Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 13 febbraio 2026, n. 254
Presidente: Carpentieri - Estensore: Bertagnolli
Il ricorrente rappresenta di essere entrato in Italia con un visto per motivi di studio, di aver frequentato i corsi e aver anche reperito un'occupazione, ma di non aver sostenuto nessun esame, a causa della difficoltà di adattarsi al sistema di studio italiano. Egli afferma, altresì, di aver richiesto, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, la conversione del titolo già posseduto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che gli sarebbe stata illegittimamente negata. Tale provvedimento sarebbe illegittimo per:
1) violazione dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto il diniego del permesso di soggiorno, a differenza del decreto di espulsione, sarebbe stato redatto solo in lingua italiana;
2) violazione dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 per errata interpretazione dei requisiti per la conversione. L'amministrazione avrebbe erroneamente qualificato il mancato superamento di alcun esame come preclusivo della conversione;
3) violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata valutazione di titoli alternativi;
4) violazione del principio di proporzionalità.
Tutto ciò premesso, deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito rispetto all'ordine di espulsione, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Giudice ordinario cui il ricorrente si è, in effetti, rivolto per ottenere tutela in relazione a tale atto.
Per quanto attiene, invece, il diniego del titolo di soggiorno, deve darsi conto della diversa realtà dei fatti delineata dagli atti depositati rispetto a quella rappresentata nel ricorso.
In primo luogo non è dimostrato che il ricorrente abbia, in data 26 aprile 2024, chiesto la conversione del permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato, dal momento che non è prodotta in atti la relativa richiesta (il documento identificato come "Richiesta di permesso" è in realtà solo la copia della ricevuta di versamento al MEF dell'importo dovuto per il rilascio di un permesso di soggiorno).
Tale ipotesi, in effetti, risulta esclusa in primo luogo dal contenuto del preavviso di rigetto (che si riferisce alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) e del provvedimento impugnato (che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è stato adottato l'11 luglio 2025, mentre la data del 16 gennaio 2026 è quella in cui la copia conforme all'originale è stata rilasciata al destinatario presso gli uffici della Questura), il quale reca il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto il 31 marzo 2024 e richiesto in data 26 aprile 2024.
In ogni caso, parte ricorrente non avrebbe potuto, il 26 aprile 2024, richiedere la conversione del suo permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dal momento che il datore di lavoro dichiara (nel documento prodotto in atti) che la prima assunzione è intervenuta il 10 settembre 2025.
Dunque, la fondatezza di quanto dedotto deve essere valutata tenendo conto che il ricorrente ha chiesto e l'Amministrazione ha negato un rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ciò non incide sull'ammissibilità del primo motivo di ricorso, attinente alla mancata traduzione in lingua comprensibile allo straniero del provvedimento suddetto.
Censura che, però, è priva di fondamento. È vero, infatti, che il provvedimento è stato redatto esclusivamente in lingua italiana, ma la giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto non infici la validità dell'atto medesimo se la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese (ex multis, T.A.R. Bologna, sentenza n. 571/2024, che richiama C.d.S., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 4736; T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 luglio 2023, n. 932). Nel caso di specie, l'impugnazione è tempestivamente intervenuta nel termine decadenziale decorrente dalla notifica del provvedimento e, dunque, lo straniero ha pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così svuotando di rilevanza la doglianza.
Peraltro, nel verbale di notifica del provvedimento si dà conto che "il contenuto dell'atto è stato tradotto oralmente al nominato in oggetto in una lingua a lui comprensibile da un'interprete, alla presenza dell'avvocato di fiducia Villani V.S.". Inoltre, il provvedimento di espulsione del 16 gennaio 2026, dà puntualmente conto, anche in linea inglese e seppur sinteticamente, del contenuto del provvedimento che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno.
A maggior ragione, dunque, non solo non può ravvisarsi la dedotta illegittimità, ma nemmeno può configurarsi una lesione del diritto di difesa.
La seconda censura risulta evidentemente fuor d'opera, in quanto tesa ad ottenere l'annullamento per la mancata valutazione dei presupposti necessari per ottenere una conversione del titolo che, per tutto quanto sopra anticipato, non è dimostrato sia mai stata richiesta. Essa non può, dunque, trovare positivo apprezzamento.
È, invece, inammissibile per genericità la terza doglianza. Non è dato comprendere, infatti, visto che nulla è stato esplicitato al proposito, quali titoli alternativi l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione. In disparte il fatto che non esiste alcun obbligo per la Questura di valutazione dell'eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno rispetto a cui non sia stata formulata un'istanza dell'interessato, infatti, non può trascurarsi di considerare che, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto, lo straniero non ha né rappresentato, né tantomeno provato la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un altro titolo di soggiorno (condizioni che, peraltro, avrebbero dovuto essere presenti alla scadenza del titolo di soggiorno, mentre, nel caso di specie, se si volesse dare rilevanza al reperimento di un'occupazione, sarebbero sopravvenute).
Quanto alla violazione del principio di proporzionalità, dedotta con l'ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente non solo non prova, ma nemmeno indica quali diverse misure sarebbero state qualificabili come proporzionate a fronte della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell'Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.