Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-bis
Sentenza 20 gennaio 2026, n. 1087

Presidente: Biancofiore - Estensore: Arcuri

FATTO E DIRITTO

1. Con avviso del 1° ottobre 2024 Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d'ora in avanti "Rai") avviava un'indagine di mercato allo scopo di individuare operatori economici potenzialmente interessati a presentare un'offerta per l'affidamento di una convenzione avente ad oggetto servizi di produzione e postproduzione radiotelevisiva e servizi accessori da svolgersi in esterno e presso spazi allestiti a carico del fornitore all'interno dei locali Rai dell'ufficio di corrispondenza di New York e della sede distaccata di Washington.

La pubblicazione dell'avviso, si precisava, era «finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti minimi nel seguito indicati, interessati ad essere invitati ad un'eventuale procedura di affidamento che potrà essere indetta da Rai esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56, comma n. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") e art. 65 D. Lgs. n. 208/2021».

L'importo a base di gara era stimato in euro 6.594.422,08, per una convenzione della durata di 36 mesi.

2. In data 28 ottobre 2024 l'odierna ricorrente Apus Enterprises Ltd, dba Global Vision Group (d'ora in avanti Apus), attuale fornitore del servizio, presentava la propria manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, dichiarando l'assenza di cause di esclusione nonché il pieno possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della suddetta convenzione.

Apus, in particolare, era risultata affidataria del servizio in parola dapprima a seguito della procedura svoltasi nel 2014 e, successivamente, nel 2017 a seguito di rinuncia da parte del primo classificato.

3. In data 5 giugno 2025 mediante nota pec (id. comunicazione PG/429473) la Rai comunicava alla società ricorrente il mancato invito alla procedura "in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti essendo, codesta Impresa, attuale esecutrice dei servizi oggetti dell'appalto".

4. Lo stesso giorno l'impresa chiedeva a Rai chiarimenti sul mancato invito.

In assenza di risposta, in data 25 giugno 2025 Apus presentava formale istanza di accesso agli atti della procedura. Anche a tale istanza Rai non forniva alcun riscontro.

5. Con l'odierno ricorso, notificato il 5 luglio 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensione, della nota in epigrafe con la quale le era stata comunicata l'estromissione dalla successiva fase di gara, deducendo un unico articolato motivo di gravame così rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d. lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi di massima partecipazione, di massima concorrenza e di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa e del principio del risultato. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà. Motivazione insufficiente/erronea. Ingiustizia manifesta".

In particolare, Apus ha lamentato che il mancato invito/esclusione si baserebbe esclusivamente sulla errata applicazione del principio di rotazione, in quanto se la procedura è preceduta da un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, come nel caso de quo, il principio di rotazione non troverebbe applicazione; specificatamente, laddove la stazione appaltante decida di non introdurre alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura all'esito dell'indagine di mercato, come accaduto nella fattispecie, non verrebbe in rilievo l'esigenza, cui tende il principio di rotazione, di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Inoltre, la ricorrente, sotto il profilo della carenza motivazionale della nota impugnata, ha dedotto che per giurisprudenza univoca l'esclusione di un concorrente da una procedura di gara può avvenire "solo per la violazione di un obbligo che risulti chiaramente esternato dalla legge di gara o dal diritto nazionale" e nella fattispecie la documentazione di gara non contiene alcun riferimento al principio di rotazione.

In conclusione, la motivazione dell'esclusione/mancato invito di Apus sarebbe errata e contraddittoria; errata, in quanto si sarebbe tradotta di fatto nell'inibizione a posteriori della partecipazione di un operatore economico alla procedura di gara, senza che ciò risultasse espressamente preannunciato nella documentazione di gara; contraddittoria poiché non si tratterebbe di una procedura in cui l'esigenza di effettiva concorrenzialità è più sentita anche a costo di sacrificare il contraente uscente, ma di una procedura "spuria", caratterizzata da un iniziale meccanismo di apertura al mercato (con la partecipazione di tutti gli operatori economici aventi potenzialmente le carte in regola per presentare un'offerta nel settore merceologico di riferimento) e da una successiva fase di confronto concorrenziale tra gli operatori che hanno chiesto di poter partecipare alla gara.

6. In data 14 luglio 2025 Rai si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

7. Il successivo 15 luglio la ricorrente ha presentato domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

L'istanza, non apparendo sussistente il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, è stata respinta con decreto n. 3921 del 17 luglio 2025.

8. In data 28 luglio 2025 si è costituita in giudizio anche la controinteressata Xentek Produzioni Video s.r.l., depositando una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

9. In vista della camera di consiglio del 27 agosto 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale, Apus e Rai hanno depositato memorie.

10. Alla camera di consiglio del 27 agosto 2025 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare; è stata quindi disposta la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.

11. A seguito del deposito di ulteriori memorie e repliche da parte di Apus e Rai, all'udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

12. La questione controversa nella fattispecie concerne la legittimità dell'applicazione operata da Rai del principio di rotazione, in virtù del quale la ricorrente non è stata invitata a presentare la propria offerta per l'affidamento di una convenzione della durata di 36 mesi avente ad oggetto servizi di produzione e post-produzione radiotelevisiva e servizi accessori da svolgersi all'interno dei locali Rai dell'ufficio di corrispondenza di New York e della sede distaccata di Washington.

Il Collegio ritiene che le doglianze articolate dalla ricorrente siano fondate per le ragioni che si espongono.

12.1. Occorre premettere che gli appalti di cui alla procedura de qua, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrano tra quelli "esclusi" dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che i "contratti esclusi", qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice. Per quanto rileva in questa sede, l'art. 3 appena richiamato contempla il principio dell'accesso al mercato secondo cui: "Le stazioni appaltanti ... favoriscono ... l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità".

Dunque per l'affidamento di tali contratti l'amministrazione appaltante non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del codice dei contratti, ma risulta comunque chiamata ad osservare procedure che, in qualche misura, consentano alla amministrazione stessa di scegliere il relativo contraente nel rispetto di taluni specifici principi tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza. Da qui la tendenziale regola, a titolo esemplificativo, di avviare indagini di mercato affinché i soggetti interessati possano manifestare la propria disponibilità, istituire elenchi da cui attingere per invitare gli operatori in procedure di confronto competitivo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti laddove necessario per attuare il principio di concorrenza.

12.2. Ciò posto, nelle proprie memorie Rai ha difeso la legittimità del proprio operato, anzitutto sostenendo di avere applicato il principio di rotazione in adesione a quanto previsto dagli artt. 18 e 35.1, delle "Istruzioni Interne per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture relative ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice", approvate dal c.d.a. di RAI il 27 luglio 2017, entrate in vigore il 24 novembre 2017 e comunque conformi ai principi generali dettati dagli artt. 1, 2 e 3 del codice dei contratti pubblici.

Inoltre, ha eccepito di avere adottato la nota impugnata proprio nel perseguimento del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 36/2023 che sollecita le stazioni appaltanti a favorire la partecipazione degli operatori; in particolare, nella memoria di replica del 7 novembre 2025 ha sostenuto che "il principio di rotazione non è stato applicato per limitare la partecipazione, ma come meccanismo di riequilibrio concorrenziale, volto a favorire nuovi ingressi nel mercato di riferimento e a garantire la par condicio tra gli operatori del settore".

13. Il Collegio ritiene che le deduzioni di parte resistente non siano condivisibili.

13.1. In primo luogo, non rilevano le considerazioni riportate da Rai nelle sue memorie concernenti l'applicazione delle "Istruzioni" alla procedura de qua, sia perché la lex specialis non contiene alcun rinvio né alle istruzioni interne né al principio di rotazione ivi richiamato, sia perché nel caso di specie la procedura espletata da Rai differisce da quella a cui si fa riferimento nelle memorie.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, il Collegio rileva che gli articoli citati da Rai contenuti nelle istruzioni prevedono una disciplina di applicazione facoltativa o eventuale ("fatta salva la facoltà di Rai di adottare comunque, ove lo ritenga opportuno, le procedure di gara ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici o forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle delle Istruzioni", art. 18.1, cit.), che contempla la "selezione" da parte di Rai di almeno tre operatori economici da invitare alla procedura stessa, mentre nel caso in esame la stazione appaltante - come meglio si vedrà nel prosieguo - ha avviato un'indagine di mercato aperta alla massima partecipazione, invitando tutti gli operatori in possesso dei requisiti indicati a presentare la propria offerta.

13.2. Fermo restando quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nella fattispecie l'applicazione del principio di rotazione sia illegittima, in quanto ingiustificatamente preclusiva della concorrenza.

Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza formatasi già nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici con riferimento alla portata applicativa del principio di rotazione nell'ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando ex art. 63, comma 6, del d.lgs. 50/2016 (ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 1667) e nell'affidamento dei contratti sotto soglia ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 dicembre 2020, n. 13184; T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 marzo 2021, n. 389; C.d.S., Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515), laddove gli articoli citati richiamano espressamente tale principio quale criterio che deve guidare le stazioni appaltanti nelle relative procedure.

Secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ampiamente condiviso, detto principio deve essere applicato nei casi in cui si proceda mediante affidamento diretto (non preceduto da una fase selettiva) ovvero allorché l'amministrazione operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare alla fase di selezione.

In particolare, in giurisprudenza è stato precisato che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Ed invero, allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un'Amministrazione, ma significa non favorirlo (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021, confermata da C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7462).

La ratio sottesa al principio di rotazione risiede, infatti, nella necessità di assicurare un'effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento laddove l'amministrazione fa precedere alla selezione del contraente l'individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti alla procedura; in tali ambiti, l'applicazione del principio di rotazione consente di prevenire che la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza.

L'applicazione di detto principio, dunque, tutela l'avvicendamento (in primo luogo negli inviti e, conseguentemente, nell'affidamento) fra i diversi operatori economici aspiranti. In sostanza il principio di rotazione deve trovare applicazione nelle procedure in cui l'amministrazione appaltante non consente, a monte, la partecipazione da parte di tutti gli operatori economici alla gara, ma solo ad una parte selezionata, da essa stessa, tramite la scelta nell'individuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti). La partecipazione, in tal caso, non è generale ma è consentita soltanto su invito, espressione di discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di quali operatori ammettere alla competizione per l'aggiudicazione del contratto pubblico.

Tale orientamento ermeneutico è stato poi recepito dal nuovo codice dei contratti pubblici che all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 prevede il principio della rotazione quale "principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78".

Il comma 5 dell'art. 49, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica "in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato" (cfr. relazione del Consiglio di Stato allo schema definitivo del nuovo codice dei contratti pubblici).

Orbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso che occupa, il Collegio reputa che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di rotazione.

Nella procedura attuata dalla stazione appaltante infatti non è stata compiuta alcuna scelta discrezionale nell'individuazione degli operatori economici da ammettere o da escludere; nell'avviso si legge testualmente che l'indagine è stata avviata "promuovendo la massima partecipazione degli operatori del settore" al fine "di ricevere manifestazioni di interesse e nel contempo favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici" e che "possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in qualunque forma costituiti e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale" (doc. 2.a, allegato al ricorso).

Rai ha quindi avviato una iniziale indagine di mercato, tramite avviso pubblico, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta a tutti gli operatori economici interessati, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla procedura negoziata.

Alla scadenza del termine per presentare le manifestazioni di interesse sono pervenute, oltre a quella di Apus, le manifestazioni di altri sette operatori economici che sono stati tutti invitati da Rai a presentare la propria offerta, con la sola eccezione di un'impresa risultata carente dei requisiti soggettivi di capacità tecnico-professionale (vedasi memoria Rai del 25 agosto 2025, pag. 5 e l'allegato doc. 6).

Nel descritto contesto, il Collegio ritiene che Rai, avendo pubblicato un avviso rivolto indistintamente a tutti gli operatori del settore ed avendo invitato tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, eccetto il fornitore uscente Apus, ha realizzato un meccanismo sostanzialmente equivalente all'indizione di una procedura aperta.

Rispetto a tale apertura partecipativa il mancato invito della ricorrente risulta quindi ingiustificato, non fungendo da contraltare ad una scelta discrezionale della stazione appaltante nella selezione degli invitati e finendo per risultare punitivo di un singolo operatore, solo perché fornitore uscente del servizio.

Appare, pertanto, evidente che così facendo Rai ha ingiustificatamente ridotto la rosa dei potenziali offerenti, contravvenendo, non senza contraddizione, proprio al principio di concorrenza assunto come postulato della tesi di parte resistente. In definitiva, come evidenziato, il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve, quindi, trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultima.

14. In conclusione, in ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la nota in epigrafe del 5 giugno 2025 va annullata. Ne discende l'obbligo per Rai di invitare la ricorrente alla successiva fase della procedura, consentendo alla stessa la presentazione dell'offerta.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. e la controinteressata Xentec s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.