Corte di giustizia dell'Unione Europea
Ottava Sezione
Sentenza 5 marzo 2026

Presidente: Spineanu-Matei - Relatore: Lycourgos

«Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 13 - Contributi per la concessione di diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 8 - Obiettivi generali - Proporzionalità - Criterio di valutazione dei contributi connesso alla percezione di un importo predeterminato di gettito annuale con un obiettivo di finanza pubblica».

Nella causa C‑10/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 23 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2025, nel procedimento Elettronica Industriale SpA contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'intervento di: Persidera SpA.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni»), dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva quadro»), nonché del principio di proporzionalità.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Elettronica Industriale SpA e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Italia) in merito alla validità di due decreti di tale Ministero recanti determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali, rispettivamente, per quanto riguarda il primo di tali decreti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e, per quanto riguarda il secondo, per l'anno 2017.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva autorizzazioni

3. Secondo il considerando 32 della direttiva autorizzazioni:

«Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. (...)».

4. L'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva disponeva quanto segue:

«Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità».

5. L'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva definiva la nozione di «autorizzazione generale» come «il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla [direttiva autorizzazioni]».

6. L'articolo 13 della medesima direttiva, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture», prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della [direttiva quadro]».

Direttiva quadro

7. L'articolo 8 della direttiva quadro, rubricato «Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione», così recitava:

«1 Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

(...)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b) garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

(...)

d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;

b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);

(...)».

Diritto italiano

8. L'articolo 35 del decreto legislativo del 1º agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, relativo ai contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare infrastrutture, disponeva, in sostanza, che i contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri fossero fissati dal Ministero dello Sviluppo economico (Italia), divenuto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) e che i contributi fossero trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tenessero conto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

9. L'articolo 1, commi da 172 a 174, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 30 dicembre 2015; in prosieguo: la «legge n. 208/2015»), dispone quanto segue:

«172 L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (...) in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. (...)

173 Il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

174 Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio (...) devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10. La Elettronica Industriale, operatore di rete di telecomunicazioni italiano, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, al fine di ottenere l'annullamento dei decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017, recanti determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali, rispettivamente, per quanto riguarda il primo di tali decreti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e, per quanto riguarda il secondo, per l'anno 2017. Detti decreti sono stati adottati sulla base delle disposizioni della legge n. 208/2015. Secondo tale operatore, gli stessi decreti sarebbero incompatibili con le prescrizioni derivanti, in particolare, dalla direttiva autorizzazioni.

11. Detto giudice rileva, anzitutto, che i decreti di cui trattasi nel procedimento principale danno attuazione all'obiettivo enunciato nell'articolo 1, comma 172, della legge n. 208/2015, consistente nel favorire l'apertura del mercato a nuovi operatori e nel promuovere la concorrenza, quantificando i contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato e del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Tali decreti prevedono, al riguardo, una percentuale variabile di sconto sul contributo a favore degli operatori di rete che non sono verticalmente integrati o che, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, hanno ceduto la propria capacità trasmissiva a terzi non appartenenti al loro stesso gruppo imprenditoriale.

12. Detti decreti sarebbero quindi giustificati alla luce delle prescrizioni della direttiva autorizzazioni e della direttiva quadro, in quanto si conformerebbero, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di quest'ultima direttiva.

13. Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 208/2015, nella parte in cui impone di ottenere «entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni», potrebbe essere considerato contrario a tali direttive e al principio di proporzionalità, come interpretati dalla Corte.

14. Infatti, tale disposizione imporrebbe alle autorità di settore di conseguire, mediante la riscossione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, un determinato gettito annuale per il raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, senza prevedere alcun vincolo di reimpiego di tale gettito al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione. Pertanto, si potrebbe ritenere che detta disposizione istituisca contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica «diversi» da quelli previsti dall'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, situazione che tale articolo 13 mirerebbe appunto ad impedire.

15. Secondo il giudice del rinvio, i decreti di cui trattasi nel procedimento principale fissano in modo arbitrario e senza giustificazione un contributo di un livello che deve presumersi tale da consentire la percezione di un gettito fiscale il cui importo è stato previamente stabilito dalla legge. Pertanto, il legislatore italiano avrebbe fissato ex ante un determinato risultato economico da raggiungere mediante i contributi imposti agli operatori di rete televisiva digitale, indipendentemente dall'introduzione di un meccanismo che permetta di verificare, ex post, se gli obiettivi perseguiti dalla direttiva autorizzazioni e dalla direttiva quadro siano stati raggiunti.

16. Inoltre, tale giudice dubita che un controllo del rispetto del principio di proporzionalità, come richiesto dall'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, possa essere effettuato qualora il parametro di riferimento sia costituito non già dall'importo dei contributi imposti a ciascun operatore, bensì dalla somma totale annua, prestabilita dalla normativa nazionale, che deve derivare dall'insieme di tali contributi.

17. In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[se] l'articolo 13 della [direttiva autorizzazioni], in combinato disposto con l'articolo 8 della [direttiva quadro], nonché il principio [del diritto dell'Unione] di proporzionalità ostano all'introduzione, da parte del legislatore di uno Stato membro, di un criterio di commisurazione dei "Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture" correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo e, dunque, ad obiettivi generali di finanza pubblica, mediante prelievo dagli operatori, indipendentemente dalla finalità di soddisfare l'interesse al buon funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e alla tutela degli utenti, e se tale disposizione debba essere disapplicata dal giudice nazionale».

Sulla questione pregiudiziale

18. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva quadro, nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica.

19. In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio si chiede se sia tenuto a disapplicare detta normativa nazionale.

20. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva autorizzazioni, obiettivo di quest'ultima è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta l'Unione europea.

21. A tal fine, detta direttiva prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma altresì norme relative alla natura, o anche all'entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenze del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 29, nonché del 6 ottobre 2020, Vodafone España, C‑443/19, EU:C:2020:798, punto 29).

22. In particolare, conformemente all'articolo 13 della stessa direttiva, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture», gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Da detto articolo 13 discende che gli Stati membri devono far sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro, che sono segnatamente la promozione della concorrenza e la gestione efficiente delle radiofrequenze (sentenze del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 46, nonché del 6 ottobre 2020, Vodafone España, C‑443/19, EU:C:2020:798, punto 50).

23. A tal riguardo, il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso, come le frequenze televisive in tecnica digitale, implica che l'importo di tale contributo sia fissato ad un livello adeguato che rispecchi segnatamente il valore dei diritti d'uso di tali risorse, il che esige di prendere in considerazione la situazione economica e tecnologica del mercato interessato (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España, C‑85/10, EU:C:2011:141, punto 28, e del 6 ottobre 2020, Vodafone España, C‑443/19, EU:C:2020:798, punto 53).

24. In tal senso, la Corte ha dichiarato che un livello eccessivo dell'importo di detto contributo può scoraggiare l'uso delle risorse rare di cui trattasi e quindi sfociare in un sottoutilizzo delle stesse (sentenza del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España, C‑85/10, EU:C:2011:141, punto 29).

25. Ciò premesso, l'articolo 13 della direttiva autorizzazioni fissa i requisiti che gli Stati membri, qualora decidano di imporre un contributo per i diritti d'uso di una risorsa rara, devono rispettare in sede di determinazione del suo importo, senza prevedere invece modalità concrete di determinazione di tale importo (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 49).

26. Peraltro, come confermato dal considerando 32 di detta direttiva, quest'ultima non contiene alcuna disposizione che determini il fine per cui devono essere impiegati i proventi dei contributi riscossi per i diritti d'uso delle frequenze radio.

27. Nel caso di specie, l'articolo 1, comma 172, della legge n. 208/2015, al quale, secondo il giudice del rinvio, è data attuazione dai decreti di cui trattasi nel procedimento principale, prevede che l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale sia determinato «in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative».

28. Sulla base del tenore letterale di tale disposizione, essa sembra recepire nel diritto italiano l'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

29. Ciò premesso, il giudice del rinvio sottolinea che i decreti di cui trattasi nel procedimento principale devono altresì rispettare l'articolo 1, comma 174, della legge n. 208/2015, il quale esige che i contributi fissati da tali decreti garantiscano allo Stato italiano un gettito annuo di importo minimo pari a EUR 32,8 milioni. Orbene, secondo lo stesso giudice, il fatto che l'imposizione di tali contributi persegua un obiettivo di finanza pubblica, ossia garantire allo Stato un importo minimo annuo di gettito, indurrebbe a ritenere che il legislatore nazionale abbia disposto la riscossione di contributi «diversi» da quelli previsti dalla direttiva autorizzazioni, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 13 di detta direttiva.

30. Al riguardo, in primo luogo, la Corte ha dichiarato che, nell'ambito di tale direttiva gli Stati membri non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e di reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dalla stessa direttiva (sentenze del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, punto 20, e del 6 ottobre 2020, Vodafone España, C‑443/19, EU:C:2020:798, punto 32).

31. Nelle sentenze menzionate al punto precedente, la valutazione della Corte ha riguardato l'ambito di applicazione dell'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, riferendosi ai fatti generatori delle imposte controverse nelle cause all'origine di dette sentenze.

32. La Corte ha quindi rilevato che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili a un'imposta nazionale, il fatto generatore di quest'ultima deve essere connesso alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, punto 21).

33. Ne consegue che contributi imposti agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica come corrispettivo del diritto d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

34. Pertanto, dal fatto che, in sede di fissazione di tali contributi, il legislatore nazionale persegua un obiettivo di finanza pubblica, oltre agli obiettivi di promozione della concorrenza e dell'uso efficace delle frequenze televisive in tecnica digitale, non si può dedurre che tale legislatore abbia richiesto il versamento di contributi diversi da quelli previsti da detto articolo 13, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza.

35. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre, in secondo luogo, stabilire se detto articolo 13 consenta il perseguimento di un siffatto obiettivo ulteriore di finanza pubblica mediante la fissazione di un importo annuo minimo che deve essere garantito dal gettito derivante dai contributi imposti ai sensi del medesimo articolo 13.

36. In proposito, sotto un primo profilo, dai punti 25 e 26 della presente sentenza risulta che la direttiva autorizzazioni consente agli Stati membri di perseguire, in sede di fissazione di tali contributi, un siffatto obiettivo ulteriore rispetto a quelli previsti dall'articolo 13 di detta direttiva, che sia collegato ai proventi dei contributi imposti conformemente allo stesso articolo 13.

37. Come la Corte ha già dichiarato per quanto riguarda la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU 1997, L 117, pag. 15), il cui articolo 11, paragrafo 2, corrisponde all'articolo 13 della direttiva autorizzazioni (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, punto 23), non è richiesto che siffatti contributi siano destinati ad una finalità particolare o che, a posteriori, debba essere fatto un uso particolare del gettito dei medesimi da parte dello Stato membro interessato. Ne consegue che quest'ultimo può utilizzare liberamente tale gettito (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España, C‑85/10, EU:C:2011:141, punto 32).

38. Sotto un secondo profilo, occorre tuttavia che, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, l'importo dei contributi sia fissato a un livello adeguato che rispecchi, in particolare, il valore dei diritti d'uso delle risorse rare alle quali l'operatore soggetto al contributo ha accesso, vale a dire, nel caso di specie, le frequenze televisive in tecnica digitale.

39. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la fissazione di un contributo per i diritti d'uso delle frequenze radio mediante il riferimento o all'importo della precedente imposta di concessione unica, calcolato in base al numero di frequenze e di mesi a cui si riferiscono i diritti d'uso delle frequenze, o agli importi risultanti da aste, può configurare un metodo adeguato di determinazione del valore delle frequenze radio, dal momento che sia l'uno sia l'altro di tali metodi consentono di ottenere importi che sono connessi con la prevedibile redditività delle frequenze radio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punti 52 e 53).

40. Pertanto, l'articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa un importo annuo minimo di gettito che deve derivare dai contributi previsti ai sensi di tale articolo 13, purché detto importo sia calcolato in modo da non essere superiore al valore dei diritti d'uso delle frequenze radio e, di conseguenza, sia fissato tenendo conto della prevedibile redditività di dette frequenze radio.

41. Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al riguardo, occorre osservare che il governo italiano precisa, nelle sue osservazioni scritte, che, a seguito dell'adozione della legge n. 208/2015, l'importo del gettito derivante dalla riscossione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale è diminuito, e tale circostanza risulta un elemento che può indicare che detto importo non supera il valore di tali diritti d'uso. Del pari, il fatto, ove provato, che tutte le frequenze televisive in tecnica digitale disponibili siano state assegnate e utilizzate è un elemento che tende a rivelare che detto importo non è eccessivo o, quanto meno, non ha comportato un sottoutilizzo delle stesse frequenze.

42. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda, più specificamente, l'obbligo derivante dall'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, secondo cui l'importo dei contributi imposti a ciascun operatore di rete televisiva digitale deve rispettare il principio di proporzionalità, il giudice del rinvio ritiene giustamente che il controllo del rispetto di tale principio non possa vertere su un parametro di riferimento costituito non già dall'importo dei contributi imposti a ciascun operatore, bensì dalla somma totale annua, prestabilita dalla normativa nazionale, che deve derivare dall'insieme di tali contributi.

43. Ciò premesso, come rilevato al punto 11 della presente sentenza, il giudice del rinvio evidenzia che, in forza dei decreti di cui trattasi nel procedimento principale, con i quali sono fissati i contributi sui diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale per gli anni ivi contemplati, tali contributi sono calcolati sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato e del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative.

44. Secondo detto giudice, tali decreti prevedono in particolare una percentuale variabile di sconto sul contributo a favore degli operatori di rete che non sono verticalmente integrati o che, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, hanno ceduto la propria capacità trasmissiva a terzi non appartenenti al loro stesso gruppo imprenditoriale. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tali elementi sembrano idonei a rivelare che la normativa italiana è conforme all'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, anche per quanto riguarda il requisito di proporzionalità da essa previsto.

45. Qualora detto giudice dovesse accertare tale conformità, e qualora, a seguito delle verifiche che gli spetta effettuare sulla base delle indicazioni di cui ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, esso constatasse altresì che l'importo annuo minimo del gettito complessivo che deve derivare da detti contributi conformemente all'articolo 1, comma 174, della legge n. 208/2015 non è superiore al valore dei diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, tale importo non può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della proporzionalità, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, dell'importo specifico dei contributi individuali imposti a ciascun operatore che utilizza tali frequenze. Infatti, il carattere proporzionato dell'importo di un contributo, che è stato determinato individualmente applicando criteri conformi a detto articolo 13, non può essere confutato sulla base del rilievo che lo stesso importo debba altresì contribuire ad ottenere un ammontare complessivo di gettito, il quale non supera il valore totale dei diritti d'uso delle frequenze soggette a tale contributo.

46. Qualora, tuttavia, a seguito delle verifiche che esso è tenuto ad effettuare, il giudice del rinvio dovesse concludere che l'importo annuo minimo del gettito complessivo derivante dai contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale è superiore al valore di tali diritti d'uso, e che, di conseguenza, la normativa italiana non è conforme all'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, occorre ricordare che, al fine di garantire l'effettività di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione, il principio del primato impone ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione. L'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che la normativa nazionale non può essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione, si deve rilevare che, tenuto conto dell'effetto diretto di tale articolo 13 (sentenza del 12 luglio 2012, Vodafone España e France Telecom España, C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446, punti 38 e 39), gli operatori economici interessati possono legittimamente avvalersene dinanzi ai giudici nazionali competenti per contestare tali contributi e che gli stessi giudici devono disapplicare le norme nazionali incompatibili con detto articolo 13 (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2025, Framholm, C‑195/25, EU:C:2025:904, punti 67, 68 e 70 nonché giurisprudenza citata).

47. Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 13 della direttiva autorizzazioni, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva quadro, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze.

Sulle spese

48. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze.