Corte costituzionale
Sentenza 17 marzo 2026, n. 30

Presidente: Amoroso - Redattore: Pitruzzella

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. D.S. con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;

deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

1.1.- In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di dover decidere sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata da un imputato già ammesso alla sospensione per un reato di guida in stato di ebbrezza risalente al 4 luglio 2015.

L'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile o comunque respinta, in quanto la disposizione censurata vieta di concedere più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova.

1.2.- Il giudice a quo, in via principale, censura la disposizione per violazione degli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell'imputato anche per l'ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento».

In subordine, la disposizione è sospettata di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui esclude che possa essere concessa un'ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova».

1.2.1.- In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata in via principale, il giudice a quo sostiene che la «preclusione dell'accesso ad un rito alternativo, quale una nuova sospensione del processo con messa alla prova», leda il principio della presunzione di innocenza, in quanto si fonderebbe su «una sorta di presunzione di colpevolezza rispetto alla precedente contestazione».

La disposizione censurata determinerebbe un trattamento deteriore rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti, al decreto penale, all'oblazione, all'estinzione del reato per condotte riparatorie, fattispecie che non contemplano analogo divieto.

Inoltre, il divieto, nella sua assolutezza, sarebbe irragionevole per un istituto contraddistinto da notevoli vantaggi tanto per l'imputato, in chiave di risocializzazione, quanto per lo Stato, in termini deflattivi e di «risparmio di energie per l'amministrazione della giustizia», e sarebbe dissonante rispetto alle finalità rieducative.

1.2.2.- In via gradata, il rimettente censura il medesimo art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., «nella parte in cui esclude che possa essere concessa una nuova volta la sospensione con messa alla prova, pur quando siano già decorsi più di tre anni dalla sentenza di proscioglimento per l'esito positivo della messa alla prova emessa nel procedimento in cui l'imputato era stato precedentemente ammesso a fruire dell'istituto».

Il divieto di fruire della messa alla prova anche «dopo un apprezzabile lasso temporale» sarebbe irragionevole e finirebbe con il «disconoscere l'essenziale profilo rieducativo» dell'istituto, sulla base di una presunzione di «inefficacia rieducativa e preventiva».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni.

2.1.- In linea preliminare, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza e per inidonea formulazione del petitum, eccedente rispetto ai temi di cui si discute nel giudizio principale.

2.2.- Le questioni non sarebbero comunque fondate.

Il divieto di una seconda concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova non violerebbe la presunzione di innocenza e si giustificherebbe alla luce della connotazione premiale dell'istituto.

Sarebbero eterogenei, inoltre, i molteplici termini di raffronto indicati dal rimettente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 229 del 2024), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, censura l'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU.

3.1.- In via principale, il rimettente dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell'imputato anche per l'ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento», in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU.

Il giudice a quo assume che il «divieto di una seconda concessione della sospensione con messa alla prova», previsto unicamente per la messa alla prova degli adulti e svincolato da ogni considerazione sulla natura, delittuosa o contravvenzionale, dei reati, sull'esito, positivo o negativo, della prova, sulla distanza temporale tra i vari procedimenti, sull'epoca di commissione dei fatti, confligga con la presunzione di innocenza (artt. 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU).

Il divieto in esame, difatti, «da un lato lascia trasparire una sorta di presunzione di colpevolezza rispetto alla precedente contestazione, pur a fronte di una sentenza di proscioglimento per l'esito positivo della messa alla prova, e dall'altro sminuisce la portata rieducativa della messa alla prova, come se si trattasse solo dell'ennesimo istituto con connotazione premiale e deflattiva».

La scelta legislativa sarebbe condizionata dal «persistente sospetto circa il fatto che comunque il soggetto avesse posto in essere il reato ascritto» e si porrebbe in antitesi con le caratteristiche della sospensione del procedimento con messa alla prova, che non implicherebbe alcuna valutazione sul merito dell'accusa e non rileverebbe in un giudizio risarcitorio o disciplinare o ai fini dell'applicazione di sanzioni accessorie e del regime della recidiva o dell'abitualità.

Un meccanismo così congegnato presenterebbe una «connotazione stigmatizzante» e recherebbe un vulnus alla componente non soltanto procedurale, ma anche "ultraprocessuale" della presunzione di innocenza, che mira a «proteggere la reputazione della persona, in specie contro il rischio che la stessa sia trattata dalle autorità come se fosse colpevole del reato che le era stato ascritto e in relazione al quale è stata assolta o ha comunque beneficiato di un'interruzione del processo».

Il divieto si rivelerebbe poi irragionevole (art. 3 Cost.) e disarmonico rispetto ai princìpi sanciti dall'art. 27, terzo comma, Cost. La disposizione censurata vanificherebbe, difatti, le finalità di un istituto «ricco di connotati positivi (sia per l'imputato, sia per l'ordinamento, sia per lo Stato-Amministrazione)» e «profondamente ispirato da una finalità rieducatrice e connotato da ottime potenzialità in tal senso».

La disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3 Cost. anche sotto un distinto profilo. Essa determinerebbe un'arbitraria disparità di trattamento rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti, all'oblazione, al decreto penale, all'estinzione del reato in séguito a condotte riparatorie. Tali fattispecie, pur non imponendo il percorso articolato e impegnativo della messa alla prova e, in particolare, «la riparazione del danno, la prestazione di lavori in favore della collettività, l'assistenza da parte del servizio sociale, il monitoraggio costante da parte delle autorità», non contemplerebbero il divieto oggi censurato.

Il rimettente reputa irragionevole, inoltre, che l'imputato possa accedere alla sospensione condizionale della pena, beneficio «che non richiede necessariamente il rispetto di prescrizioni o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità», ma non possa fruire della sospensione del procedimento con messa alla prova, che si accompagna a un impegno più cospicuo.

3.2.- In via gradata, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale della medesima previsione, «nella parte in cui esclude che possa essere concessa un'ulteriore volta la messa alla prova, pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova».

A tale riguardo, il rimettente prospetta, in particolare, la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Un divieto che permane, «pur con il decorso di un notevole lasso di tempo», si dimostrerebbe irragionevole e distonico rispetto a quello che è «l'essenziale profilo rieducativo» della messa alla prova. In tal modo, il legislatore presumerebbe «l'inefficacia rieducativa e preventiva dell'istituto, senza limiti di tempo, così in definitiva negando in radice una possibilità di miglioramento della persona umana». Anche per l'adulto, così come per il minore, che può fruire senza limiti della messa alla prova, sussisterebbero «margini per un miglioramento in termini di risocializzazione».

Nella prospettiva del rimettente, la soluzione costituzionalmente adeguata per rimuovere il vulnus si rinverrebbe nella disciplina dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), riguardante il divieto di concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione che colpisce il condannato riconosciuto colpevole del delitto di evasione o nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa. Il giudice a quo considera congrua la limitazione «ad un periodo di tre anni dalla precedente sentenza di proscioglimento per l'esito positivo della messa alla prova» della «durata del divieto di nuovo accesso all'istituto in questione», similmente a quanto previsto dalla richiamata disposizione.

4.- L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza e per incoerente formulazione del petitum.

Entrambe le eccezioni devono essere disattese.

5.- La difesa dello Stato lamenta che il giudice a quo avrebbe omesso di formulare, per l'imputato, una prognosi di astensione da futuri reati e di fornire i necessari ragguagli su tale requisito imprescindibile.

I profili segnalati nell'atto di intervento non valgono a rendere implausibile la motivazione in ordine alla rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale.

5.1.- Il rimettente riferisce che il difensore dell'imputato ha proposto istanza di sospensione con messa alla prova e che, tuttavia, l'esame dell'istanza è precluso dalla precedente fruizione del beneficio in esame.

Ad avviso del Tribunale, non si ravvisano prima facie i presupposti per addivenire a una pronuncia di proscioglimento (art. 129 del codice di procedura penale) e neppure si può scorgere un vincolo di continuazione «tra il fatto oggetto del procedimento del 2016 in cui è stata già disposta la messa alla prova e quello oggetto del procedimento attuale»: la notevole cesura temporale tra le due vicende impedisce di ricondurle a un identico disegno criminoso, ipotesi nella quale il divieto viene meno a seguito della sentenza di questa Corte n. 174 del 2022.

5.2.- Come questa Corte ha osservato nel disattendere un'eccezione del medesimo tenore, il rimettente potrà esaminare gli aspetti indicati nell'atto di intervento soltanto dopo che l'accoglimento delle questioni abbia rimosso la condizione ostativa (sentenza n. 174 del 2022, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).

L'applicabilità della disposizione censurata e la sua incidenza sull'iter logico della decisione sono, dunque, avvalorate da un'argomentazione adeguata, che supera il vaglio esterno in merito al presupposto della rilevanza (fra le molte, sentenza n. 122 del 2024, punto 2.1. del Considerato in diritto).

6.- In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato pone l'accento sull'inidonea formulazione del petitum, che tenderebbe a eliminare il divieto di una seconda sospensione del procedimento con messa alla prova e travalicherebbe i limiti del giudizio principale, concernente una messa alla prova conclusa con esito positivo.

Neppure tale eccezione coglie nel segno.

6.1.- Il petitum assolve all'unica funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure, ma non vincola questa Corte, libera di individuare la pronuncia più idonea ai fini della reductio ad legitimitatem (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.4. del Considerato in diritto).

6.2.- Nel caso di specie, il rimettente ha delimitato in modo perspicuo il tema del decidere e ha esposto con ampiezza di richiami l'oggetto e il fondamento delle censure, sia in relazione alle questioni sollevate in via principale sia per quel che concerne le questioni poste in via subordinata.

Le questioni di legittimità costituzionale investono l'assolutezza del divieto di una seconda concessione, a fronte di un esito positivo della prova e della conseguente declaratoria di estinzione del reato.

7.- Le questioni possono essere, pertanto, scrutinate nel merito.

Esse non sono fondate.

8.- L'attuale assetto della messa alla prova trae origine dalla proposta di legge A.C. n. 331 - XVII Legislatura (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), che ha ripreso il disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalla sola Camera dei Deputati il 4 dicembre 2012 (A.C. n. 5019-bis - XVI Legislatura), successivamente trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. n. 3596 - XVI Legislatura) e infine rinviato dall'assemblea in commissione il 21 dicembre 2012, prima della fine anticipata della XVI Legislatura.

Dal dibattito parlamentare emergono le molteplici finalità dell'istituto, che «offre ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolge una funzione deflattiva dei procedimenti penali in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Anche in questo caso si è cercato di coniugare due diverse esigenze: quelle rieducative della persona che potrebbe aver commesso un reato e quelle di sicurezza della società, che non può tollerare che non si svolgano processi quando questi potrebbero concludersi con condanne necessarie sotto i diversi profili che la pena deve avere secondo la Costituzione» (A.C. - XVII Legislatura - Discussioni - Seduta del 24 giugno 2013 - Resoconto stenografico - pagina 103).

La formulazione originaria dell'art. 168-bis cod. pen., come approvato dalla Camera nella seduta del 4 luglio 2013, consentiva per due volte l'accesso alla messa alla prova, salvo che per reati della stessa indole.

Nella seduta del 21 gennaio 2014, n. 170, il Senato ha introdotto il limite invalicabile della concessione per una sola volta, con l'approvazione dell'emendamento 3.246 (A.S. - XVII Legislatura - Assemblea - Resoconto stenografico - pag. 200).

9.- Su tale previsione si appuntano le censure del rimettente, che attengono, in primo luogo, alla violazione della presunzione di innocenza, sancita dall'art. 27, secondo comma, Cost. e presidiata, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., anche dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nell'interpretazione oramai consolidata nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (fra le molte, Corte EDU, grande camera, sentenze 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito, e, di recente, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito).

9.1.- La previsione censurata non infrange la presunzione di innocenza, intesa nella ricchezza assiologica che questa Corte ha ribadito anche di recente (sentenza n. 2 del 2026).

9.2.- In generale, la presunzione di innocenza non limita «i propri effetti all'interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell'individuo», ma «implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto dal pubblico ministero. Tale divieto opera, segnatamente, nell'ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria» (sentenza n. 24 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto).

In una prospettiva di massima espansione delle garanzie, tale principio, oggi consacrato anche dall'art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere salvaguardato nella sua effettività e nella sua pregnanza (sentenza n. 182 del 2021, punto 9 del Considerato in diritto).

9.3.- In particolare, nel procedimento speciale della messa alla prova, alternativo al giudizio, «non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché l'accertamento definitivo è rimesso all'eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell'imputato, posto che il giudice, in base all'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrono le condizioni per "pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129" cod. proc. pen., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell'imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-quater, comma 2, cod. proc. pen.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.» (sentenza n. 91 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

Tuttavia, la decisione sulla messa alla prova, anche quando provveda a una riqualificazione giuridica dei fatti, non implica alcuna delibazione del merito dell'ipotesi di accusa (sentenza n. 190 del 2025).

Anche la declaratoria di estinzione del reato, pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., non comporta l'accertamento della commissione di un reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 marzo-21 giugno 2022, n. 23920) e non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 13 novembre-5 dicembre 2019, n. 49478, e 28 marzo-7 luglio 2017, n. 33277).

Da tali premesse discende che l'imputato non può essere condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 aprile-29 maggio 2025, n. 20171).

Il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova non si riconnette, tuttavia, a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza.

Tale divieto è espressivo della scelta discrezionale del legislatore di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo attraverso un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori, cui corrisponde un impegno dei servizi dell'esecuzione penale esterna nella predisposizione del programma e nella verifica del relativo esito.

La circostanza che la persona si sia già avvalsa una volta di tale percorso alternativo preclude dunque una sua seconda attivazione non in ragione di un giudizio di colpevolezza per il fatto rispetto al quale il procedimento era stato sospeso, ma semplicemente in quanto l'esistenza di un nuovo procedimento penale a carico della stessa persona mostra che il percorso già esperito non si è rivelato idoneo a distoglierlo dalla commissione del reato che ora gli viene attribuito, e per il cui accertamento torneranno a questo punto ad applicarsi le regole processuali ordinarie.

Una tale scelta promana da un'opzione di politica legislativa, che delimita l'àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità.

La scelta adottata è riconducibile a quell'ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore nella modulazione degli istituti di diritto punitivo "non carcerario" (sentenza n. 191 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto), nel rispetto dell'art. 3 Cost. e di quel finalismo rieducativo che permea l'intero sistema sanzionatorio penale e non può non plasmare la stessa conformazione della messa alla prova (sentenza n. 231 del 2018, punto 5.3. del Considerato in diritto).

10.- Tali princìpi, nel caso di specie, non possono dirsi violati.

11.- Non sussiste, anzitutto, la denunciata lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Connotata da effetti sostanziali, «perché dà luogo all'estinzione del reato», e «da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio» (sentenza n. 240 del 2015, punto 2.1. del Considerato in diritto), la messa alla prova presenta tratti di marcata innovazione, che precludono «un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali» (sentenza n. 91 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

Nell'infrangere la sequenza che lega la cognizione all'esecuzione della pena, l'istituto in esame innova ab imis i «tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio» e «persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata [...] in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo-1° settembre 2016, n. 36272).

L'irriducibile particolarità della messa alla prova, che mutua taluni tratti delle esperienze anglosassoni della probation e della diversion e li adatta al nostro sistema, mal si accorda con la valutazione comparativa che il rimettente sollecita, al metro dell'art. 3 Cost., con gli istituti già sperimentati dall'ordinamento.

11.1.- Tale valutazione comparativa non solo pretermette il carattere innovativo e la molteplicità di funzioni dell'istituto, ma passa anche in rassegna una congerie di fattispecie che si rivelano ictu oculi dissimili.

La sentenza di patteggiamento è tendenzialmente equiparata a una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1-bis, terzo periodo, cod. proc. pen.), al pari del decreto penale (artt. 460 e 648 cod. proc. pen.).

Una tale pronuncia, con una pena da eseguire, è il presupposto dell'affidamento in prova al servizio sociale e dei benefici penitenziari menzionati a supporto delle censure svolte in via subordinata.

Tale elemento, tutt'altro che trascurabile, vale a marcare la distanza rispetto all'istituto della messa alla prova, che non contempla alcuna statuizione di condanna e non approda a un titolo esecutivo per l'applicazione di una sanzione tipicamente penale.

Né la mera base consensuale, che accomuna patteggiamento e messa alla prova, corrobora di per sé la comparazione tra istituti che divergono negli aspetti salienti (sentenza n. 91 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

Il trattamento programmato nella messa alla prova, pur avendo natura afflittiva, differisce dalla sanzione penale ed è rimesso alla spontanea osservanza dell'imputato.

Non è ininfluente che la pretesa punitiva trovi concreta attuazione, come si riscontra nelle fattispecie evocate dal giudice a quo, o che, all'opposto, la punibilità rimanga confinata sul piano meramente astratto (sentenza n. 295 del 1986, punto 5 del Considerato in diritto), secondo le caratteristiche proprie della messa alla prova.

Per le medesime ragioni, non si ravvisa un'ingiustificata sperequazione nel fatto che possa accedere alla sospensione condizionale della pena un soggetto che pure non potrebbe beneficiare di una seconda messa alla prova. Invero, la sospensione condizionale ha il suo antecedente ineludibile in una pronuncia di condanna, con la conseguente irrogazione di una pena.

11.2.- Il raffronto non è praticabile neppure rispetto all'oblazione, che si accompagna al pagamento, pur se in misura ridotta, della pena pecuniaria dell'ammenda e presenta un distinto àmbito applicativo, circoscritto alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (art. 162 cod. pen.) o con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 162-bis cod. pen.).

La messa alla prova può essere accordata nei «procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale» (art. 168-bis, primo comma, cod. pen.).

11.3.- A fronte di tale più ampio àmbito applicativo, non può assurgere a idoneo tertium comparationis neppure l'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter cod. pen.), prevista per le tassative ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione e per un particolare contesto di conflittualità tra privati, in cui il risarcimento del danno è sufficiente a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito penale e a giustificare l'estinzione del reato, prima di un esaustivo accertamento della responsabilità.

11.4.- Infine, non si possono utilmente accostare la messa alla prova dei minori, rispetto alla quale non opera alcun divieto di seconda concessione, e la messa alla prova degli adulti.

Se l'una obbedisce a una «finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale» (sentenza n. 203 del 2025, punto 12 del Considerato in diritto), l'altra ha «innegabili tratti sanzionatori» (sentenza n. 139 del 2020, punto 4.3. del Considerato in diritto) e si atteggia come «una prova negoziale e patteggiata, basata su un accordo di convenienza tra l'indagato adulto e il pubblico ministero» (sentenza n. 23 del 2025, punto 5.4. del Considerato in diritto) per i reati di ridotta gravità e improntata a finalità eminentemente deflattive.

12.- Neppure le censure di irragionevolezza, formulate anche in via gradata e indissolubilmente connesse con quelle di violazione del finalismo rieducativo della pena, sono fondate.

12.1.- Con la sentenza n. 174 del 2022, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione oggi censurata «nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso».

Tale preclusione è stata ritenuta determinare una irragionevole disparità di trattamento «tra l'imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell'ambito di un unico procedimento, nel quale egli ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, e l'imputato nei cui confronti l'azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di altre evenienze processuali, nell'ambito di un diverso procedimento, dopo che egli abbia già avuto accesso alla messa alla prova. Questo secondo imputato si trova così nell'impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio, cui avrebbe invece potuto accedere ove tutti i reati gli fossero stati contestati in un unico procedimento» (sentenza n. 174 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto).

L'irragionevolezza è stata apprezzata anche da un diverso punto di vista. Un meccanismo siffatto finiva «per frustrare lo stesso intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato, attraverso un aumento della pena prevista per il reato più grave, secondo la regola generale posta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. - intento, si noti, che non è precluso nemmeno dall'intervento del giudicato, come dimostra l'art. 671 cod. proc. pen., che consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena complessiva per più reati giudicati separatamente con sentenze o decreti penali irrevocabili, tenendo conto appunto della continuazione tra gli stessi» (ancora, sentenza n. 174 del 2022, punto 3.4. del Considerato in diritto).

Le medesime considerazioni si attagliano anche al «caso del concorso formale disciplinato dall'art. 81, primo comma, cod. pen., e dunque allorché più reati sono commessi dalla stessa persona con una sola azione od omissione. Anche in questo caso, il legislatore prevede che il trattamento sanzionatorio sia commisurato unitariamente dal giudice, secondo le medesime regole che vigono per il reato continuato: il che normalmente accade nell'ambito di un unico processo» (ancora, sentenza n. 174 del 2022, punto 3.5. del Considerato in diritto).

Il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è stato dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo in virtù della «salda, profonda unità legale» che permea il reato continuato (sentenza n. 295 del 1986, punto 7 del Considerato in diritto) e delle peculiarità del concorso formale.

Nella sua valenza generale, il congegno preclusivo non presta, per converso, il fianco alle censure oggi sottoposte al vaglio di questa Corte.

12.2.- Dalla disamina dei lavori preparatori si può evincere che, anche nel più ampio dettato originario, la concessione, per una seconda volta, della messa alla prova soggiaceva a condizioni puntuali e non presentava la latitudine indiscriminata che l'incidente di costituzionalità si ripromette di introdurre, eventualmente subordinandola al decorso di un determinato arco di tempo.

Anche l'art. 44 del progetto della cosiddetta Commissione Pisapia, da cui il legislatore ha preso le mosse, prevedeva che la sospensione del procedimento con messa alla prova potesse essere accordata per una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova.

L'imposizione di limiti e condizioni, dunque, lungi dal rappresentare una soluzione eccentrica, è connaturata all'introduzione di un beneficio quale è quello oggi scrutinato, come anche l'analisi dei precedenti progetti riformatori e del dibattito parlamentare dimostra.

12.3.- La non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative trova conferma anche alla stregua della funzione premiale della messa alla prova, che determina, in caso di suo esito positivo, la declaratoria di estinzione del reato, e della sua «forte vocazione risocializzante»: tale vocazione si esplica «in "una fase anticipata" [...] rispetto alla stessa celebrazione del processo e all'eventuale condanna a una pena condizionalmente sospesa, a una pena sostitutiva di una pena detentiva breve o, comunque, a una pena la cui esecuzione sia sostituita da una misura alternativa» (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.2. del Considerato in diritto).

Tale carattere spiccatamente premiale giustifica, quale contrappeso tutt'altro che irragionevole e sproporzionato, il divieto di concessione per una seconda volta e il perdurare di tale divieto anche dopo il trascorrere di un determinato lasso di tempo.

12.4.- Né dal finalismo rieducativo, immanente a tutte le sanzioni penali, si può desumere un vincolo costituzionale che imponga di estendere l'accesso al procedimento in esame e ai suoi benefici.

12.5.- Inoltre, è la stessa ratio ispiratrice di un istituto, chiamato a contemperare molteplici istanze (di rieducazione, di riparazione, di prevenzione speciale) e a offrire a chi intenda sperimentarlo un'occasione preziosa di recupero sociale, a giustificare una limitazione nell'accesso, che ne salvaguardi l'autentica vocazione risocializzante.

Il percorso di reinserimento chiama in causa non solo la necessaria collaborazione dell'interessato, ma anche il cospicuo impegno dello Stato nell'apprestare un programma di trattamento calibrato sulle esigenze del singolo.

12.6.- Né si può trascurare che la disciplina delineata dalla legge rappresenta il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, tutti di primario rilievo costituzionale: l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e il principio di presunzione di innocenza (art. 27, secondo comma, Cost.), con il suo corollario nulla poena sine iudicio.

Nella messa alla prova, lo Stato rinuncia alla potestà punitiva, secondo «una forma costituzionalmente compatibile di sospensione dell'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è resa meno rigida» (sentenza n. 146 del 2023, punto 3 del Considerato in diritto), e l'interessato, per altro verso, sceglie di assoggettarsi, a prescindere da un formale accertamento di responsabilità, a prescrizioni penetranti, «che incidono in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, sia pure in maniera evidentemente meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva» (sentenza n. 68 del 2019, punto 3.2.1. del Considerato in diritto).

L'individuazione di un limite alla fruizione della messa alla prova è parte integrante del bilanciamento attuato dal legislatore ed è funzionale all'obiettivo di garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.

12.7.- Infine, non si rivela dirimente il richiamo alla finalità deflattiva per i reati di contenuta gravità, che pure questa Corte ha di recente valorizzato (sentenza n. 90 del 2025, punto 5.5.2. del Considerato in diritto).

Non soltanto l'attuazione di tale finalità è demandata alla prudente valutazione del legislatore, ma la riduzione dei procedimenti pendenti non esaurisce le molteplici e complesse funzioni della messa alla prova degli adulti e con queste dev'essere bilanciata.

Il limite oggi censurato persegue l'obiettivo di preservare la prevenzione speciale, senza sacrificare l'autentica vocazione rieducativa dell'istituto e senza pregiudicare la finalità di alleviare in modo effettivo, in una prospettiva di più ampia durata, il carico dei procedimenti pendenti.

13.- Dalle considerazioni svolte discende la non fondatezza di tutte le questioni sollevate.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.