbiamo un problema, Matteo, sta morendo Bernardo Provenzano; ci viene chiesto di farlo morire a casa" e ipotesi identica si verificò l'anno successivo a proposito di Totò Riina, con un altro Presidente del Consiglio, l'onorevole Gentiloni, e sempre con il ministro Orlando, noi che siamo per la giustizia, non per il buonismo, abbiamo preso un impegno, che era quello di garantire a Bernardo Provenzano e a Totò Riina il massimo delle cure possibili perché noi eravamo, siamo e saremo lo Stato. Bernardo Provenzano e Totò Riina, però, sono morti in carcere, perché quello era il loro posto e questo non è buonismo, è giustizia. Signor Ministro, sulla questione delle scarcerazioni c'è stata troppa superficialità da parte del DAP».
Analogamente, ad avviso del Senato, si sarebbe espresso il senatore Renzi nella richiamata trasmissione televisiva «Non è l'Arena», risultando arduo misconoscere l'identità delle vicende politiche oggetto delle dichiarazioni esterne e interne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.- Il Tribunale di Potenza, sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato della Repubblica, che ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 3), affinché questa Corte dichiari che non spetta al Senato qualificare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all'epoca senatore, nei confronti del dott. Francesco Basentini nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» del 29 maggio 2022, con conseguente annullamento in parte qua della citata deliberazione.
4.1.- Il ricorrente espone di dover giudicare dell'imputazione per diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen., nei confronti del senatore Matteo Renzi per le dichiarazioni rese nella richiamata trasmissione televisiva. Tali dichiarazioni, ad avviso del ricorrente, non potrebbero dirsi funzionalmente collegate a quelle espresse dal medesimo senatore Renzi in Senato il 20 maggio 2020, mancando tra di esse una sostanziale identità di contenuto.
5.- In via preliminare, deve essere confermata, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'ammissibilità del ricorso già dichiarata da questa Corte con l'ordinanza n. 140 del 2025.
Sussistono, infatti, come già ritenuto in via di prima e sommaria delibazione, i requisiti soggettivo e oggettivo, atteso che il Tribunale di Potenza, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'illegittimo esercizio, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
6.- Nel merito, il ricorso non è fondato.
6.1.- Ai fini della risoluzione di conflitti che vertono sulla riconducibilità o meno all'esercizio della funzione parlamentare di opinioni espresse extra moenia, questa Corte adotta un criterio funzionale, in base al quale sono anzitutto considerati indici rivelatori dell'esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e il legame temporale fra tale attività e l'attività esterna (da ultimo, sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).
Al ricorrere di tali condizioni, questa Corte ritiene che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all'esterno, pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell'atto tipico e nella sua diffusione all'opinione pubblica, il significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato. Tale attività, d'altronde, per sua natura è destinata «"a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative" (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)» (ancora, sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).
Nondimeno, nella giurisprudenza costituzionale più recente si è precisato che, ove le dichiarazioni oggetto di contestazione non trovino una adeguata copertura in un atto interno, è pur sempre necessario verificare se le stesse non possano altrimenti ritenersi espressive dell'esercizio della funzione parlamentare, secondo quanto si dirà (punti 9.3.1., 9.3.2. e 9.3.3.).
7.- Nel caso di specie, risulta dalla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato e dalla relativa proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 3), allegate al ricorso e richiamate nella memoria dello stesso Senato, che l'atto interno tipico rispetto a cui valutare l'esistenza del nesso funzionale consiste nella dichiarazione di voto resa dal senatore Renzi nel corso della seduta di assemblea del 20 maggio 2020, XVIII Legislatura, in occasione della votazione delle mozioni di sfiducia individuale n. 230 e n. 235, promosse ai sensi dell'art. 94 Cost. e dell'art. 161 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, nei riguardi dell'allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
7.1.- Ai fini dell'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., la presentazione di mozioni e le connesse espressioni di voto sono annoverate tra le attività tipiche connesse alla funzione parlamentare dall'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Non vi è dubbio, infatti, che la votazione della mozione di sfiducia individuale e le prodromiche dichiarazioni di voto costituiscano uno strumento particolarmente pregnante dell'esercizio della funzione di controllo del Parlamento nei confronti del singolo ministro, il quale è chiamato a rispondere, quale organo politico e insieme vertice del rispettivo dicastero, delle scelte politiche assunte e dei tempi e modi della loro attuazione da parte dell'amministrazione (sentenza n. 7 del 1996).
7.2.- Rispetto a tale atto interno, occorre procedere all'applicazione dei richiamati indici, con l'avvertenza, già formulata da questa Corte, che si tratta pur sempre e soltanto di indici, per quanto particolarmente consistenti e qualificati, e non già di elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge, atteso che l'insindacabilità rinviene la sua ragion d'essere nella protezione del "cuore" del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall'art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione (sentenza n. 104 del 2024).
8.- Per ciò che attiene alla sussistenza del requisito temporale, come rilevato dalla difesa del Senato, essa non è contestata dal ricorso, restando incontroversa tra le parti.
9.- Quanto al requisito della corrispondenza contenutistica, è costante indirizzo di questa Corte che non è sufficiente il richiamo a un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisce, ma neppure è necessaria una puntuale coincidenza testuale, dovendo, invece, accertarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti (sentenza n. 10 del 2000).
9.1.- Da questo punto di vista, le dichiarazioni controverse possono essere scomposte in due serie.
La prima serie ha a oggetto l'attività del dott. Basentini quale vertice del DAP, in relazione alla inadeguata gestione delle carceri nel corso della pandemia. Il ricorso riporta le seguenti dichiarazioni: «e siccome so cosa ha fatto quando era al DAP e siccome io ho chiesto le dimissioni di Basentini» e «[a]l DAP è riuscito nell'impresa di non gestire la vicenda COVID».
La seconda serie attiene all'indagine cosiddetta Tempa Rossa e alla stessa nomina del dott. Basentini al DAP. Rilevano, in questo senso, le seguenti affermazioni riportate nel ricorso: «siccome io so che cosa ha fatto Basentini quando io ero Presidente del Consiglio»; «[a]ggiungo, l'indagine Temp[a] Rossa è stata uno scandalo, l'ennesimo buco nell'acqua»; «l'obiettivo non era fare un processo ... Basentini si è ... ha organizzato ... ha indagato partendo da una presunta ipotesi di reato è stato protagonista di un buco nell'acqua e come premio è andato al DAP».
9.2.- La prima serie di dichiarazioni, relative alla gestione dell'amministrazione penitenziaria durante la pandemia, trova rispondenza nella dichiarazione di voto resa nella seduta del Senato del 20 maggio 2020.
La mozione di sfiducia individuale n. 230 nei confronti del Ministro della giustizia prendeva le mosse proprio dalla nomina del dott. Basentini a capo del DAP per chiamare in causa la responsabilità politica del Ministro, destinatario della stessa dichiarazione di voto, in relazione alle rivolte negli istituti penitenziari e alle scarcerazioni di esponenti della criminalità organizzata intervenute nel corso della pandemia.
Al di là delle diverse formule letterali usate, che riflettono «[l]'uso di modalità espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell'ineliminabile diversità degli strumenti in concreto utilizzati» (sentenza n. 104 del 2024), nella dichiarazione di voto, così come nell'intervista, il senatore Renzi ha espresso analoghi contenuti, che possono essere sintetizzati come segue: a) se il Ministro della giustizia nel febbraio 2020 avesse ascoltato le indicazioni del partito politico del senatore e si fosse orientato diversamente per la nomina al DAP, le vicende legate alle scarcerazioni intervenute nel corso della pandemia non si sarebbero verificate; b) nel corso del suo incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Ministro della giustizia dell'epoca, Andrea Orlando, così come nel corso del successivo Governo Gentiloni, le richieste di scarcerazione di Bernardo Provenzano e Totò Riina per motivi di salute non furono accolte, pur con l'impegno di assicurare loro le migliori cure in carcere, mentre durante la pandemia il DAP avrebbe mostrato troppa superficialità rispetto alle scarcerazioni.
La sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni rese in sede di votazione delle mozioni di sfiducia individuale e le affermazioni rilasciate nel corso dell'intervista consente di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost.
9.3.- La seconda serie di affermazioni trova, invece, solo parziale corrispondenza nella dichiarazione di voto, nella parte relativa alla nomina del dott. Basentini a capo del DAP. Tale nomina, come detto, ha costituito una delle premesse della mozione di sfiducia individuale n. 230 e a essa la dichiarazione di voto del senatore Renzi fa espresso riferimento per richiamare la responsabilità politica del Ministro, pur a fronte dell'anticipazione di un voto contrario alla sfiducia.
9.3.1.- Non trova, invece, riscontro nella dichiarazione interna il riferimento all'indagine cosiddetta Tempa Rossa, né al fatto che la nomina al vertice del DAP del dott. Basentini abbia costituito un «premio» a fronte, secondo il dichiarante, del deludente esito dell'indagine.
Questa Corte ritiene di confermare, tuttavia, il proprio indirizzo più recente, secondo cui il mancato riscontro nell'atto tipico non vale di per sé a escludere l'esercizio della funzione parlamentare. Possono, in casi particolari, farsi rientrare nel perimetro di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. anche dichiarazioni extra moenia non necessariamente connesse ad atti parlamentari, per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare (sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024 e n. 133 del 2018).
9.3.2.- Non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dal senatore Renzi sia in sede di votazione delle mozioni di sfiducia individuale, sia nell'intervista, contengano una forte critica alla scelta dell'allora Ministro della giustizia di nominare il dott. Basentini a capo del DAP. I riferimenti, pur aspri nei toni, all'indagine cosiddetta Tempa Rossa coordinata dal dott. Basentini e al suo esito appaiono, per questo aspetto, strettamente connessi alle vicende della nomina, con l'obiettivo di evidenziare, nell'opinione del dichiarante, l'assenza delle competenze e capacità necessarie per rivestire un delicato incarico istituzionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.
Le dichiarazioni relative all'indagine cosiddetta Tempa Rossa, infatti, assumono significato nel complesso delle affermazioni rese nell'intervista, da cui emerge l'esercizio della stessa funzione di critica agli indirizzi del Ministro già espressa negli atti interni (sentenza n. 194 del 2024).
9.3.3.- Lo stesso deve dirsi per il riferimento al «premio» della nomina, conseguente, per il dichiarante, all'esito dell'indagine stessa.
Fermo restando che compito di questa Corte non è di pronunciarsi in concreto sul rapporto tra libera manifestazione del pensiero e diritto all'onore e alla reputazione ma, in un momento logicamente preliminare, di delineare il confine della prerogativa in rapporto all'esercizio della funzione parlamentare (sentenza n. 104 del 2024), deve ritenersi innanzitutto che l'affermazione in oggetto non superi il limite negativo dell'insindacabilità.
Tale limite è stato individuato in dichiarazioni che integrano insulti (sentenze n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001), minacce (ancora, sentenza n. 218 del 2023) e, più in generale, meri comportamenti materiali (nuovamente, sentenze n. 218 del 2023 e n. 137 del 2001), l'attribuzione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato (sentenze n. 218 del 2023 e n. 388 del 2007), nonché la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui (sulla cui peculiare offensività, sentenza n. 150 del 2021). Dichiarazioni siffatte restano escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., perché del tutto inidonee al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico e destinate, piuttosto, al suo scadimento (sentenza n. 104 del 2024).
L'affermazione relativa alla nomina come premio deve essere letta anch'essa congiuntamente alle precedenti, atteso che tutte, complessivamente considerate, contestano la nomina nell'ambito di una dura critica alle scelte politiche del Ministro della giustizia dell'epoca. L'affermazione, pertanto, è riconducibile all'opinione espressa dal parlamentare sullo svolgimento di attività di governo, «quale inevitabilmente è, ed ai livelli più alti, la nomina al vertice di un dipartimento di un ministero», e deve essere ricompresa «"nella sfera delle attività dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale" (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)» (sentenza n. 194 del 2024).
9.4.- Rispetto al complesso delle dichiarazioni controverse, pertanto, sussiste il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, essendo tutte riconducibili alla medesima funzione di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro, che appartiene al Parlamento e a ogni suo componente, di cui l'atto interno tipico, nella presente fattispecie, ha costituito una manifestazione particolarmente qualificata. Le dichiarazioni esterne partecipano di quella stessa funzione. Nel dare conto delle attività svolte nel corso del mandato, d'altra parte, nel caso di specie attraverso l'intermediazione sollecitatoria del giornalista, esse svolgono una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica per le scelte compiute anch'essa propria del mandato parlamentare, atteso che, come si è già ricordato, l'esercizio della rappresentanza della Nazione ai sensi dell'art. 67 Cost. «costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.» (sentenza n. 104 del 2024).
9.5.- In conclusione, spettava al Senato della Repubblica, con deliberazione del 7 maggio 2024, dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Matteo Renzi per le quali è pendente procedimento penale avanti al Tribunale di Potenza.
Il ricorso, pertanto, non è fondato.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.