Corte di giustizia dell'Unione Europea
Nona Sezione
Sentenza 23 aprile 2026
Presidente: Condinanzi - Relatore: Kornezov
«Rinvio pregiudiziale - Aiuti de minimis - Regolamento (UE) n. 1407/2013 - Regolamento (UE) n. 1408/2013 - Regolamento (UE) n. 717/2014 - Rispettivi ambiti di applicazione - Regolamento (UE) n. 1379/2013 - Settore della pesca e dell'acquacoltura - Organizzazione comune dei mercati - Imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici - Commercio al dettaglio - Normativa nazionale che prevede aiuti de minimis a favore delle imprese situate in zone colpite da terremoti».
Nella causa C‑811/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2024, nel procedimento Pescheria Il Granchio Blu di JC contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU 2014, L 190, pag. 45), nonché dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Pescheria Il Granchio Blu di JC (in prosieguo: la «Granchio Blu») e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia) relativamente alla legittimità di due decreti con i quali tale Ministero aveva revocato le agevolazioni fiscali precedentemente concesse alla Granchio Blu.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Regolamento n. 1379/2013
3. Il considerando 29 del regolamento n. 1379/2013 enuncia quanto segue:
«Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti nonché della necessità di un'azione comune, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione [europea], quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del [TFUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
4. L'articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, così prevede:
«È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM")».
5. L'articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«(...) Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(...)
d) "settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
g) "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
(...)».
6. L'articolo 46 del regolamento n. 1379/2013, intitolato «Abrogazione», così prevede:
«Il regolamento (CE) n. 104/2000 [del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU 2000, L 17, pag. 22),] è abrogato. Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV».
Regolamento (UE) n. 1407/2013
7. Il considerando 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1), enuncia quanto segue:
«Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE]».
8. L'articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, lettere a) e b), dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al [regolamento n. 104/2000];
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli».
Regolamento (UE) n. 1408/2013
9. L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9), intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, è così formulato:
«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione».
Regolamento n. 717/2014
10. L'articolo 1 del regolamento n. 717/2014, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 1, così prevede:
«Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1)];
i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale».
11. L'articolo 2 del regolamento n. 717/2014, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, così dispone:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura": imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) "prodotti della pesca e dell'acquacoltura" i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
c) "trasformazione e commercializzazione": l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale».
12. L'articolo 3 del regolamento n. 717/2014, intitolato «Aiuti "de minimis"», al paragrafo 1, così prevede:
«Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE]».
Diritto italiano
13. L'articolo 46, paragrafo 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (supplemento ordinario alla GURI n. 95, del 24 aprile 2017; in prosieguo: il «decreto-legge n. 50/2017»), enuncia quanto segue:
«Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento [n. 1407/2013] e del regolamento [n. 1408/2013]».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. A seguito dei terremoti avvenuti nel centro dell'Italia nel corso del 2016, il decreto-legge n. 50/2017 ha previsto agevolazioni fiscali a favore di talune imprese operanti nelle zone colpite da tali terremoti. In particolare, l'articolo 46, paragrafo 7, di tale decreto-legge dispone che dette agevolazioni siano concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
15. La Granchio Blu è una società di diritto italiano che esercita un'attività di vendita al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in un supermercato situato in una di tali zone.
16. A detta società sono state concesse agevolazioni fiscali per gli anni 2017 e 2019 in forza del decreto-legge n. 50/2017.
17. Tuttavia, tali agevolazioni sono state revocate con due decreti ministeriali dell'11 gennaio 2023, con la motivazione, in sostanza, che la Granchio Blu esercitava un'attività economica che non rientrava nei rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 e non era pertanto ammissibile a beneficiare di dette agevolazioni.
18. Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha constatato che le attività economiche rientranti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, compresa la vendita al dettaglio di tali prodotti, rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014.
19. La Granchio Blu ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Italia) un ricorso di annullamento avverso i decreti ministeriali che revocavano le agevolazioni fiscali di cui essa aveva beneficiato. Con sentenza del 6 ottobre 2023, detto organo giurisdizionale ha respinto tale ricorso.
20. La Granchio Blu ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio.
21. Secondo la Granchio Blu, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha ritenuto erroneamente che la mera attività di rivendita al dettaglio di prodotti ittici, in quanto attività commerciale, rientrasse nella nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, atteso che tale nozione non include, a suo avviso, la vendita al dettaglio di tali prodotti ai consumatori finali.
22. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi rientri nella nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di tale disposizione. Se tale attività fosse considerata come facente parte del settore della pesca e dell'acquacoltura, la Granchio Blu non potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 46, paragrafo 7, del decreto-legge n. 50/2017. Per contro, se detta attività fosse considerata non rientrante in tale settore, e quindi non esclusa dai rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013, la Granchio Blu potrebbe essere ammessa a beneficiare di tali agevolazioni.
23. Date tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2, di "trasformazione e commercializzazione" comprenda o meno anche l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici e se l'eventuale esclusione dal campo di applicazione del regolamento n. 717/2014, fondata sul dato letterale della disposizione, risulti compatibile con il dettato dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 che definisce autonomamente il commercio al dettaglio nell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti ittici o se tale esclusione non sia compatibile con la disciplina generale del settore della pesca contenendo il regolamento n. 1379 del 2013 comunque una definizione del commercio al dettaglio che lo include fra le attività del settore della pesca (il Collegio tenderebbe a ritenere che l'esclusione sia compatibile).
2) In definitiva, se il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sia applicabile o meno all'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici (...) in forza dell'attinenza del commercio al dettaglio al settore della pesca o della sua chiara differenziazione (quest'ultima tesi, che determina l'esclusione dell'attività di commercio al dettaglio dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014, persuadendo maggiormente il Collegio che rimette la questione).
3) Se il diritto dell'UE osti o non osti ad un diritto nazionale che consenta l'erogazione di aiuti de minimis alle imprese che commerciano al dettaglio prodotti ittici agevolabili in quanto differenti dalla pesca industriale ed in quanto ricomprese nella zona franca urbana istituita dopo il sisma che ha colpito l'Italia centrale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
24. Con le questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, letto alla luce dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento n. 1379/2013, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, definita a tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprenda l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici, cosicché tale attività rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014.
25. In via preliminare, occorre rilevare che spetta agli Stati membri decidere se occorre concedere aiuti de minimis a talune imprese o settori di attività, a condizione di rispettare le norme dell'Unione in materia. Nel caso di specie, adottando il decreto-legge n. 50/2017, la Repubblica italiana ha deciso, a seguito dei terremoti che hanno colpito la parte centrale dell'Italia nel 2016, di concedere aiuti de minimis unicamente alle imprese rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
26. Ciò detto, occorre osservare che il regolamento n. 1407/2013 ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato (de minimis), una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione europea (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punto 26).
27. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento esclude dal suo ambito di applicazione gli «aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al [regolamento n. 104/2000]», restando inteso che quest'ultimo è stato abrogato dal regolamento n. 1379/2013, il cui articolo 46 precisa che i riferimenti a tale primo regolamento si intendono fatti al secondo.
28. Tale esclusione si spiega, come emerge dal considerando 6 del regolamento n. 1407/2013, con il fatto che il settore della pesca e dell'acquacoltura è disciplinato da norme specifiche vigenti in tale settore, nonché con il rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito in tale regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
29. Il «settore della pesca e dell'acquacoltura» è definito, dal canto suo, all'articolo 5, lettera d), del regolamento n. 1379/2013 come il settore economico che «comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura».
30. Laddove il giudice del rinvio si chiede se la vendita al dettaglio dei prodotti ittici rientri nella nozione di «commercializzazione» di tali prodotti, ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del regolamento n. 1379/2013, che non è definita in tale regolamento, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell'Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 13 giugno 2024, A GmbH & Co. KG, C‑104/23, EU:C:2024:504, punto 41 e giurisprudenza citata).
31. Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, il termine «commercializzazione», quando non è accompagnato da alcuna precisazione, identifica complessivamente l'insieme delle attività che intervengono a seguito della produzione e della trasformazione di un prodotto fino alla sua vendita al consumatore finale, compresa la vendita al dettaglio.
32. Quanto al contesto in cui tale termine è utilizzato, poi, occorre rilevare che il regolamento n. 1379/2013 disciplina anche la «messa a disposizione sul mercato», l'«immissione sul mercato» e il «commercio al dettaglio» di tali prodotti, come si evince dall'articolo 5, lettere da e) a g), di tale regolamento. Ne consegue che le «imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento n. [1379/2013]», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1407/2013, sono anche quelle operanti, in particolare, nel «commercio al dettaglio» dei prodotti ittici.
33. Infine, dall'articolo 1 del regolamento n. 1379/2013, letto alla luce del considerando 29 di quest'ultimo, emerge che l'obiettivo perseguito da tale regolamento è l'istituzione di una OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ebbene, tale obiettivo ne risulterebbe compromesso se talune fasi della catena di distribuzione dei prodotti ittici, vale a dire la vendita al dettaglio di tali prodotti, dovessero essere escluse da tale OCM.
34. Date tali circostanze, si deve ritenere che il «settore della pesca e dell'acquacoltura», ai sensi del regolamento n. 1379/2013, comprenda la commercializzazione di prodotti ittici, che sia all'ingrosso o al dettaglio.
35. Ne consegue che le imprese la cui attività consiste nella commercializzazione di prodotti del genere, anche al dettaglio, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1407/2013, in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo.
36. Tali imprese non rientrano neppure nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/2013, il cui articolo 1, intitolato «Campo di applicazione», enuncia che tale regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
37. Per contro, occorre precisare che le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014, che stabilisce norme specifiche in materia di aiuti de minimis applicabili a tale settore.
38. Infatti, l'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce l'ambito di applicazione di quest'ultimo precisando che esso si applica agli aiuti concessi alle «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura», ad eccezione di quelli espressamente elencati in tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑238/20, EU:C:2022:57, punto 55). Ebbene, nessuno di questi ultimi riguarda il «commercio al dettaglio».
39. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento definisce le «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura» come quelle operanti «nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura», senza fissare alcuna limitazione quanto al tipo di commercializzazione considerata.
40. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, la nozione di «trasformazione e commercializzazione» viene definita come «l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale».
41. Poiché il commercio al dettaglio costituisce l'ultima fase della distribuzione dei prodotti ittici, che interviene allo stadio dell'«ottenimento del prodotto finale» della catena di approvvigionamento, si deve ritenere che tale tipo di commercio rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014.
42. Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 717/2014, letto alla luce dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento n. 1379/2013, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, definita a tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprende l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici, cosicché tale attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014.
Sulla terza questione
43. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consenta l'erogazione di aiuti de minimis alle imprese di commercio al dettaglio di prodotti ittici che possono essere ammesse a beneficiare di tali aiuti per il motivo che esse si distinguono dalle imprese di pesca industriale e sono situate in una zona franca urbana istituita per rispondere alle conseguenze economiche di un terremoto.
44. Secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 48 e giurisprudenza citata).
45. Al riguardo, occorre ricordare che, come risulta dai punti 14 e 22 della presente sentenza, conformemente all'articolo 46, paragrafo 7, del decreto-legge n. 50/2017, le agevolazioni fiscali a favore di talune imprese operanti nelle zone colpite da terremoti sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
46. Ebbene, come risulta dalla risposta alla prima e alla seconda questione, il commercio al dettaglio dei prodotti ittici rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014, e non nei rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
47. Date tali circostanze e dal momento che il giudice del rinvio non ha fatto riferimento a nessun'altra normativa nazionale che consenta di ritenere che la Repubblica italiana avesse deciso di erogare gli aiuti de minimis in questione nel procedimento principale ai sensi e nei limiti del regolamento n. 717/2014, si deve constatare che il fatto di rispondere alla terza questione, in tale contesto, si risolverebbe manifestamente nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell'ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84).
48. Di conseguenza, la terza questione è irricevibile.
Sulle spese
49. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, letto alla luce dell'articolo 5, lettere d) e g), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, definita a tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprende l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici, cosicché tale attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014.