Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione III
Sentenza 28 aprile 2026, n. 502
Presidente: Blanda - Estensore: Mennoia
1. Con atto notificato il 3 aprile 2026 e depositato il 14 aprile 2026, la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 8 della procedura aperta per la fornitura di n. 7 lavaendoscopi e n. 3 armadi di asciugatura e stoccaggio in favore della controinteressata, risalente al 9 marzo 2026, chiedendo in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria in proprio favore, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e subentro, e in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente.
1.1. Ha allegato che la procedura, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha visto la controinteressata collocarsi al primo posto con 98,20 punti (di cui 70,00 per l'offerta tecnica e 28,20 per l'offerta economica) e la ricorrente al secondo posto con 96,58 punti (di cui 67,24 per l'offerta tecnica e 29,34 per l'offerta economica), con un divario complessivo di 1,62 punti. Ha allegato che la griglia di valutazione del lotto 8 prevedeva, tra gli altri, tre criteri tabellari a punteggio fisso (colonna "Punti T Max") relativi ai lavaendoscopi, per i quali la commissione giudicatrice ha attribuito alla controinteressata il punteggio pieno nonostante l'offerta aggiudicataria non possedesse le caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis nella formulazione ivi prevista, avendo la controinteressata invocato, per ciascuna di esse, il principio di equivalenza ex art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023.
1.2. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'attribuzione dei punteggi in relazione ai seguenti criteri: (I) criterio n. 8: la controinteressata avrebbe dichiarato di offrire un sistema a flusso continuo, qualificandolo come equivalente e migliorativo rispetto al flusso pulsato richiesto dal capitolato; (II) criterio n. 9: la controinteressata avrebbe offerto raccordi contrassegnati da codifica alfanumerica, con un solo canale identificato da colore diverso rispetto alla richiesta di colori diversificati per ciascuna parte; (III) criterio n. 12: la controinteressata avrebbe offerto un sistema che monitora i parametri critici e adatta o interrompe il ciclo in caso di anomalie della pressione di mandata, in luogo di un meccanismo di effettiva indipendenza dalla rete. Ha dedotto che il principio di equivalenza, pur idoneo a giustificare l'ammissione dell'offerta alla procedura, non potesse fondare l'attribuzione di punteggi tabellari di tipo on/off, i quali presuppongono il possesso puntuale della caratteristica descritta dalla lex specialis (IV).
2. La stazione appaltante non si è costituita, mentre la controinteressata ha depositato memoria il 20 aprile 2026, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, dando avviso di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
4. Il ricorso è fondato.
5. Il principio di equivalenza di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 opera come clausola di salvaguardia dell'ammissibilità dell'offerta, impedendo l'esclusione del concorrente che dimostri di offrire un prodotto funzionalmente idoneo ancorché difforme dalle specifiche tecniche puntuali del capitolato.
Tale principio, tuttavia, non può estendersi fino a consentire l'attribuzione di punteggi tabellari riservati al possesso di una specifica caratteristica tecnica che la singola offerta concorrente non possiede.
Ragionando diversamente si finirebbe per annullare la distinzione tra requisiti minimi di ammissibilità e criteri premiali.
I primi delimitano la soglia di accesso alla competizione; i secondi misurano il valore aggiuntivo dell'offerta rispetto a tale soglia.
In altri termini, riconoscere all'equivalenza funzionale la capacità di generare anche il punteggio premiale significherebbe attribuire un vantaggio competitivo identico a chi possiede una soluzione diversa da quella richiesta rispetto a chi possiede esattamente la soluzione descritta dalla lex specialis. Ciò risulterebbe lesivo della par condicio tra i concorrenti, in quanto il punteggio tabellare perderebbe la propria funzione selettiva e si ridurrebbe ad una mera verifica di ammissibilità, già autonomamente garantita dal principio di equivalenza.
6. Venendo al caso di specie, il capitolato tecnico del lotto 8 struttura i criteri n. 8, n. 9 e n. 12 nella colonna "Punti T Max" della griglia di valutazione, qualificandoli come criteri tabellari a punteggio fisso.
Tale qualificazione comporta che l'attribuzione del punteggio è subordinata ad una verifica di tipo binario.
Il meccanismo tabellare non ammette graduazioni né apprezzamenti intermedi, a differenza dei criteri discrezionali (colonna "Punti D Max") e di quelli quantitativi (colonna "Punti Q Max"), che presuppongono rispettivamente un giudizio tecnico-comparativo e l'applicazione di una formula proporzionale.
7. Dalla documentazione versata in atti risulta che l'offerta della controinteressata non possieda le tre caratteristiche nella formulazione richiesta dalla lex specialis.
7.1. In relazione al criterio n. 8, dalla dichiarazione di equivalenza del 28 agosto 2025 e dalla scheda riepilogativa depositate dalla stessa controinteressata emerge che la lava-disinfettatrice offerta garantisce un flusso continuo delle soluzioni chimiche nei canali endoscopici, espressamente qualificato dalla concorrente come "equivalente" al flusso pulsato richiesto dal capitolato.
Al di là della bontà funzionale del prodotto della controinteressata, il criterio premiale ha previsto un punteggio ulteriore e ad hoc per il flusso "pulsato", quale caratteristica specifica e qualificante e che è obbiettivamente assente nel prodotto della controinteressata.
7.2. In relazione al criterio n. 9, la macchina offerta dalla controinteressata è dotata di raccordi contrassegnati da codifica alfanumerica, con un solo canale (quello del test di tenuta) identificato da colore diverso.
La lex specialis premia specificamente la specifica scelta cromatica dei raccordi, in ragione della immediata riconoscibilità visiva del canale in caso di ostruzione.
La codifica alfanumerica raggiunge una finalità analoga, ossia l'identificazione del canale, ma con una modalità diversa - e meno funzionale - rispetto a quella puntualmente descritta e premiata, appositamente, dalla griglia.
Ciò si spiega in considerazione della immediata percepibilità delle differenze cromatiche, che a giudizio tecnico della P.A. ha giustificato l'introduzione di punteggi premiali: tale valutazione risulta logica e si basa su evidenze scientifiche ed esperienziali non irragionevoli.
Anche questa caratteristica è obbiettivamente assente nel prodotto della controinteressata.
7.3. In relazione al criterio n. 12, infine, la lex specialis premia la possibilità di rendere indipendente l'andamento del ciclo rispetto alle oscillazioni della rete idrica.
La macchina offerta dalla controinteressata è dotata di un sistema di monitoraggio dei parametri critici che, in caso di anomalie della pressione di mandata, genera allarmi e può interrompere o adattare il ciclo. Tuttavia, è evidente che un sistema che adatta il ciclo alle oscillazioni della rete è, per definizione, dipendente da esse, sia pure in modo gestito e intelligente.
Per converso, dalla relazione tecnica della ricorrente risulta che la macchina da questa offerta è dotata di una vasca interna di accumulo acqua, posizionata a monte dei filtri, che rende la macchina strutturalmente indipendente dalla pressione della rete idrica tamponando le variazioni di pressione: si tratta di un dispositivo che disaccoppia fisicamente il ciclo dalla rete, il che corrisponde alla caratteristica puntualmente descritta dal criterio n. 12.
Tale confronto è utile non per svolgere un giudizio a coppie tra le due parti processuali quanto al fine di chiarire che la caratteristica premiale richiesta fosse effettivamente specifica, ossia riconoscere un punteggio ulteriore al prodotto con caratteristiche di indipendenza del ciclo di lavaggio dalla pressione idrica generale.
8. Conclusivamente, la sottrazione di anche uno solo dei tre punteggi illegittimamente attribuiti (3 punti per il criterio n. 8, 4 punti per il criterio n. 9 e 4 punti per il criterio n. 12) è sufficiente a sovvertire la graduatoria in favore della ricorrente, atteso che il divario complessivo tra le due offerte è pari a 1,62 punti.
9. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve essere annullata l'aggiudicazione impugnata.
10. Le spese di lite possono compensarsi in considerazione del contenuto delle rispettive difese, valorizzando anche la condotta processuale della controinteressata, che lealmente ha escluso nel corso della discussione orale la propria volontà, prima paventata, di promuovere ricorso incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.